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martedì 29 gennaio 2013

MINISTERO DELLA SALUTE DECRETO 18 ottobre 2012 Remunerazione prestazioni di assistenza ospedaliera per acuti, assistenza ospedaliera di riabilitazione e di lungodegenza post acuzie e di assistenza specialistica ambulatoriale. (13A00528) (GU n.23 del 28-1-2013 - Suppl. Ordinario n. 8)




MINISTERO DELLA SALUTE
DECRETO 18 ottobre 2012  

Remunerazione  prestazioni  di  assistenza  ospedaliera  per   acuti,
assistenza ospedaliera  di  riabilitazione  e  di  lungodegenza  post
acuzie e di assistenza specialistica ambulatoriale. (13A00528)
(GU n.23 del 28-1-2013 - Suppl. Ordinario n. 8) 
                      IL MINISTRO DELLA SALUTE

                           di concerto con

                      IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
                           E DELLE FINANZE

  Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 recante:  «Disposizioni
urgenti per la revisione della  spesa  pubblica  con  invarianza  dei
servizi ai cittadini»  convertito,  con  modificazioni,  in  legge  7
agosto 2012, n. 135;
  Visto in particolare, l'art. 15, comma 13, lettera c) del  suddetto
decreto-legge, che prevede l'avvio da parte delle regioni e  province
autonome di Trento e Bolzano di un percorso  di  rideterminazione  in
riduzione  degli  standard  strutturali   e   quantitativi   relativi
all'assistenza ospedaliera;
  Visto l'art. 15, comma 15 del suddetto decreto-legge che stabilisce
che, in deroga alla procedura prevista dall'art. 8-sexies,  comma  5,
del decreto  legislativo  30  dicembre  1992,  n.  502  e  successive
modificazioni,  in  materia  di  remunerazione  delle  strutture  che
erogano assistenza ospedaliera ed ambulatoriale a carico del servizio
sanitario nazionale,  con  decreto  del  Ministro  della  salute,  di
concerto con il Ministro dell'economia e delle  finanze,  sentita  la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le  regioni  e  le
province autonome di Trento e di Bolzano, con proprio decreto,  entro
il 15 settembre 2012, sono determinate  le  tariffe  massime  che  le
regioni e le province autonome possono corrispondere  alle  strutture
accreditate,  di  cui  all'art.   8-quater   del   medesimo   decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 , sulla base dei dati  di  costo
disponibili e,  ove  ritenuti  congrui  ed  adeguati,  dei  tariffari
regionali, tenuto conto dell'esigenza di recuperare, anche tramite la
determinazione  tariffaria,  margini   di   inappropriatezza   ancora
esistenti a livello locale e nazionale;
  Considerato che, il suddetto art. 15, ai commi 15,  16,  17  e  18,
introduce  una  procedura,  in  deroga  a  quella  vigente,  per   la
fissazione delle  tariffe  in  materia  di  assistenza  specialistica
ambulatoriale e ospedaliera, al fine di garantire un quadro certo  di
riferimento delle tariffe per le regioni e le province  autonome,  da
ritenersi   essenziale   nell'ambito   della   complessiva   corretta
programmazione e gestione sanitaria;
  Considerato che con il predetto decreto sono determinate le tariffe
massime, che le regioni e le province autonome possono  corrispondere
alle strutture accreditate, di  cui  all'art.  8-quater  del  decreto
legislativo 30 dicembre 1992,  n.  502  e  successive  modificazioni,
sulla base dei dati di costo disponibili e, ove  ritenuti  congrui  e
adeguati, dei tariffari  regionali,  tenuto  conto  dell'esigenza  di
recuperare, anche tramite la determinazione  tariffaria,  margini  di
inappropriatezza ancora esistenti a livello locale e nazionale;
  Visto altresi' l'art. 15, comma 16 del citato decreto-legge  n.  95
del 2012, convertito, con modificazioni, in legge 7 agosto  2012,  n.
135, il quale prevede che «Le tariffe massime di  cui  al  comma  15,
valide dalla data di entrata  in  vigore  del  decreto  del  Ministro
previsto dal medesimo comma 15, fino alla data del 31 dicembre  2014,
costituiscono riferimento per la valutazione della  congruita'  delle
risorse a carico del Servizio sanitario nazionale, quali principi  di
coordinamento della finanza pubblica»;
