REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL
POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE
GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE
EMILIA-ROMAGNA
In funzione di
giudice unico delle pensioni in composizione monocratica in
persona del Presidente Luigi Di Murro, ha pronunciato, nella
pubblica udienza dell’11 maggio 2010 e con l’assistenza del
segretario dott. Lucia Caldarelli, la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso iscritto al n.
032975/Pensioni Civili del registro di segreteria, proposto
dalla sig.ra ---ha eletto domicilio, avverso il silenzio rifiuto
formatosi sulla domanda avanzata dalla ricorrente per il
riconoscimento della pensione privilegiata di reversibilità per
dipendenza da causa di servizio dell’evento suicidario che in
data 30 maggio 1994 ha tratto a morte il di lei coniuge, già
Sovrintendente della
Polizia di Stato presso il Comando Militare di OMISSIS.
Udito, nella
pubblica udienza, l’avv. Andrea Trentin per la parte privata
ricorrente; non rappresentato il Ministero della Difesa
resistente.
F A T T O
Con ricorso presentato in data 15 gennaio 2004 presso la
segreteria di questa Sezione giurisdizionale la sig.ra B. A.,
vedova del Sovrintendente della
Polizia di Stato
S. L., nato il OMISSIS e deceduto in servizio il OMISSIS per “Evento
suicidario a seguito di colpo di arma da fuoco in sede temporale
destra, in soggetto affetto da sindrome ansioso depressiva
reattiva”, ha impugnato il silenzio rifiuto formatosi sulla
domanda avanzata dall’interessata per il riconoscimento della
pensione privilegiata di reversibilità.
Con l’atto introduttivo del presente giudizio la parte privata,
rilevato preliminarmente il silenzio serbato per sette anni
dall’Amministrazione, il che legittima il ricorso avverso il
silenzio rifiuto, e premessa l’esposizione dei fatti, in merito
allo svolgimento della fase amministrativa precisa che in data
28 novembre 1994 ha presentato domanda per il riconoscimento
della dipendenza da causa di servizio del decesso del coniuge ai
fini del riconoscimento dell’equo indennizzo e della pensione
privilegiata di reversibilità, e che con verbale AB n. 922 del 6
marzo 1990 la C.M.O. del Centro di Medicina legale militare di
OMISSIS ha negato il richiesto riconoscimento nella
considerazione che non si ravvisa nel servizio prestato nel caso
in essere, nella sua specificità, modo causale o concausale
efficiente e preponderante, ma solo occasionale nel determinismo
dell’infermità in esame, né si ravvisa nesso di interdipendenza
con l’infermità già dipendente da causa di servizio.
Il
giudizio negativo è stato confermato dalla Commissione Medica di
II^ istanza con l’ulteriore specificazione che dalle relazioni
in atti non risulta che lo S. sia stato impegnato in turni e
straordinari particolarmente stressanti, né sono emerse, anche
in base ai supplementi di relazioni richieste da quel Comando,
situazioni conflittuali con l’ambiente e i colleghi di lavoro, e
che durante il servizio lo S. non ha mai manifestato disturbi
psichici né alterazioni comportamentali.
Con il ricorso qui in esame la sig.ra B. A. sottolinea come
l’evento suicidario sia direttamente collegabile alla sindrome
ansioso depressiva reattiva contratta dal defunto coniuge
unicamente per fatti e causa di servizio, riportando le
dichiarazioni di colleghi, amici e sanitari.
In
particolare si afferma che l’ambiente di lavoro con gli
atteggiamenti dei superiori, nonché con l’orario di lavoro e le
sentite responsabilità, avevano determinato nel sig. S.,
sicuramente negli ultimi due anni di servizio, ed in ogni caso
nell’ultimo anno, in modo fortemente violento una condizione di
malessere psico-fisico, con fortissime turbe psichiche che gli
erano state diagnosticate quale una “sindrome ansioso depressiva
di tipo reattivo”, per la quale si era affidato a cure di natura
psicologica, ma che non è stata assolutamente avvertita dai
diretti superiori dell’interessato il quale, quindi, si è
trovato nell’ambiente di lavoro senza alcuna protezione.
Il
ricorso è corredato da copiosa documentazione tra cui, in
particolare, il parere medico-legale del prof. G. Beduschi di
Modena 28 giugno 1998 con tre allegati (all. n. 76) e la
relazione di consulenza Prof. I. Galliani di Modena (all. n.
77).
Il
Ministero dell’Interno ha depositato in data 13 settembre 2004
il fascicolo degli atti sanitari ed amministrativi del
Sovrintendente S. L.; in particolare l’allegato n. 4 (relazione
del Dirigente dell’11° Reparto Volo di OMISSIS) risulta
corredato dai certificati medici in data 8 giugno 1994 del dott.
