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lunedì 27 agosto 2012

Eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 verificatisi nei territori delle province di Bologna, Ferrara, Modena, Reggio Emilia, Mantova e Rovigo. Differimento termini.


I.N.P.G.I. (Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani)
Circ. 22-8-2012 n. PC/07/CV
Eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 verificatisi nei territori delle province di Bologna, Ferrara, Modena, Reggio Emilia, Mantova e Rovigo. Differimento termini.
Emanata dall'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani, Servizio contributi e vigilanza, Area contributi.

Circ. 22 agosto 2012, n. PC/07/CV (1).

Eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 verificatisi nei territori delle province di Bologna, Ferrara, Modena, Reggio Emilia, Mantova e Rovigo. Differimento termini.

(1) Emanata dall'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani, Servizio contributi e vigilanza, Area contributi.



     

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Ad integrazione di quanto illustrato con Circ. 21 giugno 2012, n. PC/04/CV, si comunica che la L. 1 agosto 2012, n. 122 (pubblicata sulla Gazz. Uff. 3 agosto 2012, n. 180), ha disposto, in sede di conversione del D.L. 6 giugno 2012, n. 74, che la sospensione dei termini relativi agli adempimenti ed ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria, inizialmente prevista fino al 30 settembre 2012, è differita al 30 novembre 2012.

La predetta L. n. 122/2012, di conversione del D.L. n. 74/2012, al comma 3-bis dell’art. 8, ha previsto, inoltre, che “fino al 31 dicembre 2012, non sono computabili ai fini della definizione del reddito di lavoro dipendente, di cui all'articolo 51 del testo unico di cui al D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, i sussidi occasionali, le erogazioni liberali o i benefici di qualsiasi genere, concessi da parte sia dei datori di lavoro privati a favore dei lavoratori residenti nei comuni di cui all'allegato 1 al D.M. 1 giugno 2012 del Ministro dell'economia e delle finanze pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del 6 giugno 2012, sia da parte dei datori di lavoro privati operanti nei predetti territori, a favore dei propri lavoratori, anche non residenti nei predetti comuni, in relazione agli eventi sismici di cui all'articolo 1”.

Sempre con riferimento agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, la L. 7 agosto 2012, n. 134, di conversione del D.L. 22 giugno 2012, n. 83, al comma 1 dell’art. 67-septies ha disposto che “Il D.L. 6 giugno 2012, n. 74, recante interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012, e l'articolo 10 del presente decreto si applicano anche ai territori dei comuni di Ferrara, Mantova, nonché, ove risulti l'esistenza del nesso causale tra i danni e gli indicati eventi sismici, dei comuni di Castel d'Ario, Commessaggio, Dosolo, Motteggiana, Pomponesco, Viadana, Adria, Bergantino, Castelnovo Bariano, Fiesso Umbertiano, Casalmaggiore, Casteldidone, Corte de’ Frati, Piadena, San Daniele Po, Robecco d'Oglio, Argenta”.

Per quanto riguarda le modalità per poter fruire della sospensione degli adempimenti e dei versamenti contributivi, si rimanda alle istruzioni già fornite con la citata Circ. 21 giugno 2012, n. PC/04/CV.

In particolare, si ricorda che i soggetti - persone fisiche o persone giuridiche - che possono beneficiare della sospensione degli adempimenti e dei versamenti contributivi nei confronti dell’INPGI sono i seguenti:

- i datori di lavoro privati;

- gli iscritti alla gestione separata (committenti privati e giornalisti free lance).

Per i datori di lavoro ed i committenti, ricade nel periodo di sospensione il pagamento della contribuzione riferita ai periodi di paga da maggio ad ottobre 2012.

Per i giornalisti free lance (liberi professionisti, lavoro occasionale con ritenuta d’acconto e/o cessione del diritto d’autore), la sospensione - salvo eventuali proroghe del periodo di sospensione - riguarderà il versamento del contributo minimo per l’anno 2012, la cui scadenza di pagamento è prevista per il giorno 30 settembre 2012 ed il versamento dei contributi 2011 a saldo, la cui scadenza è prevista per il 31 ottobre 2012. Non si procederà, inoltre, all’applicazione delle sanzioni per l’eventuale ritardo della presentazione delle comunicazioni reddituali 2011, in scadenza il 31 luglio 2012.

Si ricorda, infine, che per poter usufruire della sospensione degli adempimenti e dei versamenti contributivi, i soggetti interessati dovranno produrre apposita domanda INPGI (allegato 2 alla Circ. 21 giugno 2012, n. PC/04/CV). In caso di eventuali sospensioni indebite si procederà al recupero delle contribuzioni non versate con l’applicazione del vigente regime sanzionatorio. Non si dà luogo al rimborso di quanto eventualmente già versato.


Le disposizioni finora emanate non hanno disciplinato le modalità di recupero dei versamenti sospesi. Al riguardo, si fa pertanto riserva di ulteriori comunicazioni.


Il Vice Direttore generale

Dott.ssa Maria I. Iorio



Circ. 21 giugno 2012, n. PC/04/CV
D.L. 6 giugno 2012, n. 74, art. 8
D.M. 1 giugno 2012, allegato 1
D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 67-septies

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