  Ritenuto che la congruita' delle risorse stesse  e'  riferita  alla
necessita' del rispetto dei parametri di programmazione nazionale, di
cui  all'art.  4,  comma  1  dell'Intesa  sancita  dalla   Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato,  le  Regioni  e  le  Province
autonome di Trento e di Bolzano nella seduta del  23  marzo  2005,  (
Rep. Atti n. 2271/CSR) in attuazione dell'art. 1, comma 173,  lettera
d) della legge 30 dicembre 2004, n. 311;
  Visto inoltre l'art. 15, comma 17 del citato  decreto-legge  n.  95
del 2012, il quale prevede che: «Gli importi tariffari, fissati dalle
singole regioni, superiori alle tariffe massime di cui  al  comma  15
restano a carico dei bilanci regionali. Tale disposizione si  intende
comunque rispettata dalle regioni per le quali il Tavolo di  verifica
degli  adempimenti,  istituito  ai  sensi  dell'art.  12  dell'Intesa
sancita dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo  Stato,  le
Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano nella  seduta  del
23  marzo  2005,  abbia  verificato   il   rispetto   dell'equilibrio
economico-finanziario  del  settore  sanitario,  fatto  salvo  quanto
specificatamente previsto  per  le  regioni  che  hanno  sottoscritto
l'accordo di cui all'art. 1, comma 180, della legge 30 dicembre 2004,
n. 311 e  successive  modificazioni  su  un  programma  operativo  di
riorganizzazione, di riqualificazione o di potenziamento del Servizio
sanitario regionale, per le quali le tariffe massime costituiscono un
limite invalicabile»;
  Visto  infine,  l'art.  15,   comma   18   del   sopra   richiamato
decreto-legge  n.  95  del  2012,  che  dispone  l'abrogazione  delle
disposizioni contenute nel  primo,  secondo,  terzo,  quarto  periodo
dell'art. 1, comma 170 della legge 30 dicembre 2004, n. 311;
  Visto l'art. 15, comma 13, lettera g) del predetto decreto-legge n.
95 del 2012 che modifica l'art. 8-sexies del decreto  legislativo  30
dicembre 1992, n. 502, in materia di remunerazione delle  prestazioni
sanitarie, con l'introduzione del comma  1-bis  disponendo  che:  «Il
valore complessivo della remunerazione delle  funzioni  non  puo'  in
ogni caso superare il  30  per  cento  del  limite  di  remunerazione
assegnato»;
  Visto l'art. 8-sexies, comma 5 del decreto legislativo 30  dicembre
1992, n. 502  e  successive  modificazioni,  che  stabilisce  che  il
decreto di determinazione delle  tariffe  massime,  da  corrispondere
alle strutture accreditate in base ai costi standard di produzione  e
di quote  standard  di  costi  generali,  calcolati  su  un  campione
rappresentativo di strutture accreditate tenga  conto,  altresi',  in
via alternativa e nel  rispetto  dei  principi  di  efficienza  e  di
economicita' nell'uso delle risorse,  di:  a)  costi  standard  delle
prestazioni calcolati  in  riferimento  a  strutture  preventivamente
selezionate secondo criteri di efficienza, appropriatezza e  qualita'
dell'assistenza come risultanti dai  dati  in  possesso  del  Sistema
informativo sanitario;  b)  costi  standard  delle  prestazioni  gia'
disponibili presso le regioni e le province  autonome;  c)  tariffari
regionali e differenti  modalita'  di  remunerazione  delle  funzioni
assistenziali attuate nelle regioni e nelle province autonome;
  Visto, altresi', che il richiamato  art.  8-sexies,  comma  5,  del
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 dispone che, in sede  di
determinazione  delle  tariffe  massime,  sono  stabiliti  i  criteri
generali,   nel   rispetto   del    principio    del    perseguimento
dell'efficienza e dei vincoli di  bilancio  derivanti  dalle  risorse
programmate a livello nazionale e regionale,  in  base  ai  quali  le
regioni adottano il  proprio  sistema  tariffario,  articolando  tali
tariffe per classi  di  strutture  secondo  le  loro  caratteristiche
organizzative e di attivita', verificati in  sede  di  accreditamento
delle strutture stesse;
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  29
novembre 2001 e successive modificazioni, pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale 8 febbraio 2002, n. 33, recante  «Definizione  dei  livelli