Pier Paolo Gamberi, in data 8 giugno 1994 della dott. M. Luisa
Montebelli ed in data 24 ottobre 1994 del dott. Alberto Padovani
attestanti la sussistenza, prima del decesso, dell’infermità
“sindrome ansiosa depressiva di tipo reattivo” da porre in
diretta correlazione con il serviizo prestato dall’interessato.
In
data 17 giugno 2009 l’Amministrazione resistente si è costituita
con apposita memoria, corredata da copia della documentazione
già trasmessa integrata con il decreto ministeriale n. 11168/04
del 16 aprile 2004 negativo di trattamento pensionistico
privilegiato e con la dichiarazione di notifica del decreto
stesso, insistendo per il rigetto del gravame ed eccependo in
via subordinata l’intervenuta prescrizione quinquennale.
In
data 25 giugno 2009 il difensore della parte privata ricorrente
ha depositato una memoria difensiva concludente per
l’accoglimento del ricorso dovendo ravvisarsi nel servizio
prestato una connessione anche in via mediata con il suicidio
del Sovrintendente S..
Con ordinanza n.
206/09/C del 13 ottobre 2009 questa Sezione giurisdizionale,
considerato che la questione da decidere si sostanzia
nell’accertamento della dipendenza da causa di servizio, sub
specie di dipendenza dall’infermità “sindrome ansioso depressiva
reattiva” a sua volta dipendente da causa di servizio, anche
sotto il profilo del ritardo diagnostico e terapeutico,
dell’evento suicidario che in data OMISSIS ha tratto a morte il
Sovrintendente della
Polizia di Stato S. L. e che trattasi di questione
squisitamente tecnica, ha ritenuto necessario, ai fini di una
più avvisata giustizia, che venisse acquisito al riguardo il
motivato e definitivo parere dell’Ufficio Medico Legale presso
il Ministero della Salute.
L’istruttoria è
stata eseguita ed in data 4 giungo 2010 il consulente tecnico
officiato con la predetta ordinanza ha depositato il proprio
parere concludente per la dipendenza da causa di servizio della
patologia che ha poi indotto al suicidio il sig. S. L..
Con memoria
depositata in data 29 aprile 2011 la parte privata, richiamando
le conclusioni della predetta consulenza tecnica, insiste per
l’accoglimento del ricorso.
Alla pubblica udienza l’avv. Andrea Trentin si riporta alle
difese depositate ed insiste per l’accoglimento del gravame.
Si
da atto che, per l’assenza della parte pubblica resistente, non
è stato possibile esperire il tentativo di conciliazione.
Al termine
dell’odierna udienza è stato letto il dispositivo della presente
sentenza con la precisazione che, ai sensi dell’ultima parte del
primo comma dell’art. 429 c.p.c. come novellato dall’art. 53 del
d.l. n. 112 del 25 giugno 2008, convertito, con modificazioni,
in legge n. 133 del 6 agosto 2008, per il deposito della
sentenza, resta fissato il termine ordinatorio di sessanta
giorni decorrente dalla data odierna.
D I R I T T O
In via preliminare va precisato che l’art. 429
c.p.c. novellato prevede che, all’esito della discussione “il
giudice pronunzia sentenza con cui definisce il giudizio dando
lettura del dispositivo e della esposizione delle ragioni di
fatto e di diritto della decisione. In caso di particolare
complessità della controversia, il giudice fissa nel dispositivo
un termine, non superiore a sessanta giorni, per il deposito
della sentenza”.
Nel nuovo contesto normativo, quindi, sono
distinguibili due ipotesi: a) che il giudice dia lettura
integrale della sentenza (tale dovendosi intendere
l’esposizione delle ragioni, in fatto e in diritto) e del
dispositivo; b) che il giudice si limiti a leggere il
dispositivo, depositando in un momento successivo la sentenza
comprensiva della motivazione, in presenza di particolare
complessità.
Ma la circostanza che la lettura
dell’esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della
decisione debba avvenire al termine dell’udienza, fermo
restando, ovviamente, che la sentenza non può che essere redatta
dopo che le parti abbiano discusso la causa (artt. 429, 275, 276
comma 5 c.p.c. in relazione agli artt. 26 e 20 R.D. n. 1038 del
1933), induce a ritenere che l’applicazione dell’art. 429 c.p.c.
novellato possa, per ragioni immediatamente intuibili, aver
luogo soltanto in presenza di questioni di estrema semplicità (id
est, quelle di cui all’ultimo comma dell’art. 26 della legge
6 dicembre 1971, n. 1034, nel testo sostituito dal primo comma
dell’art. 9 della l. 21 luglio 2000, n. 205, applicabile, per
espressa previsione contenuta nel terzo comma del medesimo art.
