MINISTERO DELLA SALUTE
DECRETO 18 ottobre 2012
Remunerazione prestazioni di assistenza ospedaliera per acuti,
assistenza ospedaliera di riabilitazione e di lungodegenza post
acuzie e di assistenza specialistica ambulatoriale. (13A00528)
(GU n.23 del 28-1-2013 - Suppl. Ordinario n. 8)
IL MINISTRO DELLA SALUTE
di concerto con
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE
Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 recante: «Disposizioni
urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei
servizi ai cittadini» convertito, con modificazioni, in legge 7
agosto 2012, n. 135;
Visto in particolare, l'art. 15, comma 13, lettera c) del suddetto
decreto-legge, che prevede l'avvio da parte delle regioni e province
autonome di Trento e Bolzano di un percorso di rideterminazione in
riduzione degli standard strutturali e quantitativi relativi
all'assistenza ospedaliera;
Visto l'art. 15, comma 15 del suddetto decreto-legge che stabilisce
che, in deroga alla procedura prevista dall'art. 8-sexies, comma 5,
del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive
modificazioni, in materia di remunerazione delle strutture che
erogano assistenza ospedaliera ed ambulatoriale a carico del servizio
sanitario nazionale, con decreto del Ministro della salute, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano, con proprio decreto, entro
il 15 settembre 2012, sono determinate le tariffe massime che le
regioni e le province autonome possono corrispondere alle strutture
accreditate, di cui all'art. 8-quater del medesimo decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 , sulla base dei dati di costo
disponibili e, ove ritenuti congrui ed adeguati, dei tariffari
regionali, tenuto conto dell'esigenza di recuperare, anche tramite la
determinazione tariffaria, margini di inappropriatezza ancora
esistenti a livello locale e nazionale;
Considerato che, il suddetto art. 15, ai commi 15, 16, 17 e 18,
introduce una procedura, in deroga a quella vigente, per la
fissazione delle tariffe in materia di assistenza specialistica
ambulatoriale e ospedaliera, al fine di garantire un quadro certo di
riferimento delle tariffe per le regioni e le province autonome, da
ritenersi essenziale nell'ambito della complessiva corretta
programmazione e gestione sanitaria;
Considerato che con il predetto decreto sono determinate le tariffe
massime, che le regioni e le province autonome possono corrispondere
alle strutture accreditate, di cui all'art. 8-quater del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni,
sulla base dei dati di costo disponibili e, ove ritenuti congrui e
adeguati, dei tariffari regionali, tenuto conto dell'esigenza di
recuperare, anche tramite la determinazione tariffaria, margini di
inappropriatezza ancora esistenti a livello locale e nazionale;
Visto altresi' l'art. 15, comma 16 del citato decreto-legge n. 95
del 2012, convertito, con modificazioni, in legge 7 agosto 2012, n.
135, il quale prevede che «Le tariffe massime di cui al comma 15,
valide dalla data di entrata in vigore del decreto del Ministro
previsto dal medesimo comma 15, fino alla data del 31 dicembre 2014,
costituiscono riferimento per la valutazione della congruita' delle
risorse a carico del Servizio sanitario nazionale, quali principi di
coordinamento della finanza pubblica»;
Ritenuto che la congruita' delle risorse stesse e' riferita alla
necessita' del rispetto dei parametri di programmazione nazionale, di
cui all'art. 4, comma 1 dell'Intesa sancita dalla Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province
autonome di Trento e di Bolzano nella seduta del 23 marzo 2005, (
Rep. Atti n. 2271/CSR) in attuazione dell'art. 1, comma 173, lettera
d) della legge 30 dicembre 2004, n. 311;
Visto inoltre l'art. 15, comma 17 del citato decreto-legge n. 95
del 2012, il quale prevede che: «Gli importi tariffari, fissati dalle
singole regioni, superiori alle tariffe massime di cui al comma 15
restano a carico dei bilanci regionali. Tale disposizione si intende
comunque rispettata dalle regioni per le quali il Tavolo di verifica
degli adempimenti, istituito ai sensi dell'art. 12 dell'Intesa
sancita dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano nella seduta del
23 marzo 2005, abbia verificato il rispetto dell'equilibrio
economico-finanziario del settore sanitario, fatto salvo quanto
specificatamente previsto per le regioni che hanno sottoscritto
l'accordo di cui all'art. 1, comma 180, della legge 30 dicembre 2004,
n. 311 e successive modificazioni su un programma operativo di
riorganizzazione, di riqualificazione o di potenziamento del Servizio
sanitario regionale, per le quali le tariffe massime costituiscono un
limite invalicabile»;
Visto infine, l'art. 15, comma 18 del sopra richiamato
decreto-legge n. 95 del 2012, che dispone l'abrogazione delle
disposizioni contenute nel primo, secondo, terzo, quarto periodo
dell'art. 1, comma 170 della legge 30 dicembre 2004, n. 311;
Visto l'art. 15, comma 13, lettera g) del predetto decreto-legge n.
