Ministero dello sviluppo economico
Ris. 24-10-2012 n. 219871
D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 - Art. 31 - Quesito in materia di orari di apertura e chiusura delle attività commerciali su area pubblica.
Emanata dal Ministero dello sviluppo economico, Dipartimento per l'impresa e l'internazionalizzazione, Direzione generale per il mercato, concorrenza, consumatori, vigilanza e normativa tecnica, Divisione IV - Promozione della concorrenza.
Ris. 24 ottobre 2012, n. 219871 (1).
D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 - Art. 31 - Quesito in materia di orari di apertura e chiusura delle attività commerciali su area pubblica.
(1) Emanata dal Ministero dello sviluppo economico, Dipartimento per l'impresa e l'internazionalizzazione, Direzione generale per il mercato, concorrenza, consumatori, vigilanza e normativa tecnica, Divisione IV - Promozione della concorrenza.
Codesto Comune chiede delucidazioni in materia di orari di apertura e chiusura delle attività di commercio al dettaglio alla luce dell'intervenuta modifica dell'art. 3, comma 1, lett. d-bis), del D.L. 4 luglio 2006, n. 223 ad opera dell'art. 31, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.
In particolare solleva il dubbio se tale facoltà debba essere applicata anche alle attività commerciali su area pubblica, anch'esse disciplinate dal D.Lgs. n. 114 del 1998, attività che ai sensi della L.R. 2 febbraio 2010, n. 6, sarebbero consentite solo dalle ore 5.00 sino alle ore 24.00.
Chiede, pertanto, conferma del fatto se con l'applicazione del citato dettato normativo le attività commerciali in questione possano essere effettuate senza limitazioni di orario e pertanto anche in orario notturno.
Al riguardo, in via preliminare, si precisa quanto segue.
La predetta lett. d-bis), che era stata inserita, nell'elencazione di cui all'art. 3, comma 1, del D.L. 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, dal comma 6 dell'art. 35 del D.L. 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, disponeva che alle attività commerciali come individuate dal D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 114 e di somministrazione di alimenti e bevande non si applicasse "in via sperimentale, il rispetto degli orari di apertura e di chiusura, l'obbligo della chiusura domenicale e festiva, nonché quello della mezza giornata di chiusura infrasettimanale dell'esercizio ubicato nei comuni inclusi negli elenchi regionali delle città turistiche o città d'arte".
Il citato comma 6, e conseguentemente la lett. d-bis), è stato successivamente modificato dal comma 4 dell'art. 6 del D.L. 13 agosto 2011, n. 138; tale comma 4, però, è stato soppresso dalla legge di conversione, L. 14 settembre 2011, n. 148.
La nuova modifica della lett. d-bis) intervenuta ad opera del comma 1 dell'art. 31, D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, ha riguardato la soppressione delle parole "in via sperimentale" e delle parole '"ubicato nei comuni inclusi negli elenchi regionali delle località turistiche o città d'arte".
L'eliminazione dell'inciso che limitava gli effetti della liberalizzazione ai soli esercizi commerciali situati nei comuni turistici o individuati come città d'arte ha di fatto disposto una piena liberalizzazione del regime degli orari di apertura e di chiusura e delle giornate di esercizio delle suddette attività commerciali su tutto il territorio nazionale.
Inoltre, tale facoltà, in considerazione dell'eliminazione dell'inciso che attribuiva alla stessa carattere sperimentale, deve ora intendersi introdotta in via definitiva nell'ordinamento giuridico.
Ne consegue, pertanto, che dal 1° gennaio 2012 le attività commerciali, come individuate dal D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 114 e di somministrazione di alimenti e bevande possono svolgere la propria attività senza alcun vincolo di orario e senza l'obbligo di chiusura domenicale e festiva, anche nel caso in cui le Regioni e i comuni non abbiano provveduto ad adeguare le proprie disposizioni legislative o regolamentari in materia (fermo restando, comunque, quanto precisato al punto 4, secondo periodo, della Circ. 28 ottobre 2011, n. 3644/C, il cui contenuto resta valido anche con riferimento alla nuova formulazione della norma intervenuta con la modifica della lett. d-bis) ad opera dell'art. 31, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201).
Tra le attività commerciali individuate dal D.Lgs. n. 114 del 1998, rientrano anche quelle al dettaglio su aree pubbliche, disciplinate al titolo X (artt. dal 27 al 30).
