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domenica 1 dicembre 2013

Cassazione: Telelaser-targa del veicolo "puntato" sono necessariamente apposti a mano -




Cass. civ. Sez. II, 13-03-2008, n. 6821

Fatto Diritto P.Q.M.
Svolgimento del processo
C.E. ha impugnato,nei confronti della
Prefettura di Arezzo, con ricorso notificato il 10.9.04, la sentenza
del G.d.P. di Cortona, depositata il 2.3.04, che gli aveva respinto il
ricorso avverso verbali di contestazione delle violazioni all'art. 142
C.d.S., comma 9, art. 180 C.d.S., comma 1 e 7 e art. 181 C.d.S.,
redatti dalla Pol. Strada.

Lamenta "vizio di motivazione e manifesta
contraddittorietà", dato che il G.d.P. aveva basato la propria
decisione sullo scontrino del Telelaser datato 4.3.03 anzichè 5.3.03,
"giorno dell'effettiva contestazione", ed in cui "la targa dell'auto è
stata apposta manualmente"; per di più era stata ignorata la
valutazione dell'astratta idoneità dell'apparecchio a funzionare,
atteso che il Telelaser era stato omologato fino al 29.2.00 e non era
intervenuto alcun decreto di proroga.

L'intimata resiste.

Attivata la
procedura ex art. 375 c.p.c., il G.d.P. ha chiesto la trattazione del
ricorso in pubblica udienza.

Motivi della decisione
Il ricorso è
manifestamente infondato.

Infatti, come è noto, la velocità
riscontrate dal telelaser, strumento debitamente omologato ai sensi
dell'art. 345 reg. esec. C.d.S., è ricevuta del "display" che la
memorizza, mentre la riferibilità ad un determinato veicolo
dell'effettuato rivelamento è, invece, attestata dal verbale degli
agenti operanti, i quali individuano il veicolo a mezzo del
"cannocchiale" dell'apparecchio di misurazione.

Pertanto, considerata
la fede pubblica attribuita al verbale, i cui dati sono stati
debitamente confermati dagli agenti, correttamente il G.d.P. ha
ritenuto irrilevante la circostanza che lo scontrino (nel quale gli
estremi della targa del veicolo "puntato" sono necessariamente apposti
a mano) del telelaser rechi la data del giorno anteriore a quella della
commessa violazione, atteso che la effettuata contestazione immediata
esclude ogni possibile paventato scambio di dati relativi a giorni
diversi ed evidenzia che,con ogni possibilità, si tratti solo di un
errore nell'impostazione del datario dell'apparecchio. Inammissibile,
poi, perchè nuova, è la questione concernente l'eccepito omesso rinnovo
dell'omologazione, che non risulta essere stata sottoposta all'esame
del G.d.P.; nè il ricorrente che l'avrebbe potuto introdurre solo
contestando l'omessa pronunzia in violazione dell'art. 112 c.p.c.,
disattendo il principio dell'autosufficienza del ricorso, fornisce
allegazione alcuna circa l'eventuale prospettazione della stessa nel
giudizio di opposizione.

Questione comunque infondata, atteso che,
come già rilevato da questa Corte (n. 9950/07), la scadenza
dell'omologazione delle apparecchiature di rilevamento della velocità è
rilevante solo ai fini della commercializzazione, ma non della loro
utilizzazione.

Al rigetto dell'opposizione,segue la condanna alle
spese.

P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento
delle spese in Euro 400,00 più prenotate a debito.

Così deciso in
Roma, il 19 ottobre 2007.

Depositato in Cancelleria il 13 marzo 2008


 

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