95 del 2012 che modifica l'art. 8-sexies del decreto legislativo 30
dicembre 1992, n. 502, in materia di remunerazione delle prestazioni
sanitarie, con l'introduzione del comma 1-bis disponendo che: «Il
valore complessivo della remunerazione delle funzioni non puo' in
ogni caso superare il 30 per cento del limite di remunerazione
assegnato»;
Visto l'art. 8-sexies, comma 5 del decreto legislativo 30 dicembre
1992, n. 502 e successive modificazioni, che stabilisce che il
decreto di determinazione delle tariffe massime, da corrispondere
alle strutture accreditate in base ai costi standard di produzione e
di quote standard di costi generali, calcolati su un campione
rappresentativo di strutture accreditate tenga conto, altresi', in
via alternativa e nel rispetto dei principi di efficienza e di
economicita' nell'uso delle risorse, di: a) costi standard delle
prestazioni calcolati in riferimento a strutture preventivamente
selezionate secondo criteri di efficienza, appropriatezza e qualita'
dell'assistenza come risultanti dai dati in possesso del Sistema
informativo sanitario; b) costi standard delle prestazioni gia'
disponibili presso le regioni e le province autonome; c) tariffari
regionali e differenti modalita' di remunerazione delle funzioni
assistenziali attuate nelle regioni e nelle province autonome;
Visto, altresi', che il richiamato art. 8-sexies, comma 5, del
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 dispone che, in sede di
determinazione delle tariffe massime, sono stabiliti i criteri
generali, nel rispetto del principio del perseguimento
dell'efficienza e dei vincoli di bilancio derivanti dalle risorse
programmate a livello nazionale e regionale, in base ai quali le
regioni adottano il proprio sistema tariffario, articolando tali
tariffe per classi di strutture secondo le loro caratteristiche
organizzative e di attivita', verificati in sede di accreditamento
delle strutture stesse;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29
novembre 2001 e successive modificazioni, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 8 febbraio 2002, n. 33, recante «Definizione dei livelli
essenziali di assistenza», che individua le tipologie di assistenza,
i servizi e le prestazioni sanitarie poste a carico del Servizio
sanitario nazionale, ai sensi dell'art. 1, comma 7 del decreto
legislativo n. 502 del 1992 e successive modificazioni;
Visto l'art. 1, comma 171, della legge 30 dicembre 2004, n. 311,
nella parte in cui dispone che, ferma restando la facolta' delle
singole regioni di procedere, per il governo dei volumi di attivita'
e dei tetti di spesa, alla modulazione, entro i valori massimi
nazionali, degli importi tariffari praticati per la remunerazione dei
soggetti erogatori pubblici e privati, e' vietata, nella
remunerazione del singolo erogatore, l'applicazione alle singole
prestazioni di importi tariffari diversi a seconda della residenza
del paziente, indipendentemente dalle modalita' con cui viene
regolata la compensazione della mobilita', sia intraregionale che
interregionale, e dispone, inoltre, che sono nulli i contratti e gli
accordi stipulati con i soggetti erogatori in violazione di detto
principio;
Vista l'Intesa sancita dalla Conferenza permanente per i rapporti
tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di
Bolzano nella seduta del 3 dicembre 2009 (Rep. Atti n. 243/CSR)
concernente il nuovo Patto per la salute per gli anni 2010-2012 che,
all'art. 6, comma 5, con la finalita' di promuoverne una rilevante
riduzione, individua le «prestazioni ad alto rischio di non
appropriatezza in regime di day surgery - trasferibili in regime
ambulatoriale» (All. A) ed i «DRG ad alto rischio di non
appropriatezza in regime di degenza ordinaria» (All. B);
Visto il decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle
politiche sociali del 18 dicembre 2008 recante «Aggiornamento dei
sistemi di classificazione adottati per la codifica delle
informazioni cliniche contenute nella scheda di dimissione
