REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA
REGIONE TOSCANA
in composizione
monocratica, nella persona del
Giudice Unico delle pensioni, Consigliere Francesco D’ISANTO, ha
pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso, iscritto al n.
57792 P.C. del registro di Segreteria, promosso da ----è
elettivamente domiciliato – avverso il decreto 1068/2002 del
Ministero dell’Interno.
Nella pubblica
udienza del 4 maggio 2011, udito l’avv. Marco
Canapicchi, per delega.
Non rappresentata
l’Amministrazione.
Visti gli atti ed i
documenti della causa;
Visto il D.L.
15.11.1993, n. 453, convertito in Legge 14.1.1994, n. 19;
Visto il D.L.
23.10.1996 n. 543, convertito in Legge 20.12.1996, n. 639;
Vista la Legge
27.7.2000, n. 205
FATTO
1.
Con ricorso qui pervenuto il 1903.2009, il sig. L., già in
servizio presso la
Polizia di Stato fino al 02.09.1998, impugnava il citato
decreto n. 1068/2002 con cui – pur riconoscendo che le infermità
da lui sofferte erano dipendenti da causa di servizio ed
ascrivibili a tab. A 7^ ctg. – gli veniva negata la relativa
p.p.o. in quanto le medesime non
portavano l’inabilità al servizio.
Ulteriore memoria
perveniva il 22.04.1011.
2. Il Ministero
dell’Interno, costituitosi il 26.04.2011, nell’evidenziare il
mutato orientamento, in proposito, di questa Corte, eccepisce la
prescrizione quinquennale.
3. A conclusione
dell’odierna udienza di discussione – nel corso della quale il
difensore si riporta agli atti –
questo Giudice, ai sensi
dell’art. 429 c.p.c., ha dato
lettura del dispositivo della presente decisione riservandosi il
deposito entro il termine prefissato.
DIRITTO
1. Preliminarmente, è
da evidenziare, con riferimento alla previsione del novellato
art. 420 c.p.c., l’impossibilità del
tentativo di conciliazione, considerato che non sono presenti
entrambe le parti.
2. Per giurisprudenza
consolidata (vgs. 3^ sez.
centr. n. 13621/2002; sez.
giur. Toscana
nn. 740/2006 e 654/2009), per il personale della
Polizia di Stato,
il diritto a percepire il trattamento di
P.P.O. è regolato, ai sensi dell’art. 5 (comma 6) della
legge n. 472/1987, dalla stessa norma prevista per il personale
delle FF.AA. e delle FF.PP. ad
ordinamento militare: l’art. 67 del D.P.R. n. 1092/1973.
Quest’ultimo
prevede, come condizione indispensabile, l’accertata dipendenza
da fatti di servizio dell’infermità riscontrata, (requisito che
si riscontra nella documentazione relativa al ricorrente) e non
l’asserita inabilità al servizio.
Alla stregua di
quanto sopra, il ricorso è fondato e, quindi meritevole di
accoglimento.
Si deve, pertanto,
dichiarare l’applicabilità, nei confronti del ricorrente,
dell’art. 67 del DPR n. 1092/1973 ed il suo conseguente diritto,
in relazione all’esito della prescritta procedura, a percepire i
dovuti benefici pensionistici, fatti salvi gli effetti
dell’eccepita prescrizione, relativa ai ratei maturati prima del
quinquennio precedente alla data di ricezione della sua istanza,
datata 31.03.2008..
3. Su quanto dovuto
spettano, inoltre, interessi legali e rivalutazione monetaria,
ex artt. 429
c.p.c. e 150 disp. att.
c.p.c., dalla maturazione dei
singoli ratei al soddisfo, da liquidarsi cumulativamente, nel
senso di una possibile integrazione degli interessi legali ove
l’indice di svalutazione dovesse eccedere la misura degli stessi
(SS.RR. 10/2002).
4. Attesa la chiarezza
della normativa, risalente ad oltre due decenni, e la univocità
della relativa giurisprudenza, le spese legali quantificate come
da notula, in euro 1.377,00
(milletrecentosettantasette/00) più IVA e CAP, vanno poste a
carico dell’Amministrazione soccombente.
P.Q.M.
la Corte dei Conti, Sezione
Giurisdizionale per la Toscana – in composizione
monocratica – definitivamente
pronunciando
ACCOGLIE
il ricorso in esame (n. 57792
PC), proposto da L. B. nei confronti
del Ministero dell’Interno, e, per l’effetto, dichiara
l’applicabilità, nei suoi confronti, dell’art. 67 del DPR n.
1092/1973 ed il conseguente riconoscimento del diritto alla
percezione dei dovuti benefici pensionistici, fatti salvi gli
effetti della prescrizione, a decorrere dalla data di cessazione
dal servizio.
Segue il
riconoscimento delle somme aggiuntive, come indicato in parte
motiva.
Dispone la trasmissione degli
atti all’Amministrazione, per gli ulteriori adempimenti di
competenza, ed alla locale Procura Regionale per quanto,
eventualmente, di interesse.
Le spese legali,
pari ad € 1.377,00 (milletrecentosettantasette/00) più IVA e
CAP, sono a carico dell’Amministrazione soccombente.
Così deciso, in Firenze, previa
lettura del dispositivo, nell’udienza del 4 maggio 2011.
In esito alla riserva ivi
contenuta, la presente sentenza, emessa nella Camera di
Consiglio del 06.05.2011, in pari data viene comunicata alla
Segreteria, per il seguito di competenza.
IL GIUDICE UNICO
F.to Francesco D’Isanto
Depositata
in Segreteria il 14 GIUGNO 2011
IL
DIRETTORE DI SEGRETERIA
F.to Paola
Altini
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mercoledì 6 luglio 2011
Corte dei Conti "...ACCOGLIE il ricorso in esame (n. 57792 PC), proposto da L. B. nei confronti del Ministero dell’Interno, e, per l’effetto, dichiara l’applicabilità, nei suoi confronti, dell’art. 67 del DPR n. 1092/1973 ed il conseguente riconoscimento del diritto alla percezione dei dovuti benefici pensionistici, fatti salvi gli effetti della prescrizione, a decorrere dalla data di cessazione dal servizio...."
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