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mercoledì 6 luglio 2011

Corte dei Conti "...La Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Emilia Romagna, in funzione di giudice unico delle pensioni in composizione monocratica nella persona del consigliere Luigi Di Murro, visto l’art. 5 della l. 21 luglio 2000 n. 205 nonché gli artt. 420, 421, 429, 430 e 431 del codice di procedura civile, definitivamente pronunciando, ACCOGLIE il ricorso iscritto al n. 032975/Pensioni Civili del registro di segreteria, proposto dalla sig.ra B. A. e, per l’effetto, dichiara la dipendenza da causa di servizio dell’infermità “Evento suicidario a seguito di colpo di arma da fuoco in sede temporale destra, in soggetto affetto da sindrome ansioso depressiva reattiva”...."

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE
EMILIA-ROMAGNA
In funzione di giudice unico delle pensioni in composizione monocratica in persona del Presidente Luigi Di Murro, ha pronunciato, nella pubblica udienza dell’11 maggio 2010 e con l’assistenza del segretario dott. Lucia Caldarelli, la seguente

S E N T E N Z A

sul ricorso iscritto al n. 032975/Pensioni Civili del registro di segreteria, proposto dalla sig.ra ---ha eletto domicilio, avverso il silenzio rifiuto formatosi sulla domanda avanzata dalla ricorrente per il riconoscimento della pensione privilegiata di reversibilità per dipendenza da causa di servizio dell’evento suicidario che in data 30 maggio 1994 ha tratto a morte il di lei coniuge, già Sovrintendente della Polizia di Stato presso il Comando Militare di OMISSIS.
            Udito, nella pubblica udienza, l’avv. Andrea Trentin per la parte privata ricorrente; non rappresentato il Ministero della Difesa resistente.
F A T T O
            Con ricorso presentato in data 15 gennaio 2004 presso la segreteria di questa Sezione giurisdizionale la sig.ra B. A., vedova del Sovrintendente della Polizia di Stato S. L., nato il OMISSIS e deceduto in servizio il OMISSIS per “Evento suicidario a seguito di colpo di arma da fuoco in sede temporale destra, in soggetto affetto da sindrome ansioso depressiva reattiva”, ha impugnato il silenzio rifiuto formatosi sulla domanda avanzata dall’interessata per il riconoscimento della pensione privilegiata di reversibilità.
            Con l’atto introduttivo del presente giudizio la parte privata, rilevato preliminarmente il silenzio serbato per sette anni dall’Amministrazione, il che legittima il ricorso avverso il silenzio rifiuto, e premessa l’esposizione dei fatti, in merito allo svolgimento della fase amministrativa precisa che in data 28 novembre 1994 ha presentato domanda per il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio del decesso del coniuge ai fini del riconoscimento dell’equo indennizzo e della pensione privilegiata di reversibilità, e che con verbale AB n. 922 del 6 marzo 1990 la C.M.O. del Centro di Medicina legale militare di OMISSIS ha negato il richiesto riconoscimento nella considerazione che non si ravvisa nel servizio prestato nel caso in essere, nella sua specificità, modo causale o concausale efficiente e preponderante, ma solo occasionale nel determinismo dell’infermità in esame, né si ravvisa nesso di interdipendenza con l’infermità già dipendente da causa di servizio.
            Il giudizio negativo è stato confermato dalla Commissione Medica di II^ istanza con l’ulteriore specificazione che dalle relazioni in atti non risulta che lo S. sia stato impegnato in turni e straordinari particolarmente stressanti, né sono emerse, anche in base ai supplementi di relazioni richieste da quel Comando, situazioni conflittuali con l’ambiente e i colleghi di lavoro, e che durante il servizio lo S. non ha mai manifestato disturbi psichici né alterazioni comportamentali.
            Con il ricorso qui in esame la sig.ra B. A. sottolinea come l’evento suicidario sia direttamente collegabile alla sindrome ansioso depressiva reattiva contratta dal defunto coniuge unicamente per fatti e causa di servizio, riportando le dichiarazioni di colleghi, amici e sanitari.
            In particolare si afferma che l’ambiente di lavoro con gli atteggiamenti dei superiori, nonché con l’orario di lavoro e le sentite responsabilità, avevano determinato nel sig. S., sicuramente negli ultimi due anni di servizio, ed in ogni caso nell’ultimo anno, in modo fortemente violento una condizione di malessere psico-fisico, con fortissime turbe psichiche che gli erano state diagnosticate quale una “sindrome ansioso depressiva di tipo reattivo”, per la quale si era affidato a cure di natura psicologica, ma che non è stata assolutamente avvertita dai diretti superiori dell’interessato il quale, quindi, si è trovato nell’ambiente di lavoro senza alcuna protezione.
