I.N.P.S. (Istituto nazionale della previdenza sociale)
Circ. 13-12-2012 n. 139
Rilascio della procedura "Portale dei servizi per il CTU".
Emanata dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, Direzione centrale organizzazione, Direzione centrale sistemi informativi e tecnologici, Coordinamento generale legale, Coordinamento generale medico legale.
Circ. 13 dicembre 2012, n. 139 (1).
Rilascio della procedura "Portale dei servizi per il CTU".
(1) Emanata dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, Direzione centrale organizzazione, Direzione centrale sistemi informativi e tecnologici, Coordinamento generale legale, Coordinamento generale medico legale.
Ai
Dirigenti centrali e periferici
Ai
Responsabili delle Agenzie
Ai
Coordinatori generali, centrali e periferici dei Rami professionali
Al
Coordinatore generale medico legale e dirigenti medici
e, p.c.:
Al
Presidente
Al
Presidente e ai componenti del Consiglio di indirizzo e vigilanza
Al
Presidente e ai componenti del collegio dei sindaci
Al
Magistrato della Corte dei Conti delegato all’esercizio del controllo
Ai
Presidenti dei comitati amministratori di fondi, gestioni e casse
Al
Presidente della commissione centrale per l’accertamento e la riscossione dei contributi agricoli unificati
Ai
Presidenti dei comitati regionali
Ai
Presidenti dei comitati provinciali
1. Quadro normativo di riferimento
Come è noto, nel contenzioso giudiziario relativo a prestazioni sanitarie previdenziali ed assistenziali la legge pone a carico del Medico CTU (Consulente Tecnico d'Ufficio) alcuni obblighi di comunicazione nei confronti dell'INPS, che di seguito si riepilogano:
- obbligo del Medico CTU (Consulente Tecnico d’Ufficio) di comunicare all’INPS la data ed il luogo delle Operazioni Peritali, con richiesta della partecipazione quale CTP (Consulente Tecnico di Parte) di un Medico dell’Ente
L'obbligo di comunicazione da parte del medico CTU è previsto dall'art. 20, comma 5, lett. d), del D.L. 1 luglio 2009, n. 78, convertito nella legge 3 agosto 2009, n. 102, così modificato dal comma 7 dell'art. 38 del D.L. 6 luglio 2011, n. 98, convertito nel comma 8 dell'art. 38 dalla legge di conversione 15 luglio 2011, n. 111:
"Dopo il comma 6 dell'art. 10 del D.L. 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, come modificato dal comma 5 del presente articolo, è inserito il seguente 6-bis: «6-bis: Nei procedimenti giurisdizionali civili relativi a prestazioni sanitarie previdenziali ed assistenziali, nel caso in cui il giudice nomini un consulente tecnico d'ufficio, alle indagini assiste un medico legale dell'ente, su richiesta del consulente nominato dal giudice, il quale provvede ad inviare, entro 15 giorni antecedenti l'inizio delle operazioni peritali, anche in via telematica, apposita comunicazione al direttore della sede provinciale dell'Inps competente o a suo delegato. Alla relazione peritale è allegato, a pena di nullità, il riscontro di ricevuta della predetta comunicazione. L'eccezione di nullità è rilevabile anche d'ufficio dal giudice. Il medico legale dell'ente è autorizzato a partecipare alle operazioni peritali in deroga al comma primo dell'articolo 201 del codice di procedura civile. Al predetto componente competono le facoltà indicate nel secondo comma dell'art. 194 del codice di procedura civile.»".
- calendarizzazione dei tempi di espletamento delle Consulenze Tecniche di Ufficio, con obbligo del CTU di acquisire, entro i termini fissati per l'espletamento della consulenza, le osservazioni delle parti sulla relazione
La calendarizzazione è stata introdotta dal comma 5 dell'art. 46 della legge 19 giugno 2009, n. 69 che ha modificato l'art. 195 del codice di procedura civile: "La relazione deve essere trasmessa dal consulente alle parti costituite nel termine stabilito dal giudice con ordinanza resa all'udienza di cui all'art. 193. Con la medesima ordinanza il giudice fissa il termine entro il quale le parti devono trasmettere al consulente le proprie osservazioni sulla relazione e il termine, anteriore alla successiva udienza, entro il quale il consulente deve depositare in cancelleria la relazione, le osservazioni delle parti e una sintetica valutazione sulle stesse.".
