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lunedì 27 agosto 2012

Anno 2010. Sgravio contributivo a favore della contrattazione di secondo livello. D.M. 3 agosto 2011. Modalità operative per la fruizione del beneficio contributivo.


I.N.P.G.I. (Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani)
Circ. 20-8-2012 n. PC/06/CV
Anno 2010. Sgravio contributivo a favore della contrattazione di secondo livello. D.M. 3 agosto 2011. Modalità operative per la fruizione del beneficio contributivo.
Emanata dall'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani, Servizio contributi e vigilanza, Area contributi.

Circ. 20 agosto 2012, n. PC/06/CV (1).

Anno 2010. Sgravio contributivo a favore della contrattazione di secondo livello. D.M. 3 agosto 2011. Modalità operative per la fruizione del beneficio contributivo.

(1) Emanata dall'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani, Servizio contributi e vigilanza, Area contributi.



     

A
   

Tutte le aziende interessate
           

Loro sedi
           

(invio a mezzo e-mail)

e, p.c.:
   

Alla
   

F.N.S.I.
           

Roma
     

Alla
   

F.I.E.G.
           

Roma e Milano
     

Alla
   

Aeranti Corallo
           

Ancona
     

All’
   

Unione stampa periodica italiana
           

Roma
     

Agli
   

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Casagit
           

Roma
       



Il D.M. 3 agosto 2011 ha disciplinato, per l’anno 2010, lo sgravio contributivo, per l’incentivazione della contrattazione di secondo livello, introdotto dalla L. 24 dicembre 2007, n. 247.

L’INPS, con la Circ. 30 marzo 2012, n. 51 ha illustrato i contenuti del beneficio contributivo ed ha fornito, altresì, le prime indicazioni per richiedere lo sgravio previsto dalla legge.

Portate a termine le operazioni richieste dalla norma, l’INPS ha provveduto a comunicare ad aziende ed intermediari l’avvenuta ammissione al beneficio.

Con la presente si illustrano, di seguito, le modalità operative che i datori di lavoro - con personale assicurato presso l’INPGI - dovranno osservare per la concreta fruizione del beneficio contributivo ex lege n. 247/2007.

Con riguardo all’entità dello sgravio, si ricorda che gli importi comunicati dall’INPS ai soggetti ammessi costituiscono la misura massima dell’agevolazione.

Nel caso in cui - infatti - le aziende, per motivazioni connesse all’impianto stesso della contrattazione di secondo livello ovvero per cause varie di natura diversa, avessero titolo ad un importo inferiore, il conguaglio dovrà limitarsi alla quota di beneficio effettivamente spettante.

Si precisa, altresì, che - per il calcolo dello sgravio - deve essere presa in considerazione l’aliquota in vigore nel mese di corresponsione del premio. Si ricorda, inoltre, che la fruizione del beneficio soggiace alla previsione di cui all’articolo 1, comma 1175 della L. n. 296/2006 in materia di regolarità contributiva e di rispetto della parte economica degli accordi e contratti collettivi.

Ai fini della fruizione del beneficio contributivo relativo alle erogazioni previste dai contratti di secondo livello corrisposte ai giornalisti iscritti alla gestione INPGI sostitutiva dell’AGO, per ciò che concerne l’ambito applicativo relativo ai contributi oggetto dello sgravio e alla retribuzione da considerare ai fini della determinazione del tetto del 2,25% entro cui operare lo sgravio, si rimanda alle precisazioni fornite, per gli sgravi relativi all’anno 2009, con la Circ. 16 settembre 2010, n. PC/07/CV (reperibile nel sito www.inpgi.it, nella sezione “notizie per le aziende” - “circolari alle aziende”). Resta inteso che i massimali da prendere in considerazione sono quelli relativi all’anno 2010.

Ai fini delle operazioni di conguaglio, i datori di lavoro che - con riferimento ai dipendenti assicurati presso l’INPGI - siano stati ammessi allo sgravio per l’anno 2010 opereranno come segue:

- determineranno l’ammontare dello sgravio effettivamente spettante, nei limiti delle somme autorizzate dall’INPS;

- riporteranno il relativo importo nella sezione “Totali e Stampe” - “Altri Contributi” - “Sgravi Decontribuzione” della procedura DASM, utilizzando rispettivamente le voci di credito “Sgravi Decontribuzione L.247/07 C.I.A.” e/o “Sgravi Decontribuzione L.247/07 C.I.T.”, a seconda che si tratti di erogazioni derivanti da contratti integrativi aziendali o territoriali.

Qualora la denuncia mensile non consentisse l’integrale compensazione fra gli importi a debito e quelli a credito, le somme eventualmente eccedenti potranno essere compensate nei mesi successivi. Le sopracitate operazioni dovranno essere effettuate entro il mese di novembre 2012 (ultima denuncia contributiva utile con scadenza 17 dicembre 2012).

I datori di lavoro che per diversi motivi, quali, ad esempio, la sospensione e/o cessazione dell’attività dell’impresa o semplicemente per in capienza del debito contributivo, non siano in grado di fruire della predetta compensazione, potranno avanzare all’Istituto - sempre entro e non oltre il 17 dicembre 2012 - apposita istanza di rimborso.

All’atto del conguaglio dello sgravio, il datore di lavoro avrà cura di restituire al lavoratore la quota di beneficio di sua competenza.


Gli Uffici INPGI restano, in ogni caso, a disposizione per ogni eventuale chiarimento dovesse rendersi necessario:

- Responsabile Area Contributi: Augusto Moriga - Fax 068578264 e-mail augusto.moriga@inpgi.it ;

- Settore Riscossione: Lucia Bissioni - e-mail lucia.bissioni@inpgi.it;

- Settore Recupero Crediti: Flaviano Di Liello - e-mail flaviano.diliello@inpgi.it.


Distinti saluti.


Il Vice Direttore generale

Dott.ssa Maria I. Iorio



D.M. 3 agosto 2011
L. 24 dicembre 2007, n. 247, art. 1
L. 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1, comma 1175

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