            Il ricorso è corredato da copiosa documentazione tra cui, in particolare, il parere medico-legale del prof. G. Beduschi di Modena 28 giugno 1998 con tre allegati (all. n. 76) e la relazione di consulenza Prof. I. Galliani di Modena (all. n. 77).
            Il Ministero dell’Interno ha depositato in data 13 settembre 2004 il fascicolo degli atti sanitari ed amministrativi del Sovrintendente S. L.; in particolare l’allegato n. 4 (relazione del Dirigente dell’11° Reparto Volo di OMISSIS) risulta corredato dai certificati medici in data 8 giugno 1994 del dott. Pier Paolo Gamberi, in data 8 giugno 1994 della dott. M. Luisa Montebelli ed in data 24 ottobre 1994 del dott. Alberto Padovani attestanti la sussistenza, prima del decesso, dell’infermità “sindrome ansiosa depressiva di tipo reattivo” da porre in diretta correlazione con il serviizo prestato dall’interessato.
            In data 17 giugno 2009 l’Amministrazione resistente si è costituita con apposita memoria, corredata da copia della documentazione già trasmessa integrata con il decreto ministeriale n. 11168/04 del 16 aprile 2004 negativo di trattamento pensionistico privilegiato e con la dichiarazione di notifica del decreto stesso, insistendo per il rigetto del gravame ed eccependo in via subordinata l’intervenuta prescrizione quinquennale.
            In data 25 giugno 2009 il difensore della parte privata ricorrente ha depositato una memoria difensiva concludente per l’accoglimento del ricorso dovendo ravvisarsi nel servizio prestato una connessione anche in via mediata con il suicidio del Sovrintendente S..
            Con ordinanza n. 206/09/C del 13 ottobre 2009 questa Sezione giurisdizionale, considerato che la questione da decidere si sostanzia nell’accertamento della dipendenza da causa di servizio, sub specie di dipendenza dall’infermità “sindrome ansioso depressiva reattiva” a sua volta dipendente da causa di servizio, anche sotto il profilo del ritardo diagnostico e terapeutico, dell’evento suicidario che in data OMISSIS ha tratto a morte il Sovrintendente della Polizia di Stato S. L. e che trattasi di questione squisitamente tecnica, ha ritenuto necessario, ai fini di una più avvisata giustizia, che venisse acquisito al riguardo il motivato e definitivo parere dell’Ufficio Medico Legale presso il Ministero della Salute.
            L’istruttoria è stata eseguita ed in data 4 giungo 2010 il consulente tecnico officiato con la predetta ordinanza ha depositato il proprio parere concludente per la dipendenza da causa di servizio della patologia che ha poi indotto al suicidio il sig. S. L..
            Con memoria depositata in data 29 aprile 2011 la parte privata, richiamando le conclusioni della predetta consulenza tecnica, insiste per l’accoglimento del ricorso.
            Alla pubblica udienza l’avv. Andrea Trentin si riporta alle difese depositate ed insiste per l’accoglimento del gravame.
            Si da atto che, per l’assenza della parte pubblica resistente, non è stato possibile esperire il tentativo di conciliazione.
Al termine dell’odierna udienza è stato letto il dispositivo della presente sentenza con la precisazione che, ai sensi dell’ultima parte del primo comma dell’art. 429 c.p.c. come novellato dall’art. 53 del d.l. n. 112 del 25 giugno 2008, convertito, con modificazioni, in legge n. 133 del 6 agosto 2008, per il deposito della sentenza, resta fissato il termine ordinatorio di sessanta giorni decorrente dalla data odierna.
D I R I T T O
                 In via preliminare va precisato che l’art. 429 c.p.c. novellato prevede che, all’esito della discussione “il giudice pronunzia sentenza con cui definisce il giudizio dando lettura del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione. In caso di particolare complessità della controversia, il giudice fissa nel dispositivo un termine, non superiore a sessanta giorni, per il deposito della sentenza”.
                 Nel nuovo contesto normativo, quindi, sono distinguibili due ipotesi: a) che il giudice dia lettura integrale della sentenza (tale dovendosi intendere l’esposizione delle ragioni, in fatto e in diritto) e del dispositivo; b)  che il giudice si limiti a leggere il dispositivo, depositando in un momento successivo la sentenza comprensiva della motivazione, in presenza di particolare complessità.
