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venerdì 6 luglio 2012

Assunzioni nella scuola: c'è tempo fino al 10 luglio








Il Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
D.M. n. 53
VISTO il decreto legislativo n. 297 del 16 aprile 1994, con il quale è stato
approvato il testo unico delle disposizioni legislative in materia di
istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado;
VISTA la legge n. 241 del 7 agosto 1990 e successive integrazioni;
VISTA la legge n.104 del 5 febbraio 1992;
VISTA la legge n. 68 del 12 marzo 1999, concernente le norme per il diritto al
lavoro dei disabili;
VISTA la legge n. 124 del 3 maggio 1999, recante disposizioni urgenti in
materia di personale scolastico;
VISTO il Regolamento recante norme sulle modalità di integrazione e
aggiornamento delle graduatorie permanenti adottato con DM 27
marzo 2000 n. 123, in particolare l’art. 2 c. 7 e l’art. 3 c. 1 che
prevedono la possibilità di essere inclusi in una sola provincia e di
chiedere, per trasferimento, l’inserimento in una sola provincia;
VISTO il D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000 e successive modificazioni e
integrazioni;
VISTO il decreto legge n. 255 del 3 luglio 2001, convertito con modificazioni
dalla legge n. 333 del 20 agosto 2001;
VISTA la legge n. 268 del 22 novembre 2002, ed in particolare l’art. 6;
VISTA la legge n. 143, del 4 giugno 2004, recante disposizioni urgenti per
assicurare il regolare avvio dell’a.s. 2004/2005;
VISTO il decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82, recante “codice
dell’amministrazione digitale” aggiornato dal decreto legislativo 4
aprile 2006, n.159;
VISTA la legge n. 296, del 27/12/2006 ed in particolare l’art. 1, comma 605,
lettera c), che ha trasformato le graduatorie permanenti di cui
all'articolo 1 del decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97, convertito, con
modificazioni, dalla legge n. 143 del 4 giugno 2004, in graduatorie ad
esaurimento, fatta salva la possibilità dei soli nuovi inserimenti per i
docenti abilitati non ancora inclusi nelle graduatorie alla data di
entrata in vigore della legge, o che stessero completando il percorso
formativo abilitante presso le Università autorizzate;
VISTO il decreto legge n.112 del 25 giugno 2008, convertito dalla legge n.
133 del 6 agosto 2008, con particolare riferimento all’art. 64, commi 1,
2, 3 e 4;
VISTA la Legge n. 69 del 18 giugno 2009, art. 32;
VISTA la Legge n. 167 del 24 novembre 2009 art. 1, commi 4 octies e 4 novies
e il relativo Regolamento di attuazione, adottato con Decreto
Interministeriale n. 165 del 30 luglio 2010;
VISTO il D. Lgs n. 212 del 13 dicembre 2010 che ha abrogato, tra l’altro, la
Legge n.160 del 19 marzo 1955, recante norme sullo stato giuridico del
personale non di ruolo della scuola;
VISTO il D.M. 44 del 12 maggio 2011, con il quale sono stati riaperti i termini di
aggiornamento del punteggio, scioglimento delle riserve e
trasferimento del personale inserito nelle graduatorie ad esaurimento
del personale docente ed educativo;
VISTO l’art. 9 comma 20 del D.L. 13 maggio 2011 n. 70 convertito in legge 12
luglio 2011 n. 106 che ha stabilito che l’aggiornamento delle
graduatorie ad esaurimento è effettuato con cadenza triennale;
VISTO il D.M. 26 maggio 2011 n. 47 che in applicazione della citata Legge
106/2011 ha modificato il D.M. 44/2011 attribuendo validità triennale
alle graduatorie ad esaurimento di cui al D.M. 44/2011;
VISTO il D.L. 29 dicembre 2011, n. 216, convertito dalla Legge 24 febbraio
2012, n. 14 «Proroga di termini previsti da disposizioni legislative»,
pubblicato nella G.U. n. 48 del 27/2/2012, ed in particolare l’art. 14,
commi 2 ter e 2 quater;
VISTO il D.L. 9 febbraio 2012, n. 5 convertito in legge 4 aprile 2012 n. 35,
recante disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo
VISTA la necessità di fissare per l’a.s. 2012/2013 un termine congruo in
relazione sia alle cadenze temporali, normalmente previste per il
conseguimento dei titoli di cui trattasi, sia alla necessità di definire le
graduatorie ad esaurimento, in tempo utile, per le assunzioni a tempo
