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mercoledì 21 settembre 2011
Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca Nota 24-6-2011 n. 4334 Scuole paritarie: numero minimo di alunni per classe. Emanata dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, Dipartimento per l’istruzione, Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e per l'autonomia scolastica.
Nota 24 giugno 2011, n. 4334 (1).
Scuole paritarie: numero minimo di alunni per classe.
(1) Emanata dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, Dipartimento per l’istruzione, Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e per l'autonomia scolastica.
Ai
Direttori generali degli uffici scolastici regionali
Loro sedi
e, p.c.:
Alla
Provincia autonoma di Trento
Dipartimento istruzione
Via G. Gilli, 3
38100 - Trento
Al
Sovrintendente scolastico per la Provincia di Bolzano
Via del Ronco, 2
39100 - Bolzano
All'
Intendente scolastico per le scuole in lingua tedesca
Via Amba Alagi, 10
39100 - Bolzano
All'
Intendente scolastico per le Scuole delle località ladine
Via Bottai, 29
39100 - Bolzano
Al
Sovrintendente agli studi per la regione autonoma della Valle d'Aosta
Piazza Deffeyes, 1
11100 - Aosta
All'
Assessore regionale dell’istruzione e della formazione professionale della regione Sicilia
Via Imperatore Federico n. 70
90139 - Palermo
All'
Ufficio di gabinetto
Sede
All'
Ufficio legislativo
Sede
Come è noto l'art. 1, comma 5, lettera f), del D.M. n. 267 del 29 novembre 2007 prevede che, all'atto della presentazione dell'istanza per il riconoscimento della parità, il gestore o il rappresentante legale della gestione dichiari "l'impegno a costituire corsi completi e a formare classi composte da un numero di alunni non inferiore ad 8, per rendere efficace l'organizzazione degli insegnamenti e delle attività didattiche".
Il TAR del Lazio, Sez.III bis, con sentenze n.7265/09 e n.7269/09, passate in giudicato, ha annullato la predetta disposizione "limitatamente alla parte in cui non prescrive una disciplina di dettaglio che garantisca l'intero iter scolastico nella scuola paritaria, e non esclude la perentorietà della previsione della formazione di classi composte da un numero di alunni non inferiore a 8".
Pertanto, considerata la necessità di dare ottemperanza al giudicato formatosi sulle predette sentenze, si invitano le SS.LL a tenere conto, in sede di riconoscimento della parità scolastica, dell'annullamento dell'art. 1, comma 5, lettera f), del D.M. n. 267 del 29 novembre 2007.
Il Direttore generale
Carmela Palombo
D.M. 29 novembre 2007, n. 267, art. 1
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