                 Ma la circostanza che la lettura dell’esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione debba avvenire al termine dell’udienza, fermo restando, ovviamente, che la sentenza non può che essere redatta dopo che le parti abbiano discusso la causa (artt. 429, 275, 276 comma 5 c.p.c. in relazione agli artt. 26 e 20 R.D. n. 1038 del 1933), induce a ritenere che l’applicazione dell’art. 429 c.p.c. novellato possa, per ragioni immediatamente intuibili, aver luogo soltanto in presenza di questioni di estrema semplicità (id est, quelle di cui all’ultimo comma dell’art. 26 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, nel testo sostituito dal primo comma dell’art. 9 della l. 21 luglio 2000, n. 205, applicabile, per espressa previsione contenuta nel terzo comma del medesimo art. 9, ai giudizi innanzi alla Corte dei conti in materia di ricorsi pensionistici, civili, militari e di guerra) e laddove non sia necessario, all’esito della discussione, dare pronuncia su eccezioni e deduzioni formulate dalle parti, sempre che il numero delle questioni trattate nella medesima udienza non sia tale da imporre un eccessivo prolungamento della camera di consiglio susseguente alla pubblica udienza con gli evidenti disagi per le parti presenti, che attendono quanto meno la lettura del dispositivo delle decisioni adottate per le singole controversie trattate, ed analoghe difficoltà per l’organizzazione e lo svolgimento del servizio del segretario di udienza, la cui presenza alla lettura delle sentenze o dei soli dispositivi delle stesse è indefettibile per la funzione del verbale d’udienza, che deve essere redatto dal segretario medesimo, con la cui sottoscrizione da parte del giudice si intende pubblicata la sentenza, con conseguente esonero della segreteria della Sezione dall’onere della comunicazione, giacché il provvedimento si ritiene, con presunzione assoluta di legge, conosciuto dalle parti presenti o che avrebbero dovuto esser presenti (Cassazione civile, sez. III, 30 ottobre 2007, n. 22942).
                 Alla luce di tali considerazioni si è reputata necessaria la fissazione del termine indicato nella narrativa in fatto per il deposito della presente sentenza comprensiva della motivazione oltre che del dispositivo letto in udienza, anche in considerazione della circostanza che la lettura in udienza, oltre che del dispositivo, anche della relativa motivazione, non costituisce esordio del termine per l’impugnazione della sentenza da parte del soccombente, atteso che detto termine decorre dalla data di notificazione della sentenza a cura  della parte vittoriosa e che il termine cosiddetto “lungo” per la proposizione dell’appello è quello di sei mesi dalla pubblicazione della sentenza che, all’evidenza, non può coincidere con la lettura della stessa nella pubblica udienza per gli adempimenti di segreteria connessi alla pubblicazione stessa.
            Tanto premesso, la questione all’attenzione della Sezione si sostanzia nell’accertamento della dipendenza da causa di servizio, sub specie di dipendenza dall’infermità “sindrome ansioso depressiva reattiva” a sua volta dipendente da causa di servizio, anche sotto il profilo del ritardo diagnostico e terapeutico, dell’evento suicidario che in data OMISSIS ha tratto a morte il Sovrintendente della Polizia di Stato S. L..
Detta questione risulta adeguatamente circoscritta dall’ordinanza istruttoria indicata nella narrativa in fatto ed esaurientemente analizzata dal consulente officiato con la medesima ordinanza dalla cui conclusioni, basate di attendibili elementi di fatto e su convincenti motivazioni medico legali, non sussistono motivi per discostarsi, anche per l’assenza di qualsiasi contraria argomentazione che avrebbe dovuto e potuto essere offerta dalla parte pubblica resistente.
Afferma invero il consulente tecnico officiato con l’ordinanza indicata nella narrativa in fatto che precede dopo l’attento esame degli atti trasmessi in visione che numerose sono le notizie che permettono di definire la personalità del soggetto: dedizione al lavoro, scrupolosità, applicazione per migliorare le sue competenze e professionalità; da esse deriva il quadro di una persona attenta, sensibile alla critica e rispettosa dell’autorità di cui riconosce la funzione, lievemente introvertita.
Tale struttura psichica, prosegue il consulente, si è mostrata stabile nel tempo, almeno fino all’ultimo anno di permanenza presso la Polizia di Stato di OMISSIS nel corso del quale si è manifestato un cambiamento netto del carattere del soggetto che è descritto come estremamente ansioso, insicuro delle sue capacità ed assalito da dubbi.
