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mercoledì 28 marzo 2012

MINISTERO DELLA SALUTE DECRETO 17 febbraio 2012, n. 31 Regolamento recante aggiornamento del decreto ministeriale 5 aprile 1988, n. 151 concernente la disciplina della «gomma base» utilizzata per la produzione della gomma da masticare. (12G0050) (GU n. 73 del 27-3-2012 )


testo in vigore dal: 11-4-2012
       
   
     
     
    
    
          


                      IL MINISTRO DELLA SALUTE

  Visto l'art. 3 del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  23
agosto  1982,  n.  777,  come  modificato  dall'art.  3  del  decreto
legislativo 25 gennaio 1992, n. 108;
  Visto il decreto del Ministro della sanita' 5 aprile 1988,  n.  151
recante la disciplina della «gomma base» utilizzata per la produzione
della gomma da masticare;
  Vista  la  richiesta  della  Federazione  nazionale  dell'industria
chimica riguardante l'autorizzazione all'impiego nella produzione  di
gomma base di un nuovo polimero;
  Sentito il Consiglio superiore di sanita' che si e' espresso  nella
seduta del 14 giugno 2011;
  Vista la nota del 22  giugno  2011,  con  la  quale  lo  schema  di
regolamento e' stato comunicato alla Commissione dell'Unione  europea
ai sensi della direttiva 98/34/CE;
  Udito il parere del  Consiglio  di  Stato  espresso  dalla  sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 22 dicembre 2011;
  Visto l'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400;
  Vista la nota del 30 gennaio  2012,  con  la  quale  lo  schema  di
regolamento e' stato  comunicato  al  Presidente  del  Consiglio  dei
Ministri ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto  1988,
n. 400;

                             A d o t t a
                      il seguente regolamento:

                               Art. 1

  1. Gli allegati I e II del decreto  5  aprile  1988,  n.  151  sono
modificati come segue:
    a) nell'allegato I SOSTANZE  CONSENTITE  NELLA  FABBRICAZIONE  DI
BASE GOMMOSA, parte II SOSTANZE AGGIUNTIVE, alla voce  A)  Resine  e'
aggiunta, dopo la voce di cui al n. 5s,  la  voce:  «6)  "Terpolimero
acetato di vinile-alcool vinilico-versatato di vinile"»;
    b)  nell'allegato  II REQUISITI   DI   PUREZZA   DELLE   SOSTANZE
CONSENTITE NELLA FABBRICAZIONE DI  BASE  GOMMOSA,  parte  II SOSTANZE
AGGIUNTIVE, A) Resine e' aggiunto dopo gli alinea di cui al n. 5s, la
voce:
      «6) Terpolimero acetato di vinile-alcool vinilico-versatato  di
vinile.
  Descrizione: Copolimero termoplastico inodore, insapore e incolore.
  Descrizione chimica: Prodotto ottenuto  per  copolimerizzazione  di
vinile acetato e vinile versatato seguita da parziale idrolisi  (CH 2
-CH-COOCH3 )m (CH2 -CH-COOCCH3 R1 R2 )n (CH2 -CHOH)p .
  Peso molecolare: Superiore a 10000 u.m.a. (Mw).
  Requisiti di purezza:
  Piombo: 3 ppm;
  Arsenico: 3 ppm;
  Mercurio: 0,5 ppm;
  Cadmio: 1 ppm;
  Sostanze volatili: max 1% (4 h a 105 C°);
  Ceneri: max 0,1% (a 450 C°)».

     
   
