MINISTERO DELL'INTERNO DECRETO 28 luglio 2011 Definizione di nuovi servizi ausiliari dell'attivita' di Polizia affidati agli Steward, nonche' ulteriori integrazioni e modifiche al decreto 8 agosto 2007, recante «Organizzazione e servizio degli "Steward" negli impianti sportivi». (11A11515) (GU n. 197 del 25-8-2011 )
IL MINISTRO DELL'INTERNO
Vista la legge 13 dicembre 1989, n. 401, recante: «Interventi nel
settore del gioco e delle scommesse clandestine e tutela della
correttezza di svolgimento nelle manifestazioni sportive», e
successive modificazioni;
Visto il decreto-legge 24 febbraio 2003, n. 28, recante
«Disposizioni urgenti per contrastare i fenomeni di violenza in
occasione di competizioni sportive», convertito, con modificazioni,
dalla legge 24 aprile 2003, n. 88, e successive modificazioni;
Visto il decreto-legge 8 febbraio 2007, n. 8, recante «Misure
urgenti per la prevenzione e la repressione dei fenomeni di violenza
connessi a competizioni calcistiche» convertito, con modificazioni,
dalla legge 4 aprile 2007, n. 41, e successive modificazioni;
Visto il decreto-legge 12 novembre 2010, n. 187, recante «Misure
urgenti in materia di sicurezza» convertito, con modificazioni, dalla
legge 17 dicembre 2010, n. 217, ed, in particolare, l'art. 2;
Visto il comma 1-bis all'art. 2-ter del richiamato decreto-legge n.
8 del 2007, convertito dalla legge n. 41 del 2007, introdotto
dall'art. 2, comma 1, del predetto decreto-legge n. 187 del 2010, che
ha previsto la possibilita' di affidare agli «steward» altri servizi
ausiliari dell'attivita' di polizia, relativi ai controlli
nell'ambito dell'impianto sportivo, per il cui espletamento non e'
richiesto l'esercizio di pubbliche potesta' o l'impiego operativo di
appartenenti alle Forze di polizia, ferme restando le attribuzioni e
i compiti dell'autorita' di pubblica sicurezza;
Visti i commi 3 e 4 dell'art. 2 del richiamato decreto-legge n. 187
del 2010, convertito dalla legge n. 217 del 2010, che hanno
introdotto una nuova tutela penale per gli «steward» per fatti
commessi nei loro confronti nell'espletamento delle mansioni svolte
in occasione delle manifestazioni sportive;
Visto il decreto del Ministro dell'interno 8 agosto 2007, come
modificato dal decreto del Ministro dell'interno 24 febbraio 2010,
recante «Organizzazione e servizio degli "steward" negli impianti
sportivi.»;
Visto il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione, di
concerto con il Ministro dell'interno, 29 gennaio 1999, n. 85,
recante «Norme di attuazione dell'art. 5 del decreto-legge 18 gennaio
1992, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio
1992, n. 217, in materia di affidamento in concessione dei servizi di
sicurezza»;
Visto il decreto del Ministro dell'interno 15 settembre 2009, n.
