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venerdì 6 luglio 2012

Graduatorie ad esaurimento - D.M. n. 53/2012. Beneficiari del diritto alla riserva dei posti (L. n. 68/1999 e L. n. 80/2006). Iscrizione al collocamento obbligatorio.


Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca
Nota 4-7-2012 n. 5096
Graduatorie ad esaurimento - D.M. n. 53/2012. Beneficiari del diritto alla riserva dei posti (L. n. 68/1999 e L. n. 80/2006). Iscrizione al collocamento obbligatorio.
Emanata dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, Dipartimento per l'istruzione, Direzione generale per il personale scolastico.
Nota 4 luglio 2012, n. 5096 (1).
Graduatorie ad esaurimento - D.M. n. 53/2012. Beneficiari del diritto alla riserva dei posti (L. n. 68/1999 e L. n. 80/2006). Iscrizione al collocamento obbligatorio.
(1) Emanata dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, Dipartimento per l'istruzione, Direzione generale per il personale scolastico.


Ai
Direttori generali regionali

Loro sedi
Ai
Dirigenti degli ambiti territoriali

Loro sedi




Ai fini dell'inserimento del titolo di riserva di cui alla L. n. 68/1999 e alla L. n. 80/2006, si ritiene opportuno estendere il possesso del requisito dell'iscrizione alle liste speciali del collocamento obbligatorio al 10 luglio 2012, data di scadenza della domanda di inserimento negli elenchi dei beneficiari del diritto alla riserva dei posti, così come previsto dall'art. 6 del D.M. n. 53 del 14 giugno 2012.