   
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                      Avvertenze:
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia,  ai   sensi
          dell'art. 10, comma 3, del testo unico  delle  disposizioni
          sulla  promulgazione  delle  leggi,   sull'emanazione   dei
          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
          pubblicazioni   ufficiali   della   Repubblica    italiana,
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985,  n.  1092,  al  solo
          fine di facilitare la lettura delle disposizioni  di  legge
          alle quali e'  operato  il  rinvio.  Restano  invariati  il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
          Note alle premesse:
              - Il testo dell'art. 3 del decreto del Presidente della
          Repubblica  23  agosto  1982,  n.  777  (Attuazione   della
          direttiva CEE n.  76/893  relativa  ai  materiali  ed  agli
          oggetti destinati  a  venire  a  contatto  con  i  prodotti
          alimentari), cosi' come modificato dall'art. 3 del  decreto
          legislativo 25  gennaio  1992,  n.  108  (Attuazione  della
          direttiva 89/109/CEE concernente i materiali e gli  oggetti
          destinati a venire a contatto con i  prodotti  alimentari),
          e' il seguente:
                «Art. 3. -  1.  Con  i  decreti  del  Ministro  della
          sanita', sentito il Consiglio superiore  di  sanita',  sono
          indicati per i materiali e gli oggetti, destinati a  venire
          a contatto con le sostanze alimentari, di cui  all'allegato
          I, da  soli  o  in  combinazione  tra  loro,  i  componenti
          consentiti nella  loro  produzione,  e,  ove  occorrano,  i
          requisiti di purezza e le prove di cessione  alle  quali  i
          materiali e  gli  oggetti  debbono  essere  sottoposti  per
          determinare l'idoneita' all'uso cui sono destinati  nonche'
          le limitazioni, le tolleranze e le  condizioni  di  impiego
          sia per i limiti di contaminazione degli alimenti  che  per
          gli eventuali pericoli risultanti dal contatto orale.
              2. Per i materiali e gli oggetti di  materia  plastica,
          di gomma, di cellulosa rigenerata, di carta, di cartone, di
          vetro, di  acciaio  inossidabile,  di  banda  stagnata,  di
          ceramica  e  di  banda  cromata  valgono  le   disposizioni
          contenute nei decreti ministeriali 21 marzo 1973, 3  agosto
          1974, 13 settembre 1975, 18 giugno 1979, 2  dicembre  1980,
          25 giugno 1981, 18 febbraio 1984, 4 aprile 1985 e 1° giugno
          1988, n. 243.
              3. Il Ministro  della  sanita',  sentito  il  Consiglio
          superiore di  sanita',  procede  all'aggiornamento  e  alle
          modifiche da apportare ai decreti di cui ai commi 1 e 2.
              4.  Chiunque  impieghi  nella  produzione  materiali  o
          oggetti destinati, da soli o in combinazione  tra  loro,  a
          venire  a  contatto  con   le   sostanze   alimentari,   in
          difformita' da quanto stabilito nei decreti di cui ai commi
          1 e 2, e' punito per cio' solo con  l'arresto  sino  a  tre
          mesi  o  con  l'ammenda  da  lire  cinquemilioni   a   lire
          quindicimilioni».
              - Il decreto ministeriale  5  aprile  1988,  n.  151  (
          Disciplina igienica della «gomma base»  utilizzata  per  la
          produzione da masticare) e' stato pubblicato nella Gazzetta
          Ufficiale n. 111 del 13 maggio 1988.
              - Il testo dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988,  n.
          400 (Disciplina dell'attivita'  di  Governo  e  ordinamento
          della  Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri)   e'   il
          seguente:
                «Art.  17.  (Regolamenti).  -  1.  Con  decreto   del
          Presidente  della  Repubblica,  previa  deliberazione   del
          Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio  di
          Stato che deve  pronunziarsi  entro  novanta  giorni  dalla
          richiesta,   possono   essere   emanati   regolamenti   per
          disciplinare:
              a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti  legislativi,
          nonche' dei regolamenti comunitari;
              b) l'attuazione e  l'integrazione  delle  leggi  e  dei
          decreti legislativi recanti  norme  di  principio,  esclusi
          quelli  relativi  a  materie  riservate   alla   competenza
          regionale;
              c) le materie in cui manchi la disciplina da  parte  di
          leggi o di atti aventi forza di legge, sempre  che  non  si
          tratti di materie comunque riservate alla legge;
              d)   l'organizzazione   ed   il   funzionamento   delle
          amministrazioni pubbliche secondo le  disposizioni  dettate
          dalla legge.
              2. Con decreto del Presidente della Repubblica,  previa
          deliberazione  del  Consiglio  dei  Ministri,  sentito   il