essenziali di assistenza», che individua le tipologie di  assistenza,
i servizi e le prestazioni sanitarie  poste  a  carico  del  Servizio
sanitario nazionale, ai  sensi  dell'art.  1,  comma  7  del  decreto
legislativo n. 502 del 1992 e successive modificazioni;
  Visto l'art. 1, comma 171, della legge 30 dicembre  2004,  n.  311,
nella parte in cui dispone che,  ferma  restando  la  facolta'  delle
singole regioni di procedere, per il governo dei volumi di  attivita'
e dei tetti di  spesa,  alla  modulazione,  entro  i  valori  massimi
nazionali, degli importi tariffari praticati per la remunerazione dei
soggetti  erogatori   pubblici   e   privati,   e'   vietata,   nella
remunerazione del  singolo  erogatore,  l'applicazione  alle  singole
prestazioni di importi tariffari diversi a  seconda  della  residenza
del  paziente,  indipendentemente  dalle  modalita'  con  cui   viene
regolata la compensazione della  mobilita',  sia  intraregionale  che
interregionale, e dispone, inoltre, che sono nulli i contratti e  gli
accordi stipulati con i soggetti erogatori  in  violazione  di  detto
principio;
  Vista l'Intesa sancita dalla Conferenza permanente per  i  rapporti
tra lo Stato, le Regioni e  le  Province  autonome  di  Trento  e  di
Bolzano nella seduta del 3  dicembre  2009  (Rep.  Atti  n.  243/CSR)
concernente il nuovo Patto per la salute per gli anni 2010-2012  che,
all'art. 6, comma 5, con la finalita' di  promuoverne  una  rilevante
riduzione,  individua  le  «prestazioni  ad  alto  rischio   di   non
appropriatezza in regime di day  surgery  -  trasferibili  in  regime
ambulatoriale»  (All.  A)  ed  i  «DRG  ad  alto   rischio   di   non
appropriatezza in regime di degenza ordinaria» (All. B);
  Visto il decreto del Ministro del  lavoro,  della  salute  e  delle
politiche sociali del 18 dicembre  2008  recante  «Aggiornamento  dei
sistemi  di  classificazione   adottati   per   la   codifica   delle
informazioni  cliniche   contenute   nella   scheda   di   dimissione
ospedaliera e per la remunerazione  delle  prestazioni  ospedaliere»,
che  individua,  all'Allegato   1,   24^   revisione   e   successivi
aggiornamenti,   i   pesi   relativi   e   i   valori   soglia    per
l'identificazione  dei  casi  outlier  associati  ai   raggruppamenti
omogenei di diagnosi (DRG);
  Visto l'art. 8-quinquies, comma 2-quater del decreto legislativo 30
dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni, nella parte in  cui
dispone che l'attivita' assistenziale acquistata dalle regioni presso
le fondazioni istituti di ricovero e cura  a  carattere  scientifico,
gli istituti di ricovero e cura a carattere  scientifico  pubblici  e
privati, nonche' gli istituti, gli enti e gli ospedali  di  cui  agli
articoli 41 e 43, comma 2 della legge 23  dicembre  1978,  n.  833  e
successive modificazioni, e' remunerata  a  prestazione  in  base  ai
tetti di spesa e ai volumi di  attivita'  predeterminati  annualmente
dalla programmazione regionale nel rispetto dei vincoli di  bilancio,
nonche' sulla base delle funzioni  assistenziali  riconosciute  dalle
regioni, tenendo conto nella remunerazione di eventuali risorse  gia'
attribuite per spese di investimento, ai sensi dell'art. 4, comma  15
della legge 30 dicembre 1991, n. 412 e successive modificazioni;
  Visto il comma 2 dell'art. 8-quinquies del decreto  legislativo  n.
502 del 1992, come integrato dall'art. 8, comma 1,  lettera  b),  del
decreto-legge   31   dicembre   2007,   n.   248,   convertito,   con
modificazioni,  dalla  legge  28  febbraio  2008,  n.  3,  il   quale
stabilisce che, in sede di definizione degli accordi con le strutture
pubbliche      ed      equiparate,      comprese      le      aziende
ospedaliero-universitarie, e dei contratti con quelle private e con i
professionisti  accreditati,   sono   indicati,   tra   l'altro:   il
corrispettivo  preventivato  a  fronte  delle  attivita'  concordate,
globalmente risultante dall'applicazione dei valori tariffari e della
remunerazione extra-tariffaria delle funzioni  incluse  nell'accordo,
la modalita' con cui viene comunque garantito il rispetto del  limite
