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incivile parlare al cellulare mentre si guida. Mette a rischio la vita degli altri |
Cass. pen. Sez. V, (ud. 21-03-2008) 04-04-2008, n. 14311
Svolgimento del processo - Motivi della decisione
OSSERVA
Il
maresciallo dei Carabinieri N.O. procedette al fermo di F.G., che
mentre era alla guida di una autovettura utilizzava il telefono
cellulare senza gli ausili di legge, per contestargli la
contravvenzione.
Il F. nell'occasione pronunciò la frase con tutto quello che c'è in giro... andate a rompere i ciglioni con queste cagate.
Per
tale fatto il F. venne condannato alla pena di giustizia dal Giudice di
pace di Cologno con sentenza del 10 gennaio 2007 in base alle
dichiarazioni del N. e del teste I.M. carabinieri presente ai fatti.
Con il ricorso per cassazione F.G. ha dedotto la violazione dell'art. 594 c.p.
ed il vizio di motivazione, non avendo la frase in contestazione
portata offensiva, ed il malgoverno delle regole in ordine alla
valutazione delle prove sia perchè il N. era persona interessata, sia
perchè lo I. era sottoposto gerarchicamente alla parte lesa.
I
motivi posti a sostegno del ricorso proposto da F. G. sono
manifestamente infondati e si risolvono in inammissibili censure di
merito della decisione impugnata.
Nonostante
si voglia tenere conto della ed evoluzione del costume e del crescente
involgarimento, a tutti i livelli, delle modalità espressive non è
possibile negare valenza offensiva alla frase pronunciata dal F. perchè
essa denota non soltanto disprezzo per il destinatario, ma anche la
infondata accusa che i Carabinieri si dedichino ad attività inutili e
vessatorie.
E' davvero singolare che una
persona, sorpresa mentre sta violando la legge con una condotta molto
pericolosa per la vita degli altri, invece di chiedere scusa per il suo
incivile comportamento reagisca in modo non solo inurbano, ma anche
offensivo per chi sta soltanto facendo il proprio dovere per assicurare
il rispetto della legge.
Le modalità
espressive utilizzate ed il contesto nel quale il fatto si è verificato
denotano una indubbia valenza offensiva della frase pronunciata.
Quanto
poi alla pretesa errata valutazione delle prove sarà sufficiente notare
che la Corte di Cassazione, con giurisprudenza oramai costante e
consolidata, ritiene che per la affermazione di responsabilità sia
sufficiente anche la sola deposizione della parte lesa senza la
necessità di riscontri esterni. Ebbene la deposizione del N., con
motivazione del tutto logica e congrua, è stata ritenuta del tutto
attendibile dal giudice di merito ed è risultata anche confortata dalle
dichiarazioni del teste I..
E' poi davvero
singolare la tesi del ricorrente secondo il quale dovrebbe essere
ritenuta scarsamente attendibile la deposizione del carabiniere I. solo
perchè sottoposto gerarchicamente al N..
La
manifesta infondatezza di tale affermazione non merita ulteriori
commenti. Infine è bene ricordare che il F. ha parzialmente ammesso i
fatti quando ha riconosciuto di avere pronunciato la prima parte della
frase, che è però priva di specifico significato senza il seguito
inutilmente negato dal F..
Per le ragioni
indicate il ricorso deve essere dichiarato inammissibile ed il
ricorrente condannato a pagare le spese del procedimento ed a versare la
somma, liquidata in via equitativa, in ragione dei motivi dedotti, di
Euro 1.000,00 alla Cassa delle ammende.
P.Q.M.
La
Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente a
pagare le spese del procedimento ed a versare la somma di Euro 1.000,00
alla Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 21 marzo 2008.
Depositato in Cancelleria il 4 aprile 2008
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