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martedì 12 novembre 2013

I.N.P.S. (Istituto nazionale della previdenza sociale) Msg. 8-11-2013 n. 18100 Pensioni delle gestioni private. Corresponsione per l'anno 2013 dell'importo aggiuntivo di euro 154,94 (lire 300.000)


I.N.P.S. (Istituto nazionale della previdenza sociale)
Msg. 8-11-2013 n. 18100
Pensioni delle gestioni private. Corresponsione per l'anno 2013 dell'importo aggiuntivo di euro 154,94 (lire 300.000)
Emanato dall'Istituto nazionale della previdenza sociale.

Msg. 8 novembre 2013, n. 18100 (1).

Pensioni delle gestioni private. Corresponsione per l'anno 2013 dell'importo aggiuntivo di euro 154,94 (lire 300.000)

(1) Emanato dall'Istituto nazionale della previdenza sociale.



Premessa

Con Circ. 20 marzo 2001, n. 68 sono state fornite le informazioni relative alle modalità di attribuzione dell'importo aggiuntivo di euro 154,94 (lire 300.000), introdotto a partire dal 2001 dall'art. 70 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (finanziaria 2001), per i titolari di pensioni il cui importo complessivo non superi il trattamento minimo e i cui redditi soddisfino le condizioni previste.

Si riepilogano di seguito le circolari che hanno illustrato le modalità con le quali è stato disposto provvisoriamente il pagamento dell'importo aggiuntivo per ciascun anno, in attesa della verifica reddituale:

- Circ. 18 ottobre 2001, n. 183;

- Circ. 31 ottobre 2002, n. 163;

- Circ. 6 novembre 2003, n. 173;

- Circ. 25 ottobre 2004, n. 144;

- Circ. 14 dicembre 2005, n. 119;

- Circ. 5 dicembre 2006, n. 139.

Vengono ora descritte le modalità con le quali viene disposto il pagamento dell'importo aggiuntivo per l'anno 2013, in via provvisoria, sulle pensioni delle gestioni private, in attesa della verifica reddituale.

Con successivo messaggio saranno fornite le indicazioni per l'attribuzione del beneficio sulle pensioni delle gestioni pubbliche e dei lavoratori dello spettacolo e sportivi professionisti.



1. Pensioni interessate all'importo aggiuntivo di euro 154,94 (lire 300.000) per l'anno 2013

L'attribuzione dell'importo aggiuntivo è prevista per le tutte le pensioni, ad eccezione delle categoria di seguito indicate:

044 (INVCIV), 077 (PS), 078 (AS), 030 (VOBIS), 031 (IOBIS), 035 (VMP), 036 (IMP), 027 (VOCRED), 028 (VOCOOP), 029 (VOESO), 043 (INDCOM), 094 (limitatamente agli assicurati ed ex dipendenti SPORTASS).

Sono state inoltre escluse:

- le pensioni eliminate;

- le pensioni supplementari (GP1AF02 = 5);

- le pensioni detassate per la convenzione sulla doppia imposizione (GP3CDTI[1] = 2);

- le pensioni con sostituzione Stato o rivalsa Enti locali (GP2BD06N = 108 o 109);

- le pensioni con pagamento localizzato presso uffici pagatori di Sede;

- le pensioni con importo mensile di dicembre 2013 uguale a zero.



2. Modalità di calcolo

Le procedure hanno provveduto ad attribuire provvisoriamente l'importo aggiuntivo per l'anno 2013, se l'importo della pensione ed i redditi memorizzati lo consentono.

Per le pensioni con decorrenza infrannuale, l'importo aggiuntivo è stato attribuito in dodicesimi ed il limite di reddito è stato rapportato ai mesi di percezione della pensione. L'importo è stato attribuito per intero, se spettante, considerando i limiti annuali nel caso in cui la pensione con decorrenza infrannuale sia abbinata con altra pensione con decorrenza anteriore.

Eventuali richieste presentate per situazioni non elaborate dovranno essere preliminarmente acquisite con procedura di ricostituzione per l'aggiornamento dei dati reddituali e successivamente segnalate in procedura "Booking office".



3. Attribuzione dell'importo aggiuntivo a soggetti non titolari di pensioni INPS

Il comma 9 dell'art. 70 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (finanziaria 2001) prevede che, qualora i soggetti interessati non risultino beneficiari di prestazioni presso l'INPS, il pagamento dell'importo aggiuntivo, negli stessi termini e con le medesime modalità indicate dalla norma, venga corrisposto dall'Ente individuato dal Casellario centrale dei pensionati.



4. Controllo sugli importi di pensione

Le procedure hanno verificato che l'importo complessivo delle pensioni memorizzate sul Casellario centrale dei pensionati non superasse il limite previsto per l'anno 2013.