di remunerazione delle strutture correlato ai volumi di  prestazioni,
prevedendo che in caso  di  incremento  a  seguito  di  modificazioni
comunque intervenute nel  corso  dell'anno  dei  valori  unitari  dei
tariffari  regionali  per  la  remunerazione  delle  prestazioni   di
assistenza ospedaliera, delle prestazioni di assistenza specialistica
ambulatoriale, nonche' delle altre prestazioni comunque remunerate  a
tariffa, il volume  massimo  di  prestazioni  remunerate  si  intende
rideterminato nella misura  necessaria  al  mantenimento  dei  limiti
indicati nel corrispettivo preventivato,  fatta  salva  la  possibile
stipula  di  accordi  integrativi,   nel   rispetto   dell'equilibrio
economico-finanziario programmato;
  Ritenuto che i criteri previsti dal citato art. 8-sexies, comma  5,
di cui alle lettere a), b) e c) del  decreto  legislativo  n.  502  e
successive modificazioni per la determinazione delle tariffe  massime
nazionali, devono essere utilizzati dalle regioni in sede di adozione
dei propri tariffari, articolando le tariffe, cosi' determinate,  per
classi di strutture, secondo le loro caratteristiche organizzative  e
di attivita', verificate in  sede  di  accreditamento  istituzionale,
attraverso  il  riconoscimento  di  livelli  tariffari  inferiori  ai
massimi  nazionali  per  le  classi  di  erogatori   che   presentano
caratteristiche organizzative e di attivita' di minore complessita';
  Tenuto conto che, al fine di coinvolgere i  rappresentanti  tecnici
regionali  nella  fase  istruttoria  propedeutica  alla  stesura  del
presente provvedimento, con decreti dirigenziali 11 aprile  2008,  15
giugno 2009 e 16 dicembre 2011 e' stato istituito un gruppo di lavoro
interistituzionale  che  ha   attivato   linee   di   studio   e   di
approfondimento, anche con rilevazioni campionarie,  relativamente  a
dati e valutazioni tecniche utili alla definizione delle tariffe;
  Ritenuto di mantenere l'articolazione delle  tariffe  definita  con
decreto del Ministro della sanita' 30 giugno 1997,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale 8 settembre 1997, n. 209, per  le  prestazioni  di
riabilitazione  ospedaliera  e  lungodegenza,  apportando   modifiche
tariffarie sulla base degli  esiti  dell'analisi  della  variabilita'
tariffaria  regionale  condotta  e  dei  parziali  dati  di  costo  a
disposizione, in attesa di conseguire  una  maggiore  omogeneita',  a
livello  interregionale  e  interaziendale,   nella   definizione   e
nell'erogazione di tali prestazioni;
  Ritenuto altresi' di fissare nuovi valori  soglia  per  il  settore
della riabilitazione ospedaliera e della  lungodegenza,  in  coerenza
con il generale processo di deospedalizzazione da  conseguirsi  anche
in tale settore e con la normativa vigente e con  gli  Accordi  e  le
Intese sanciti dalla Conferenza permanente  per  i  rapporti  tra  lo
Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento  e  di  Bolzano  a
decorrere dall'anno 2005;
  Considerato  che,  nelle  more  di  una  organica  revisione  della
definizione dei Livelli essenziali di assistenza  e  delle  correlate
prestazioni,  con  particolare  riferimento   alle   prestazioni   di
assistenza specialistica  ambulatoriale,  l'aggiornamento  tariffario
puo' riguardare esclusivamente le  prestazioni  e  le  corrispondenti
tariffe riportate nel decreto del Ministro della  sanita'  22  luglio
1996, pubblicato nel  supplemento  ordinario  n.  150  alla  Gazzetta
Ufficiale 14 settembre 1996, n. 216;
  Ritenuto inoltre, nelle more della disponibilita'  degli  esiti  di
ulteriori  studi  sui   costi   delle   prestazioni   di   assistenza
specialistica  ambulatoriale,  di  limitare   l'aggiornamento   delle
tariffe ministeriali a quelle prestazioni per le quali si dispone  di
informazioni sui costi,  utilizzando  a  tal  fine  anche  gli  esiti
dell'analisi della variabilita' tariffaria interregionale,  ai  sensi
delle lettere b)  e  c)  dell'art.  8-sexies,  comma  5  del  decreto
legislativo n. 502 del 1992 e successive modificazioni;
  Visto l'art. 1, comma 18 della legge 23 dicembre 1996,  n.  662  in