L'art. 38 della legge n. 111/2011, comma 1, lettera b) prevede espressamente la calendarizzazione per l'Accertamento Tecnico Preventivo: "Il giudice procede a norma dell'articolo 696-bis codice di procedura civile, in quanto compatibile nonché secondo le previsioni inerenti all'accertamento peritale di cui all'art. 10, comma 6-bis, del D.L. 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, e all'art. 195.".
Al fine di migliorare la prassi gestionale relativa agli adempimenti che scaturiscono dalle previsioni normative, l'Istituto ha predisposto una specifica procedura informatica in grado di supportare operativamente lo svolgimento delle operazioni peritali.
2. La procedura "Portale dei servizi per il CTU"
Il "Portale dei servizi per il CTU" (di seguito Portale CTU) è una procedura informatica attivata sulla rete internet dell'Istituto, che permette di instaurare una comunicazione diretta tra i Consulenti Tecnici d'Ufficio e l'INPS in materia di contenzioso giudiziario medico-legale.
Il CTU medico-legale, previa registrazione ed autorizzazione, utilizzando la suddetta procedura, può inviare direttamente all'INPS i dati relativi alle Operazioni Peritali in fase di svolgimento.
Il Portale CTU è disponibile sul sito internet dell'Istituto, con accesso dall'area "Servizi Online", alla voce "Per tipologia di utente", nell'area dedicata ai "Medici Certificatori".
Per l'accesso occorre che i medici CTU, regolarmente iscritti agli Ordini provinciali, siano in possesso del codice di autenticazione PIN, rilasciato dalle sedi INPS competenti per territorio.
Il modulo di richiesta del suddetto codice è disponibile sul sito internet dell'INPS nella sezione Servizi Online.
Per ottenere il PIN è sufficiente che il medico si rechi in una delle sedi dell'Istituto, munito di modulo di richiesta PIN compilato e sottoscritto, documento di identità in corso di validità e tessera o certificato di iscrizione all'Ordine dei Medici.
I medici già in possesso di un PIN accedono subito ai servizi di Portale CTU.
L'accesso al Portale tramite PIN garantisce l'integrità e la riservatezza dei dati, in quanto ogni transazione (inserimento di CTU/relazione peritale e/o consultazione di CTU/relazione peritale) viene registrata sugli archivi di sicurezza INPS.
In particolare, il Portale CTU offre i seguenti servizi professionali:
- comunicazione inizio Operazione Peritale;
- comunicazione della relazione CTU in bozza/definitiva;
- consultazione delle osservazioni del medico Consulente Tecnico di Parte Inps;
- consultazione dell'agenda pagamenti a beneficio del Medico CTU.
La piattaforma informatica del Portale CTU è direttamente interconnessa, attraverso l'incrocio del Numero di Ruolo della causa giudiziaria, sia con la procedura di gestione del contenzioso giudiziario degli Uffici Legali dell'INPS che con la procedura utilizzata dai Medici dell'Istituto per l'assistenza al contenzioso giudiziario medico-legale.
Inoltre il Portale CTU è integrato con il "Protocollo Informatico Unificato" dell'INPS - P.I.U.", in modo che ogni documento, sia in entrata (avviso di C.T.U. o relazione medico-legale) che in uscita (ricevuta digitale) venga protocollato con un numero di registrazione P.I.U. INPS.
Pertanto a tutti i documenti inseriti nel Portale CTU viene assegnato un Protocollo INPS; la ricevuta del protocollo viene inviata tramite PEC ufficiale dell'Istituto all'indirizzo mail indicato dal Medico CTU, nella sezione Dati Personali.
In ogni caso le ricevute digitali degli allegati, così come quelle relative all'inserimento delle consulenze tecniche d'Ufficio e/o delle ulteriori convocazioni, potranno essere in qualsiasi momento stampate direttamente dalla piattaforma del Portale.
Il Portale CTU garantisce la sicurezza delle informazioni comunicate, in quanto tutti i documenti inseriti sul Portale (relazione in bozza e/o definitiva ed eventuali successive note a chiarimento) vengono registrati in forma "crittografata".
Ciascun medico CTU può gestire e consultare solo ed esclusivamente i dati di propria competenza.