indeterminato e a tempo determinato per il citato anno scolastico;
CONSIDERATI i vantaggi per gli interessati e per l’Amministrazione, in termini di
semplificazione, trasparenza, efficienza, efficacia, economicità e
imparzialità dell’azione amministrativa, derivanti dall’uso esclusivo
di modalità web conforme al codice dell’amministrazione digitale
per la presentazione della domanda che contiene la
dichiarazione sostitutiva della certificazione concernente
l’avvenuto conseguimento del titolo,
D E C R E T A:
TITOLO I°
Nuove inclusioni nelle graduatorie ad esaurimento, in applicazione dell’art. 14
comma 2-ter della Legge 24 febbraio 2012 n. 14
ART. 1
Nuovi inserimenti nelle graduatorie ad esaurimento
1. Possono presentare domanda di inclusione in una fascia aggiuntiva alla III fascia
delle graduatorie ad esaurimento costituite in applicazione del D.M. 12 maggio
2011 n. 44, modificato dal D.M. 26 maggio 2011 n. 47, i docenti che negli anni
accademici 2008/09, 2009/10 e 2010/11 hanno conseguito l’abilitazione dopo
aver frequentato i corsi biennali abilitanti di secondo livello ad indirizzo didattico
(COBASLID), il secondo e il terzo corso biennale di secondo livello finalizzato alla
formazione dei docenti di educazione musicale delle classi di concorso 31/A e
32/A e di strumento musicale nella scuola media della classe di concorso 77/A,
nonché i corsi di laurea in scienze della formazione primaria.
2. Gli aspiranti di cui al precedente comma 1 sono graduati secondo i punteggi
attribuiti ai titoli posseduti, in base alle tabelle di valutazione di cui agli articoli 2 e
3.
3. Resta salvo l’inserimento in III fascia degli aspiranti che a suo tempo si sono iscritti
con riserva, per i quali valgono le disposizioni di cui al successivo Titolo II°
4. La domanda può essere presentata per le graduatorie ad esaurimento di una
sola provincia, secondo i termini e le modalità indicati al successivo art. 10,
compilando il modello 1.
5. La domanda non può essere presentata per le province di Trento e Bolzano e
per la Regione Valle d’Aosta, per le quali vigono le disposizioni adottate in materia
dalle Autorità scolastiche competenti per territorio.
6. I titoli che danno accesso alla fascia aggiuntiva delle graduatorie ad
esaurimento sono valutati solo a tale fine e non per il miglioramento del punteggio
in eventuali altre graduatorie di I, II e III fascia, che potrà essere aggiornato a
partire dal successivo triennio di validità delle graduatorie medesime.
ART. 2
Norme relative alla valutazione
1. La valutazione viene effettuata sulla base della tabella di valutazione di III
fascia, di cui al D.M. n. 27 del 15 marzo 2007, integrata dal D.M. n. 78 del 25
settembre 2007 (allegato 1).
2. Tenuto conto che gli aspiranti interessati alla nuova inclusione vengono inseriti in
fascia aggiuntiva, e che pertanto non pregiudicano la posizione di coloro che
sono inseriti in III fascia, sono valutati, oltre al titolo di accesso alla graduatoria
aggiuntiva, tutti i titoli culturali, professionali e di servizio conseguiti entro il 30
giugno 2012.
3. A decorrere dall’a.s. 2003/04 fino al 31 agosto 2007, in applicazione dell’art.1,
comma 605 della legge n.296/06, rimane la doppia valutazione dei servizi svolti
nelle scuole delle piccole isole e degli istituti penitenziari, nonché nelle pluriclassi
delle scuole primarie, situate nei comuni di montagna, di cui alla legge n.90 del 1
marzo 1957.
4. I servizi prestati nelle scuole di ogni ordine e grado, statali o riconosciute, dei
Paesi appartenenti all’Unione Europea, sono equiparati ai corrispondenti servizi
prestati nelle scuole italiane, anche se prestati prima dell’ingresso dello Stato
nell’Unione Europea. Ai fini della valutazione di tali servizi, debitamente certificati
dall’Autorità diplomatica italiana nello Stato estero, è costituita presso ciascun
Ufficio scolastico regionale un’apposita commissione per la definizione della
corrispondenza tra servizi.
5. Il servizio militare di leva ed i servizi sostitutivi assimilati per legge sono valutati
solo se prestati in costanza di nomina.