base al quale le prestazioni strettamente e direttamente correlate al
ricovero  programmato,  preventivamente  erogate  al  paziente  dalla
medesima struttura che  esegue  il  ricovero  sono  remunerate  dalla
tariffa omnicomprensiva relativa al ricovero stesso;
  Visto l'art. 1, comma 796, lettera o) della legge 27 dicembre 2006,
n.  296,  laddove  dispone  che,   fermo   restando   l'aggiornamento
tariffario da attuarsi a livello nazionale, «....a partire dalla data
di entrata in  vigore  della  presente  legge  le  strutture  private
accreditate, ai fini della remunerazione delle prestazioni  rese  per
conto del Servizio sanitario nazionale, praticano uno sconto pari  al
2 per cento degli importi indicati per le prestazioni  specialistiche
dal decreto del Ministro della sanita' 22 luglio 1996, pubblicato nel
supplemento ordinario n. 150 alla Gazzetta Ufficiale n.  216  del  14
settembre 1996, e pari al 20 per cento degli importi indicati per  le
prestazioni di diagnostica di laboratorio dal medesimo decreto»;
  Ritenuto   di   assorbire   nell'aggiornamento   tariffario   delle
prestazioni di specialistica ambulatoriale, di cui all'allegato 3 del
presente decreto, il valore  dello  sconto  attualmente  vigente  nel
settore privato, garantendo l'invarianza  di  impatto  finanziario  a
livello complessivo nazionale;
  Considerato che,  al  fine  di  garantire  l'invarianza  di  spesa,
nell'applicazione  del  presente  decreto  le  regioni  devono   fare
riferimento sia alla rimodulazione del proprio  fabbisogno  sanitario
in funzione del percorso di efficientamento, di cui all'art. 4, comma
1, lettera b) dell'Intesa sancita dalla Conferenza permanente  per  i
rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento  e
di Bolzano nella seduta del 23 marzo 2005 (Rep. Atti n. 2271/CSR),  e
di recupero in  termini  di  appropriatezza  prescrittiva,  sia  alla
classificazione degli erogatori, ai fini  della  remunerazione  delle
relative prestazioni, secondo le loro caratteristiche organizzative e
di attivita' verificate  in  sede  di  accreditamento  istituzionale,
nonche' alla determinazione dei tetti di spesa  in  sede  di  stipula
degli  accordi/contratti  con  gli  erogatori  delle  prestazioni  di
assistenza ospedaliera, delle prestazioni di assistenza specialistica
ambulatoriale, nonche' delle altre prestazioni comunque remunerate  a
tariffa, ai sensi dell'art. 8-quinquies del  decreto  legislativo  n.
502 del 1992 e successive modificazioni;
  Ritenuto  di   fare   salvi   gli   importi   tariffari   derivanti
dall'applicazione di quanto stabilito dall'art. 1, comma 796, lettera
p-bis)  della  legge  27  dicembre  2006,  n.  296  in   materia   di
individuazione di misure di partecipazione alla spesa, da parte degli
assistiti, alternative all'applicazione della quota fissa di 10  euro
delle prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale;
  Ritenuto  che,  nelle  more  dell'adozione  del  provvedimento   di
aggiornamento  dei  livelli  essenziali  di  assistenza,   ai   sensi
dell'art. 1 del decreto legislativo  30  dicembre  1992,  n.  502,  e
successive modificazioni sono da confermarsi le tariffe  fissate  dal
decreto del Ministro della sanita' 27 agosto 1999,  n.  332,  recante
«Regolamento recante norme per le prestazioni di assistenza protesica
erogabili nell'ambito del Servizio sanitario nazionale: modalita'  di
erogazione e tariffe» come incrementate dall'art. 2, comma 380, della
legge 24 dicembre 2007, n. 244 «Disposizioni per  la  formazione  del
bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008)»;
  Ritenuto  con  il  presente  decreto  di   dare   attuazione   alle
disposizioni  di  cui  al  citato  decreto-legge  n.  95  del   2012,
determinando le tariffe massime di riferimento per  la  remunerazione
delle prestazioni di assistenza ospedaliera per acuti, di  assistenza
ospedaliera di riabilitazione e di  lungodegenza  post  acuzie  e  di
assistenza specialistica ambulatoriale, nonche' i criteri generali in
base ai quali le regioni adottano il proprio sistema tariffario,  nel
rispetto dei principi di appropriatezza e di efficienza;