ospedaliera e per la remunerazione delle prestazioni ospedaliere»,
che individua, all'Allegato 1, 24^ revisione e successivi
aggiornamenti, i pesi relativi e i valori soglia per
l'identificazione dei casi outlier associati ai raggruppamenti
omogenei di diagnosi (DRG);
Visto l'art. 8-quinquies, comma 2-quater del decreto legislativo 30
dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni, nella parte in cui
dispone che l'attivita' assistenziale acquistata dalle regioni presso
le fondazioni istituti di ricovero e cura a carattere scientifico,
gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico pubblici e
privati, nonche' gli istituti, gli enti e gli ospedali di cui agli
articoli 41 e 43, comma 2 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 e
successive modificazioni, e' remunerata a prestazione in base ai
tetti di spesa e ai volumi di attivita' predeterminati annualmente
dalla programmazione regionale nel rispetto dei vincoli di bilancio,
nonche' sulla base delle funzioni assistenziali riconosciute dalle
regioni, tenendo conto nella remunerazione di eventuali risorse gia'
attribuite per spese di investimento, ai sensi dell'art. 4, comma 15
della legge 30 dicembre 1991, n. 412 e successive modificazioni;
Visto il comma 2 dell'art. 8-quinquies del decreto legislativo n.
502 del 1992, come integrato dall'art. 8, comma 1, lettera b), del
decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 3, il quale
stabilisce che, in sede di definizione degli accordi con le strutture
pubbliche ed equiparate, comprese le aziende
ospedaliero-universitarie, e dei contratti con quelle private e con i
professionisti accreditati, sono indicati, tra l'altro: il
corrispettivo preventivato a fronte delle attivita' concordate,
globalmente risultante dall'applicazione dei valori tariffari e della
remunerazione extra-tariffaria delle funzioni incluse nell'accordo,
la modalita' con cui viene comunque garantito il rispetto del limite
di remunerazione delle strutture correlato ai volumi di prestazioni,
prevedendo che in caso di incremento a seguito di modificazioni
comunque intervenute nel corso dell'anno dei valori unitari dei
tariffari regionali per la remunerazione delle prestazioni di
assistenza ospedaliera, delle prestazioni di assistenza specialistica
ambulatoriale, nonche' delle altre prestazioni comunque remunerate a
tariffa, il volume massimo di prestazioni remunerate si intende
rideterminato nella misura necessaria al mantenimento dei limiti
indicati nel corrispettivo preventivato, fatta salva la possibile
stipula di accordi integrativi, nel rispetto dell'equilibrio
economico-finanziario programmato;
Ritenuto che i criteri previsti dal citato art. 8-sexies, comma 5,
di cui alle lettere a), b) e c) del decreto legislativo n. 502 e
successive modificazioni per la determinazione delle tariffe massime
nazionali, devono essere utilizzati dalle regioni in sede di adozione
dei propri tariffari, articolando le tariffe, cosi' determinate, per
classi di strutture, secondo le loro caratteristiche organizzative e
di attivita', verificate in sede di accreditamento istituzionale,
attraverso il riconoscimento di livelli tariffari inferiori ai
massimi nazionali per le classi di erogatori che presentano
caratteristiche organizzative e di attivita' di minore complessita';
Tenuto conto che, al fine di coinvolgere i rappresentanti tecnici
regionali nella fase istruttoria propedeutica alla stesura del
presente provvedimento, con decreti dirigenziali 11 aprile 2008, 15
giugno 2009 e 16 dicembre 2011 e' stato istituito un gruppo di lavoro
interistituzionale che ha attivato linee di studio e di
approfondimento, anche con rilevazioni campionarie, relativamente a
dati e valutazioni tecniche utili alla definizione delle tariffe;
Ritenuto di mantenere l'articolazione delle tariffe definita con
decreto del Ministro della sanita' 30 giugno 1997, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 8 settembre 1997, n. 209, per le prestazioni di
riabilitazione ospedaliera e lungodegenza, apportando modifiche
