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lunedì 17 dicembre 2012

I.N.A.I.L. (Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro) Nota 13-12-2012 n. 8958 Eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012. Differimento del termine per il versamento dei premi sospesi (legge n. 213/2012).

I.N.A.I.L. (Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro)
Nota 13-12-2012 n. 8958
Eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012. Differimento del termine per il versamento dei premi sospesi (legge n. 213/2012).
Emanata dall'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro, Direzione centrale prestazioni.
Nota 13 dicembre 2012, n. 8958 (1).
Eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012. Differimento del termine per il versamento dei premi sospesi (legge n. 213/2012).
(1) Emanata dall'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro, Direzione centrale prestazioni.


Alle
Strutture centrali e territoriali




Si fa seguito alla circolare n. 66 del 7 dicembre 2012 dell'INAIL per comunicare che l'art. 11, comma 6, della legge n. 213/2012, di conversione del decreto legge n. 174/2012, recante "Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012", ha disposto il differimento al 20 dicembre 2012 del termine per il versamento dei premi sospesi.
Pertanto, i versamenti dei premi in scadenza dal 20 maggio 2012 al 30 novembre 2012 per i soggetti che alla data del 20 maggio avevano sede operativa o esercitavano la propria attività lavorativa, produttiva o di funzione nei Comuni interessati dal sisma delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo [1] e nei Comuni di Ferrara e Mantova [2] devono essere effettuati in unica soluzione entro il 20 dicembre 2012, senza applicazione di sanzioni e interessi.
Si ricorda che per il versamento delle somme dovute, nel modello F24 deve essere indicato come progressivo richiesta il numero di riferimento 999156.
Inoltre il comma 13-quater ha stabilito che «Per i soggetti di cui all'articolo 6, comma 4, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, il decorso dei termini processuali, comportanti prescrizioni e decadenze da qualsiasi diritto, azione ed eccezione, continua a essere sospeso sino al 30 giugno 2013 e riprende a decorrere dalla fine del periodo di sospensione».


Il Direttore centrale reggente
Ing. Ester Rotoli


_________________

[1] Individuati dal D.M. 1 giugno 2012 del Ministero dell'economia e delle finanze.


[2] Articolo 67-septies della legge n. 134/2012 di conversione del decreto legge n. 83/2012.


D.L. 6 giugno 2012, n. 74, art. 6
D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 67-septies
D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, art. 11
D.M. 1 giugno 2012

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