Il Direttore generale
Luciano Chiappetta

Allegato


D.M. 14 giugno 2012, n. 53


Visto il D.Lgs. 16 aprile 1994, n. 297 con il quale è stato approvato il testo unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado;
Vista la L. 7 agosto 1990, n. 241 e successive integrazioni;
Vista la L. 5 febbraio 1992, n. 104;
Vista la L. 12 marzo 1999, n. 68, concernente le norme per il diritto al lavoro dei disabili;
Vista la L. 3 maggio 1999, n. 124, recante disposizioni urgenti in materia di personale scolastico;
Visto il Regolamento recante norme sulle modalità di integrazione e aggiornamento delle graduatorie permanenti adottato con D.M. 27 marzo 2000, n. 123, in particolare l'art. 2, comma 7 e l'art. 3, comma 1 che prevedono la possibilità di essere inclusi in una sola provincia e di chiedere, per trasferimento, l'inserimento in una sola provincia;
Visto il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni e integrazioni;
Visto il D.L. 3 luglio 2001, n. 255, convertito con modificazioni dalla L. 20 agosto 2001, n. 333;
Vista la L. 22 novembre 2002, n. 268, ed in particolare l'art. 6;
Vista la L. 4 giugno 2004, n. 143, recante disposizioni urgenti per assicurare il regolare avvio dell'a.s. 2004/2005;
Visto il D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, recante "Codice dell'amministrazione digitale" aggiornato dal D.Lgs. 4 aprile 2006, n. 159;
Vista la L. 27 dicembre 2006, n. 296 ed in particolare l'art. 1, comma 605, lettera c), che ha trasformato le graduatorie permanenti di cui all'articolo 1 del D.L. 7 aprile 2004, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla L. 4 giugno 2004, n. 143, in graduatorie ad esaurimento, fatta salva la possibilità dei soli nuovi inserimenti per i docenti abilitati non ancora inclusi nelle graduatorie alla data di entrata in vigore della legge, o che stessero completando il percorso formativo abilitante presso le Università autorizzate;
Visto il D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla L. 6 agosto 2008, n. 133, con particolare riferimento all'art. 64, commi 1, 2, 3 e 4;
Vista la L. 18 giugno 2009, n. 69, art. 32;
Vista la L. 24 novembre 2009, n. 167, art. 1, commi 4-octies e 4-novies e il relativo Regolamento di attuazione, adottato con D.M. 30 luglio 2010, n. 165;
Visto il D.Lgs. 13 dicembre 2010, n. 212 che ha abrogato, tra l'altro, la L. 19 marzo 1955, n. 160, recante norme sullo stato giuridico del personale non di ruolo della scuola;
Visto il D.M. n. 44 del 12 maggio 2011, con il quale sono stati riaperti i termini di aggiornamento del punteggio, scioglimento delle riserve e trasferimento del personale inserito nelle graduatorie ad esaurimento del personale docente ed educativo;
Visto l'art. 9, comma 20 del D.L. 13 maggio 2011, n. 70 convertito in L. 12 luglio 2011, n. 106 che ha stabilito che l'aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento è effettuato con cadenza triennale;
Visto il D.M. 26 maggio 2011, n. 47 che in applicazione della citata L. n. 106/2011 ha modificato il D.M. n. 44/2011 attribuendo validità triennale alle graduatorie ad esaurimento di cui al D.M. n. 44/2011;
Visto il D.L. 29 dicembre 2011, n. 216, convertito dalla L. 24 febbraio 2012, n. 14 «Proroga di termini previsti da disposizioni legislative», pubblicato nella G.U. n. 48 del 27 febbraio 2012, ed in particolare l'art. 14, commi 2-ter e 2-quater;
Visto il D.L. 9 febbraio 2012, n. 5 convertito in L. 4 aprile 2012, n. 35, recante disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo;
Vista la necessità di fissare per l'a.s. 2012/2013 un termine congruo in relazione sia alle cadenze temporali, normalmente previste per il conseguimento dei titoli di cui trattasi, sia alla necessità di definire le graduatorie ad esaurimento, in tempo utile, per le assunzioni a tempo indeterminato e a tempo determinato per il citato anno scolastico;
Considerati i vantaggi per gli interessati e per l'Amministrazione, in termini di semplificazione, trasparenza, efficienza, efficacia, economicità e imparzialità dell'azione amministrativa, derivanti dall'uso esclusivo di modalità web conforme al codice dell'amministrazione digitale per la presentazione della domanda che contiene la dichiarazione sostitutiva della certificazione concernente l'avvenuto conseguimento del titolo;


Decreta:


Titolo I
Nuove inclusioni nelle graduatorie ad esaurimento, in applicazione dell'art. 14, comma 2-ter della L. 24 febbraio 2012, n. 14


Art. 1
Nuovi inserimenti nelle graduatorie ad esaurimento


1. Possono presentare domanda di inclusione in una fascia aggiuntiva alla III fascia delle graduatorie ad esaurimento costituite in applicazione del D.M. 12 maggio 2011, n. 44, modificato dal D.M. 26 maggio 2011, n. 47, i docenti che negli anni accademici 2008/09, 2009/10 e 2010/11 hanno conseguito l'abilitazione dopo aver frequentato i corsi biennali abilitanti di secondo livello ad indirizzo didattico (COBASLID), il secondo e il terzo corso biennale di secondo livello finalizzato alla formazione dei docenti di educazione musicale delle classi di concorso 31/A e 32/A e di strumento musicale nella scuola media della classe di concorso 77/A, nonché i corsi di laurea in scienze della formazione primaria.
2. Gli aspiranti di cui al precedente comma 1 sono graduati secondo i punteggi attribuiti ai titoli posseduti, in base alle tabelle di valutazione di cui agli articoli 2 e 3.
3. Resta salvo l'inserimento in III fascia degli aspiranti che a suo tempo si sono iscritti con riserva, per i quali valgono le disposizioni di cui al successivo Titolo II.
4. La domanda può essere presentata per le graduatorie ad esaurimento di una sola provincia, secondo i termini e le modalità indicati al successivo art. 10, compilando il modello 1.
5. La domanda non può essere presentata per le province di Trento e Bolzano e per la Regione Valle d'Aosta, per le quali vigono le disposizioni adottate in materia dalle Autorità scolastiche competenti per territorio.
6. I titoli che danno accesso alla fascia aggiuntiva delle graduatorie ad esaurimento sono valutati solo a tale fine e non per il miglioramento del punteggio in eventuali altre graduatorie di I, II e III fascia, che potrà essere aggiornato a partire dal successivo triennio di validità delle graduatorie medesime.


