REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
la
Corte dei Conti
Sezione Giurisdizionale
Regionale
per l'Emilia-Romagna
in funzione di giudice unico delle pensioni in composizione
monocratica, in persona del Consigliere dott. Francesco Maria
Pagliara
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio instaurato con il ricorso n. 42261/PM R.G proposto
da ----, contro il Ministero della Difesa nonché contro il
Centro Amministrativo dell’Esercito Italiano –
Sez. Staccata di Padova, il Comando
2/121° Reggimento Artiglieria e l’INPDAP per il riconoscimento,
in sede pensionistica, del diritto alla maggiorazione del 18%
sull’assegno di funzione di cui all’art. 1, comma 9, l. n.
468/1987 e del diritto al ricalcolo dell’importo dei sei scatti
stipendiali con l’inclusione nella base di computo dell’assegno
di funzione;
Udito nella pubblica udienza del 4 maggio 2011, con l’assistenza
del Segretario dott.ssa Maria Cassadonte, il ricorrente sig. R.
R.; non costituite le Amministrazioni intimate;
Visti gli atti di causa;
Ritenuto in
FATTO
Nel ricorso in esame il sig. R.R.,
già Maresciallo Luogotenente dell’Esercito, premesso di essere
cessato dal servizio attivo il 13 febbraio 2004, ha lamentato
che l’Amministrazione, in sede di liquidazione del trattamento
pensionistico di ausiliaria, pur comprendendo l’assegno di
funzione previsto dall’art. 1, comma 9, della legge n. 468 del
1987, non abbia riconosciuto detto assegno suscettibile
dell’incremento di cui all’art. 16 della legge n. 177 del 1976,
ove si dispone che, ai fini della determinazione della misura
del trattamento di quiescenza del personale militare, la base
pensionabile è aumentata del 18%.
Ha sostenuto che la mancata attribuzione del richiesto beneficio
pensionistico configura un comportamento dell’Amministrazione di
appartenenza, e conseguentemente dell’Ente pagatore, affetto da
violazione di legge per falsa e/o mancata applicazione del
combinato disposto di cui agli artt. 16, l. n. 177/1976 e 1, c.
9, l. n. 468/1987, nonché per eccesso di potere per illogicità
ed ingiustizia manifesta e per disparità di trattamento
economico di base dei dipendenti dello Stato.
Al riguardo, ha osservato che detto trattamento è composto da
due voci, ovvero il livello retributivo e la retribuzione
individuale di anzianità (R.I.A.), e l’assegno funzionale si
aggiunge alla R.I.A., sicché viene a far parte di detta voce
retributiva, in quanto in essa viene inglobato, e come questa
entra nel novero degli importi che contribuiscono alla
formazione dello stipendio.
A conferma di ciò, ha richiamato la sentenza n. 66/1999/A della
Sezione II giurisdizionale centrale d’appello di questa Corte
dei Conti, laddove si deduce che l’assegno funzionale è stato
previsto contestualmente al riconoscimento di benefici economici
concessi agli ufficiali (art. 1, comma 8, d.l. n. 379 conv. con
modificazioni in l. n. 468/87) “quale parziale omogeneizzazione
stipendiale con le Forze militari di polizia”, il che significa
che ad esso va riconosciuta la stessa natura di questi e che
limitazioni sotto tale aspetto creerebbero un’ingiustificata
disparità di trattamento tra le due categorie di militari.
Ha inoltre citato la norma contenuta nel comma 10 dell’art. 1
d.l. n. 379/1987, per la quale i nuovi importi – quelli, cioè,
previsti quale omogeneizzazione stipendiale, per gli ufficiali,
e quale assegno funzionale, per i sottufficiali – “hanno effetto
sulla tredicesima mensilità, sul trattamento ordinario di
quiescenza, normale e privilegiato, sull’indennità di buonuscita
…”.
Ha poi dedotto che poiché l’assegno funzionale va incluso tra
gli emolumenti che compongono lo stipendio, lo stesso assegno è
computabile nella determinazione dei sei scatti previsti
dall’art. 1, comma 15 bis, del d.l. n. 379 del 1987 convertito
in l. n. 468/87.