3. Indicazioni operative
Le funzionalità gestite nel Portale CTU sono le seguenti:
a) Dati Personali (anagrafica e dati professionali)
Al primo accesso al Portale, il medico deve inserire le informazioni personali e professionali, tramite la compilazione di una pagina con campi preformati (tali informazioni potranno essere aggiornate in qualsiasi momento). Terminato l'inserimento dei dati nella pagina "Dati Personali", il medico CTU può accedere alle altre funzionalità del Portale.
b) Gestione degli avvisi di Consulenze Tecnico d'Ufficio
La gestione degli avvisi di Consulenze Tecnico d'Ufficio si articola in:
- INSERIMENTO di avviso di Operazione Peritale;
- INSERIMENTO di successive convocazioni;
- CONSULTAZIONE di tutti gli avvisi di operazione peritale precedentemente inseriti dal medico nel Portale.
Ad ogni inserimento o ricezione di dati e/o documenti relativi alle varie fasi delle operazioni peritali verranno generate in modo automatico delle e-mail di ricevuta che avranno un numero di protocollo INPS.
c) Gestione Relazioni Peritali e consultazione Osservazioni del medico INPS
La gestione delle Relazioni Peritali si articola nelle seguenti fasi:
- INSERIMENTO di Relazioni Bozze;
- CONSULTAZIONE di Osservazioni redatte dal medico CTP, sulle relazioni Bozze;
- INSERIMENTO di Relazioni Definitive;
- INSERIMENTO di eventuali Note a chiarimento.
La relazione peritale (bozza/definitiva), viene allegata utilizzando la funzionalità "Sfoglia".
Il medico CTU, utilizzando questa funzionalità, può trasmettere la bozza provvisoria della sua relazione peritale con un file allegato che verrà acquisito dall'Istituto.
La procedura informatica di gestione del contenzioso giudiziario medico-legale consentirà al medico INPS di consultare tale bozza di relazione e di proporre le sue osservazioni, allegando un proprio documento.
Tramite il Portale il medico CTU potrà visualizzare le osservazioni del Consulente Tecnico di Parte INPS e successivamente inserire nel Portale la relazione definitiva della consulenza tecnica d'ufficio.
Le suddette fasi sono tempificate in base allo scadenzario predisposto dal Giudice in udienza (calendarizzazione dei tempi di espletamento delle Operazioni Peritali).
Ad ogni inserimento e ricezione di relazioni medico-legali relative alle operazioni peritali, si genereranno in modo automatico delle e-mail di ricevuta che avranno un numero di protocollo INPS e che verranno inviate dall'INPS al CTU anche attraverso il servizio di posta elettronica certificata.
d) Consultazione pagamenti CTU
Il medico CTU, tramite la funzionalità Agenda Pagamenti, può consultare i pagamenti effettuati dall'Istituto a proprio beneficio o a beneficio dell'Istituzione presso cui presta servizio in caso di attività in intramoenia.
È possibile per il medico CTU consultare i soli pagamenti relativi alle Consulenze Tecniche d'Ufficio comunicate tramite Portale e stampare il dettaglio del pagamento.
In via transitoria, sarà inizialmente possibile consultare i pagamenti effettuati dall'Istituto fino ai tre anni antecedenti la data del rilascio dell'applicazione, relativamente alle operazioni peritali concluse e già liquidate dall'INPS.
Decorso tale periodo sarà possibile consultare solo lo stato dei pagamenti relativi alle operazioni peritali comunicate tramite Portale.
In nessun caso sarà prevista la modifica dei dati visualizzati in procedura.
4. Attività di supporto e monitoraggio
Nella Home Page del "Portale dei servizi per il CTU" è disponibile per la consultazione il Manuale tecnico per gli Utenti della procedura.
È previsto, inoltre, un servizio di assistenza tramite Contact Center Multicanale dell'Istituto raggiungibile al numero verde 803164.
5. Attività di informazione
Relativamente alla nuova modalità di invio telematico all'INPS delle comunicazioni in oggetto da parte dei medici CTU, verrà data la necessaria informazione agli Ordini dei Medici, agli Uffici Giudiziari e a tutte le Istituzioni competenti nella specifica materia.
Il Direttore generale
Nori
c.p.c. art. 195
D.L. 1 luglio 2009, n. 78, art. 20
D.L. 6 luglio 2011, n. 98, art. 38
D.L. 30 settembre 2005, n. 203, art. 10
L. 18 giugno 2009, n. 69, art. 46
Circ. 13-12-2012 n. 139
Rilascio della procedura "Portale dei servizi per il CTU".