  Vista la nota del 16 agosto 2012, prot n. 6727- Gab, con  la  quale
e' stato trasmesso alla Conferenza permanente per i rapporti  tra  lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e  di  Bolzano  lo
schema di decreto, ai fini  dell'acquisizione  del  previsto  parere,
tenuto conto della massima urgenza per la conclusione della procedura
di adozione dello stesso, che l'art. 15, comma 5 del decreto-legge n.
95 del 2012 aveva indicato nella data del 15 settembre 2012;
  Vista la nota del 18 settembre 2012 prot. n  7451  -  Gab,  con  la
quale il Ministero della salute ha trasmesso  alla  Segreteria  della
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le  regioni  e  le
province autonome di Trento e di Bolzano il nulla osta del  Ministero
dell'economia e delle  finanze  all'adozione  del  presente  decreto,
ribadendo la massima urgenza dell'esame del provvedimento medesimo da
parte della Conferenza Stato-regioni,  tenuto  conto  del  richiamato
termine del 15 settembre;
  Considerato che, nel corso della seduta della  suddetta  Conferenza
del 26 settembre 2012,  le  Regioni  e  le  Province  Autonome  hanno
espresso parere negativo  sullo  schema  di  decreto,  ritenendo  non
accolti tutti gli emendamenti proposti in sede tecnica (Rep. Atti  N.
175/CSR);
  Considerato che in sede tecnica (riunioni del 19 giugno  e  dell'11
settembre  2012)  sono  state  presentate  dalle   regioni   numerose
richieste emendative (fra cui modifiche al testo,  modifiche  su  147
DRG, modifiche sulle tariffe dei trapianti, riconoscimento dei  costi
dei dispositivi medici particolarmente costosi) che sono state  tutte
accolte, ad eccezione delle seguenti:
    a) proposta di modifica delle tariffe relative  ai  trapianti  di
rene (DRG 302), di fegato e intestino (DRG 480) e  di  midollo  osseo
(DRG 481) al  fine  di  allinearle  ai  valori  della  Tariffa  unica
convenzionale (TUC). Il Ministero della salute, con  medesimo  avviso
del Ministero dell'economia e delle finanze, ha ritenuto, in parziale
accoglimento delle richieste regionali, di  incrementare  le  tariffe
inizialmente  proposte  per  i  trapianti  del  rene  e  del   fegato
portandole dal 50% al 75% della TUC. Cio' in considerazione del fatto
che i costi effettivamente osservati per i citati trapianti  indicano
valori massimi inferiori  ai  valori  della  TUC  e  per  la  mancata
distinzione fra trapianto di midollo osseo autologo ed allogenico  da
parte del sistema di classificazione  dei  ricoveri  ospedalieri  per
acuti vigente, di cui al  decreto  del  Ministro  del  lavoro,  della
salute e delle politiche sociali del 18 dicembre 2008;
    b) richiesta di valorizzazione delle tariffe ospedaliere di tutti
i DRG per ricoveri diurni per acuti che  «presentano  comunque  della
casistica nelle regioni». Il mancato accoglimento, che riguarda  solo
una parte delle richieste regionali e si  riferisce  allo  0,01%  del
totale dei ricoveri, si giustifica per l'assoluta esiguita' dei  casi
ad elevata complessita'  assistenziale  che  sono  trattati  in  tale
regime,  valutato  comunque  non  appropriato  secondo  le  linee  di
programmazione nazionale;
    c) richiesta di ampliare l'ambito del presente decreto anche alle
prestazioni diverse dalle prestazioni ospedaliere  ed  ambulatoriali:
il mancato accoglimento discende dalla circostanza  che  il  presente
decreto e' attuativo dell'art. 15, comma  15,  del  decreto-legge  n.
95/2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 135/2012,  che
fa esclusivo riferimento alle prestazioni di  assistenza  ospedaliera
ed ambulatoriale;
  Ritenuto di dovere, comunque,  adottare  il  presente  decreto  nel
testo proposto in attuazione dell'art. 15, comma 15 del decreto-legge
6 luglio 2012, n. 95,  convertito,  con  modificazioni,  in  legge  7
agosto 2012, n. 135, in quanto strumento  necessario  ai  fini  della
programmazione e controllo  del  Servizio  sanitario  a  livello  sia
nazionale che regionale;
  Visto il parere della Conferenza permanente per i rapporti  tra  lo
Stato, le regioni e le province  autonome  di  Trento  e  di  Bolzano
espresso, nella seduta del 26 settembre 2012 (Rep. Atti N. 175/CSR);