Richiamata, da ultimo, giurisprudenza pensionistica favorevole
(Corte dei Conti - Sezione giur. reg. Sicilia, sent. n.
3314/2008; Sezione giur. reg. Piemonte, sent. n. 974/2003;
Sezione giur. reg. Veneto, sent. n. 1264/2003), ha concluso
chiedendo che questa Corte voglia: 1) “accertare e dichiarare il
diritto all’inclusione dell’assegno di funzione nel computo
della base pensionabile suscettibile dell’incremento del 18%
riconosciuto dall’art. 16 l. n. 177/1976”; 2) “riconoscere il
diritto all'inclusione dell’assegno di funzione nel computo
della base pensionabile per il ricalcolo dei sei scatti
stipendiali, di cui all’art. 1, comma 15 bis, del d.l. n. 379
del 1987 convertito in legge n. 468/87”; 3) condannare: il
Ministero della Difesa – Centro Amministrativo dell’Esercito
Italiano – Sezione Staccata di Padova alla conseguente
riliquidazione del trattamento pensionistico di ausiliaria in
godimento del ricorrente; il Ministero della Difesa e l’INPDAP,
per quanto di rispettiva competenza, al pagamento del
trattamento pensionistico di ausiliaria come rideterminato e
riliquidato, nonché delle somme arretrate dovute a titolo di
conguaglio, con rivalutazione monetaria e interessi legali da
computarsi dalla maturazione dei singoli ratei e fino
all’effettivo pagamento. Con ogni conseguenza in ordine alle
spese di giudizio.
In data 7 aprile 2011 l’avv. -- ha depositato, nell’interesse
del ricorrente, memoria difensiva con allegata procura notarile
alla lite.
In detta memoria si espone che in risposta ad apposita domanda
in data 13 maggio 2008 del sig. R., volta ad ottenere
l’incremento del 18% sull’assegno di funzione percepito in
attività di servizio, l’Amministrazione, con nota del 3 giugno
2008, ha negato detto beneficio sulla base di quanto disposto
dall’art. 16 della legge n. 177 del 1976.
In opposizione a tale diniego, si richiama l’interpretazione
favorevole e condivisibile data alla suddetta disposizione dalla
Sezione Giurisdizionale d’Appello per la Regione Sicilia,
citandosi in particolare la sentenza n. 133/A/2010, e si
evidenzia, altresì, l’“illogico” operato dell’Amministrazione la
quale, mentre ha incluso l’assegno in discussione ai fini della
determinazione della pensione, lo ha poi escluso ai fini
dell’aumento del 18%.
Si osserva che la normativa citata non prevede affatto “questa
sorta di disciplina diacronica, fatta propria
dall’amministrazione stessa”, ed è pertanto errato l’assunto
contenuto nell’impugnata reiezione secondo cui la legge
istituisce l’indennità di funzione, ma non ne prevede la
maggiorazione del 18% pur considerandola pensionabile.
Si insiste, pertanto, per l’accoglimento del ricorso nelle
conclusioni così come direttamente formulate. Con vittoria di
spese, competenze ed onorari.
Nell’udienza odierna il ricorrente, liberamente interrogato, ha
confermato il contenuto del ricorso e depositato, su richiesta
del giudicante, sia la relazione di notificazione del ricorso
alle controparti sottoscritta dall’ufficiale giudiziario, sia
l’avviso di ricevimento di cui agli artt. 149 c.p.c. e 4 l. n.
890 del 1982.
La causa è quindi passata in
decisione con conseguente lettura del dispositivo e fissazione
del termine di sessanta giorni per il deposito della sentenza,
ai sensi dell’ultima parte dell’art. 429, comma 1, secondo
capoverso, c.p.c., come sostituito dall’art. 53 del d.l. 25
giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni nella legge 6
agosto 2008, n. 133.