Il quadro psico-patologico che se ne ricava, secondo il C.T.U., appare più profondo di una depressione reattiva e mostra una lunga ruminazione su idee di incapacità che arrivano a ridefinire sé stesso come ostacolo alla vita dei familiari, manifestandosi così uni sviluppo deliroide di rovina ed alla costituzione di tale quadro sicuramente parteciparono numerosi fattori ambientali, che sono ben evidenti degli atti allegati e sono costituiti da un progressivo deterioramento delle relazioni lavorative (il soggetto è meno loquace, più chiuso in sé stesso, dubbioso delle sue prestazioni lavorative, preoccupato), da una (verosimilmente depercepita) relazione con i superiori, dai quali non si sente apprezzato, sentendosi addirittura umiliato in certe particolari situazioni e da un aumento delle preoccupazioni per le nuove condizioni che avrebbe trovato con il trasferimento, anche se da lui stesso richiesto; anche l’introduzione del trattamento con farmaci può aver modificato, ameno inizialmente in senso peggiorativo,le condizioni psico-patologiche.
Tali fattori, conclude il consulente, hanno in certa misura agito patoplasticamente nell’approfondire la dimensione sensitiva della personalità, peraltro ben compensata fino ad allora, fino a giungere alla condizione deliroide sopra descritta e pertanto, in base a quanto suddetto, non si può non ravvedere nel servizio svolto una forte componente concausale valida nel determinismo della sindrome depressiva che ha poi, modificandosi in peggio, condotto il soggetto al suicidio.
   A giudizio di questo giudice unico, il Consulente d’ufficio ha adeguatamente motivato in merito alla sussistenza del requisito della dipendenza da causa di servizio della sindrome depressiva che ha poi condotto al suicidio il sig. S. L., ed il Ministero della Difesa resistente non ha in alcun modo contrastato il sopra riportato parere, per cui non soccorrono motivi per disattenderlo in questa sede.
Ciò posto, deve essere accolta la domanda della parte privata ricorrente, sussistendo peraltro giusti motivi per compensare le spese del presente giudizio.
Quanto all’eccezione di intervenuta prescrizione sollevata dall’Amministrazione resistente con la memoria difensiva depositata in data 17 giugno 2009, la stessa, appare infondata alla luce della copiosissima corrispondenza intercorsa tra la ricorrente e l’Amministrazione della Difesa, dimostrante il perdurante interesse della parte privata alla risoluzione della controversia sorta a seguito del silenzio serbato dal Ministero della Difesa in merito alle richieste della sig.ra B. A.; anche in assenza di specifica qualificazione in tal senso di detta corrispondenza, la stessa appare tuttavia idonea ad interrompere il decorso della prescrizione che, conseguentemente, non risulta essersi maturata.
P. Q. M.
La Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Emilia Romagna, in funzione di giudice unico delle pensioni in composizione monocratica nella persona del consigliere Luigi Di Murro, visto l’art. 5 della l. 21 luglio 2000 n. 205 nonché gli artt. 420, 421, 429, 430 e 431 del codice di procedura civile, definitivamente pronunciando, ACCOGLIE il ricorso iscritto al n. 032975/Pensioni Civili del registro di segreteria, proposto dalla sig.ra B. A. e, per l’effetto, dichiara la dipendenza da causa di servizio dell’infermità Evento suicidario a seguito di colpo di arma da fuoco in sede temporale destra, in soggetto affetto da sindrome ansioso depressiva reattiva”.
Dispone che gli atti siano trasmessi all’Amministrazione della Difesa per quanto di competenza.
Spese compensate.
Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio dell’11 maggio 2011.
DECRETO
Il Giudice Unico delle Pensioni, ravvisati gli estremi per l’applicazione dell’art. 52, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196,
DISPONE
che, a cura della Segreteria, venga apposta l’annotazione di cui al comma 3 di detto articolo nei confronti della parte ricorrente.
Il Giudice
                                                                       Presidente Luigi Di Murro
                                                                       f.to Luigi Di Murro
Depositata in Segreteria il 09/06/2011
                                                                                  IL DIRIGENTE
                                                                       f.to dr.ssa Lucia Caldarelli
In esecuzione del provvedimento del Giudice Unico delle Pensioni, ai sensi dell’art. 52 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi di parte ricorrente.
                                                                                  IL DIRIGENTE
                                                                       f.to dr.ssa Lucia Caldarelli
SEZIONE ESITO NUMERO ANNO MATERIA PUBBLICAZIONE
EMILIA ROMAGNA Sentenza 271 2011 Pensioni 09-06-2011

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