9, ai giudizi innanzi alla Corte dei conti in materia di ricorsi
pensionistici, civili, militari e di guerra) e laddove non sia
necessario, all’esito della discussione, dare pronuncia su
eccezioni e deduzioni formulate dalle parti, sempre che il
numero delle questioni trattate nella medesima udienza non sia
tale da imporre un eccessivo prolungamento della camera di
consiglio susseguente alla pubblica udienza con gli evidenti
disagi per le parti presenti, che attendono quanto meno la
lettura del dispositivo delle decisioni adottate per le singole
controversie trattate, ed analoghe difficoltà per
l’organizzazione e lo svolgimento del servizio del segretario di
udienza, la cui presenza alla lettura delle sentenze o dei soli
dispositivi delle stesse è indefettibile per la funzione del
verbale d’udienza, che deve essere redatto dal segretario
medesimo, con la cui sottoscrizione da parte del giudice si
intende pubblicata la sentenza, con conseguente esonero della
segreteria della Sezione dall’onere della comunicazione, giacché
il provvedimento si ritiene, con presunzione assoluta di legge,
conosciuto dalle parti presenti o che avrebbero dovuto esser
presenti (Cassazione civile, sez. III, 30 ottobre 2007, n.
22942).
Alla luce di tali considerazioni si è reputata
necessaria la fissazione del termine indicato nella narrativa in
fatto per il deposito della presente sentenza comprensiva della
motivazione oltre che del dispositivo letto in udienza, anche in
considerazione della circostanza che la lettura in udienza,
oltre che del dispositivo, anche della relativa motivazione, non
costituisce esordio del termine per l’impugnazione della
sentenza da parte del soccombente, atteso che detto termine
decorre dalla data di notificazione della sentenza a cura della
parte vittoriosa e che il termine cosiddetto “lungo” per la
proposizione dell’appello è quello di sei mesi dalla
pubblicazione della sentenza che, all’evidenza, non può
coincidere con la lettura della stessa nella pubblica udienza
per gli adempimenti di segreteria connessi alla pubblicazione
stessa.
Tanto premesso, la questione all’attenzione della Sezione
si sostanzia
nell’accertamento della dipendenza da causa di servizio, sub
specie di dipendenza dall’infermità “sindrome ansioso depressiva
reattiva” a sua volta dipendente da causa di servizio, anche
sotto il profilo del ritardo diagnostico e terapeutico,
dell’evento suicidario che in data
OMISSIS
ha tratto a morte il Sovrintendente della
Polizia di Stato
S. L..
Detta questione risulta
adeguatamente circoscritta dall’ordinanza istruttoria indicata
nella narrativa in fatto ed esaurientemente analizzata dal
consulente officiato con la medesima ordinanza dalla cui
conclusioni, basate di attendibili elementi di fatto e su
convincenti motivazioni medico legali, non sussistono motivi per
discostarsi, anche per l’assenza di qualsiasi contraria
argomentazione che avrebbe dovuto e potuto essere offerta dalla
parte pubblica resistente.
Afferma invero
il consulente tecnico officiato con l’ordinanza indicata nella
narrativa in fatto che precede dopo l’attento esame degli atti
trasmessi in visione che numerose sono le notizie che permettono
di definire la personalità del soggetto: dedizione al lavoro,
scrupolosità, applicazione per migliorare le sue competenze e
professionalità; da esse deriva il quadro di una persona
attenta, sensibile alla critica e rispettosa dell’autorità di
cui riconosce la funzione, lievemente introvertita.
Tale struttura
psichica, prosegue il consulente, si è mostrata stabile nel
tempo, almeno fino all’ultimo anno di permanenza presso la
Polizia di Stato
di OMISSIS nel corso del quale si è manifestato un cambiamento
netto del carattere del soggetto che è descritto come
estremamente ansioso, insicuro delle sue capacità ed assalito da
dubbi.
Il quadro
psico-patologico che se ne ricava, secondo il C.T.U., appare più
profondo di una depressione reattiva e mostra una lunga
ruminazione su idee di incapacità che arrivano a ridefinire sé
stesso come ostacolo alla vita dei familiari, manifestandosi
così uni sviluppo deliroide di rovina ed alla costituzione di
tale quadro sicuramente parteciparono numerosi fattori
ambientali, che sono ben evidenti degli atti allegati e sono
costituiti da un progressivo deterioramento delle relazioni
lavorative (il soggetto è meno loquace, più chiuso in sé stesso,
dubbioso delle sue prestazioni lavorative, preoccupato), da una
(verosimilmente depercepita) relazione con i superiori, dai
quali non si sente apprezzato, sentendosi addirittura umiliato
in certe particolari situazioni e da un aumento delle
preoccupazioni per le nuove condizioni che avrebbe trovato con
il trasferimento, anche se da lui stesso richiesto; anche
l’introduzione del trattamento con farmaci può aver modificato,
ameno inizialmente in senso peggiorativo,le condizioni
psico-patologiche.