tariffarie sulla base degli esiti dell'analisi della variabilita'
tariffaria regionale condotta e dei parziali dati di costo a
disposizione, in attesa di conseguire una maggiore omogeneita', a
livello interregionale e interaziendale, nella definizione e
nell'erogazione di tali prestazioni;
Ritenuto altresi' di fissare nuovi valori soglia per il settore
della riabilitazione ospedaliera e della lungodegenza, in coerenza
con il generale processo di deospedalizzazione da conseguirsi anche
in tale settore e con la normativa vigente e con gli Accordi e le
Intese sanciti dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano a
decorrere dall'anno 2005;
Considerato che, nelle more di una organica revisione della
definizione dei Livelli essenziali di assistenza e delle correlate
prestazioni, con particolare riferimento alle prestazioni di
assistenza specialistica ambulatoriale, l'aggiornamento tariffario
puo' riguardare esclusivamente le prestazioni e le corrispondenti
tariffe riportate nel decreto del Ministro della sanita' 22 luglio
1996, pubblicato nel supplemento ordinario n. 150 alla Gazzetta
Ufficiale 14 settembre 1996, n. 216;
Ritenuto inoltre, nelle more della disponibilita' degli esiti di
ulteriori studi sui costi delle prestazioni di assistenza
specialistica ambulatoriale, di limitare l'aggiornamento delle
tariffe ministeriali a quelle prestazioni per le quali si dispone di
informazioni sui costi, utilizzando a tal fine anche gli esiti
dell'analisi della variabilita' tariffaria interregionale, ai sensi
delle lettere b) e c) dell'art. 8-sexies, comma 5 del decreto
legislativo n. 502 del 1992 e successive modificazioni;
Visto l'art. 1, comma 18 della legge 23 dicembre 1996, n. 662 in
base al quale le prestazioni strettamente e direttamente correlate al
ricovero programmato, preventivamente erogate al paziente dalla
medesima struttura che esegue il ricovero sono remunerate dalla
tariffa omnicomprensiva relativa al ricovero stesso;
Visto l'art. 1, comma 796, lettera o) della legge 27 dicembre 2006,
n. 296, laddove dispone che, fermo restando l'aggiornamento
tariffario da attuarsi a livello nazionale, «....a partire dalla data
di entrata in vigore della presente legge le strutture private
accreditate, ai fini della remunerazione delle prestazioni rese per
conto del Servizio sanitario nazionale, praticano uno sconto pari al
2 per cento degli importi indicati per le prestazioni specialistiche
dal decreto del Ministro della sanita' 22 luglio 1996, pubblicato nel
supplemento ordinario n. 150 alla Gazzetta Ufficiale n. 216 del 14
settembre 1996, e pari al 20 per cento degli importi indicati per le
prestazioni di diagnostica di laboratorio dal medesimo decreto»;
Ritenuto di assorbire nell'aggiornamento tariffario delle
prestazioni di specialistica ambulatoriale, di cui all'allegato 3 del
presente decreto, il valore dello sconto attualmente vigente nel
settore privato, garantendo l'invarianza di impatto finanziario a
livello complessivo nazionale;
Considerato che, al fine di garantire l'invarianza di spesa,
nell'applicazione del presente decreto le regioni devono fare
riferimento sia alla rimodulazione del proprio fabbisogno sanitario
in funzione del percorso di efficientamento, di cui all'art. 4, comma
1, lettera b) dell'Intesa sancita dalla Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e
di Bolzano nella seduta del 23 marzo 2005 (Rep. Atti n. 2271/CSR), e
di recupero in termini di appropriatezza prescrittiva, sia alla
classificazione degli erogatori, ai fini della remunerazione delle
relative prestazioni, secondo le loro caratteristiche organizzative e
di attivita' verificate in sede di accreditamento istituzionale,
nonche' alla determinazione dei tetti di spesa in sede di stipula
degli accordi/contratti con gli erogatori delle prestazioni di
assistenza ospedaliera, delle prestazioni di assistenza specialistica
ambulatoriale, nonche' delle altre prestazioni comunque remunerate a
tariffa, ai sensi dell'art. 8-quinquies del decreto legislativo n.