                              Decreta:

                               Art. 1

                 Finalita' e ambito di applicazione

  1. Inapplicazione  dell'art.  15,  commi  15,  16,  17  e  18,  del
decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, in
legge 7 agosto 2012, n. 135, il presente decreto determina le tariffe
massime di riferimento per  la  remunerazione  delle  prestazioni  di
assistenza  ospedaliera  per  acuti,  di  assistenza  ospedaliera  di
riabilitazione  e  di  lungodegenza  post  acuzie  e  di   assistenza
specialistica ambulatoriale, valide dalla data di entrata  in  vigore
del presente decreto e fino alla data del 31 dicembre 2014.
  2.  In  applicazione  dell'art.  8-sexies,  comma  5  del   decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive  modificazioni,  il
presente decreto individua, altresi', i criteri generali in  base  ai
quali le regioni adottano il proprio sistema tariffario, nel rispetto
dei principi di appropriatezza e di efficienza.
                               Art. 2

Aggiornamento  delle  tariffe  per  le  prestazioni   di   assistenza
                             ospedaliera

  1. Le tariffe massime per la  remunerazione  delle  prestazioni  di
assistenza ospedaliera  per  acuti  erogate  in  regime  di  ricovero
ordinario  e  diurno  a  carico  del  Servizio  sanitario  nazionale,
articolate per tipo di ricovero, sono  individuate  nell'Allegato  1,
che fa parte integrante del presente decreto. Per i  ricoveri  diurni
attribuiti ai DRG chirurgici e ai DRG 124, 125 e 323  la  tariffa  si
applica all'episodio di ricovero. Per i ricoveri diurni attribuiti ai
restanti DRG la tariffa si applica per accesso.
  2. Le  tariffe  giornaliere  massime  per  la  remunerazione  delle
prestazioni di  riabilitazione  ospedaliera,  erogate  in  regime  di
ricovero  ordinario  e  diurno  a  carico  del   Servizio   sanitario
nazionale, sono riportate  nell'Allegato  2,  che  costituisce  parte
integrante del presente decreto. L'Allegato 2 riporta anche i  valori
soglia dei ricoveri ordinari, per classi  di  categorie  diagnostiche
maggiori (di seguito MDC), oltre i  quali  si  applica  la  specifica
tariffa giornaliera ridotta indicata nel  medesimo  allegato.  Per  i
ricoveri diurni, la tariffa giornaliera ridotta indicata nel suddetto
allegato si applica agli accessi erogati oltre i valori  soglia,  per
MDC, stabiliti a livello regionale.
  3. Le  tariffe  giornaliere  massime  per  la  remunerazione  delle
prestazioni di lungodegenza post acuzie sono riportate all'Allegato 2
del presente decreto. Per tali prestazioni,  la  remunerazione  delle
giornate erogate oltre il valore soglia della degenza, si applica  la
tariffa giornaliera ridotta, entrambi riportati nel medesimo Allegato
2.
  4.  Le  tariffe  di  cui  al  presente  articolo  costituiscono  la
remunerazione onnicomprensiva degli episodi di ricovero.  Le  regioni
possono  prevedere  una  remunerazione  aggiuntiva,  limitatamente  a
erogatori espressamente individuati e  in  relazione  a  quantitativi
massimi espressamente indicati, per i costi  associati  all'eventuale
utilizzo di specifiche dispositivi ad alto costo  esclusivamente  nei
casi, specifici  e  circoscritti,  individuati  e  regolamentati  nei
vigenti accordi interregionali per la compensazione  della  mobilita'
sanitaria approvati dalla Conferenza Stato-Regioni nel rispetto degli
equilibri di bilancio programmati. Le  regioni  tengono  conto  delle
tariffe di cui al presente articolo  nella  definizione  dell'importo
del finanziamento delle funzioni assistenziali, ai sensi dell'art.  8
sexies, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.  502  e
successive modificazioni, nel limite massimo  fissato  dall'art.  15,
comma 13 lettera g) del decreto-legge 6 luglio 2012, n.  95,  nonche'
delle classi tariffarie.
                               Art. 3