Tali fattori,
conclude il consulente, hanno in certa misura agito
patoplasticamente nell’approfondire la dimensione sensitiva
della personalità, peraltro ben compensata fino ad allora, fino
a giungere alla condizione deliroide sopra descritta e pertanto,
in base a quanto suddetto, non si può non ravvedere nel servizio
svolto una forte componente concausale valida nel determinismo
della sindrome depressiva che ha poi, modificandosi in peggio,
condotto il soggetto al suicidio.
A giudizio di questo giudice
unico, il Consulente d’ufficio ha adeguatamente motivato in
merito alla sussistenza del requisito della dipendenza da causa
di servizio della sindrome depressiva che ha poi condotto al
suicidio il sig. S. L., ed il Ministero della Difesa resistente
non ha in alcun modo contrastato il sopra riportato parere, per
cui non soccorrono motivi per disattenderlo in questa sede.
Ciò posto, deve essere accolta la domanda della parte privata
ricorrente,
sussistendo peraltro giusti motivi per compensare le spese del
presente giudizio.
Quanto
all’eccezione di intervenuta prescrizione sollevata
dall’Amministrazione resistente con la memoria difensiva
depositata in data 17 giugno 2009, la stessa, appare infondata
alla luce della copiosissima corrispondenza intercorsa tra la
ricorrente e l’Amministrazione della Difesa, dimostrante il
perdurante interesse della parte privata alla risoluzione della
controversia sorta a seguito del silenzio serbato dal Ministero
della Difesa in merito alle richieste della sig.ra B. A.; anche
in assenza di specifica qualificazione in tal senso di detta
corrispondenza, la stessa appare tuttavia idonea ad interrompere
il decorso della prescrizione che, conseguentemente, non risulta
essersi maturata.
P. Q. M.
La Corte dei
conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Emilia Romagna, in
funzione di giudice unico delle pensioni in composizione
monocratica nella persona del consigliere Luigi Di Murro, visto
l’art. 5 della l. 21 luglio 2000 n. 205 nonché gli artt. 420,
421, 429, 430 e 431 del codice di procedura civile,
definitivamente pronunciando, ACCOGLIE il ricorso iscritto al n.
032975/Pensioni Civili del registro di segreteria, proposto
dalla sig.ra B. A. e, per l’effetto, dichiara la dipendenza da
causa di servizio dell’infermità
“Evento
suicidario a seguito di colpo di arma da fuoco in sede temporale
destra, in soggetto affetto da sindrome ansioso depressiva
reattiva”.
Dispone che
gli atti siano trasmessi all’Amministrazione della Difesa per
quanto di competenza.
Spese compensate.
Così deciso in Bologna, nella
camera di consiglio dell’11 maggio 2011.
DECRETO
Il Giudice Unico delle
Pensioni, ravvisati gli estremi per l’applicazione dell’art. 52,
comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196,
DISPONE
che, a cura della Segreteria,
venga apposta l’annotazione di cui al comma 3 di detto articolo
nei confronti della parte ricorrente.
Il Giudice
Presidente Luigi Di Murro
f.to Luigi Di Murro
Depositata in Segreteria il
09/06/2011
IL DIRIGENTE
f.to dr.ssa Lucia Caldarelli
In esecuzione del provvedimento
del Giudice Unico delle Pensioni, ai sensi dell’art. 52 del
decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in caso di
diffusione, omettere le generalità e gli altri dati
identificativi di parte ricorrente.
IL DIRIGENTE
f.to dr.ssa Lucia Caldarelli
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mercoledì 6 luglio 2011
Corte dei Conti "...La Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Emilia Romagna, in funzione di giudice unico delle pensioni in composizione monocratica nella persona del consigliere Luigi Di Murro, visto l’art. 5 della l. 21 luglio 2000 n. 205 nonché gli artt. 420, 421, 429, 430 e 431 del codice di procedura civile, definitivamente pronunciando, ACCOGLIE il ricorso iscritto al n. 032975/Pensioni Civili del registro di segreteria, proposto dalla sig.ra B. A. e, per l’effetto, dichiara la dipendenza da causa di servizio dell’infermità “Evento suicidario a seguito di colpo di arma da fuoco in sede temporale destra, in soggetto affetto da sindrome ansioso depressiva reattiva”...."
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