Considerato in
DIRITTO
La questione sottoposta al
giudizio della Corte concerne la computabilità nella base
pensionabile dell’assegno di funzione introdotto dall’art. 1,
comma 9, del decreto-legge 16 settembre 1987 n. 379 (recante
misure urgenti per la concessione di miglioramenti economici al
personale militare e per la riliquidazione delle pensioni dei
dirigenti civili e militari dello Stato e del personale ad essi
collegato ed equiparato), convertito con modificazioni nella
legge 14 novembre 1987 n. 468, e dall’art. 6 del
decreto-legge 21 settembre 1987,
n. 387 convertito con modificazioni in
legge 20
novembre 1987, n. 472 (Copertura finanziaria del
decreto del Presidente della Repubblica 10 aprile 1987, n. 150,
di attuazione dell'accordo contrattuale triennale relativo al
personale della Polizia
di Stato ed estensione agli altri Corpi di polizia),
a favore, rispettivamente, degli appartenenti alle Forze
Armate e degli appartenenti ai Corpi di Polizia.
Al riguardo si deve ricordare che
secondo l’art. 16 (Base pensionabile personale militare) della
legge 29 aprile 1976, n. 177, sostitutivo dell’art. 53 del
d.P.R. 29 dicembre 1973 per le cessazioni dal servizio aventi
decorrenza non anteriore al 1° gennaio 1986, n. 1092, ai fini
della determinazione della misura del trattamento di quiescenza
del personale militare, escluso quello indicato nell’art. 54,
penultimo comma, del citato d.P.R. n. 1092/73, la base
pensionabile, costituita dall’ultimo stipendio o dall’ultima
paga e dagli assegni o indennità pensionabili, integralmente
percepiti, indicati nello stesso art. 16 [ a) indennità di
funzione per i generali di brigata ed i colonnelli, prevista
dall’art. 8 della legge 10 dicembre 1973, n. 804; b) assegno
perequativo ed assegno personale pensionabile, previsti
dall’art. 1 della legge 27 ottobre 1973, n. 628, in favore degli
ufficiali di grado inferiore a colonnello o capitano di
vascello, nonché dei sottufficiali e dei militari di truppa; c)
assegno personale previsto dall’art. 202 del d.P.R. 10 gennaio
1957, n. 3, applicabile al personale militare in base all’art. 3
della legge 8 agosto 1957, n. 751 ] è aumentata del 18% (primo
comma); “agli stessi fini, nessun altro assegno o indennità,
anche se pensionabili, possono essere considerati se la relativa
disposizione di legge non ne prevede espressamente la
valutazione nella base pensionabile” (secondo comma).
Nella fattispecie va osservato che
l’assegno funzionale in discussione non soddisfa alcuna delle
due anzidette condizioni, non essendo compreso tra gli assegni e
indennità di cui al primo comma e non essendo assistito dalla
clausola espressa di valutabilità nella base pensionabile di cui
al secondo dei commi succitati.
Devesi, altresì, rilevare che le
argomentazioni assunte dalla Sezione Seconda giurisdizionale
centrale di appello con la sentenza n. 66/99 invocata dal
ricorrente sono state espressamente disattese da successive
sentenze (n. 314, n. 315, n. 317, n. 336 e n. 337 del 2 ottobre
2003) della medesima Sezione la quale, “rimeditata la
complessa questione anche alla luce delle perspicue
considerazioni svolte dalla Sezione del controllo nella
deliberazione n. 52/2000” (cfr. sentenza n. 347 del 30
ottobre 2003), ha osservato che l’assegno funzionale in
argomento, in quanto entità che si aggiunge ad un’altra (nella
specie: R.I.A.), costituisce emolumento distinto e separato
dalla stessa R.I.A. e non può, in ipotesi, affermarsi che esso è
inglobato nella R.I.A. o essere considerato di natura analoga
alla R.I.A.