Art. 2
Norme relative alla valutazione


1. La valutazione viene effettuata sulla base della tabella di valutazione di III fascia, di cui al D.M. n. 27 del 15 marzo 2007, integrata dal D.M. n. 78 del 25 settembre 2007 (allegato 1).
2. Tenuto conto che gli aspiranti interessati alla nuova inclusione vengono inseriti in fascia aggiuntiva, e che pertanto non pregiudicano la posizione di coloro che sono inseriti in III fascia, sono valutati, oltre al titolo di accesso alla graduatoria aggiuntiva, tutti i titoli culturali, professionali e di servizio conseguiti entro il 30 giugno 2012.
3. A decorrere dall'a.s. 2003/04 fino al 31 agosto 2007, in applicazione dell'art. 1, comma 605 della L. n. 296/2006, rimane la doppia valutazione dei servizi svolti nelle scuole delle piccole isole e degli istituti penitenziari, nonché nelle pluriclassi delle scuole primarie, situate nei comuni di montagna, di cui alla L. 1 marzo 1957, n. 90.
4. I servizi prestati nelle scuole di ogni ordine e grado, statali o riconosciute, dei Paesi appartenenti all'Unione Europea, sono equiparati ai corrispondenti servizi prestati nelle scuole italiane, anche se prestati prima dell'ingresso dello Stato nell'Unione Europea. Ai fini della valutazione di tali servizi, debitamente certificati dall'Autorità diplomatica italiana nello Stato estero, è costituita presso ciascun Ufficio scolastico regionale un'apposita commissione per la definizione della corrispondenza tra servizi.
5. Il servizio militare di leva ed i servizi sostitutivi assimilati per legge sono valutati solo se prestati in costanza di nomina.
6. Analogamente a quanto avviene per i corsi abilitanti COBASLID, Didattica della musica e per la laurea in Scienze della formazione primaria, anche per i Corsi biennali di secondo livello finalizzati alla formazione dei docenti di educazione musicale nella scuola secondaria sono previsti 30 punti aggiuntivi al voto di abilitazione. L'attribuzione dei 30 punti comporta, in tutti i casi, la non valutabilità del servizio prestato contestualmente alla durata legale dei corsi stessi, salvo per il personale già iscritto nella graduatoria ad esaurimento, rispettivamente, per la scuola dell'infanzia e primaria e per le classi di concorso 31 /A e 32/A, per effetto di precedenti titoli di accesso.
7. I titoli culturali non possono superare il massimo del punteggio e il limite numerico previsto dalla lettera C della tabella.
8. Sono valutati come il Dottorato di ricerca i Diplomi di perfezionamento universitari ad esso equiparati per legge o per Statuto (allegato 3).
9. I titoli accademici, di cui ai punti C.5, C.6, C.7 e C.8 della tabella, sono valutati unicamente se rilasciati da Università statali o non statali legalmente riconosciute, italiane o della U.E.
10. I corsi di perfezionamento universitari di durata annuale, strutturati su 1.500 ore e 60 crediti, che si concludono con l'esame finale previsto dai rispettivi statuti universitari, coerenti con gli insegnamenti cui si riferisce la graduatoria, rientrano tra i titoli previsti dal punto C.7 della Tabella di valutazione dei titoli (All.1).
11. A parità di punteggio e dopo l'applicazione dei titoli di preferenza di cui all'art. 5 del D.P.R. n. 487/1994, precede il candidato con minore età anagrafica.