6. Analogamente a quanto avviene per i corsi abilitanti COBASLID, Didattica della
musica e per la laurea in Scienze della formazione primaria, anche per i Corsi
biennali di secondo livello finalizzati alla formazione dei docenti di educazione
musicale nella scuola secondaria sono previsti 30 punti aggiuntivi al voto di
abilitazione. L’attribuzione dei 30 punti comporta, in tutti i casi, la non valutabilità
del servizio prestato contestualmente alla durata legale dei corsi stessi, salvo per il
personale già iscritto nella graduatoria ad esaurimento, rispettivamente, per la
scuola dell’infanzia e primaria e per le classi di concorso 31/A e 32/A, per effetto di
precedenti titoli di accesso.
7. I titoli culturali non possono superare il massimo del punteggio e il limite
numerico previsto dalla lettera C della tabella.
8. Sono valutati come il Dottorato di ricerca i Diplomi di perfezionamento
universitari ad esso equiparati per legge o per Statuto ( allegato 3 ).
9.I titoli accademici, di cui ai punti C.5, C.6, C.7 e C.8 della tabella, sono valutati
unicamente se rilasciati da Università statali o non statali legalmente riconosciute,
italiane o della U.E..
10.I corsi di perfezionamento universitari di durata annuale, strutturati su 1.500 ore e
60 crediti, che si concludono con l’esame finale previsto dai rispettivi statuti
universitari, coerenti con gli insegnamenti cui si riferisce la graduatoria, rientrano
tra i titoli previsti dal punto C.7 della Tabella di valutazione dei titoli (All.1).
11. A parità di punteggio e dopo l’applicazione dei titoli di preferenza di cui all’art.
5 del D.P.R. 487/1994, precede il candidato con minore età anagrafica.
ART. 3
Norme specifiche per lo strumento musicale nella scuola media - cl. 77/A
1. Per il personale docente di strumento musicale nella scuola media, classe 77/A,
si applica la specifica tabella di valutazione dei titoli di cui all’allegato 2.
2. I titoli artistico-professionali debbono essere opportunamente documentati con
la relativa dichiarazione o attestazione, che deve essere inviata entro il termine di
cui all’art. 10 alla competente sede provinciale degli Uffici scolastici regionali. Per
gli aspiranti che abbiano già presentato la relativa certificazione o attestazione
per l’iscrizione nelle graduatorie di istituto, vale il riferimento alla predetta
documentazione e al relativo punteggio conseguito.
3. La valutazione dei titoli artistici, ivi inclusi quelli conseguiti successivamente alla
data di scadenza della presentazione delle domande di inclusione nelle
graduatorie di istituto valide per il triennio 2011/2014, di cui all’art. 6 del D.M.
62/2011, e la compilazione delle graduatorie ad esaurimento distinte per
l’insegnamento di ciascuno strumento, sono effettuate dalla Commissione
costituita ai sensi dell’art. 5, comma 4, del Regolamento sul conferimento delle
supplenze, di cui al D.M. 131 del 13 giugno 2007.
ART. 4
Attività didattica di sostegno - Didattica differenziata Montessori
1. Gli aspiranti di cui all’art. 1 comma I° che, alla data del 30 giugno 2012, siano
forniti anche del titolo di specializzazione sul sostegno secondo la normativa
vigente, possono chiedere i corrispondenti posti di sostegno ad alunni disabili
psico-fisici, della vista, dell’udito, per tutti gli ordini e gradi di scuole per i quali si
inseriscono nella fascia aggiuntiva delle graduatorie ad esaurimento.
2. I suddetti aspiranti sono collocati nella corrispondente fascia aggiuntiva alla III
fascia, e comunque successivamente agli aspiranti di cui al successivo articolo 8.
3. Per gli insegnamenti di scuola dell’infanzia e di scuola primaria i rispettivi elenchi
di sostegno sono predisposti in base al punteggio con cui ciascun aspirante è
incluso nella corrispondente graduatoria aggiuntiva.
4. Per tutti gli insegnamenti della scuola media i rispettivi elenchi di sostegno sono
predisposti in base al punteggio con cui ciascun aspirante è incluso nella
corrispondente graduatoria aggiuntiva.
5. In relazione alla specificità dei titoli valutabili per la graduatoria ad esaurimento
di Strumento musicale nella scuola media e alla conseguente disomogeneità dei
punteggi conseguiti in detta graduatoria, rispetto a quelli degli aspiranti inseriti
nelle altre graduatorie, anche i docenti di strumento musicale vengono inclusi
nell’elenco di sostegno con il punteggio rideterminato sulla base della
corrispondente tabella di valutazione utilizzata per il restante personale che
confluisce nel medesimo elenco. Il servizio prestato su posto di sostegno da
candidati tratti dalla graduatoria di Strumento musicale è equiparato
all'insegnamento prestato nello specifico strumento.