Essendosi peraltro delineati, nella
giurisprudenza di questa Corte, orientamenti interpretativi non
univoci sulla inclusione o meno dell’assegno de quo nella
base pensionabile, la questione controversa è stata deferita una
prima volta nel dicembre 2003 alle Sezioni Riunite, che l’hanno
dichiarata inammissibile sul rilievo che al momento del
deferimento un contrasto giurisprudenziale esisteva soltanto tra
le Sezioni di primo grado, “tenuto conto che in grado di
appello era stato emessa una sola pronuncia in materia
favorevole alla inclusione dell’assegno di funzione nella base
pensionabile” e che la stessa Sezione Seconda d’appello
aveva poi proceduto “ad una integrale rivisitazione della
problematica affermando in maniera uniforme, in più pronunce,
che l’assegno di cui trattasi non può essere incluso nella base
pensionabile e, quindi, non è soggetto alla maggiorazione del
18%”, sicché una difformità di soluzioni interpretative si
riscontrava soltanto tra le Sezioni regionali, venendo a
difettare quella difformità di soluzioni giurisprudenziali in
grado di appello – “cosiddetta orizzontale” – ritenuta idonea ad
attivare presso le Sezioni Riunite il potere-dovere di rendere
la pronuncia del punto di diritto sulla questione di massima
(cfr. Corte dei Conti – Sezioni Riunite, 27 aprile 2004 n. 6/QM).
Successivamente, però, la
giurisprudenza d’appello ha espresso due diversi ed opposti
orientamenti, l’uno contrario e l’altro favorevole all’includibilità
dell’assegno funzionale nella base pensionabile.
Da un lato, le Sezioni
giurisdizionali centrali d’appello, con una serie costante di
decisioni conformi, hanno statuito che, anche se pensionabile,
l’assegno di cui si discute, pur aggiungendosi alla retribuzione
individuale di anzianità, mantiene la sua natura di emolumento
accessorio dello stipendio, non suscettibile di maggiorazione,
in assenza di espressa previsione legislativa (ex multis: Sez.
I, 6 febbraio 2006 n. 57/A; Sez. II, 2 settembre 2005 n. 304/A;
Sez. II, 11 novembre 2004 n. 342/A; Sez. III, 24 marzo 2004 n.
205/A).
Per contro, alcune pronunce della
Sezione giurisdizionale d’appello per la regione Sicilia –
concordando con precedenti decisioni di primo grado - hanno
affermato che l’assegno funzionale percepito ai sensi dell’art.
1 d.l. n. 379 del 1987, presentando indubbio carattere di
componente stipendiale, confluisce a pieno titolo nella base
pensionabile, con conseguente applicabilità dell’incremento del
18% previsto dall’art. 53 d.P.R. n. 1092/1973, nel testo
sostituito dall’art. 16 l. n. 177 del 1976 (cfr. sentenze 4
luglio 2005 n. 146/A e 17 marzo 2005 n. 66/A).
La questione è quindi tornata alle
Sezioni Riunite le quali, con la sentenza n. 9/2006/QM del 28
settembre 2006, hanno affermato che “l’assegno funzionale
previsto a favore degli appartenenti alle Forze Armate dall'art.
1 comma 9 del d.l. 16 settembre 1987 n. 379, convertito nella
legge 14 novembre 1987 n. 468, nonché l'analogo assegno
funzionale previsto a favore degli appartenenti ai Corpi di
Polizia dall'art. 6 del d.l. 21 settembre 1987 n. 387,
convertito con modificazioni nella legge 20 novembre 1987 n.
472, ancorché pensionabili, non sono inclusi nella base
pensionabile e quindi non possono usufruire della maggiorazione
del 18% in relazione all'art. 53, comma 1 del DPR 29 dicembre
1973 n. 1092, come modificato dall'art. 16 della legge 29 aprile
1976 n. 177”.
Hanno, pertanto, conclusivamente
statuito le Sezioni Riunite che
<< Nessun rilievo può al
riguardo essere riconosciuto all’espressione “si aggiungono alla
retribuzione individuale di anzianità” utilizzata dal
legislatore nell’istituire gli assegni in questione
limitatamente agli appartenenti alle forse armate, che ha invece
il significato di evidenziare la autonomia di tali emolumenti in
ragione della diversa natura giuridica. Gli assegni funzionali
in discorso non vanno infatti a confluire indistintamente nella
retribuzione individuale di anzianità, ma invece si cumulano a
questa nel confluire nello stipendio di base, senza restare
assorbiti al suo interno, mantenendo così le loro
caratteristiche peculiari >>.
