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mercoledì 6 luglio 2011

Corte dei Conti "...La questione sottoposta al giudizio della Corte concerne la computabilità nella base pensionabile  dell’assegno di funzione introdotto dall’art. 1, comma 9, del decreto-legge 16 settembre 1987 n. 379 (recante misure urgenti per la concessione di miglioramenti economici al personale militare e per la riliquidazione delle pensioni dei dirigenti civili e militari dello Stato e del personale ad essi collegato ed equiparato), convertito con modificazioni nella legge 14 novembre 1987 n. 468, e dall’art. 6 del decreto-legge 21 settembre 1987, n. 387 convertito con modificazioni in legge 20 novembre 1987, n. 472 (Copertura finanziaria del decreto del Presidente della Repubblica 10 aprile 1987, n. 150, di attuazione dell'accordo contrattuale triennale relativo al personale della Polizia di Stato ed estensione agli altri Corpi di polizia), a favore, rispettivamente, degli appartenenti alle Forze Armate e degli appartenenti ai Corpi di Polizia.  ..."

REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
la
Corte dei Conti
Sezione Giurisdizionale Regionale
per l'Emilia-Romagna
in funzione di giudice unico delle pensioni in composizione monocratica, in persona del Consigliere dott. Francesco Maria Pagliara
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio instaurato con il ricorso n. 42261/PM R.G proposto da ----, contro il Ministero della Difesa nonché contro il Centro Amministrativo dell’Esercito Italiano – Sez. Staccata di Padova, il Comando 2/121° Reggimento Artiglieria e l’INPDAP per il riconoscimento, in sede pensionistica, del diritto alla maggiorazione del 18% sull’assegno di funzione di cui all’art. 1, comma 9, l. n. 468/1987 e del diritto al ricalcolo dell’importo dei sei scatti stipendiali con l’inclusione nella base di computo dell’assegno di funzione;
Udito nella pubblica udienza del 4 maggio 2011, con l’assistenza del Segretario dott.ssa Maria Cassadonte, il ricorrente sig. R. R.; non costituite le Amministrazioni intimate;
Visti gli atti di causa;
Ritenuto in
FATTO
Nel ricorso in esame il sig. R.R., già Maresciallo Luogotenente dell’Esercito, premesso di essere cessato dal servizio attivo il 13 febbraio 2004, ha lamentato che l’Amministrazione, in sede di liquidazione del trattamento pensionistico di ausiliaria, pur comprendendo l’assegno di funzione previsto dall’art. 1, comma 9, della legge n. 468 del 1987, non abbia riconosciuto detto assegno suscettibile dell’incremento di cui all’art. 16 della legge n. 177 del 1976, ove si dispone che, ai fini della determinazione della misura del trattamento di quiescenza del personale militare, la base pensionabile è aumentata del 18%.
Ha sostenuto che la mancata attribuzione del richiesto beneficio pensionistico configura un comportamento dell’Amministrazione di appartenenza, e conseguentemente dell’Ente pagatore, affetto da violazione di legge per falsa e/o mancata applicazione del combinato disposto di cui agli artt. 16, l. n. 177/1976 e 1, c. 9, l. n. 468/1987, nonché per eccesso di potere per illogicità ed ingiustizia manifesta e per disparità di trattamento economico di base dei dipendenti dello Stato.
Al riguardo, ha osservato che detto trattamento è composto da due voci, ovvero il livello retributivo e la retribuzione individuale di anzianità (R.I.A.), e l’assegno funzionale si aggiunge alla R.I.A., sicché viene a far parte di detta voce retributiva, in quanto in essa viene inglobato, e come questa entra nel novero degli importi che contribuiscono alla formazione dello stipendio.