Art. 3
Norme specifiche per lo strumento musicale nella scuola media - cl. 77/A


1. Per il personale docente di strumento musicale nella scuola media, classe 77/A, si applica la specifica tabella di valutazione dei titoli di cui all'allegato 2.
2. I titoli artistico-professionali debbono essere opportunamente documentati con la relativa dichiarazione o attestazione, che deve essere inviata entro il termine di cui all'art. 10 alla competente sede provinciale degli Uffici scolastici regionali. Per gli aspiranti che abbiano già presentato la relativa certificazione o attestazione per l'iscrizione nelle graduatorie di istituto, vale il riferimento alla predetta documentazione e al relativo punteggio conseguito.
3. La valutazione dei titoli artistici, ivi inclusi quelli conseguiti successivamente alla data di scadenza della presentazione delle domande di inclusione nelle graduatorie di istituto valide per il triennio 2011/2014, di cui all'art. 6 del D.M. n. 62/2011, e la compilazione delle graduatorie ad esaurimento distinte per l'insegnamento di ciascuno strumento, sono effettuate dalla Commissione costituita ai sensi dell'art. 5, comma 4, del Regolamento sul conferimento delle supplenze, di cui al D.M. 13 giugno 2007, n. 131.


Art. 4
Attività didattica di sostegno - Didattica differenziata Montessori


1. Gli aspiranti di cui all'art. 1, comma I che, alla data del 30 giugno 2012, siano forniti anche del titolo di specializzazione sul sostegno secondo la normativa vigente, possono chiedere i corrispondenti posti di sostegno ad alunni disabili psico-fisici, della vista, dell'udito, per tutti gli ordini e gradi di scuole per i quali si inseriscono nella fascia aggiuntiva delle graduatorie ad esaurimento.
2. I suddetti aspiranti sono collocati nella corrispondente fascia aggiuntiva alla III fascia, e comunque successivamente agli aspiranti di cui al successivo articolo 8.
3. Per gli insegnamenti di scuola dell'infanzia e di scuola primaria i rispettivi elenchi di sostegno sono predisposti in base al punteggio con cui ciascun aspirante è incluso nella corrispondente graduatoria aggiuntiva.
4. Per tutti gli insegnamenti della scuola media i rispettivi elenchi di sostegno sono predisposti in base al punteggio con cui ciascun aspirante è incluso nella corrispondente graduatoria aggiuntiva.
5. In relazione alla specificità dei titoli valutabili per la graduatoria ad esaurimento di Strumento musicale nella scuola media e alla conseguente disomogeneità dei punteggi conseguiti in detta graduatoria, rispetto a quelli degli aspiranti inseriti nelle altre graduatorie, anche i docenti di strumento musicale vengono inclusi nell'elenco di sostegno con il punteggio rideterminato sulla base della corrispondente tabella di valutazione utilizzata per il restante personale che confluisce nel medesimo elenco. Il servizio prestato su posto di sostegno da candidati tratti dalla graduatoria di Strumento musicale è equiparato all'insegnamento prestato nello specifico strumento.
6. Per gli insegnamenti di scuola secondaria di secondo grado sono predisposti, per ciascuna area disciplinare, i corrispondenti elenchi di sostegno, secondo la suddivisione prevista dal D.M. 25 maggio 1995, n. 170.
Gli aspiranti sono inclusi in ciascun elenco in base al punteggio conseguito nella corrispondente graduatoria aggiuntiva.
7. Il servizio su posto di sostegno, se prestato con il possesso del diploma di specializzazione, è valutato con punteggio intero in una delle classi di concorso o posto di insegnamento comprese nell'area disciplinare di appartenenza, a scelta dell'interessato e, relativamente agli istituti di istruzione secondaria di II grado, anche se prestato in area diversa, in assenza di candidati nell'area di riferimento; in mancanza di detto diploma di specializzazione la valutazione del servizio è destinata obbligatoriamente alla graduatoria da cui è derivata la posizione utile per il conferimento della nomina.
8. Gli aspiranti forniti di titolo di specializzazione monovalente figurano negli elenchi del sostegno con l'indicazione della loro specializzazione e possono accedere solo a posti di sostegno per alunni portatori del corrispondente handicap.
9. Il diploma di specializzazione per l'attività di sostegno, in quanto utile per l'accesso agli specifici elenchi, non è valutabile come "altro titolo" ai sensi della tabella di valutazione.
10. Per accedere all'insegnamento nelle scuole Montessori è necessario essere in possesso dello specifico diploma di Specializzazione nella didattica differenziata Montessori, conseguito presso l'"Opera Nazionale Montessori" o comunque presso Enti o Scuole autorizzati dall'Opera Nazionale Montessori. Il predetto titolo di specializzazione deve essere posseduto alla data di scadenza dei termini per la presentazione della domanda in conformità a quanto precisato dal precedente comma 1 per i titoli di specializzazione nel sostegno.


