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venerdì 25 gennaio 2013

TAR:..tale normativa possa essere applicata al personale sanitario della Polizia di Stato, considerato che il decreto detta disposizioni per il personale che espleti funzioni di polizia...



T.A.R. Calabria (Lpd), Sent., 16-01-2013, n. 40
Fatto - Diritto P.Q.M.
Svolgimento del processo - Motivi della decisione
1) Il ricorrente è Primo Dirigente Medico della Polizia di Stato, responsabile del Servizio Sanitario Provinciale ricadente nel territorio di competenza della Questura di (Lpd). Inoltre svolge funzioni di medico competente presso varie sedi della Polizia di Stato situate nel territorio calabrese.
Espone di fruire dei benefici di cui all'art. 33 comma 3 L. n. 104 del 1992, in ragione dello stato di salute del padre, residente in Provincia di (Lpd).
Aggravandosi la situazione del genitore, residente a (Lpd) (KR), con istanza del 1/2/2012, ha chiesto, ai sensi dell'art. 33 comma 5 L. n. 104 del 1992, il trasferimento all'Ufficio Sanitario Provinciale presso la Questura di (Lpd) (sede del Centro di accoglienza per immigrati) ovvero alla Questura di (Lpd).
Il Ministero dell'Interno, con nota prot. n. 333-E/MD233/2 del 29/2/2012, comunicata il 6/3/2012, ha rigettato la domanda di trasferimento motivando il diniego sulla base dell'assenza nel ruolo organico della figura del Primo Dirigente Medico nelle sedi di trasferimento richieste.
Avverso tale provvedimento ha proposto ricorso, affidato ai seguenti motivi:
I) la revisione dell'assetto ordinamentale del Ministero dell'Interno - Dipartimento P.S. individuerebbe presso la Questura di (Lpd) un posto di Primo Dirigente Medico (cfr. all. 12 della produzione di parte ricorrente). Ugualmente presso il Centro di Accoglienza Immigrati, nell'ambito di competenza della Questura di (Lpd), sarebbe prevista la figura di Primo Dirigente Medico;
II) il comportamento dell'Amministrazione sarebbe affetto da contraddittorietà in quanto dapprima avrebbe nominato il ricorrente come responsabile del Centro di accoglienza presso la Questura di (Lpd), ma gli avrebbe poi negato la movimentazione presso quella sede ove non è prevista la figura ricoperta dal ricorrente medesimo;
III) l'Amministrazione non avrebbe dato applicazione all'art. 55 comma 4 del D.P.R. n. 335 del 1982 che prevede, per gravissime ed eccezionali situazioni personali o familiari, il trasferimento ad altra sede anche in soprannumero all'organico dell'Ufficio previsto.
Si è costituito il Ministero dell'Interno per il tramite dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato, che resiste al ricorso e ne chiede il rigetto.
All'udienza pubblica del 5 dicembre 2012 la causa è stata trattenuta in decisione.
2) Il ricorso è infondato.
2.a) Come puntualizzato dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, la revisione dell'assetto ordinamentale del Ministero dell'Interno non ha ancora assunto la veste di provvedimento formale e produttivo di effetti, ma si atteggia tutt'ora quale proposta di revisione. Risultano invece ancora in vigore le disposizioni di cui al decreto ministeriale 9 dicembre 1994 concernente l'organizzazione dei servizi sanitari della Polizia di Stato. La tabella n. 4 allegata al citato decreto non contempla nei ruoli relativi alla Provincia di (Lpd), compresa la Commissione Distrettuale di (Lpd), alcuna figura di Primo Dirigente Medico.
Rispetto a tale previsione di organico non può avere alcuna incidenza la nomina a Questore di (Lpd) di un dirigente generale, nomina che, secondo l'assunto del ricorrente, comporterebbe la formazione di un ruolo organico consequenziale in tutti i settori di competenza e, quindi, l'istituzione automatica di primi dirigenti, anche del ruolo sanitario.
Al contrario, il Collegio osserva che tale automatismo è del tutto sconosciuto nel nostro ordinamento. L'organizzazione strutturale di un ufficio è affidata alle piante organiche che hanno necessariamente carattere di stabilità finchè non espressamente variate da un apposito intervento normativo, e che non sono suscettibili di modificazione in base a circostanze esogene.
Ciò chiarito, l'art. 33, comma 5, della L. n. 104 del 1992, come modificato dalla L. n. 183 del 2010, dispone che il lavoratore, chiamato ad assistere un familiare con handicap grave, ai sensi del precedente comma 3, ha diritto a scegliere ove possibile, la sede di lavoro più vicina al domicilio della persona da assistere.
La disposizione, se da un lato attribuisce al lavoratore una posizione di vantaggio al trasferimento della sede lavorativa per esigenze di assistenza ad un prossimo congiunto, dall'altro subordina tale vantaggio alla oggettiva possibilità del trasferimento. In altri termini la disposizione contempera l'esigenza del lavoratore con quella dell'organizzazione cui appartiene.
Nel caso di specie il diniego dell'Amministrazione al trasferimento si fonda sull'inesistenza, nei ruoli delle sedi richieste, di una figura corrispondente alla qualifica ricoperta dal ricorrente. Proprio in applicazione dell'art. 33 comma 5 L. n. 104 del 1992 la possibilità del trasferimento non ricorre ove non sussista nell'organico dell'ufficio di destinazione un posto corrispondente a quello ricoperto dal lavoratore nella attuale sede lavorativa.
Sotto tale profilo dunque il provvedimento impugnato non si presta ad alcuna censura.
2.b) Non merita accoglimento neppure la doglianza con la quale il ricorrente deduce la contraddittorietà del comportamento dell'Amministrazione, la quale dapprima lo avrebbe nominato quale responsabile del Centro di Accoglienza presso la Questura di (Lpd), ma succesivamente gli avrebbe negato la movimentazione presso quella sede.
Dalla documentazione depositata dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato risulta che il ricorrente ha partecipato, peraltro in sostituzione del Medico Principale, alle sedute della Commissione di vigilanza sul Centro di Accoglienza di (Lpd), incarico che ha, evidentemente, carattere di temporaneità e saltuarietà, e che soprattutto esula dalla previsione della pianta organica.
2.c) Da ultimo, deve essere rigettato anche il motivo di ricorso con il quale viene dedotta la violazione dell'art. 55 comma 4 del D.P.R. n. 335 del 1982.
Tale disposizione prevede che, per il personale della Polizia di Stato, il trasferimento ad altra sede può essere disposto anche in soprannumero all'organico dell'ufficio o reparto, quando la permanenza del dipendente nella sede nuoccia al prestigio dell'Amministrazione o si sia determinata una situazione oggettiva di rilevante pericolo per il dipendente stesso, o per gravissime ed eccezionali situazioni personali.
Innanzi tutto Collegio dubita che tale normativa possa essere applicata al personale sanitario della Polizia di Stato, considerato che il decreto detta disposizioni per il personale che espleti funzioni di polizia. Ma pur prescindendo da tale rilievo, la disposizione di cui all'art. 55 comma 4, laddove consente il trasferimento in soprannumero, presuppone la previsione nei ruoli di una determinata figura professionale. E' evidente che tale norma non possa essere invocata ove neppure esista nella pianta organica una determinata qualifica.
In conclusione il ricorso deve essere rigettato, ma, per la natura della controversia, sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria Sezione Staccata di (Lpd)
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

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