154, recante «Disposizioni per l'affidamento dei servizi di sicurezza
sussidiaria nell'ambito dei porti, delle stazioni ferroviarie e dei
relativi mezzi di trasporto e depositi, delle stazioni delle ferrovie
metropolitane e dei relativi mezzi di trasporto e depositi, nonche'
nell'ambito delle linee di trasporto urbano, per il cui espletamento
non e' richiesto l'esercizio di pubbliche potesta', adottato ai sensi
dell'art. 18, comma 2, del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144,
convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155.»;
Visto il decreto del Ministro dell'interno in data 6 ottobre 2009,
recante «Determinazione dei requisiti per l'iscrizione nell'elenco
prefettizio del personale addetto ai servizi di controllo delle
attivita' di intrattenimento e di spettacolo in luoghi aperti al
pubblico o in pubblici esercizi, le modalita' per la selezione e la
formazione del personale, gli ambiti applicativi e il relativo
impiego, di cui ai commi da 7 a 13 dell'art. 3 della legge 15 luglio
2009, n. 94»;
Vista la Risoluzione del Consiglio dell'Unione Europea del 4
dicembre 2006 concernente un manuale aggiornato di raccomandazioni
per la cooperazione internazionale tra Forze di polizia e misure per
prevenire e combattere la violenza e i disordini in occasione delle
partite di calcio di dimensione internazionale alle quali e'
interessato almeno uno Stato membro (2006/C 322/01), pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea del 29 dicembre 2006;
Visto il Regolamento della Commissione n. 185/2010/CE del 4 marzo
2010, che stabilisce disposizioni particolareggiate per l'attuazione
delle norme fondamentali comuni sulla sicurezza dell'aviazione
civile;
Visti i requisiti personali e professionali, nonche' la formazione
previsti per gli steward dal richiamato decreto 8 agosto 2007;
Ritenuto di dover dare attuazione all'art. 2, comma 2, del
richiamato decreto-legge n. 187 del 2010, convertito dalla legge n.
217 del 2010, il quale prevede l'emanazione di un decreto del
Ministro dell'interno volto a definire nuovi servizi ausiliari
dell'attivita' di polizia, di cui al citato comma 1-bis dell'art.
2-ter del decreto-legge n. 8 del 2007, convertito dalla legge n. 41
del 2007, attraverso l'integrazione del predetto decreto del Ministro
dell'interno 8 agosto 2007;
Ritenuto di individuare i nuovi servizi ausiliari dell'attivita' di
polizia, per i quali non e' richiesto l'impiego di pubbliche potesta'
o l'impiego di personale delle forze di polizia, specificandone le
condizioni e le modalita' per il loro espletamento, tenuto conto di
quanto emerso nella prima fase di applicazione del citato decreto del
Ministro dell'interno 8 agosto 2007, anche con riferimento ai
medesimi servizi gia' espletati da soggetti privati appositamente
autorizzati, in attuazione, in particolare, del decreto del Ministro
dei trasporti e della navigazione, di concerto con il Ministro
dell'interno, 29 gennaio 1999, n. 85, e dei decreti del Ministro
dell'interno 15 settembre 2009, n. 154, e 6 ottobre 2009, sopra
richiamati;
Ravvisata l'esigenza di integrare i servizi da affidare agli
steward, tenuto conto di quanto gia' previsto dalla citata
risoluzione del Consiglio dell'Unione Europea del 4 dicembre 2006 e
di quelli gia' espletati in ambito europeo dai corrispondenti
assistenti di stadio, anche al fine di uniformare maggiormente le
modalita' di impiego di tale personale;
Ravvisata altresi' l'esigenza di apportare ulteriori integrazioni e
modifiche al predetto decreto del Ministro dell'interno 8 agosto
2007, anche in relazione alle proposte formulate dall'Osservatorio
nazionale sulle manifestazioni sportive;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei
Deputati e del Senato della Repubblica;
E m a n a
il seguente decreto:
Art. 1
Modifiche al decreto ministeriale 8 agosto 2007
1. Al decreto ministeriale 8 agosto 2007, recante «Organizzazione e
servizio degli "steward" negli impianti sportivi», indicato in
premessa, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'art. 3, comma 5, e' aggiunto il seguente periodo:
«L'attestazione e' revocata, anche su richiesta del Questore della
provincia interessata, quando e' accertata la perdita dei requisiti
minimi formativi di cui al medesimo allegato B del presente
decreto.»;
b) all'art. 6, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al comma 1, lettera b), dopo il n. 5, e' inserito il
seguente:
"5-bis) segnalare all'interessato la facolta' di depositare oggetti