Art. 5
Graduatorie ad esaurimento per le scuole speciali per minorati della vista e dell'udito


1. L'inserimento nelle graduatorie ad esaurimento delle istituzioni scolastiche ed educative per non vedenti e per sordomuti, è disposta ai sensi del presente articolo, nonché secondo i precedenti articoli, in quanto compatibili.
2. Ai fini dell'attribuzione del punteggio, di cui alla lett. B della tabella di valutazione dei titoli, sono valutati solo i servizi prestati, rispettivamente, nelle istituzioni scolastiche ed educative per non vedenti e sordomuti, corrispondenti al posto di ruolo o classe di concorso cui si partecipa.
3. La definizione delle graduatorie di cui al presente articolo viene effettuata senza l'intervento del sistema informativo, con procedura manuale.
4. Con analoga procedura manuale vengono costituite le graduatorie d'istituto per le predette istituzioni speciali, secondo le specifiche indicazioni che saranno fornite con atto a parte. La scelta delle istituzioni scolastiche speciali rientra nel limite numerico delle istituzioni scolastiche della provincia prescelta.
5. L'immissione nei ruoli speciali per non vedenti e per sordomuti obbliga il personale a permanere nell'istituto di assegnazione per almeno 5 anni.
6. Il servizio prestato nelle scuole speciali può essere valutato, in alternativa, per le corrispondenti graduatorie su posto comune, a scelta dell'interessato.


Titolo II
Operazioni di carattere annuale


Art. 6
Inserimento titoli di riserva dei posti


1. Ai sensi dell'art. 14, comma 2-quater della L. 24 febbraio 2012, n. 14, il personale docente ed educativo, inserito a pieno titolo o con riserva, nella I, II e III fascia delle graduatorie ad esaurimento costituite in ogni provincia, che successivamente alla data di scadenza della domanda di aggiornamento per il triennio 2011/14, e comunque entro il 30 giugno 2012, abbia ottenuto i benefici previsti dalla L. n. 68/1999 e dall'art. 6, comma 3-bis della L. n. 80/2006, può presentare il relativo titolo di riserva compilando il modello 2 secondo le modalità e i termini indicati nel successivo art. 10.
2. Ai fini dell'assunzione sui posti riservati i candidati interessati devono dichiarare di essere iscritti nelle liste del collocamento obbligatorio, di cui all'art. 8 della L. n. 68/1999, alla data del 30 giugno 2012.


Art. 7
Scioglimento della riserva


1. È fissato al 30 giugno 2012 il termine entro il quale i docenti già iscritti con riserva nelle graduatorie ad esaurimento in attesa del conseguimento del titolo, ai sensi dell'art. 6, comma 8 del D.M. n. 44 del 12 maggio 2011, devono conseguire il titolo abilitante ai fini dello scioglimento della riserva per l'a.s. 2012/2013.
2. A tal fine i docenti interessati dovranno compilare il modello 3, secondo le modalità indicate nel successivo art. 10, entro e non oltre il termine del 10 luglio 2012.


