Pa trasparente: il decreto che rende noti gli stipendi dei politici
I dirigenti pubblici, i politici dovranno dichiarare on line il proprio reddito
I redditi dei dirigenti pubblici e di chi riveste cariche politiche finalmente resi noti, è un sogno? No, il governo, infatti, ha finalmente approvato lo schema di decreto legislativo attuativo della delega prevista dall‘articolo 1, comma 35, della legge 190/2012(anticorruzione) mirato a riordinare le numerosissime norme che obbligano alla pubblicazione di vari dati. L’omissione della notifica delle informazioni richieste sarà sanzionata con un minimo di 500 euro fino ad un massimo di 10 mila euro, con la pubblicazione sul sito internet dell’amministrazione del provvedimento con cui si è colpito il dirigente o il politico.
Risulta, dunque, evidente una specifica volontà del legislatore di rendere noto ai cittadini il trattamento economico e la totalità dello stato patrimoniale della dirigenza. Lo schema di decreto legislativo aggira le difese della privacy e vuole dichiaratamente mettere in grado i cittadini di analizzare ogni aspetto dell’attività e dei patrimoni dei dirigenti pubblici.
A tutti i titolari di incarichi amministrativi di alto profilo e di incarichi dirigenziali e per i collaboratori o consulenti, si obbliga di notificare pubblicamente l’atto di attribuzione dell’incarico, il curriculum vitae, i dati riguardanti ad incarichi o alla titolarità di cariche in enti di diritto privato finanziati dall’erario o lo svolgimento di attività professionali, le retribuzioni, fisse e variabili.
Le pubblicazioni dei dati riguardanti i consulenti esterni, è la condizione che garantisce l’efficacia dell’atto di conferimento e per la liquidazione dei rispettivi compensi. Il dirigente che infrange questo precetto dovrà rispondere sul fronte disciplinare e dovrà corrispondere una multa pari alla somma erogata, oltre al possibile risarcimento del danno da ritardo. Le pubbliche amministrazioni, infine, dovranno rendere note e aggiornare l’elenco dei dirigenti esterni, assunti a tempo determinato, con tanto di curriculum.
L’elenco delle informazioni concernenti i politici dovrà essere altrettanto rigoroso ed ampio; sul sito istituzionale, infatti, ogni amministrazione dovrà pubblicare l’atto di nomina o di proclamazione dell’elezione, chiarendo la durata dell’incarico o del mandato elettivo. Oltre a questo elemento dovranno essere inseriti il curriculum, i compensi, siano essi fissi o variabili, legati all’assunzione della carica; le spese per viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici; dati concernenti all’assunzione all’assunzione di cariche diverse, presso enti pubblici o privati, ed i rispettivi compensi a qualunque titolo corrisposti; l’elenco di altri possibili incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e l’indicazione dei compensi spettanti.
Non fanno eccezione coloro che sono stati eletti; infatti il decreto legislativo prevede la pubblicazione di dichiarazioni sul patrimonio, dichiarazioni Irpef e una dichiarazione pertinente le spese sostenute e le obbligazioni acquisite per la campagna elettorale. Nella circostanza in cui i componenti degli organi di governo non forniscano le informazioni sui loro patrimoni o, ne forniscano in misura approssimativa lo schema di decreto legislativo prevede una multa amministrativa pecuniaria da un minimo di 500 ad un massimo di 10 mila euro e il rispettivo provvedimento sanzionatorio deve essere reso noto sul sito internet dell’amministrazione.
La sanzione si applica anche nel caso in cui venga omessa una informazione o sia resa in modo incompleto in merito alla titolarità di imprese, alle partecipazioni azionarie proprie, del coniuge e dei parenti entro il secondo grado di parentela degli organi politici.
Risulta, dunque, evidente una specifica volontà del legislatore di rendere noto ai cittadini il trattamento economico e la totalità dello stato patrimoniale della dirigenza. Lo schema di decreto legislativo aggira le difese della privacy e vuole dichiaratamente mettere in grado i cittadini di analizzare ogni aspetto dell’attività e dei patrimoni dei dirigenti pubblici.
A tutti i titolari di incarichi amministrativi di alto profilo e di incarichi dirigenziali e per i collaboratori o consulenti, si obbliga di notificare pubblicamente l’atto di attribuzione dell’incarico, il curriculum vitae, i dati riguardanti ad incarichi o alla titolarità di cariche in enti di diritto privato finanziati dall’erario o lo svolgimento di attività professionali, le retribuzioni, fisse e variabili.
Le pubblicazioni dei dati riguardanti i consulenti esterni, è la condizione che garantisce l’efficacia dell’atto di conferimento e per la liquidazione dei rispettivi compensi. Il dirigente che infrange questo precetto dovrà rispondere sul fronte disciplinare e dovrà corrispondere una multa pari alla somma erogata, oltre al possibile risarcimento del danno da ritardo. Le pubbliche amministrazioni, infine, dovranno rendere note e aggiornare l’elenco dei dirigenti esterni, assunti a tempo determinato, con tanto di curriculum.
L’elenco delle informazioni concernenti i politici dovrà essere altrettanto rigoroso ed ampio; sul sito istituzionale, infatti, ogni amministrazione dovrà pubblicare l’atto di nomina o di proclamazione dell’elezione, chiarendo la durata dell’incarico o del mandato elettivo. Oltre a questo elemento dovranno essere inseriti il curriculum, i compensi, siano essi fissi o variabili, legati all’assunzione della carica; le spese per viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici; dati concernenti all’assunzione all’assunzione di cariche diverse, presso enti pubblici o privati, ed i rispettivi compensi a qualunque titolo corrisposti; l’elenco di altri possibili incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e l’indicazione dei compensi spettanti.
Non fanno eccezione coloro che sono stati eletti; infatti il decreto legislativo prevede la pubblicazione di dichiarazioni sul patrimonio, dichiarazioni Irpef e una dichiarazione pertinente le spese sostenute e le obbligazioni acquisite per la campagna elettorale. Nella circostanza in cui i componenti degli organi di governo non forniscano le informazioni sui loro patrimoni o, ne forniscano in misura approssimativa lo schema di decreto legislativo prevede una multa amministrativa pecuniaria da un minimo di 500 ad un massimo di 10 mila euro e il rispettivo provvedimento sanzionatorio deve essere reso noto sul sito internet dell’amministrazione.
La sanzione si applica anche nel caso in cui venga omessa una informazione o sia resa in modo incompleto in merito alla titolarità di imprese, alle partecipazioni azionarie proprie, del coniuge e dei parenti entro il secondo grado di parentela degli organi politici.
fonte Leggioggi
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