502 del 1992 e successive modificazioni;
Ritenuto di fare salvi gli importi tariffari derivanti
dall'applicazione di quanto stabilito dall'art. 1, comma 796, lettera
p-bis) della legge 27 dicembre 2006, n. 296 in materia di
individuazione di misure di partecipazione alla spesa, da parte degli
assistiti, alternative all'applicazione della quota fissa di 10 euro
delle prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale;
Ritenuto che, nelle more dell'adozione del provvedimento di
aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, ai sensi
dell'art. 1 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e
successive modificazioni sono da confermarsi le tariffe fissate dal
decreto del Ministro della sanita' 27 agosto 1999, n. 332, recante
«Regolamento recante norme per le prestazioni di assistenza protesica
erogabili nell'ambito del Servizio sanitario nazionale: modalita' di
erogazione e tariffe» come incrementate dall'art. 2, comma 380, della
legge 24 dicembre 2007, n. 244 «Disposizioni per la formazione del
bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008)»;
Ritenuto con il presente decreto di dare attuazione alle
disposizioni di cui al citato decreto-legge n. 95 del 2012,
determinando le tariffe massime di riferimento per la remunerazione
delle prestazioni di assistenza ospedaliera per acuti, di assistenza
ospedaliera di riabilitazione e di lungodegenza post acuzie e di
assistenza specialistica ambulatoriale, nonche' i criteri generali in
base ai quali le regioni adottano il proprio sistema tariffario, nel
rispetto dei principi di appropriatezza e di efficienza;
Vista la nota del 16 agosto 2012, prot n. 6727- Gab, con la quale
e' stato trasmesso alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano lo
schema di decreto, ai fini dell'acquisizione del previsto parere,
tenuto conto della massima urgenza per la conclusione della procedura
di adozione dello stesso, che l'art. 15, comma 5 del decreto-legge n.
95 del 2012 aveva indicato nella data del 15 settembre 2012;
Vista la nota del 18 settembre 2012 prot. n 7451 - Gab, con la
quale il Ministero della salute ha trasmesso alla Segreteria della
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano il nulla osta del Ministero
dell'economia e delle finanze all'adozione del presente decreto,
ribadendo la massima urgenza dell'esame del provvedimento medesimo da
parte della Conferenza Stato-regioni, tenuto conto del richiamato
termine del 15 settembre;
Considerato che, nel corso della seduta della suddetta Conferenza
del 26 settembre 2012, le Regioni e le Province Autonome hanno
espresso parere negativo sullo schema di decreto, ritenendo non
accolti tutti gli emendamenti proposti in sede tecnica (Rep. Atti N.
175/CSR);
Considerato che in sede tecnica (riunioni del 19 giugno e dell'11
settembre 2012) sono state presentate dalle regioni numerose
richieste emendative (fra cui modifiche al testo, modifiche su 147
DRG, modifiche sulle tariffe dei trapianti, riconoscimento dei costi
dei dispositivi medici particolarmente costosi) che sono state tutte
accolte, ad eccezione delle seguenti:
a) proposta di modifica delle tariffe relative ai trapianti di
rene (DRG 302), di fegato e intestino (DRG 480) e di midollo osseo
(DRG 481) al fine di allinearle ai valori della Tariffa unica
convenzionale (TUC). Il Ministero della salute, con medesimo avviso
del Ministero dell'economia e delle finanze, ha ritenuto, in parziale
accoglimento delle richieste regionali, di incrementare le tariffe
inizialmente proposte per i trapianti del rene e del fegato
portandole dal 50% al 75% della TUC. Cio' in considerazione del fatto
che i costi effettivamente osservati per i citati trapianti indicano
valori massimi inferiori ai valori della TUC e per la mancata
distinzione fra trapianto di midollo osseo autologo ed allogenico da
parte del sistema di classificazione dei ricoveri ospedalieri per
acuti vigente, di cui al decreto del Ministro del lavoro, della
salute e delle politiche sociali del 18 dicembre 2008;
b) richiesta di valorizzazione delle tariffe ospedaliere di tutti
i DRG per ricoveri diurni per acuti che «presentano comunque della
casistica nelle regioni». Il mancato accoglimento, che riguarda solo
una parte delle richieste regionali e si riferisce allo 0,01% del
totale dei ricoveri, si giustifica per l'assoluta esiguita' dei casi
ad elevata complessita' assistenziale che sono trattati in tale
regime, valutato comunque non appropriato secondo le linee di
programmazione nazionale;
c) richiesta di ampliare l'ambito del presente decreto anche alle
prestazioni diverse dalle prestazioni ospedaliere ed ambulatoriali:
il mancato accoglimento discende dalla circostanza che il presente
decreto e' attuativo dell'art. 15, comma 15, del decreto-legge n.