A conferma di ciò, ha richiamato la sentenza n. 66/1999/A della Sezione II giurisdizionale centrale d’appello di questa Corte dei Conti, laddove si deduce che l’assegno funzionale è stato previsto contestualmente al riconoscimento di benefici economici concessi agli ufficiali (art. 1, comma 8, d.l. n. 379 conv. con modificazioni in l. n. 468/87) “quale parziale omogeneizzazione stipendiale con le Forze militari di polizia”, il che significa che ad esso va riconosciuta la stessa natura di questi e che limitazioni sotto tale aspetto creerebbero un’ingiustificata disparità di trattamento tra le due categorie di militari.
Ha inoltre citato la norma contenuta nel comma 10 dell’art. 1 d.l. n. 379/1987, per la quale i nuovi importi – quelli, cioè, previsti quale omogeneizzazione stipendiale, per gli ufficiali, e quale assegno funzionale, per i sottufficiali – “hanno effetto sulla tredicesima mensilità, sul trattamento ordinario di quiescenza, normale e privilegiato, sull’indennità di buonuscita …”.
Ha poi dedotto che poiché l’assegno funzionale va incluso tra gli emolumenti che compongono lo stipendio, lo stesso assegno è computabile nella determinazione dei sei scatti previsti dall’art. 1, comma 15 bis, del d.l. n. 379 del 1987 convertito in l. n. 468/87.
Richiamata, da ultimo, giurisprudenza pensionistica favorevole (Corte dei Conti - Sezione giur. reg. Sicilia, sent. n. 3314/2008; Sezione giur. reg. Piemonte, sent. n. 974/2003; Sezione giur. reg. Veneto, sent. n. 1264/2003), ha concluso chiedendo che questa Corte voglia: 1) “accertare e dichiarare il diritto all’inclusione dell’assegno di funzione nel computo della base pensionabile suscettibile dell’incremento del 18% riconosciuto dall’art. 16 l. n. 177/1976”; 2) “riconoscere il diritto all'inclusione dell’assegno di funzione nel computo della base pensionabile per il ricalcolo dei sei scatti stipendiali, di cui all’art. 1, comma 15 bis, del d.l. n. 379 del 1987 convertito in legge n. 468/87”; 3) condannare: il Ministero della Difesa – Centro Amministrativo dell’Esercito Italiano – Sezione Staccata di Padova alla conseguente riliquidazione del trattamento pensionistico di ausiliaria in godimento del ricorrente; il Ministero della Difesa e l’INPDAP, per quanto di rispettiva competenza, al pagamento del trattamento pensionistico di ausiliaria come rideterminato e riliquidato, nonché delle somme arretrate dovute a titolo di conguaglio, con rivalutazione monetaria e interessi legali da computarsi dalla maturazione dei singoli ratei e fino all’effettivo pagamento. Con ogni conseguenza in ordine alle spese di giudizio.
In data 7 aprile 2011 l’avv. -- ha depositato, nell’interesse del ricorrente, memoria difensiva con allegata procura notarile alla lite.
In detta memoria si espone che in risposta ad apposita domanda in data 13 maggio 2008 del sig. R., volta ad ottenere l’incremento del 18% sull’assegno di funzione percepito in attività di servizio, l’Amministrazione, con nota del 3 giugno 2008, ha negato detto beneficio sulla base di quanto disposto dall’art. 16 della legge n. 177 del 1976.
In opposizione a tale diniego, si richiama l’interpretazione favorevole e condivisibile data alla suddetta disposizione dalla Sezione Giurisdizionale d’Appello per la Regione Sicilia, citandosi in particolare la sentenza n. 133/A/2010, e si evidenzia, altresì, l’“illogico” operato dell’Amministrazione la quale, mentre ha incluso l’assegno in discussione ai fini della determinazione della pensione, lo ha poi escluso ai fini dell’aumento del 18%.
Si osserva che la normativa citata non prevede affatto “questa sorta di disciplina diacronica, fatta propria dall’amministrazione stessa”, ed è pertanto errato l’assunto contenuto nell’impugnata reiezione secondo cui la legge istituisce l’indennità di funzione, ma non ne prevede la maggiorazione del 18% pur considerandola pensionabile.