Emanata dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, Direzione centrale organizzazione, Direzione centrale sistemi informativi e tecnologici, Coordinamento generale legale, Coordinamento generale medico legale.
Circ. 13 dicembre 2012, n. 139 (1).
Rilascio della procedura "Portale dei servizi per il CTU".
(1) Emanata dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, Direzione centrale organizzazione, Direzione centrale sistemi informativi e tecnologici, Coordinamento generale legale, Coordinamento generale medico legale.
Ai
Dirigenti centrali e periferici
Ai
Responsabili delle Agenzie
Ai
Coordinatori generali, centrali e periferici dei Rami professionali
Al
Coordinatore generale medico legale e dirigenti medici
e, p.c.:
Al
Presidente
Al
Presidente e ai componenti del Consiglio di indirizzo e vigilanza
Al
Presidente e ai componenti del collegio dei sindaci
Al
Magistrato della Corte dei Conti delegato all’esercizio del controllo
Ai
Presidenti dei comitati amministratori di fondi, gestioni e casse
Al
Presidente della commissione centrale per l’accertamento e la riscossione dei contributi agricoli unificati
Ai
Presidenti dei comitati regionali
Ai
Presidenti dei comitati provinciali
1. Quadro normativo di riferimento
Come è noto, nel contenzioso giudiziario relativo a prestazioni sanitarie previdenziali ed assistenziali la legge pone a carico del Medico CTU (Consulente Tecnico d'Ufficio) alcuni obblighi di comunicazione nei confronti dell'INPS, che di seguito si riepilogano:
- obbligo del Medico CTU (Consulente Tecnico d’Ufficio) di comunicare all’INPS la data ed il luogo delle Operazioni Peritali, con richiesta della partecipazione quale CTP (Consulente Tecnico di Parte) di un Medico dell’Ente
L'obbligo di comunicazione da parte del medico CTU è previsto dall'art. 20, comma 5, lett. d), del D.L. 1 luglio 2009, n. 78, convertito nella legge 3 agosto 2009, n. 102, così modificato dal comma 7 dell'art. 38 del D.L. 6 luglio 2011, n. 98, convertito nel comma 8 dell'art. 38 dalla legge di conversione 15 luglio 2011, n. 111:
"Dopo il comma 6 dell'art. 10 del D.L. 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, come modificato dal comma 5 del presente articolo, è inserito il seguente 6-bis: «6-bis: Nei procedimenti giurisdizionali civili relativi a prestazioni sanitarie previdenziali ed assistenziali, nel caso in cui il giudice nomini un consulente tecnico d'ufficio, alle indagini assiste un medico legale dell'ente, su richiesta del consulente nominato dal giudice, il quale provvede ad inviare, entro 15 giorni antecedenti l'inizio delle operazioni peritali, anche in via telematica, apposita comunicazione al direttore della sede provinciale dell'Inps competente o a suo delegato. Alla relazione peritale è allegato, a pena di nullità, il riscontro di ricevuta della predetta comunicazione. L'eccezione di nullità è rilevabile anche d'ufficio dal giudice. Il medico legale dell'ente è autorizzato a partecipare alle operazioni peritali in deroga al comma primo dell'articolo 201 del codice di procedura civile. Al predetto componente competono le facoltà indicate nel secondo comma dell'art. 194 del codice di procedura civile.»".
- calendarizzazione dei tempi di espletamento delle Consulenze Tecniche di Ufficio, con obbligo del CTU di acquisire, entro i termini fissati per l'espletamento della consulenza, le osservazioni delle parti sulla relazione
La calendarizzazione è stata introdotta dal comma 5 dell'art. 46 della legge 19 giugno 2009, n. 69 che ha modificato l'art. 195 del codice di procedura civile: "La relazione deve essere trasmessa dal consulente alle parti costituite nel termine stabilito dal giudice con ordinanza resa all'udienza di cui all'art. 193. Con la medesima ordinanza il giudice fissa il termine entro il quale le parti devono trasmettere al consulente le proprie osservazioni sulla relazione e il termine, anteriore alla successiva udienza, entro il quale il consulente deve depositare in cancelleria la relazione, le osservazioni delle parti e una sintetica valutazione sulle stesse.".