che non possono essere introdotti all'interno dell'impianto sportivo,
in appositi contenitori installati nei pressi dei varchi d'ingresso e
messi a disposizione dalla societa' organizzatrice della competizione
sportiva di cui all'art. 1, d'intesa con il proprietario
dell'impianto, se diverso, in attuazione di apposite linee guida
definite dall'Osservatorio sulle manifestazioni sportive, ai sensi
dell'art. 1-octies, del decreto-legge 24 febbraio 2003, n. 28,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2003, n. 88;
2) al comma 1, lettera c), dopo il n. 1, e' inserito il
seguente:
"1-bis) segnalare all'interessato la facolta' di depositare oggetti
che non possono essere introdotti all'interno dell'impianto sportivo,
in appositi contenitori installati nei pressi dei varchi d'ingresso e
messi a disposizione dalla societa' organizzatrice della competizione
sportiva di cui all'art. 1, d'intesa con il proprietario
dell'impianto, se diverso, in attuazione di apposite linee guida
definite dall'Osservatorio sulle manifestazioni sportive, ai sensi
dell'art. 1-octies, del decreto-legge 24 febbraio 2003, n. 28,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2003, n. 88;
3) dopo il comma 2, sono inseriti i seguenti:
«2-bis. Con le condizioni e le modalita' di cui ai commi 2-ter e
2-quater, agli steward possono essere affidati i seguenti ulteriori
servizi ausiliari dell'attivita' di polizia per il cui espletamento
non e' richiesto l'esercizio di pubbliche potesta' o l'impiego
operativo di appartenenti alle forze di polizia:
a) controllo di cui al comma 1, lettera c), n. 1), anche
attraverso controlli a campione manuali dell'abbigliamento e delle
cose portate dai soggetti che accedono all'impianto sportivo,
mediante la tecnica del pat-down, quando tale modalita' di controllo
si rende necessaria al fine di evitare l'introduzione all'interno
dell'impianto sportivo di oggetti, strumenti e materiali illeciti,
proibiti, atti ad offendere o comunque pericolosi per la pubblica
incolumita';
b) attivita' di prefiltraggio e filtraggio, di cui al comma 1,
lettere b) e c), anche attraverso il concorso nelle procedure di
primo intervento che non comporti l'esposizione a profili di rischio,
quando tale modalita' di intervento si rende necessaria per evitare
indebiti accessi nell'impianto sportivo attraverso lo scavalcamento
dei varchi d'ingresso, ovvero a prevenire o interrompere condotte o
situazioni potenzialmente pericolose per l'incolumita' o la salute
delle persone, fermo restando l'obbligo di immediata segnalazione
alle forze di polizia cui, a richiesta, deve essere prestata la
massima collaborazione.»;
2-ter. Fermo restando quanto previsto dall'art. 2, comma 3, e dal
comma 2 del presente articolo, i servizi ausiliari di cui al comma
2-bis possono essere affidati agli steward nell'ambito delle linee
guida e delle misure definite dall'Osservatorio sulle manifestazioni
sportive, ai sensi dell'art. 1-octies, del decreto-legge 24 febbraio
2003, n. 28, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile
2003, n. 88.
2-quater. I servizi di cui al comma 2-bis possono essere svolti
dagli steward, preventivamente individuati, che hanno acquisito una
specifica attestazione nell'ambito dei corsi di formazione di cui
all'allegato B, previo assenso del questore e sotto la costante
supervisione degli ufficiali e agenti di pubblica sicurezza preposti
agli specifici servizi.
Art. 2
Disposizioni transitorie e finali
1. Per la stagione calcistica 2011-2012, i servizi di cui all'art.
1, comma 1, lettera b), n. 3, possono essere affidati agli steward
che hanno superato un apposito aggiornamento professionale
organizzato dalle Societa' sportive d'intesa con la questura, con le
modalita' e i tempi definiti dall'Osservatorio nazionale sulle
manifestazioni sportive.
2. Fermo restando quanto previsto dal comma 1, le disposizioni del
presente decreto si applicano decorsi trenta giorni dalla data di
pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
3. Entro due anni dalla data di pubblicazione del decreto,
l'Osservatorio nazionale sulle manifestazioni sportive formula
osservazioni e proposte per l'eventuale revisione delle disposizioni
del presente decreto.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 28 luglio 2011
Il Ministro: Maroni
Registrato alla Corte dei conti il 17 agosto 2011
Ministeri istituzionali, Interno, registro n. 16, foglio n. 350
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