Art. 8
Inclusione annuale negli elenchi di sostegno


1. I docenti già iscritti nelle graduatoria ad esaurimento, che conseguono entro il 30 giugno 2012 il titolo di specializzazione sul sostegno, saranno inclusi in un elenco aggiuntivo insieme a coloro che nel 2011 hanno conseguito detto titolo successivamente al 30 giugno, da utilizzare dopo l'assunzione degli aspiranti che hanno prodotto il titolo in questione entro il 30 giugno 2011.
2. A tal fine i docenti interessati dovranno compilare il modello 4, secondo le modalità indicate nel successivo art. 10, entro e non oltre il termine del 10 luglio 2012.


Titolo III
Disposizioni comuni


Art. 9
Utilizzazione delle graduatorie ad esaurimento integrate con la fascia aggiuntiva


1. Le graduatorie triennali di cui al D.M. n. 44 del 12 maggio 2011, integrate secondo le disposizioni dei precedenti titoli I e II, hanno validità per gli anni scolastici 2012/2013 e 2013/2014 e sono utilizzate, ai sensi dell'art. 1 della L. 3 maggio 1999, n. 124 ai fini delle assunzioni a tempo indeterminato sui posti annualmente autorizzati.
Dalle stesse graduatorie sono altresì conferite le supplenze annuali e quelle fino al termine delle attività didattiche.
2. Con successivi provvedimenti, sono dettate disposizioni sulle procedure di assunzione a tempo indeterminato e a tempo determinato, nonché per la scelta della provincia e delle sedi per l'inclusione nelle graduatorie di circolo e di istituto.


Art. 10
Modalità di presentazione delle domande


1. Le domande di inserimento (mod. 1), di aggiornamento dei titoli di riserva dei posti (mod. 2), di scioglimento delle riserve (mod. 3) e di inclusione negli elenchi di sostegno (mod. 4), corredate delle relative dichiarazioni sostitutive di certificazione, dovranno essere presentate entro e non oltre il termine del 10 luglio 2012 esclusivamente con modalità web (salvo quanto previsto al successivo art. 11) conforme al codice dell'amministrazione digitale, di cui al D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, aggiornato dal D.Lgs. 4 aprile 2006, n. 159.
Si indicano di seguito le modalità e i termini per l'utilizzo della citata funzionalità web, per la cui attuazione sono previste due fasi, la prima propedeutica alla seconda:
a) registrazione del personale interessato; tale operazione, che prevede anche una fase di riconoscimento fisico presso una istituzione scolastica, qualora non sia stata già compiuta in precedenza, può essere sin da ora effettuata, secondo le procedure indicate nell'apposita sezione dedicata, "Istanze on line - presentazione delle Istanze via web - registrazione", presente sull'home page del sito internet di questo Ministero (www.istruzione.it).
b) inserimento della domanda via web. Detta operazione viene effettuata dal 19 giugno 2012 al 10 luglio 2012 (entro le ore 14,00) nella sezione dedicata, "Istanze on line - presentazione delle Istanze via web - inserimento", presente sul sito internet del Ministero.
2. Nel modello di domanda dovranno essere dichiarati, ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e successive integrazioni e modificazioni, oltre al possesso del titolo di abilitazione o idoneità, anche i titoli valutabili, fatta eccezione per i titoli artistici, la cui documentazione, come già precisato, deve essere prodotta dai candidati di strumento musicale nella scuola media, qualora non abbiano già presentato la relativa certificazione o attestazione per l'iscrizione nelle graduatorie di istituto per i bienni precedenti; in tal caso possono far riferimento alla predetta documentazione e al relativo punteggio conseguito. Dovranno essere dichiarati, altresì, gli eventuali titoli posseduti di idoneità all'insegnamento della lingua inglese e di specializzazione all'insegnamento a favore degli alunni disabili, il diritto alla riserva dei posti (allegato 4) o alla preferenza (allegato 5) nella graduatoria nel caso di parità di punti, seguendo lo schema del modello medesimo.