L'art. 38 della legge n. 111/2011, comma 1, lettera b) prevede espressamente la calendarizzazione per l'Accertamento Tecnico Preventivo: "Il giudice procede a norma dell'articolo 696-bis codice di procedura civile, in quanto compatibile nonché secondo le previsioni inerenti all'accertamento peritale di cui all'art. 10, comma 6-bis, del D.L. 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, e all'art. 195.".
Al fine di migliorare la prassi gestionale relativa agli adempimenti che scaturiscono dalle previsioni normative, l'Istituto ha predisposto una specifica procedura informatica in grado di supportare operativamente lo svolgimento delle operazioni peritali.
2. La procedura "Portale dei servizi per il CTU"
Il "Portale dei servizi per il CTU" (di seguito Portale CTU) è una procedura informatica attivata sulla rete internet dell'Istituto, che permette di instaurare una comunicazione diretta tra i Consulenti Tecnici d'Ufficio e l'INPS in materia di contenzioso giudiziario medico-legale.
Il CTU medico-legale, previa registrazione ed autorizzazione, utilizzando la suddetta procedura, può inviare direttamente all'INPS i dati relativi alle Operazioni Peritali in fase di svolgimento.
Il Portale CTU è disponibile sul sito internet dell'Istituto, con accesso dall'area "Servizi Online", alla voce "Per tipologia di utente", nell'area dedicata ai "Medici Certificatori".
Per l'accesso occorre che i medici CTU, regolarmente iscritti agli Ordini provinciali, siano in possesso del codice di autenticazione PIN, rilasciato dalle sedi INPS competenti per territorio.
Il modulo di richiesta del suddetto codice è disponibile sul sito internet dell'INPS nella sezione Servizi Online.
Per ottenere il PIN è sufficiente che il medico si rechi in una delle sedi dell'Istituto, munito di modulo di richiesta PIN compilato e sottoscritto, documento di identità in corso di validità e tessera o certificato di iscrizione all'Ordine dei Medici.
I medici già in possesso di un PIN accedono subito ai servizi di Portale CTU.
L'accesso al Portale tramite PIN garantisce l'integrità e la riservatezza dei dati, in quanto ogni transazione (inserimento di CTU/relazione peritale e/o consultazione di CTU/relazione peritale) viene registrata sugli archivi di sicurezza INPS.
In particolare, il Portale CTU offre i seguenti servizi professionali:
- comunicazione inizio Operazione Peritale;
- comunicazione della relazione CTU in bozza/definitiva;
- consultazione delle osservazioni del medico Consulente Tecnico di Parte Inps;
- consultazione dell'agenda pagamenti a beneficio del Medico CTU.
La piattaforma informatica del Portale CTU è direttamente interconnessa, attraverso l'incrocio del Numero di Ruolo della causa giudiziaria, sia con la procedura di gestione del contenzioso giudiziario degli Uffici Legali dell'INPS che con la procedura utilizzata dai Medici dell'Istituto per l'assistenza al contenzioso giudiziario medico-legale.
Inoltre il Portale CTU è integrato con il "Protocollo Informatico Unificato" dell'INPS - P.I.U.", in modo che ogni documento, sia in entrata (avviso di C.T.U. o relazione medico-legale) che in uscita (ricevuta digitale) venga protocollato con un numero di registrazione P.I.U. INPS.
Pertanto a tutti i documenti inseriti nel Portale CTU viene assegnato un Protocollo INPS; la ricevuta del protocollo viene inviata tramite PEC ufficiale dell'Istituto all'indirizzo mail indicato dal Medico CTU, nella sezione Dati Personali.
In ogni caso le ricevute digitali degli allegati, così come quelle relative all'inserimento delle consulenze tecniche d'Ufficio e/o delle ulteriori convocazioni, potranno essere in qualsiasi momento stampate direttamente dalla piattaforma del Portale.
Il Portale CTU garantisce la sicurezza delle informazioni comunicate, in quanto tutti i documenti inseriti sul Portale (relazione in bozza e/o definitiva ed eventuali successive note a chiarimento) vengono registrati in forma "crittografata".
Ciascun medico CTU può gestire e consultare solo ed esclusivamente i dati di propria competenza.
