Ministero del lavoro e delle politiche sociali
Circ. 11-3-2013 n. 12/2013
Acc. 22 febbraio 2012, n. 53/CSR "Accordo ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs. 28 agosto 1997, n. 281, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano concernente l’individuazione delle attrezzature di lavoro per le quali è richiesta una specifica abilitazione degli operatori, nonché le modalità per il riconoscimento di tale abilitazione, i soggetti formatori, la durata, gli indirizzi ed i requisiti minimi di validità della formazione, in attuazione dell'art. 73, comma 5, del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e successive modifiche e integrazioni” - Chiarimenti.
Emanata dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, Direzione generale delle relazioni industriali e dei rapporti di lavoro già Direzione generale della tutela delle condizioni di lavoro, Divisione VI.
Circ. 11 marzo 2013, n. 12/2013 (1).
Acc. 22 febbraio 2012, n. 53/CSR "Accordo ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs. 28 agosto 1997, n. 281, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano concernente l’individuazione delle attrezzature di lavoro per le quali è richiesta una specifica abilitazione degli operatori, nonché le modalità per il riconoscimento di tale abilitazione, i soggetti formatori, la durata, gli indirizzi ed i requisiti minimi di validità della formazione, in attuazione dell'art. 73, comma 5, del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e successive modifiche e integrazioni” - Chiarimenti.
(1) Emanata dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, Direzione generale delle relazioni industriali e dei rapporti di lavoro già Direzione generale della tutela delle condizioni di lavoro, Divisione VI.
A
Direzioni reg.li e prov.li del lavoro
D.G. per l'attività ispettiva
Coordinamento tecnico delle regioni e P.A.
Assessorati alla sanità delle regioni
Provincia autonoma di Trento
Provincia autonoma di Bolzano - Ag. prov. prot. ambiente e tutela del lavoro
Asl (per il tramite degli assessorati alla sanità delle regioni)
Organizzazioni rappresentative dei datori di lavoro
Organizzazioni rappresentative dei lavoratori
Loro sedi
A seguito di numerosi quesiti pervenuti allo scrivente in merito all'applicazione dell'Acc. 22 febbraio 2012, n. 53/CSR, su conforme parere della Commissione di cui all'Allegato A, punto 11 dello stesso Accordo, si ritiene opportuno fornire i seguenti chiarimenti applicativi.
1. Esperienza documentata per "I lavoratori del settore agricolo" di cui al punto 9.4 dell'Acc. 22 febbraio 2012, n. 53/CSR
Ai fini della documentazione dell'esperienza nell'uso delle attrezzature di lavoro degli operatori del settore agricolo è possibile considerare le seguenti situazioni:
a) nel caso di lavoratore autonomo o di datore di lavoro utilizzatore lo stesso può documentare l'esperienza nell'uso delle attrezzature di lavoro attraverso una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà redatta ai sensi del D.P.R. n. 445/2000. Detta dichiarazione deve attestare la disponibilità in azienda dell'attrezzatura di lavoro di cui si dichiara l'esperienza e che l'attività lavorativa negli anni di riferimento è stata svolta nell'ambito del normale ciclo produttivo aziendale. L'esperienza deve riferirsi ad un periodo di tempo non antecedente a dieci anni. Medesima dichiarazione potrà essere redatta dal titolare dell'impresa agricola per documentare l'esperienza di eventuali collaboratori famigliari;
b) nel caso di lavoratore subordinato lo stesso può documentare l'esperienza nell'uso delle attrezzature di lavoro attraverso una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà redatta ai sensi del D.P.R. n. 445/2000. Detta dichiarazione deve necessariamente attestare l'individuazione dei periodi di tempo in cui il lavoratore ha svolto l'attività alle dipendenze della o delle imprese agricole, nominativamente individuate, nelle quali ha acquisito l'esperienza nell'uso dell'attrezzatura di lavoro e che l'attività lavorativa negli anni di riferimento è stata svolta nell'ambito del normale ciclo produttivo aziendale. Anche in questo caso l'esperienza deve riferirsi ad un periodo di tempo non antecedente a dieci anni. In ogni caso il datore di lavoro, fermo restando quanto previsto al comma 7, dell'art. 71 e al comma 4, dell'art. 73, entrambi del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., è sempre tenuto a verificare le capacità tecnico professionali dichiarate dal lavoratore.
Il possesso dell'esperienza documentata di cui al punto 9.4 dell'Acc. 22 febbraio 2012, n. 53/CSR si riferisce a tutti gli operatori del settore agricolo o forestale che utilizzano le attrezzature di lavoro individuate nell'Accordo medesimo.
2. Utilizzo saltuario, occasionale o finalizzato allo svolgimento di applicazioni non ben determinate delle attrezzature di lavoro individuate nell'Acc. 22 febbraio 2012, n. 53/CSR
Il conseguimento della specifica abilitazione è necessario anche nel caso di utilizzo saltuario od occasionale delle attrezzature di lavoro individuate nell'Acc. 22 febbraio 2012, n. 53/CSR. La specifica abilitazione non è invece necessaria nel caso in cui non si configuri alcuna attività lavorativa connessa all'utilizzo dell'attrezzatura di lavoro. Rientrano fra dette attività le operazioni di semplice spostamento a vuoto dell'attrezzatura di lavoro, la manutenzione ordinaria o straordinaria, ecc.
3. Corso di aggiornamento di cui al punto 6 dell'Acc. 22 febbraio 2012, n. 53/CSR
Ai fini dell'effettuazione del corso di aggiornamento di cui al punto 6 dell'Acc. 22 febbraio 2012, n. 53/CSR è riconosciuta la possibilità che le 3 ore relative agli argomenti dei moduli pratici possano essere effettuate anche in aula con un numero massimo di partecipanti al corso non superiore a 24 unità.
Il Direttore generale
Dott. Paolo Pennesi
Acc. 22 febbraio 2012, n. 53/CSR
Acc. 22 febbraio 2012, n. 53/CSR, allegato A
D.Lgs. 28 agosto 1997, n. 281, art. 4
D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, art. 71
D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, art. 73
D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445
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