Art. 11
Priorità nella scelta della sede


1. Gli aspiranti che alla data del 30 giugno 2012 hanno titolo a beneficiare della priorità nella scelta della sede, secondo gli artt. 21 e 33 della L. n. 104/1992, devono compilare l'apposito modulo cartaceo (Allegato A).
2. Il suddetto modulo e la certificazione sanitaria ad esso allegata dovranno pervenire all'ufficio scolastico territoriale del capoluogo della provincia richiesta entro il termine del 10 luglio 2012, tramite raccomandata con ricevuta di ritorno o consegna diretta, con rilascio di ricevuta, all'ufficio territoriale.
3. In considerazione che, in sede di convocazione per la stipula di contratti a tempo determinato o indeterminato, potrebbero verificarsi disparità di trattamento tra i docenti già inseriti in graduatoria (i quali non possono aggiornare la loro posizione sino al prossimo triennio) e i docenti della fascia aggiuntiva, possono presentare il modello A anche i docenti già inseriti in I, II e III fascia che hanno maturato i requisiti nel periodo compreso tra la data di scadenza della domanda di aggiornamento di cui al D.M. n. 44 del 12 maggio 2011 e la data del 30 giugno 2012.


Art. 12
Regolarizzazioni ed esclusioni


1. È ammessa la regolarizzazione delle domande presentate in forma incompleta o parziale. In tal caso la competente autorità assegna all'aspirante un breve termine perentorio per la regolarizzazione.
2. È motivo di esclusione:
a) la domanda presentata fuori termine;
b) la domanda priva della firma del candidato.
3. Per le province di Bolzano e Trento e per la regione Valle d'Aosta, vigono le disposizioni adottate in materia dalle Autorità scolastiche competenti per territorio negli specifici ed autonomi provvedimenti.
4. Sono, altresì, esclusi dal concorso, pur avendo presentato la domanda nei termini previsti, coloro che non risultino in possesso dei requisiti prescritti o che abbiano violato le disposizioni di cui all'art. 1, concernenti l'obbligo di presentare la domanda di inserimento nelle graduatorie ad esaurimento in non più di una provincia.
5. L'esclusione è disposta con riferimento alle dichiarazioni rese dal candidato nella domanda, ovvero alla documentazione prodotta, ovvero ancora agli accertamenti effettuati dalla competente autorità scolastica.


Art. 13
Disposizioni finali e norme di rinvio


1. Tutta la modulistica, le tabelle e gli allegati, annessi al presente decreto, ne costituiscono parte integrante unitamente alle avvertenze, indicazioni e note in essi contenute.
2. Per quanto non previsto dal presente decreto valgono le disposizioni contenute nelle norme citate in premessa ed in particolare quelle contenute negli articoli 8, 10, 11 e 12 del D.M. 12 maggio 2011, n. 44 (allegato 6), riferite, rispettivamente:
- ai "Requisiti generali di ammissione"
- alla "Pubblicazione graduatorie ed elenchi di sostegno - Reclami e Ricorsi
- al "Trattamento dei dati personali"
- alle "Disposizioni particolari per scuole ed istituti con lingua di insegnamento slovena di Trieste e Gorizia"
Il Ministro
Francesco Profumo

Allegati 1-6 (2)
(2) Si omettono gli allegati da 1 a 6 in quanto non pubblicati alla fonte.

Modelli (3)
(3) Si omettono i modelli da 1 a 4 ed il modello A "Richiesta attribuzione priorità nella scelta della sede" in quanto non pubblicati alla fonte.

L. 12 marzo 1999, n. 68
D.L. 10 gennaio 2006, n. 4

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