6. Per gli insegnamenti di scuola secondaria di secondo grado sono predisposti,
per ciascuna area disciplinare, i corrispondenti elenchi di sostegno, secondo la
suddivisione prevista dal D.M. 25 maggio 1995, n. 170.
Gli aspiranti sono inclusi in ciascun elenco in base al punteggio conseguito nella
corrispondente graduatoria aggiuntiva.
7. Il servizio su posto di sostegno, se prestato con il possesso del diploma di
specializzazione, è valutato con punteggio intero in una delle classi di concorso o
posto di insegnamento comprese nell’area disciplinare di appartenenza, a scelta
dell’interessato e, relativamente agli istituti di istruzione secondaria di II grado,
anche se prestato in area diversa, in assenza di candidati nell’area di riferimento;
in mancanza di detto diploma di specializzazione la valutazione del servizio è
destinata obbligatoriamente alla graduatoria da cui è derivata la posizione utile
per il conferimento della nomina.
8. Gli aspiranti forniti di titolo di specializzazione monovalente figurano negli
elenchi del sostegno con l’indicazione della loro specializzazione e possono
accedere solo a posti di sostegno per alunni portatori del corrispondente
handicap.
9. Il diploma di specializzazione per l’attività di sostegno, in quanto utile per
l’accesso agli specifici elenchi, non è valutabile come “altro titolo” ai sensi della
tabella di valutazione.
10. Per accedere all’insegnamento nelle scuole Montessori è necessario essere in
possesso dello specifico diploma di Specializzazione nella didattica differenziata
Montessori, conseguito presso l’Opera Nazionale Montessori” o comunque presso
Enti o Scuole autorizzati dall’Opera Nazionale Montessori. Il predetto titolo di
specializzazione deve essere posseduto alla data di scadenza dei termini per la
presentazione della domanda in conformità a quanto precisato dal precedente
comma 1 per i titoli di specializzazione nel sostegno.
ART. 5
Graduatorie ad esaurimento per le scuole speciali per minorati della vista e
dell’udito
1. L'inserimento nelle graduatorie ad esaurimento delle istituzioni scolastiche ed
educative per non vedenti e per sordomuti, è disposta ai sensi del presente
articolo, nonché secondo i precedenti articoli, in quanto compatibili.
2. Ai fini dell’attribuzione del punteggio, di cui alla lett. B della tabella di
valutazione dei titoli, sono valutati solo i servizi prestati, rispettivamente, nelle
istituzioni scolastiche ed educative per non vedenti e sordomuti, corrispondenti al
posto di ruolo o classe di concorso cui si partecipa.
3. La definizione delle graduatorie di cui al presente articolo viene effettuata
senza l’intervento del sistema informativo, con procedura manuale.
4. Con analoga procedura manuale vengono costituite le graduatorie d’istituto
per le predette istituzioni speciali, secondo le specifiche indicazioni che saranno
fornite con atto a parte. La scelta delle istituzioni scolastiche speciali rientra nel
limite numerico delle istituzioni scolastiche della provincia prescelta.
5. L’immissione nei ruoli speciali per non vedenti e per sordomuti obbliga il
personale a permanere nell’istituto di assegnazione per almeno 5 anni.
6. Il servizio prestato nelle scuole speciali può essere valutato, in alternativa, per le
corrispondenti graduatorie su posto comune, a scelta dell’interessato.
TITOLO II°
Operazioni di carattere annuale
ART. 6
Inserimento titoli di riserva dei posti
1. Ai sensi dell’art. 14 comma 2-quater della Legge 24 febbraio 2012 n. 14, il
personale docente ed educativo, inserito a pieno titolo o con riserva, nella I, II e III
fascia delle graduatorie ad esaurimento costituite in ogni provincia, che
successivamente alla data di scadenza della domanda di aggiornamento per il
triennio 2011/14, e comunque entro il 30 giugno 2012, abbia ottenuto i benefici
previsti dalla Legge 68/1999 e dall’art. 6 comma 3-bis della Legge 80/2006, può
presentare il relativo titolo di riserva compilando il modello 2 secondo le modalità
e i termini indicati nel successivo art. 10.
2. Ai fini dell’assunzione sui posti riservati i candidati interessati devono dichiarare di
essere iscritti nelle liste del collocamento obbligatorio, di cui all’art. 8 della legge n.