Tali attività possono essere svolte sia su posteggi dati in concessione che su qualsiasi area purché in forma itinerante.
L'autorizzazione all'esercizio dell'attività di vendita sulle aree pubbliche mediante l'utilizzo di un posteggio è rilasciata dal comune sede del posteggio ed abilita anche all'esercizio in forma itinerante nell'ambito del territorio regionale.
L'autorizzazione all'esercizio dell'attività di vendita sulle aree pubbliche esclusivamente in forma itinerante è rilasciata dal comune nel quale il richiedente, persona fisica o giuridica, intende avviare l'attività.
Pertanto, la scrivente Direzione non può che sostenere, in via generale, che l'esercizio dell'attività su aree pubbliche è strettamente correlata all'uso di un'area di proprietà pubblica e che quindi rientra nella potestà dell'ente locale stabilire limiti e modalità di utilizzo.
Resta fermo, però, che ai fini dell'applicazione delle norme di liberalizzazione degli orari, eventuali limiti all'esercizio temporale possono essere posti solo in applicazione e conformemente ai principi di indirizzo espressamente richiamati al comma 13 dell'art. 28 del D.Lgs. n. 114 del 1998, come modificato dal comma 3, dell'art. 70 del D.Lgs. n. 59 del 2010.
Non risponderebbe, infatti, a criteri di equità porre limitazioni temporali nei casi di esercizio dell'attività sulle aree pubbliche eventualmente svolto in ambiti territoriali nei quali non possono essere addotte ragioni o esigenze di sostenibilità ambientale e sociale, di mobilità, di viabilità, di vivibilità del territorio di riferimento e, per ultimo ma non in ordine di importanza nel caso di attività di vendita al dettaglio di alimenti e bevande, di controllo del consumo degli alcolici.
Il Direttore generale
Gianfrancesco Vecchio
D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, art. 31
D.L. 4 luglio 2006, n. 223, art. 3
D.L. 6 luglio 2011, n. 98, art. 35
D.L. 13 agosto 2011, n. 138, art. 6
D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 114, artt. 27-30
D.Lgs. 26 marzo 2010, n. 59, art. 70
Ris. 24-10-2012 n. 219871
D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 - Art. 31 - Quesito in materia di orari di apertura e chiusura delle attività commerciali su area pubblica.
Emanata dal Ministero dello sviluppo economico, Dipartimento per l'impresa e l'internazionalizzazione, Direzione generale per il mercato, concorrenza, consumatori, vigilanza e normativa tecnica, Divisione IV - Promozione della concorrenza.
Ris. 24 ottobre 2012, n. 219871 (1).
D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 - Art. 31 - Quesito in materia di orari di apertura e chiusura delle attività commerciali su area pubblica.
(1) Emanata dal Ministero dello sviluppo economico, Dipartimento per l'impresa e l'internazionalizzazione, Direzione generale per il mercato, concorrenza, consumatori, vigilanza e normativa tecnica, Divisione IV - Promozione della concorrenza.
Codesto Comune chiede delucidazioni in materia di orari di apertura e chiusura delle attività di commercio al dettaglio alla luce dell'intervenuta modifica dell'art. 3, comma 1, lett. d-bis), del D.L. 4 luglio 2006, n. 223 ad opera dell'art. 31, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.
In particolare solleva il dubbio se tale facoltà debba essere applicata anche alle attività commerciali su area pubblica, anch'esse disciplinate dal D.Lgs. n. 114 del 1998, attività che ai sensi della L.R. 2 febbraio 2010, n. 6, sarebbero consentite solo dalle ore 5.00 sino alle ore 24.00.
Chiede, pertanto, conferma del fatto se con l'applicazione del citato dettato normativo le attività commerciali in questione possano essere effettuate senza limitazioni di orario e pertanto anche in orario notturno.
Al riguardo, in via preliminare, si precisa quanto segue.
La predetta lett. d-bis), che era stata inserita, nell'elencazione di cui all'art. 3, comma 1, del D.L. 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, dal comma 6 dell'art. 35 del D.L. 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, disponeva che alle attività commerciali come individuate dal D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 114 e di somministrazione di alimenti e bevande non si applicasse "in via sperimentale, il rispetto degli orari di apertura e di chiusura, l'obbligo della chiusura domenicale e festiva, nonché quello della mezza giornata di chiusura infrasettimanale dell'esercizio ubicato nei comuni inclusi negli elenchi regionali delle città turistiche o città d'arte".
