I.N.P.S. (Istituto nazionale della previdenza sociale)
Msg. 26-11-2013 n. 19183
Nota 22 maggio 2013, n. 37/0009379 - Obblighi di formazione in materia di sicurezza sul lavoro e lavoratori sospesi dall'attività lavorativa, beneficiari di una prestazione a sostegno del reddito.
Emanato dall'Istituto nazionale della previdenza sociale.
Msg. 26 novembre 2013, n. 19183 (1).
Nota 22 maggio 2013, n. 37/0009379 - Obblighi di formazione in materia di sicurezza sul lavoro e lavoratori sospesi dall'attività lavorativa, beneficiari di una prestazione a sostegno del reddito.
(1) Emanato dall'Istituto nazionale della previdenza sociale.
Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con nota 22 maggio 2013, n. 37/0009379 (allegato 1), ha diramato chiarimenti in ordine alla disciplina degli obblighi formativi in tema di salute e sicurezza, rivolta ai lavoratori sospesi dall'attività lavorativa e beneficiari di una prestazione di sostegno al reddito in costanza del rapporto di lavoro. In relazione a tali lavoratori, l'art. 4, comma 40, L. n. 92/2012 prevede che essi decadano dal trattamento qualora rifiutino di essere avviati ad un corso di formazione o di riqualificazione o non lo frequentino regolarmente senza un giustificato motivo.
La citata nota ha specificato che, nell'ambito della formazione e/o riqualificazione prevista dal suddetto art. 4, comma 40, L. n. 92/2012, possono rientrare anche tutti gli obblighi formativi in materia di salute e sicurezza sul lavoro che dovrebbero essere svolti durante l'orario di lavoro e che in occasione di una integrazione salariale sono ritenuti equiparati agli altri corsi di formazione per riqualificazione.
Da questa lettura interpretativa restano invece esclusi i corsi in materia di salute e sicurezza che devono avvenire in occasione della costituzione del rapporto di lavoro di cui all'art. 37, comma 4, lett. a) del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81.
Si ricorda che ai fini della equiparazione dei corsi in argomento, essi avvengono in occasione di trasferimento o di cambiamento di mansioni, o della introduzione di nuove attrezzature o tecnologie, o della introduzione di nuove sostanze e preparati pericolosi (art. 37, comma 4, lett. b) e c) del D.Lgs. n. 81 del 2008).
Inoltre sono ammessi a questa qualificazione anche gli aggiornamenti quinquennali previsti dall'accordo 21 dicembre 2011, n. 221/CSR dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano.
La ricostruzione interpretativa ministeriale consente quindi di qualificare tutti i corsi di formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro, con l'eccezione di quelli afferenti alla costituzione del rapporto di lavoro, come corsi di formazione ai sensi dell'art. 4, comma 40, della legge n. 92 del 2012.
Tali corsi sono quindi obbligatori a pena di decadenza dal trattamento di sostegno a reddito in percezione e pertanto la loro frequenza è pienamente compatibile con il trattamento di integrazione salariale.
Allegato 1
Nota 22 maggio 2013, n. 37/0009379
Art. 9, D.Lgs. n. 124/2004 - Obblighi di formazione in materia di sicurezza sul lavoro e lavoratori sospesi dall'attività lavorativa, beneficiari di una prestazione a sostegno del reddito (2)
(2) Il testo della nota 22 maggio 2013, n. 37/0009379, emanata dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, è riportato autonomamente.
Nota 22 maggio 2013, n. 37/0009379
D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, art. 37
L. 28 giugno 2012, n. 92, art. 4
Acc. 21 dicembre 2011, n. 221/CSR
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