68/99, alla data del 30 giugno 2012.
ART. 7
Scioglimento della riserva
1. E’ fissato al 30 giugno 2012 il termine entro il quale i docenti già iscritti con riserva
nelle graduatorie ad esaurimento in attesa del conseguimento del titolo, ai sensi
dell’art. 6 comma 8 del Decreto Ministeriale n. 44 del 12 maggio 2011, devono
conseguire il titolo abilitante ai fini dello scioglimento della riserva per l’a.s.
2012/2013.
2. A tal fine i docenti interessati dovranno compilare il modello 3, secondo le
modalità indicate nel successivo art. 10, entro e non oltre il termine del 10 luglio
2012.
Art. 8
Inclusione annuale negli elenchi di sostegno
1. I docenti già iscritti nelle graduatoria ad esaurimento, che conseguono entro il
30 giugno 2012 il titolo di specializzazione sul sostegno, saranno inclusi in un elenco
aggiuntivo insieme a coloro che nel 2011 hanno conseguito detto titolo
successivamente al 30 giugno, da utilizzare dopo l’assunzione degli aspiranti che
hanno prodotto il titolo in questione entro il 30 giugno 2011.
2. A tal fine i docenti interessati dovranno compilare il modello 4, secondo le
modalità indicate nel successivo art. 10, entro e non oltre il termine del 10 luglio
2012.
TITOLO III°
Disposizioni comuni
ART. 9
Utilizzazione delle graduatorie ad esaurimento integrate con la fascia aggiuntiva
1. Le graduatorie triennali di cui al D.M. 44 del 12 maggio 2011, integrate secondo
le disposizioni dei precedenti titoli I° e II°, hanno validità per gli anni scolastici
2012/2013 e 2013/2014 e sono utilizzate, ai sensi dell’art. 1 della L. 124 del 3 maggio
1999, ai fini delle assunzioni a tempo indeterminato sui posti annualmente
autorizzati.
Dalle stesse graduatorie sono altresì conferite le supplenze annuali e quelle fino al
termine delle attività didattiche.
2. Con successivi provvedimenti, sono dettate disposizioni sulle procedure di
assunzione a tempo indeterminato e a tempo determinato, nonché per la scelta
della provincia e delle sedi per l’inclusione nelle graduatorie di circolo e di istituto.
ART. 10
Modalità di presentazione delle domande
1. Le domande di inserimento (mod. 1), di aggiornamento dei titoli di riserva dei
posti (mod. 2), di scioglimento delle riserve (mod. 3) e di inclusione negli elenchi di
sostegno (mod. 4), corredate delle relative dichiarazioni sostitutive di certificazione,
dovranno essere presentate entro e non oltre il termine del 10 luglio 2012
esclusivamente con modalità web (salvo quanto previsto al successivo art. 11)
conforme al codice dell’amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7
marzo 2005, n. 82, aggiornato dal decreto legislativo 4 aprile 2006, n.159;
Si indicano di seguito le modalità e i termini per l’utilizzo della citata funzionalità
web, per la cui attuazione sono previste due fasi, la prima propedeutica alla
seconda:
a) registrazione del personale interessato; tale operazione, che prevede anche
una fase di riconoscimento fisico presso una istituzione scolastica, qualora non sia
stata già compiuta in precedenza, può essere sin da ora effettuata, secondo le
procedure indicate nell’apposita sezione dedicata, “Istanze on line –
presentazione delle Istanze via web - registrazione”, presente sull’home page del
sito internet di questo Ministero (www.istruzione.it).
b) inserimento della domanda via web. Detta operazione viene effettuata dal 19
giugno 2012 al 10 luglio 2012 (entro le ore 14,00) nella sezione dedicata, “Istanze on
line – presentazione delle Istanze via web – inserimento”, presente sul sito internet
del Ministero.
2. Nel modello di domanda dovranno essere dichiarati, ai sensi del D.P.R. 28
dicembre 2000, n. 445 e successive integrazioni e modificazioni, oltre al possesso
del titolo di abilitazione o idoneità, anche i titoli valutabili, fatta eccezione per i
titoli artistici, la cui documentazione, come già precisato, deve essere prodotta
dai candidati di strumento musicale nella scuola media, qualora non abbiano già
presentato la relativa certificazione o attestazione per l’iscrizione nelle graduatorie
di istituto per i bienni precedenti; in tal caso possono far riferimento alla predetta
documentazione e al relativo punteggio conseguito. Dovranno essere dichiarati,
altresì, gli eventuali titoli posseduti di idoneità all’insegnamento della lingua inglese
e di specializzazione all’insegnamento a favore degli alunni disabili, il diritto alla
riserva dei posti (allegato 4) o alla preferenza (allegato 5) nella graduatoria nel
caso di parità di punti, seguendo lo schema del modello medesimo.