Il citato comma 6, e conseguentemente la lett. d-bis), è stato successivamente modificato dal comma 4 dell'art. 6 del D.L. 13 agosto 2011, n. 138; tale comma 4, però, è stato soppresso dalla legge di conversione, L. 14 settembre 2011, n. 148.
La nuova modifica della lett. d-bis) intervenuta ad opera del comma 1 dell'art. 31, D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, ha riguardato la soppressione delle parole "in via sperimentale" e delle parole '"ubicato nei comuni inclusi negli elenchi regionali delle località turistiche o città d'arte".
L'eliminazione dell'inciso che limitava gli effetti della liberalizzazione ai soli esercizi commerciali situati nei comuni turistici o individuati come città d'arte ha di fatto disposto una piena liberalizzazione del regime degli orari di apertura e di chiusura e delle giornate di esercizio delle suddette attività commerciali su tutto il territorio nazionale.
Inoltre, tale facoltà, in considerazione dell'eliminazione dell'inciso che attribuiva alla stessa carattere sperimentale, deve ora intendersi introdotta in via definitiva nell'ordinamento giuridico.
Ne consegue, pertanto, che dal 1° gennaio 2012 le attività commerciali, come individuate dal D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 114 e di somministrazione di alimenti e bevande possono svolgere la propria attività senza alcun vincolo di orario e senza l'obbligo di chiusura domenicale e festiva, anche nel caso in cui le Regioni e i comuni non abbiano provveduto ad adeguare le proprie disposizioni legislative o regolamentari in materia (fermo restando, comunque, quanto precisato al punto 4, secondo periodo, della Circ. 28 ottobre 2011, n. 3644/C, il cui contenuto resta valido anche con riferimento alla nuova formulazione della norma intervenuta con la modifica della lett. d-bis) ad opera dell'art. 31, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201).
Tra le attività commerciali individuate dal D.Lgs. n. 114 del 1998, rientrano anche quelle al dettaglio su aree pubbliche, disciplinate al titolo X (artt. dal 27 al 30).
Tali attività possono essere svolte sia su posteggi dati in concessione che su qualsiasi area purché in forma itinerante.
L'autorizzazione all'esercizio dell'attività di vendita sulle aree pubbliche mediante l'utilizzo di un posteggio è rilasciata dal comune sede del posteggio ed abilita anche all'esercizio in forma itinerante nell'ambito del territorio regionale.
L'autorizzazione all'esercizio dell'attività di vendita sulle aree pubbliche esclusivamente in forma itinerante è rilasciata dal comune nel quale il richiedente, persona fisica o giuridica, intende avviare l'attività.
Pertanto, la scrivente Direzione non può che sostenere, in via generale, che l'esercizio dell'attività su aree pubbliche è strettamente correlata all'uso di un'area di proprietà pubblica e che quindi rientra nella potestà dell'ente locale stabilire limiti e modalità di utilizzo.
Resta fermo, però, che ai fini dell'applicazione delle norme di liberalizzazione degli orari, eventuali limiti all'esercizio temporale possono essere posti solo in applicazione e conformemente ai principi di indirizzo espressamente richiamati al comma 13 dell'art. 28 del D.Lgs. n. 114 del 1998, come modificato dal comma 3, dell'art. 70 del D.Lgs. n. 59 del 2010.
Non risponderebbe, infatti, a criteri di equità porre limitazioni temporali nei casi di esercizio dell'attività sulle aree pubbliche eventualmente svolto in ambiti territoriali nei quali non possono essere addotte ragioni o esigenze di sostenibilità ambientale e sociale, di mobilità, di viabilità, di vivibilità del territorio di riferimento e, per ultimo ma non in ordine di importanza nel caso di attività di vendita al dettaglio di alimenti e bevande, di controllo del consumo degli alcolici.
Il Direttore generale
Gianfrancesco Vecchio
D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, art. 31
D.L. 4 luglio 2006, n. 223, art. 3
D.L. 6 luglio 2011, n. 98, art. 35
D.L. 13 agosto 2011, n. 138, art. 6
D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 114, artt. 27-30
D.Lgs. 26 marzo 2010, n. 59, art. 70
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