          Consiglio  di  Stato  e  previo  parere  delle  Commissioni
          parlamentari competenti  in  materia,  che  si  pronunciano
          entro  trenta  giorni  dalla  richiesta,  sono  emanati   i
          regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da
          riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione,  per
          le  quali   le   leggi   della   Repubblica,   autorizzando
          l'esercizio  della  potesta'  regolamentare  del   Governo,
          determinano le norme generali regolatrici della  materia  e
          dispongono l'abrogazione delle norme vigenti,  con  effetto
          dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.
              3. Con decreto  ministeriale  possono  essere  adottati
          regolamenti nelle materie di competenza del ministro  o  di
          autorita'  sottordinate  al  ministro,  quando   la   legge
          espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
          materie di competenza  di  piu'  Ministri,  possono  essere
          adottati con decreti interministeriali, ferma  restando  la
          necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
          I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
          dettare norme contrarie a quelle  dei  regolamenti  emanati
          dal Governo. Essi debbono essere comunicati  al  Presidente
          del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.
              4. I regolamenti di cui al comma  1  ed  i  regolamenti
          ministeriali ed interministeriali,  che  devono  recare  la
          denominazione di «regolamento», sono adottati previo parere
          del  Consiglio  di  Stato,  sottoposti  al  visto  ed  alla
          registrazione della Corte  dei  conti  e  pubblicati  nella
          Gazzetta Ufficiale.
              4-bis. L'organizzazione e la  disciplina  degli  uffici
          dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati  ai
          sensi del comma 2,  su  proposta  del  Ministro  competente
          d'intesa con il Presidente del Consiglio dei Ministri e con
          il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal
          decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.  29,  e  successive
          modificazioni, con  i  contenuti  e  con  l'osservanza  dei
          criteri che seguono:
              a) riordino degli uffici di diretta collaborazione  con
          i Ministri ed i Sottosegretari  di  Stato,  stabilendo  che
          tali  uffici  hanno  esclusive   competenze   di   supporto
          dell'organo di direzione politica e di raccordo tra  questo
          e l'amministrazione;
              b) individuazione degli uffici di livello  dirigenziale
          generale, centrali e periferici, mediante  diversificazione
          tra  strutture  con  funzioni   finali   e   con   funzioni
          strumentali e loro organizzazione per funzioni  omogenee  e
          secondo criteri di flessibilita' eliminando le duplicazioni
          funzionali;
              c)  previsione  di  strumenti  di  verifica   periodica
          dell'organizzazione e dei risultati;
              d) indicazione e revisione periodica della  consistenza
          delle piante organiche;
              e) previsione di decreti  ministeriali  di  natura  non
          regolamentare per la definizione dei compiti  delle  unita'
          dirigenziali   nell'ambito   degli   uffici    dirigenziali
          generali.
              4-ter. Con regolamenti da emanare ai sensi del comma  1
          del presente articolo, si provvede  al  periodico  riordino
          delle disposizioni regolamentari vigenti, alla ricognizione
          di quelle che sono state oggetto di abrogazione implicita e
          all'espressa abrogazione di quelle che  hanno  esaurito  la
          loro funzione o sono prive di effettivo contenuto normativo
          o sono comunque obsolete».
          Note all'art. 1:
              - L'allegato I parte II del citato decreto ministeriale
          n.151 del 1988 riporta le  sostanze  aggiuntive  consentite
          nella fabbricazione di base gommosa.
              -  L'allegato  II   parte   II   del   citato   decreto
          ministeriale n.151 del 1988 riporta i requisiti di  purezza
          delle sostanze aggiuntive consentite nella fabbricazione di
          base gommosa.

    
    
                                         Art. 2

  1. Le disposizioni di cui all'art. 1 non si  applicano  alla  gomma
base legalmente prodotta  e/o  commercializzata  in  un  altro  Stato
dell'Unione europea, in Turchia e a quella  legalmente  prodotta  nei
Paesi contraenti dell'accordo sullo spazio economico.
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
    Roma, 17 febbraio 2012

                                                Il Ministro: Balduzzi

Visto, il Guardasigilli: Severino

Registrato alla Corte dei conti il 19 marzo 2012
Ufficio di controllo sugli atti del MIUR, MIBAC, Min. salute, e  Min.
lavoro, registro n. 3, foglio n. 388


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