Si insiste, pertanto, per l’accoglimento del ricorso nelle conclusioni così come direttamente formulate. Con vittoria di spese, competenze ed onorari.
Nell’udienza odierna il ricorrente, liberamente interrogato, ha confermato il contenuto del ricorso e depositato, su richiesta del giudicante, sia la relazione di notificazione del ricorso alle controparti sottoscritta dall’ufficiale giudiziario, sia l’avviso di ricevimento di cui agli artt. 149 c.p.c. e 4 l. n. 890 del 1982.
La causa è quindi passata in decisione con conseguente lettura del dispositivo e fissazione del termine di sessanta giorni per il deposito della sentenza, ai sensi dell’ultima parte dell’art. 429, comma 1, secondo capoverso, c.p.c., come sostituito dall’art. 53 del d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni nella legge 6 agosto 2008, n. 133.
Considerato in
DIRITTO
La questione sottoposta al giudizio della Corte concerne la computabilità nella base pensionabile  dell’assegno di funzione introdotto dall’art. 1, comma 9, del decreto-legge 16 settembre 1987 n. 379 (recante misure urgenti per la concessione di miglioramenti economici al personale militare e per la riliquidazione delle pensioni dei dirigenti civili e militari dello Stato e del personale ad essi collegato ed equiparato), convertito con modificazioni nella legge 14 novembre 1987 n. 468, e dall’art. 6 del decreto-legge 21 settembre 1987, n. 387 convertito con modificazioni in legge 20 novembre 1987, n. 472 (Copertura finanziaria del decreto del Presidente della Repubblica 10 aprile 1987, n. 150, di attuazione dell'accordo contrattuale triennale relativo al personale della Polizia di Stato ed estensione agli altri Corpi di polizia), a favore, rispettivamente, degli appartenenti alle Forze Armate e degli appartenenti ai Corpi di Polizia.  
Al riguardo si deve ricordare che secondo l’art. 16 (Base pensionabile personale militare) della legge 29 aprile 1976, n. 177, sostitutivo dell’art. 53 del d.P.R. 29 dicembre 1973 per le cessazioni dal servizio aventi decorrenza non anteriore al 1° gennaio 1986, n. 1092, ai fini della determinazione della misura del trattamento di quiescenza del personale militare, escluso quello indicato nell’art. 54, penultimo comma, del citato d.P.R. n. 1092/73, la base pensionabile, costituita dall’ultimo stipendio o dall’ultima paga e dagli assegni o indennità pensionabili, integralmente percepiti, indicati nello stesso art. 16 [ a) indennità di funzione per i generali di brigata ed i colonnelli, prevista dall’art. 8 della legge 10 dicembre 1973, n. 804; b) assegno perequativo ed assegno personale pensionabile, previsti dall’art. 1 della legge 27 ottobre 1973, n. 628, in favore degli ufficiali di grado inferiore a colonnello o capitano di vascello, nonché dei sottufficiali e dei militari di truppa; c) assegno personale previsto dall’art. 202 del d.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, applicabile al personale militare in base all’art. 3 della legge 8 agosto 1957, n. 751 ] è aumentata del 18% (primo comma); “agli stessi fini, nessun altro assegno o indennità, anche se pensionabili, possono essere considerati se la relativa disposizione di legge non ne prevede espressamente la valutazione nella base pensionabile” (secondo comma).
Nella fattispecie va osservato che l’assegno funzionale in discussione non soddisfa alcuna delle due anzidette condizioni, non essendo compreso tra gli assegni e indennità di cui al primo comma e non essendo assistito dalla clausola espressa di valutabilità nella base pensionabile di cui al secondo dei commi succitati.