           Aggiornamento delle tariffe per le prestazioni
              di assistenza specialistica ambulatoriale

  1. Le tariffe massime per la  remunerazione  delle  prestazioni  di
assistenza  specialistica  ambulatoriale  a   carico   del   Servizio
sanitario nazionale sono individuate all'Allegato 3  che  costituisce
parte integrante del presente decreto.
                               Art. 4

       Criteri generali per l'adozione dei tariffari regionali

  1. Le regioni per l'adozione dei propri tariffari ricorrono,  anche
in  via  alternativa,  ai  medesimi  criteri   individuati   per   la
determinazione delle tariffe massime nazionali, di cui  alle  lettere
a), b) e c) dell'art. 8-sexies, comma 5, primo periodo,  del  decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive  modificazioni.  Le
regioni tengono, altresi', conto, ai sensi dell'art. 8-sexies,  commi
2 e 3 e dell'art. 8-quinquies, comma 2-quater del decreto legislativo
30   dicembre   1992,   n.   502,   rispettivamente    dell'eventuale
finanziamento extratariffario delle funzioni  assistenziali,  nonche'
di eventuali risorse gia' attribuite per spese  di  investimento,  ai
sensi dell'art. 4, comma 15 della legge 30 dicembre 1991,  n.  412  e
successive modificazioni.
  2. Le regioni articolano le tariffe, come determinate ai sensi  dei
commi 1 e 3, per classi di erogatori, riconoscendo tariffe  inferiori
agli erogatori che  presentano  caratteristiche  organizzative  e  di
attivita', verificate in sede  di  accreditamento  istituzionale,  di
minore complessita'.
  3. Le regioni possono adottare, per  la  remunerazione  dei  propri
erogatori pubblici e  privati,  tariffe  ridotte  rispetto  a  quelle
definite ai sensi del comma 1,  anche  qualora  cio'  sia  utile  per
promuovere  l'appropriatezza  delle  prestazioni  e  i  processi   di
de-ospedalizzazione.
                               Art. 5

                  Disposizioni transitorie e finali

  1. Le disposizioni di cui al presente  decreto  si  applicano  alle
regioni a statuto speciale e alle province  autonome  compatibilmente
con gli statuti di autonomia e le relative norme di attuazione.
  2. In caso di adozione da parte delle regioni di tariffe  superiori
a quelle  stabilite  dal  presente  decreto,  gli  importi  tariffari
superiori  alle  tariffe  massime  restano  a  carico   dei   bilanci
regionali. Tale disposizione si  intende  comunque  rispettata  dalle
regioni per  le  quali  il  Tavolo  di  verifica  degli  adempimenti,
istituito ai sensi dell'art. 12 dell'Intesa sancita dalla  Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato,  le  Regioni  e  le  Province
autonome di Trento e di Bolzano nella seduta del 23 marzo 2005  (Rep.
Atti n.  2271/CSR),  abbia  verificato  il  rispetto  dell'equilibrio
economico-finanziario  del  settore  sanitario,  fatto  salvo  quanto
specificatamente previsto  per  le  regioni  che  hanno  sottoscritto
l'accordo di cui all'art. 1, comma 180 della legge 30 dicembre  2004,
n. 311 e successive  modificazioni,  su  un  programma  operativo  di
riorganizzazione, di riqualificazione o di potenziamento del Servizio
sanitario regionale.
  3.   Sono   fatti   salvi   gli   importi    tariffari    derivanti
dall'applicazione di quanto stabilito ai  sensi  dell'art.  1,  comma
796, lettera p-bis) della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
  Il presente decreto viene inviato, per la registrazione, alla Corte
dei conti e pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
italiana.
    Roma, 18 ottobre 2012

                                             Il Ministro della salute
                                                     Balduzzi        
Il Ministro dell'economia
     e delle finanze
         Grilli

Registrato alla Corte dei conti il 19 dicembre 2012
Ufficio di controllo sugli atti del MIUR, MIBAC, Min. salute  e  Min.
lavoro, registro n. 16, foglio n. 206
                   All. 1 assist. ospedal. x Acuti


              Parte di provvedimento in formato grafico


                   All. 2 Riab. e Ldg Ospedaliera


              Parte di provvedimento in formato grafico


Allegato 3

        PRESTAZIONI di ASSISTENZA SPECIALISTICA AMBULATORIALE


              Parte di provvedimento in formato grafico

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