È stata presa in considerazione la somma degli importi dell'anno 2013, stabilendo che:

- se l'importo complessivo delle pensioni per l'anno 2013 (comprensivo delle maggiorazioni sociali e dell'incremento) è risultato maggiore di euro 6.595,53 nulla spetta al pensionato;

- se l'importo complessivo delle pensioni per l'anno 2013 è risultato minore o uguale a euro 6.440,59 il pensionato ha titolo, se risultano soddisfatte le condizioni reddituali sue e del coniuge, all'intero importo aggiuntivo;

- se l'importo complessivo delle pensioni per l'anno 2013 è risultato compreso tra euro 6.440,59 e 6.595,53, al pensionato spetta la differenza tra 6.595,53 e l'importo delle pensioni, sempre che risultino soddisfatte le condizioni reddituali proprie e del coniuge.

Nei casi in cui il pensionato sia titolare anche di prestazioni liquidate in regime di convenzione internazionale, per la verifica del limite reddituale è stato considerato anche l'importo del prorata estero, in aggiunta all'importo delle pensioni italiane.



5. Controllo dei redditi personali e del coniuge

Se, sulla base degli importi delle pensioni, per l'anno 2013 è risultato il diritto all'importo di euro 154,94 (lire 300.000) o ad una parte dello stesso, le procedure hanno provveduto alla verifica dei requisiti reddituali del titolare e del coniuge.

Sono stati presi in esame i redditi del titolare e del coniuge memorizzati sull'archivio REDDITI.

A tali redditi sono state aggiunte le pensioni presenti sul Casellario.

L'importo aggiuntivo determinato con le modalità descritte al punto 4 è stato attribuito se i redditi personali non superano l'importo di euro 9.660,88.

Qualora dallo stato civile memorizzato il pensionato sia risultato coniugato, si è provveduto a verificare anche il requisito reddituale coniugale; in tali casi il limite di reddito cumulato previsto è di euro 19.321,77 (non deve comunque essere superato il limite personale di euro 9.660,88).



6. Pensioni con decorrenza nell'anno 2013

Si è provveduto a calcolare l'importo aggiuntivo anche per le pensioni con decorrenza in corso d'anno rapportando sia i limiti di reddito che l'importo da corrispondere ai mesi di percezione della pensione.



7. Pensioni eliminate nel corso dell'anno

Le procedure non dispongono alcun pagamento per le pensioni eliminate.

La quota di importo aggiuntivo spettante, rapportata ai mesi di percezione della pensione, dovrà essere corrisposta a cura della Sede agli eredi o al titolare della pensione eliminata.



8. Aggiornamento del data base delle pensioni

Su tutte le pensioni esaminate dalla procedura, quindi anche per quelle escluse dal beneficio, si è provveduto alla memorizzazione del codice di movimentazione Q1 in GP1CMPNTIP e del codice 1 in GP1FMPNTIP.

Nel caso il cui l'importo aggiuntivo sia corrisposto, l'importo è memorizzato nel campo GP3EAGNT della sezione CUD relativo all'anno di corresponsione.

Qualora l'importo aggiuntivo non spetti, nel campo in argomento viene memorizzato il valore 0 (zero).

Per i titolari di più pensioni l'importo è stato registrato sulla pensione sulla quale viene disposto il pagamento.



9. Aggiornamento dell'archivio CONGUAGLI

L'importo aggiuntivo spettante è stato memorizzato, come validato, sull'archivio CONGUAGLI.

L'importo è consultabile con la procedura ARTE.



10. Pagamento dell'importo aggiuntivo

L'importo aggiuntivo spettante viene corrisposto con la rata di pensione di dicembre 2013. Tale importo viene memorizzato in GP8MD52 con il codice 830.



11. Comunicazione ai pensionati

Per tutti i pensionati interessati la comunicazione di dettaglio del pagamento di dicembre 2013, visualizzabile sul sito www.inps.it, riporta l'importo aggiuntivo dovuto.

Il Mod. ObisM dell'anno 2014 riporterà un apposito literal con l'indicazione che l'importo dell'aumento per legge finanziaria 2001 attribuito a dicembre 2013 è stato pagato provvisoriamente in attesa della verifica dei redditi definitivi.



Circ. 20 marzo 2001, n. 68
L. 23 dicembre 2000, n. 388, art. 70
Circ. 18 ottobre 2001, n. 183
Circ. 31 ottobre 2002, n. 163
Circ. 6 novembre 2003, n. 173
Circ. 25 ottobre 2004, n. 144
Circ. 14 dicembre 2005, n. 119
Circ. 5 dicembre 2006, n. 139

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