ART. 11
Priorità nella scelta della sede
1. Gli aspiranti che alla data del 30 giugno 2012 hanno titolo a beneficiare della
priorità nella scelta della sede, secondo gli artt. 21 e 33 della legge n.104/92,
devono compilare l’apposito modulo cartaceo (Allegato A).
2. Il suddetto modulo e la certificazione sanitaria ad esso allegata dovranno
pervenire all’ufficio scolastico territoriale del capoluogo della provincia richiesta
entro il termine del 10 luglio 2012, tramite raccomandata con ricevuta di ritorno o
consegna diretta, con rilascio di ricevuta, all’ufficio territoriale.
3. In considerazione che, in sede di convocazione per la stipula di contratti a
tempo determinato o indeterminato, potrebbero verificarsi disparità di
trattamento tra i docenti già inseriti in graduatoria (i quali non possono aggiornare
la loro posizione sino al prossimo triennio) e i docenti della fascia aggiuntiva,
possono presentare il modello A anche i docenti già inseriti in I, II e III fascia che
hanno maturato i requisiti nel periodo compreso tra la data di scadenza della
domanda di aggiornamento di cui al D.M. 44 del 12 maggio 2011 e la data del 30
giugno 2012.
ART. 12
Regolarizzazioni ed esclusioni
1. E’ ammessa la regolarizzazione delle domande presentate in forma incompleta
o parziale. In tal caso la competente autorità assegna all’aspirante un breve
termine perentorio per la regolarizzazione.
2. E’ motivo di esclusione:
a) la domanda presentata fuori termine;
b) la domanda priva della firma del candidato;
3. Per le province di Bolzano e Trento e per la regione Valle d’Aosta, vigono le
disposizioni adottate in materia dalle Autorità scolastiche competenti per territorio
negli specifici ed autonomi provvedimenti.
4. Sono, altresì, esclusi dal concorso, pur avendo presentato la domanda nei
termini previsti, coloro che non risultino in possesso dei requisiti prescritti o che
abbiano violato le disposizioni di cui all’art 1, concernenti l’obbligo di presentare la
domanda di inserimento nelle graduatorie ad esaurimento in non più di una
provincia
5. L'esclusione è disposta con riferimento alle dichiarazioni rese dal candidato
nella domanda, ovvero alla documentazione prodotta, ovvero ancora agli
accertamenti effettuati dalla competente autorità scolastica.
ART. 13
Disposizioni finali e norme di rinvio
1. Tutta la modulistica, le tabelle e gli allegati, annessi al presente Decreto, ne
costituiscono parte integrante unitamente alle avvertenze, indicazioni e note in
essi contenute.
2. Per quanto non previsto dal presente decreto valgono le disposizioni contenute
nelle norme citate in premessa ed in particolare quelle contenute negli articoli 8,
10, 11 e 12 del D.M. 12 maggio 2011 n. 44 (allegato 6), riferite, rispettivamente:
- ai “Requisiti generali di ammissione”
- alla “Pubblicazione graduatorie ed elenchi di sostegno – Reclami e Ricorsi
- al “Trattamento dei dati personali”
- alle “Disposizioni particolari per scuole ed istituti con lingua di insegnamento
slovena di Trieste e Gorizia”
Roma, 14/06/2012 Il MINISTRO
Francesco Profumo
Allegati
Modello 1 – Modello di Iscrizione
Modello 2 – Modello richiesta beneficiari riserve (solo per i docenti già iscritti in I, II e III fascia)
Modello 3 – Modello scioglimento riserva (solo per i docenti già iscritti in I, II e III fascia)
Modello 4 – Modello iscrizione negli elenchi di sostegno (solo per i docenti già iscritti in I, II e III fascia)
Modello A – Richiesta attribuzione Priorità nella scelta della sede (per tutti i docenti interessati)
Allegato 1 – Tabella valutazione titoli III fascia
Allegato 2 – Tabella valutazione Strumento
Allegato 3 – Equipollenze titoli di perfezionamento a dottorati
Allegato 4 - Codici Riserve
Allegato 5 – Codici Preferenze
Allegato 6 – D.M. 44 del 12 maggio 2011

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