95/2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 135/2012, che
fa esclusivo riferimento alle prestazioni di assistenza ospedaliera
ed ambulatoriale;
Ritenuto di dovere, comunque, adottare il presente decreto nel
testo proposto in attuazione dell'art. 15, comma 15 del decreto-legge
6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, in legge 7
agosto 2012, n. 135, in quanto strumento necessario ai fini della
programmazione e controllo del Servizio sanitario a livello sia
nazionale che regionale;
Visto il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano
espresso, nella seduta del 26 settembre 2012 (Rep. Atti N. 175/CSR);
Decreta:
Art. 1
Finalita' e ambito di applicazione
1. Inapplicazione dell'art. 15, commi 15, 16, 17 e 18, del
decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, in
legge 7 agosto 2012, n. 135, il presente decreto determina le tariffe
massime di riferimento per la remunerazione delle prestazioni di
assistenza ospedaliera per acuti, di assistenza ospedaliera di
riabilitazione e di lungodegenza post acuzie e di assistenza
specialistica ambulatoriale, valide dalla data di entrata in vigore
del presente decreto e fino alla data del 31 dicembre 2014.
2. In applicazione dell'art. 8-sexies, comma 5 del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni, il
presente decreto individua, altresi', i criteri generali in base ai
quali le regioni adottano il proprio sistema tariffario, nel rispetto
dei principi di appropriatezza e di efficienza.
Art. 2
Aggiornamento delle tariffe per le prestazioni di assistenza
ospedaliera
1. Le tariffe massime per la remunerazione delle prestazioni di
assistenza ospedaliera per acuti erogate in regime di ricovero
ordinario e diurno a carico del Servizio sanitario nazionale,
articolate per tipo di ricovero, sono individuate nell'Allegato 1,
che fa parte integrante del presente decreto. Per i ricoveri diurni
attribuiti ai DRG chirurgici e ai DRG 124, 125 e 323 la tariffa si
applica all'episodio di ricovero. Per i ricoveri diurni attribuiti ai
restanti DRG la tariffa si applica per accesso.
2. Le tariffe giornaliere massime per la remunerazione delle
prestazioni di riabilitazione ospedaliera, erogate in regime di
ricovero ordinario e diurno a carico del Servizio sanitario
nazionale, sono riportate nell'Allegato 2, che costituisce parte
integrante del presente decreto. L'Allegato 2 riporta anche i valori
soglia dei ricoveri ordinari, per classi di categorie diagnostiche
maggiori (di seguito MDC), oltre i quali si applica la specifica
tariffa giornaliera ridotta indicata nel medesimo allegato. Per i
ricoveri diurni, la tariffa giornaliera ridotta indicata nel suddetto
allegato si applica agli accessi erogati oltre i valori soglia, per
MDC, stabiliti a livello regionale.
3. Le tariffe giornaliere massime per la remunerazione delle
prestazioni di lungodegenza post acuzie sono riportate all'Allegato 2
del presente decreto. Per tali prestazioni, la remunerazione delle
giornate erogate oltre il valore soglia della degenza, si applica la
tariffa giornaliera ridotta, entrambi riportati nel medesimo Allegato
2.
4. Le tariffe di cui al presente articolo costituiscono la
remunerazione onnicomprensiva degli episodi di ricovero. Le regioni
possono prevedere una remunerazione aggiuntiva, limitatamente a
erogatori espressamente individuati e in relazione a quantitativi
massimi espressamente indicati, per i costi associati all'eventuale
utilizzo di specifiche dispositivi ad alto costo esclusivamente nei
casi, specifici e circoscritti, individuati e regolamentati nei
vigenti accordi interregionali per la compensazione della mobilita'
sanitaria approvati dalla Conferenza Stato-Regioni nel rispetto degli
equilibri di bilancio programmati. Le regioni tengono conto delle
tariffe di cui al presente articolo nella definizione dell'importo
del finanziamento delle funzioni assistenziali, ai sensi dell'art. 8
sexies, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e
successive modificazioni, nel limite massimo fissato dall'art. 15,
comma 13 lettera g) del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, nonche'
delle classi tariffarie.