3. Indicazioni operative
Le funzionalità gestite nel Portale CTU sono le seguenti:
a) Dati Personali (anagrafica e dati professionali)
Al primo accesso al Portale, il medico deve inserire le informazioni personali e professionali, tramite la compilazione di una pagina con campi preformati (tali informazioni potranno essere aggiornate in qualsiasi momento). Terminato l'inserimento dei dati nella pagina "Dati Personali", il medico CTU può accedere alle altre funzionalità del Portale.
b) Gestione degli avvisi di Consulenze Tecnico d'Ufficio
La gestione degli avvisi di Consulenze Tecnico d'Ufficio si articola in:
- INSERIMENTO di avviso di Operazione Peritale;
- INSERIMENTO di successive convocazioni;
- CONSULTAZIONE di tutti gli avvisi di operazione peritale precedentemente inseriti dal medico nel Portale.
Ad ogni inserimento o ricezione di dati e/o documenti relativi alle varie fasi delle operazioni peritali verranno generate in modo automatico delle e-mail di ricevuta che avranno un numero di protocollo INPS.
c) Gestione Relazioni Peritali e consultazione Osservazioni del medico INPS
La gestione delle Relazioni Peritali si articola nelle seguenti fasi:
- INSERIMENTO di Relazioni Bozze;
- CONSULTAZIONE di Osservazioni redatte dal medico CTP, sulle relazioni Bozze;
- INSERIMENTO di Relazioni Definitive;
- INSERIMENTO di eventuali Note a chiarimento.
La relazione peritale (bozza/definitiva), viene allegata utilizzando la funzionalità "Sfoglia".
Il medico CTU, utilizzando questa funzionalità, può trasmettere la bozza provvisoria della sua relazione peritale con un file allegato che verrà acquisito dall'Istituto.
La procedura informatica di gestione del contenzioso giudiziario medico-legale consentirà al medico INPS di consultare tale bozza di relazione e di proporre le sue osservazioni, allegando un proprio documento.
Tramite il Portale il medico CTU potrà visualizzare le osservazioni del Consulente Tecnico di Parte INPS e successivamente inserire nel Portale la relazione definitiva della consulenza tecnica d'ufficio.
Le suddette fasi sono tempificate in base allo scadenzario predisposto dal Giudice in udienza (calendarizzazione dei tempi di espletamento delle Operazioni Peritali).
Ad ogni inserimento e ricezione di relazioni medico-legali relative alle operazioni peritali, si genereranno in modo automatico delle e-mail di ricevuta che avranno un numero di protocollo INPS e che verranno inviate dall'INPS al CTU anche attraverso il servizio di posta elettronica certificata.
d) Consultazione pagamenti CTU
Il medico CTU, tramite la funzionalità Agenda Pagamenti, può consultare i pagamenti effettuati dall'Istituto a proprio beneficio o a beneficio dell'Istituzione presso cui presta servizio in caso di attività in intramoenia.
È possibile per il medico CTU consultare i soli pagamenti relativi alle Consulenze Tecniche d'Ufficio comunicate tramite Portale e stampare il dettaglio del pagamento.
In via transitoria, sarà inizialmente possibile consultare i pagamenti effettuati dall'Istituto fino ai tre anni antecedenti la data del rilascio dell'applicazione, relativamente alle operazioni peritali concluse e già liquidate dall'INPS.
Decorso tale periodo sarà possibile consultare solo lo stato dei pagamenti relativi alle operazioni peritali comunicate tramite Portale.
In nessun caso sarà prevista la modifica dei dati visualizzati in procedura.
4. Attività di supporto e monitoraggio
Nella Home Page del "Portale dei servizi per il CTU" è disponibile per la consultazione il Manuale tecnico per gli Utenti della procedura.
È previsto, inoltre, un servizio di assistenza tramite Contact Center Multicanale dell'Istituto raggiungibile al numero verde 803164.
5. Attività di informazione
Relativamente alla nuova modalità di invio telematico all'INPS delle comunicazioni in oggetto da parte dei medici CTU, verrà data la necessaria informazione agli Ordini dei Medici, agli Uffici Giudiziari e a tutte le Istituzioni competenti nella specifica materia.
Il Direttore generale
Nori
c.p.c. art. 195
D.L. 1 luglio 2009, n. 78, art. 20
D.L. 6 luglio 2011, n. 98, art. 38
D.L. 30 settembre 2005, n. 203, art. 10
L. 18 giugno 2009, n. 69, art. 46
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