Ritiene questo giudice che non vi siano decisive ragioni per
discostarsi dall’orientamento giurisprudenziale consacrato nella
surrichiamata pronuncia, orientamento peraltro già adottato in
precedenza dalla Sezione: la pretesa azionata dal ricorrente,
volta ad ottenere l’inclusione nella base pensionabile - con i
conseguenziali relativi effetti (maggiorazione del 18% ex art.
16 della legge n. 177/76; rideterminazione dei sei scatti
attribuiti dall’art. 1, comma 15 bis, della legge n. 468/87,
come sostituito dall’art. 11 della legge n. 231/90) -
dell’assegno funzionale previsto dall’art. 1, comma 9, del d.l.
n. 468/87 (conv. in l. n. 468/87), deve pertanto essere
respinta.
Sulla base delle considerazioni che precedono il ricorso de
quo si appalesa infondato e, pertanto, non meritevole di
accoglimento; in difetto di
costituzione delle parti intimate non vi è luogo a pronuncia
sulle spese di giudizio.
P.Q.M.
la Corte dei Conti - Sezione
giurisdizionale regionale per l'Emilia-Romagna in funzione di
giudice unico delle pensioni in composizione monocratica,
definitivamente pronunciando
Respinge
il ricorso in epigrafe.
Nulla per le spese.
Manda alla Segreteria della Sezione per gli adempimenti di rito.
Così deciso in Bologna il 4 maggio 2011.
Il giudice
(Francesco Maria Pagliara)
f.to Francesco
Maria Pagliara
Depositata in Segreteria il 10
giugno 2011
Il
Direttore di Segreteria
f.to Nicoletta
Natalucci
DECRETO
Il Giudice,
ravvisati gli estremi per l’applicazione dell’art. 52 del
Decreto Legislativo 30 giugno 2003 nr.
196,
DISPONE
Che a cura della
Segreteria venga apposta l’annotazione di cui al comma 3 di
detto articolo 52 nei riguardi della parte privata e, se
esistenti, del dante causa e degli aventi causa.
Il Giudice Unico
(Francesco Maria
Pagliara)
f.to Francesco
Maria Pagliara
Depositato in
Segreteria il giorno 10 giugno 2011
Il Direttore
della Segreteria
f.to Nicoletta
Natalucci
In esecuzione del
Provvedimento ai sensi dell’art. 52 del Decreto Legislativo 30
giugno 2003 nr. 196, in caso di
diffusione omettere le generalità e gli altri dati
identificativi della parte privata e se esistenti del dante
causa e degli eventi causa.
Data 10 giugno
2011
Il Direttore
della Segreteria
f.to Nicoletta
Natalucci
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mercoledì 6 luglio 2011
Corte dei Conti "...La questione sottoposta al giudizio della Corte concerne la computabilità nella base pensionabile dell’assegno di funzione introdotto dall’art. 1, comma 9, del decreto-legge 16 settembre 1987 n. 379 (recante misure urgenti per la concessione di miglioramenti economici al personale militare e per la riliquidazione delle pensioni dei dirigenti civili e militari dello Stato e del personale ad essi collegato ed equiparato), convertito con modificazioni nella legge 14 novembre 1987 n. 468, e dall’art. 6 del decreto-legge 21 settembre 1987, n. 387 convertito con modificazioni in legge 20 novembre 1987, n. 472 (Copertura finanziaria del decreto del Presidente della Repubblica 10 aprile 1987, n. 150, di attuazione dell'accordo contrattuale triennale relativo al personale della Polizia di Stato ed estensione agli altri Corpi di polizia), a favore, rispettivamente, degli appartenenti alle Forze Armate e degli appartenenti ai Corpi di Polizia. ..."
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