Art. 3
Aggiornamento delle tariffe per le prestazioni
di assistenza specialistica ambulatoriale
1. Le tariffe massime per la remunerazione delle prestazioni di
assistenza specialistica ambulatoriale a carico del Servizio
sanitario nazionale sono individuate all'Allegato 3 che costituisce
parte integrante del presente decreto.
Art. 4
Criteri generali per l'adozione dei tariffari regionali
1. Le regioni per l'adozione dei propri tariffari ricorrono, anche
in via alternativa, ai medesimi criteri individuati per la
determinazione delle tariffe massime nazionali, di cui alle lettere
a), b) e c) dell'art. 8-sexies, comma 5, primo periodo, del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni. Le
regioni tengono, altresi', conto, ai sensi dell'art. 8-sexies, commi
2 e 3 e dell'art. 8-quinquies, comma 2-quater del decreto legislativo
30 dicembre 1992, n. 502, rispettivamente dell'eventuale
finanziamento extratariffario delle funzioni assistenziali, nonche'
di eventuali risorse gia' attribuite per spese di investimento, ai
sensi dell'art. 4, comma 15 della legge 30 dicembre 1991, n. 412 e
successive modificazioni.
2. Le regioni articolano le tariffe, come determinate ai sensi dei
commi 1 e 3, per classi di erogatori, riconoscendo tariffe inferiori
agli erogatori che presentano caratteristiche organizzative e di
attivita', verificate in sede di accreditamento istituzionale, di
minore complessita'.
3. Le regioni possono adottare, per la remunerazione dei propri
erogatori pubblici e privati, tariffe ridotte rispetto a quelle
definite ai sensi del comma 1, anche qualora cio' sia utile per
promuovere l'appropriatezza delle prestazioni e i processi di
de-ospedalizzazione.
Art. 5
Disposizioni transitorie e finali
1. Le disposizioni di cui al presente decreto si applicano alle
regioni a statuto speciale e alle province autonome compatibilmente
con gli statuti di autonomia e le relative norme di attuazione.
2. In caso di adozione da parte delle regioni di tariffe superiori
a quelle stabilite dal presente decreto, gli importi tariffari
superiori alle tariffe massime restano a carico dei bilanci
regionali. Tale disposizione si intende comunque rispettata dalle
regioni per le quali il Tavolo di verifica degli adempimenti,
istituito ai sensi dell'art. 12 dell'Intesa sancita dalla Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province
autonome di Trento e di Bolzano nella seduta del 23 marzo 2005 (Rep.
Atti n. 2271/CSR), abbia verificato il rispetto dell'equilibrio
economico-finanziario del settore sanitario, fatto salvo quanto
specificatamente previsto per le regioni che hanno sottoscritto
l'accordo di cui all'art. 1, comma 180 della legge 30 dicembre 2004,
n. 311 e successive modificazioni, su un programma operativo di
riorganizzazione, di riqualificazione o di potenziamento del Servizio
sanitario regionale.
3. Sono fatti salvi gli importi tariffari derivanti
dall'applicazione di quanto stabilito ai sensi dell'art. 1, comma
796, lettera p-bis) della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
Il presente decreto viene inviato, per la registrazione, alla Corte
dei conti e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
Roma, 18 ottobre 2012
Il Ministro della salute
Balduzzi
Il Ministro dell'economia
e delle finanze
Grilli
Registrato alla Corte dei conti il 19 dicembre 2012
Ufficio di controllo sugli atti del MIUR, MIBAC, Min. salute e Min.
lavoro, registro n. 16, foglio n. 206
All. 1 assist. ospedal. x Acuti
Parte di provvedimento in formato grafico
All. 2 Riab. e Ldg Ospedaliera
Parte di provvedimento in formato grafico
Allegato 3
PRESTAZIONI di ASSISTENZA SPECIALISTICA AMBULATORIALE
Parte di provvedimento in formato grafico
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