Devesi, altresì, rilevare che le argomentazioni assunte dalla Sezione Seconda giurisdizionale centrale di appello con la sentenza n. 66/99 invocata dal ricorrente sono state espressamente disattese da successive sentenze (n. 314, n. 315, n. 317, n. 336 e n. 337 del 2 ottobre 2003) della medesima Sezione la quale, “rimeditata la complessa questione anche alla luce delle perspicue considerazioni svolte dalla Sezione del controllo nella deliberazione n. 52/2000” (cfr. sentenza n. 347 del 30 ottobre 2003), ha osservato che l’assegno funzionale in argomento, in quanto entità che si aggiunge ad un’altra (nella specie: R.I.A.), costituisce emolumento distinto e separato dalla stessa R.I.A. e non può, in ipotesi, affermarsi che esso è inglobato nella R.I.A. o essere considerato di natura analoga alla R.I.A.
Essendosi peraltro delineati, nella giurisprudenza di questa Corte, orientamenti interpretativi non univoci sulla inclusione o meno dell’assegno de quo nella base pensionabile, la questione controversa è stata deferita una prima volta nel dicembre 2003 alle Sezioni Riunite, che l’hanno dichiarata inammissibile sul rilievo che al momento del deferimento un contrasto giurisprudenziale esisteva soltanto tra le Sezioni di primo grado, “tenuto conto che in grado di appello era stato emessa una sola pronuncia in materia favorevole alla inclusione dell’assegno di funzione nella base pensionabile” e che la stessa Sezione Seconda d’appello aveva poi proceduto “ad una integrale rivisitazione della problematica affermando in maniera uniforme, in più pronunce, che l’assegno di cui trattasi non può essere incluso nella base pensionabile e, quindi, non è soggetto alla maggiorazione del 18%”, sicché una difformità di soluzioni interpretative si riscontrava soltanto tra le Sezioni regionali, venendo a difettare quella difformità di soluzioni giurisprudenziali in grado di appello – “cosiddetta orizzontale” – ritenuta idonea ad attivare presso le Sezioni Riunite il potere-dovere di rendere la pronuncia del punto di diritto sulla questione di massima (cfr. Corte dei Conti – Sezioni Riunite, 27 aprile 2004 n. 6/QM).
Successivamente, però, la giurisprudenza d’appello ha espresso due diversi ed opposti orientamenti, l’uno contrario e l’altro favorevole all’includibilità dell’assegno funzionale nella base pensionabile.
Da un lato, le Sezioni giurisdizionali centrali d’appello, con una serie costante di decisioni conformi, hanno statuito che, anche se pensionabile, l’assegno di cui si discute, pur aggiungendosi alla retribuzione individuale di anzianità, mantiene la sua natura di emolumento accessorio dello stipendio, non suscettibile di maggiorazione, in assenza di espressa previsione legislativa (ex multis: Sez. I, 6 febbraio 2006 n. 57/A; Sez. II, 2 settembre 2005 n. 304/A; Sez. II, 11 novembre 2004 n. 342/A; Sez. III, 24 marzo 2004 n. 205/A).
Per contro, alcune pronunce della Sezione giurisdizionale d’appello per la regione Sicilia – concordando con precedenti decisioni di primo grado - hanno affermato che l’assegno funzionale percepito ai sensi dell’art. 1 d.l. n. 379 del 1987, presentando indubbio carattere di componente stipendiale, confluisce a pieno titolo nella base pensionabile, con conseguente applicabilità dell’incremento del 18% previsto dall’art. 53 d.P.R. n. 1092/1973, nel testo sostituito dall’art. 16 l. n. 177 del 1976 (cfr. sentenze 4 luglio 2005 n. 146/A e 17 marzo 2005 n. 66/A).
