I.N.P.S. (Istituto nazionale della previdenza sociale)
Circ. 28-6-2013 n. 104
Frazionabilità dell'assegno per il nucleo familiare con almeno tre figli minori concesso dai Comuni di cui all'art. 65 della legge 23 dicembre 1998, n. 448 e D.M. n. 452 del 2000 e successive modifiche.
Emanata dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, Direzione centrale prestazioni a sostegno del reddito.
Circ. 28 giugno 2013, n. 104 (1).
Frazionabilità dell'assegno per il nucleo familiare con almeno tre figli minori concesso dai Comuni di cui all'art. 65 della legge 23 dicembre 1998, n. 448 e D.M. n. 452 del 2000 e successive modifiche.
(1) Emanata dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, Direzione centrale prestazioni a sostegno del reddito.
Ai
Dirigenti centrali e periferici
Ai
Responsabili delle Agenzie
Ai
Coordinatori generali, centrali e periferici dei Rami professionali
Al
Coordinatore generale medico legale e dirigenti medici
e, p.c.:
Al
Presidente
Al
Presidente e ai componenti del Consiglio di indirizzo e vigilanza
Al
Presidente e ai componenti del collegio dei sindaci
Al
Magistrato della Corte dei Conti delegato all’esercizio del controllo
Ai
Presidenti dei comitati amministratori di fondi, gestioni e casse
Al
Presidente della commissione centrale per l’accertamento e la riscossione dei contributi agricoli unificati
Ai
Presidenti dei comitati regionali
Ai
Presidenti dei comitati provinciali
1. Premessa. Il quadro normativo di riferimento
Con sempre maggiore frequenza pervengono quesiti relativi alla possibilità, da parte dei Comuni, di riconoscere il diritto all'assegno per il nucleo familiare con almeno tre figli minori previsto dall'art. 65 della legge 23 dicembre 1998, n. 448 nell'ipotesi in cui la domanda rivolta ad ottenere la prestazione,, sia formulata entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello richiesto, in conformità all'art. 16, comma 1, del D.M. n. 452/2000, ma dopo il raggiungimento della maggiore età da parte di uno dei figli.
In particolare, si è posto il quesito relativo alla possibilità di riconoscere la prestazione solamente e proporzionalmente per quei mesi dell'anno in cui permane la presenza di almeno tre figli minori nel nucleo, e tale quesito si pone anche nell'ipotesi in cui il venir meno del requisito caratterizzato dalla presenza di almeno tre figli minori sia dovuto a mutamenti della composizione del nucleo diversi dal raggiungimento della maggiore età da parte di uno dei figli (ad esempio, affidamento di uno dei tre figli minori a terzi, cancellazione di uno dei tre figli dallo stato di famiglia del genitore richiedente).
In proposito, a fronte della previsione contenuta nell'art. 16, comma 1 del citato D.M. che, come sopra esposto, consente di proporre la domanda fino al 31 gennaio dell'anno successivo, e del disposto dell'art. 14, comma 1, in base al quale il diritto cessa dal primo giorno del mese successivo a quello in cui viene a mancare il requisito relativo alla composizione del nucleo, lo stesso art. 16, al successivo comma 4, sancisce che la domanda può essere presentata a condizione che i requisiti siano posseduti al momento della presentazione della domanda medesima.
Alcuni Comuni, considerata l'apparente contraddizione normativa, sino ad ora hanno optato per un'interpretazione restrittiva delle disposizioni sulla materia argomentando dal sopra citato art. 16, comma 4, del predetto D.M. che subordina la proponibilità della domanda alla sussistenza dei requisiti al momento della sua proposizione.
Altri Comuni, invece, in ipotesi del genere, concedono la prestazione per quella frazione di anno in cui il requisito della composizione del nucleo permane.
Conseguentemente, a causa del diverso orientamento dei singoli Enti territoriali, a parità di situazione si sono verificate disparità di trattamento da un Comune all'altro, ed è emersa la necessità di adottare un criterio univoco nell'applicazione della normativa di settore.
Al riguardo sono stati sentiti il Dipartimento per le Politiche della Famiglia della Presidenza del Consiglio dei Ministri ed il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.
2. Frazionabilità dell'assegno per il nucleo familiare con almeno tre figli minori concesso dai Comuni
In relazione anche ai pareri espressi dal Dipartimento per le Politiche della Famiglia e del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, l'Istituto recepisce il nuovo criterio interpretativo della normativa sull'assegno per il nucleo familiare con almeno tre figli minori concesso dai Comuni, sostanzialmente più favorevole per i potenziali aventi diritto a tale prestazione.
In particolare, l'assegno per il nucleo familiare con almeno tre figli minori concesso dai Comuni può essere erogato in misura frazionata per i mesi dell'anno in cui sussiste il requisito della composizione del nucleo, e ciò anche se la domanda rivolta ad ottenere tale prestazione, purché formulata entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento, sia presentata dopo il venir meno della sussistenza di tale requisito.
In tali ipotesi, in presenza di tutti gli altri requisiti richiesti dalla normativa di settore, la prestazione spetta, in misura proporzionale, per i soli mesi dell'anno in cui permane il requisito della sussistenza di almeno tre figli minorenni.
Ai fini della predetta erogazione frazionata è necessario, altresì, che, al momento del venir meno di tale requisito il richiedente l'assegno abbia già un ISE in corso di validità riferito al proprio nucleo composto con almeno i tre figli minori.
È comunque rimessa alla discrezionalità dei singoli Comuni la valutazione circa l'accoglimento delle domande relative all'anno 2012 purché presentate entro il termine perentorio del 31 gennaio del 2013 da richiedenti in possesso di tutti i requisiti necessari ai sensi della presente circolare.
Il Direttore generale
Nori
D.M. 21 dicembre 2000, n. 452, art. 16
L. 23 dicembre 1998, n. 448, art. 65
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