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mercoledì 6 luglio 2011

Corte dei Conti "...ACCOGLIE il ricorso in esame (n. 57792 PC), proposto da L. B. nei confronti del Ministero dell’Interno, e, per l’effetto, dichiara l’applicabilità, nei suoi confronti, dell’art. 67 del DPR n. 1092/1973 ed il conseguente riconoscimento del diritto alla percezione dei dovuti benefici pensionistici, fatti salvi gli effetti della prescrizione, a decorrere dalla data di cessazione dal servizio...."

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE TOSCANA
in composizione monocratica, nella persona del Giudice Unico delle pensioni, Consigliere Francesco D’ISANTO, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso, iscritto al n.  57792 P.C. del registro di Segreteria, promosso da ----è elettivamente domiciliato – avverso il decreto 1068/2002 del Ministero dell’Interno.
            Nella pubblica udienza del 4 maggio 2011, udito l’avv. Marco Canapicchi, per delega.
            Non rappresentata l’Amministrazione.
            Visti gli atti ed i documenti della causa;
            Visto il D.L. 15.11.1993, n. 453, convertito in Legge 14.1.1994, n. 19;
            Visto il D.L. 23.10.1996 n. 543, convertito in Legge 20.12.1996, n. 639;
            Vista la Legge 27.7.2000, n. 205
FATTO
1.         Con ricorso qui pervenuto il 1903.2009, il sig. L., già in servizio presso la Polizia di Stato fino al 02.09.1998, impugnava il citato decreto n. 1068/2002 con cui – pur riconoscendo che le infermità da lui sofferte erano dipendenti da causa di servizio ed ascrivibili a tab. A 7^ ctg. – gli veniva negata la relativa p.p.o. in quanto le medesime non portavano l’inabilità al servizio.
            Ulteriore memoria perveniva il 22.04.1011.
2.         Il Ministero dell’Interno, costituitosi il 26.04.2011, nell’evidenziare il mutato orientamento, in proposito, di questa Corte, eccepisce la prescrizione quinquennale.
3.         A conclusione dell’odierna udienza di discussione – nel corso della quale il difensore si riporta agli atti – questo Giudice, ai sensi dell’art. 429 c.p.c., ha dato lettura del dispositivo della presente decisione riservandosi il deposito entro il termine prefissato.
DIRITTO
1.         Preliminarmente, è da evidenziare, con riferimento alla previsione del novellato art. 420 c.p.c., l’impossibilità del tentativo di conciliazione, considerato che non sono presenti entrambe le parti.
2.         Per giurisprudenza consolidata (vgs. 3^ sez. centr. n. 13621/2002; sez. giur. Toscana nn. 740/2006 e 654/2009), per il personale della Polizia di Stato, il diritto a percepire il trattamento di P.P.O. è regolato, ai sensi dell’art. 5 (comma 6) della legge n. 472/1987, dalla stessa norma prevista per il personale delle FF.AA. e delle FF.PP. ad ordinamento militare: l’art. 67 del D.P.R. n. 1092/1973.
            Quest’ultimo prevede, come condizione indispensabile, l’accertata dipendenza da fatti di servizio dell’infermità riscontrata, (requisito che si riscontra nella documentazione relativa al ricorrente) e non l’asserita inabilità al servizio.
            Alla stregua di quanto sopra, il ricorso è fondato e, quindi meritevole di accoglimento.
            Si deve, pertanto, dichiarare l’applicabilità, nei confronti del ricorrente, dell’art. 67 del DPR n. 1092/1973 ed il suo conseguente diritto, in relazione all’esito della prescritta procedura, a percepire i dovuti benefici pensionistici, fatti salvi gli effetti dell’eccepita prescrizione, relativa ai ratei maturati prima del quinquennio precedente alla data di ricezione della sua istanza, datata 31.03.2008..
3.         Su quanto dovuto spettano, inoltre, interessi legali e rivalutazione monetaria, ex artt. 429 c.p.c. e 150 disp. att. c.p.c., dalla maturazione dei singoli ratei al soddisfo, da liquidarsi cumulativamente, nel senso di una possibile integrazione degli interessi legali ove l’indice di svalutazione dovesse eccedere la misura degli stessi (SS.RR. 10/2002).
4.         Attesa la chiarezza della normativa, risalente ad oltre due decenni, e la univocità della relativa giurisprudenza, le spese legali quantificate come da notula, in euro 1.377,00 (milletrecentosettantasette/00) più IVA e CAP, vanno poste a carico dell’Amministrazione soccombente.
P.Q.M.
la Corte dei Conti, Sezione Giurisdizionale per la Toscana – in composizione monocratica – definitivamente pronunciando
ACCOGLIE
il ricorso in esame (n. 57792 PC), proposto da L. B. nei confronti del Ministero dell’Interno, e, per l’effetto, dichiara l’applicabilità, nei suoi confronti, dell’art. 67 del DPR n. 1092/1973 ed il conseguente riconoscimento del diritto alla percezione dei dovuti benefici pensionistici, fatti salvi gli effetti della prescrizione, a decorrere dalla data di cessazione dal servizio.
            Segue il riconoscimento delle somme aggiuntive, come indicato in parte motiva.
Dispone la trasmissione degli atti all’Amministrazione, per gli ulteriori adempimenti di competenza, ed alla locale Procura Regionale per quanto, eventualmente, di interesse.
            Le spese legali, pari ad € 1.377,00 (milletrecentosettantasette/00) più IVA e CAP, sono a carico dell’Amministrazione soccombente.
Così deciso, in Firenze, previa lettura del dispositivo, nell’udienza del 4 maggio 2011.
In esito alla riserva ivi contenuta, la presente sentenza, emessa nella Camera di Consiglio del 06.05.2011, in pari data viene comunicata alla Segreteria, per il seguito di competenza.
                                                                               IL GIUDICE UNICO
                                                                          F.to Francesco D’Isanto
Depositata in Segreteria il 14 GIUGNO 2011
                                                              IL DIRETTORE DI SEGRETERIA
                                                                       F.to Paola Altini
SEZIONE ESITO NUMERO ANNO MATERIA PUBBLICAZIONE
TOSCANA Sentenza 215 2011 Pensioni 14-06-2011

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