La questione è quindi tornata alle Sezioni Riunite le quali, con la sentenza n. 9/2006/QM del 28 settembre 2006, hanno affermato che “l’assegno funzionale previsto a favore degli appartenenti alle Forze Armate dall'art. 1 comma 9 del d.l. 16 settembre 1987 n. 379, convertito nella legge 14 novembre 1987 n. 468, nonché l'analogo assegno funzionale previsto a favore degli appartenenti ai Corpi di Polizia dall'art. 6 del d.l. 21 settembre 1987 n. 387, convertito con modificazioni nella legge 20 novembre 1987 n. 472, ancorché pensionabili, non sono inclusi nella base pensionabile e quindi non possono usufruire della maggiorazione del 18% in relazione all'art. 53, comma 1 del DPR 29 dicembre 1973 n. 1092, come modificato dall'art. 16 della legge 29 aprile 1976 n. 177”.
Hanno, pertanto, conclusivamente statuito le Sezioni Riunite che << Nessun rilievo può al riguardo essere riconosciuto all’espressione “si aggiungono alla retribuzione individuale di anzianità” utilizzata dal legislatore nell’istituire gli assegni in questione limitatamente agli appartenenti alle forse armate, che ha invece il significato di evidenziare la autonomia di tali emolumenti in ragione della diversa natura giuridica. Gli assegni funzionali in discorso non vanno infatti a confluire indistintamente nella retribuzione individuale di anzianità, ma invece si cumulano a questa nel confluire nello stipendio di base, senza restare assorbiti al suo interno, mantenendo così le loro caratteristiche peculiari >>.
Ritiene questo giudice che non vi siano decisive ragioni per discostarsi dall’orientamento giurisprudenziale consacrato nella surrichiamata pronuncia, orientamento peraltro già adottato in precedenza dalla Sezione: la pretesa azionata dal ricorrente, volta ad ottenere l’inclusione nella base pensionabile - con i conseguenziali relativi effetti (maggiorazione del 18% ex art. 16 della legge n. 177/76; rideterminazione dei sei scatti attribuiti dall’art. 1, comma 15 bis, della legge n. 468/87, come sostituito dall’art. 11 della legge n. 231/90) - dell’assegno funzionale previsto dall’art. 1, comma 9, del d.l. n. 468/87 (conv. in l. n. 468/87), deve pertanto essere respinta.
Sulla base delle considerazioni che precedono il ricorso de quo si appalesa infondato e, pertanto, non meritevole di accoglimento; in difetto di costituzione delle parti intimate non vi è luogo a pronuncia sulle spese di giudizio.
P.Q.M.
la Corte dei Conti - Sezione giurisdizionale regionale per l'Emilia-Romagna in funzione di giudice unico delle pensioni in composizione monocratica, definitivamente pronunciando
Respinge
il ricorso in epigrafe.
Nulla per le spese.
Manda alla Segreteria della Sezione per gli adempimenti di rito.
Così deciso in Bologna il 4 maggio 2011.
Il giudice
(Francesco Maria Pagliara)
                        f.to Francesco Maria Pagliara
Depositata in Segreteria il 10 giugno 2011
                        Il Direttore di Segreteria
f.to Nicoletta Natalucci
DECRETO
Il Giudice, ravvisati gli estremi per l’applicazione dell’art. 52 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 nr. 196,
DISPONE
Che a cura della Segreteria venga apposta l’annotazione di cui al comma 3 di detto articolo 52 nei riguardi della parte privata e, se esistenti, del dante causa e degli aventi causa.
                                                                       Il Giudice Unico
                                                           (Francesco Maria Pagliara)
                                   f.to Francesco Maria Pagliara
Depositato in Segreteria il giorno 10 giugno 2011
                                               Il Direttore della Segreteria
                                   f.to Nicoletta Natalucci
In esecuzione del Provvedimento ai sensi dell’art. 52 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 nr. 196, in caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi della parte privata e se esistenti del dante causa e degli eventi causa.
Data 10 giugno 2011
                                               Il Direttore della Segreteria
                        f.to Nicoletta Natalucci
SEZIONE ESITO NUMERO ANNO MATERIA PUBBLICAZIONE
EMILIA ROMAGNA Sentenza 282 2011 Pensioni 10-06-2011

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