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domenica 1 dicembre 2013

Cassazione: Art. 94 C.d.S. - trasferimenti di residenza-




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Cass. civ. Sez.
II, 11-03-2008, n. 6501

Fatto - Diritto P.Q.M.
Svolgimento del
processo - Motivi della decisione
C.G.B. ha proposto ricorso per
cassazione avverso la sentenza del Giudice di Pace di Portici dep. il
28 settembre 2004 che aveva rigettato l'opposizione dal medesimo
proposta avverso l'ordinanza-ingiunzione emessa dal Prefetto di Napoli
per violazione dell'art. 94 C.d.S..

Il Giudice di Pace ha ritenuto che
l'obbligo di richiedere l'aggiornamento all'ufficio della Direzione
generale della M.C.T.C. della carta di circolazione per l'avvenuto
trasferimento della residenza o del domicilio sussiste anche nel caso
in cui, come nella specie, si sia verificata una variazione nella
denominazione e nella numerazione della strada.

Non ha svolto attività
difensiva l'intimato.

Attivatasi procedura ex art. 375 cod. proc.
civ., il Procuratore Generale ha inviato richiesta scritta di
accoglimento del ricorso per manifesta fondatezza.

Il ricorrente ha
depositato memoria illustrativa.

Il ricorso è manifestamente fondato.

Con l'unico motivo il ricorrente lamenta la violazione e la falsa
applicazione dell'art. 94 C.d.S., che, facendo riferimento ai
trasferimenti di residenza,non può trovare applicazione analogica od
estensiva,come erroneamente ritenuto dalla sentenza impugnata,
all'ipotesi in cui siano cambiate la denominazione e la numerazione
della strada.

Il motivo va accolto.

L'art. 94 C.d.S., recita:

1. In
caso di trasferimento di proprietà degli autoveicoli, motoveicoli e
rimorchi o nel caso di costituzione dell'usufrutto o di stipulazione di
locazione con facoltà di acquisto, il competente ufficio del P.R.A., su
richiesta avanzata dall'acquirente entro sessanta giorni dalla data in
cui la sottoscrizione dell'atto è stata autenticata o giudizialmente
accertata, provvede alla trascrizione di trasferimento o degli altri
mutamenti indicati, nonchè all'emissione e al rilascio del nuovo
certificato di proprietà. 2. L'ufficio della Direzione generale della M.
C.T.C., su richiesta avanzata dall'acquirente entro il termine di cui
al comma 1, provvede al rinnovo o all'aggiornamento della carta di
circolazione che tenga conto dei mutamenti di cui al medesimo comma.
Analogamente procede per i trasferimenti di residenza.

L'art. 247 reg.
esec. C.d.S., nel disciplinare le modalità attuative delle disposizioni
in esame, stabilisce le comunicazioni che, nell'ambito delle rispettive
attribuzioni, devono effettuare la Direzione generale della M.C.T.C. e
il P.R.A. (commi 1 e 2), prevedendo che i Comuni danno comunicazione
dell'avvenuta variazione anagrafica (comma 3).

Orbene,il primo comma
del citato art. 94 disciplina i mutamenti relativi alla titolarità del
diritto di proprietà o conseguenti alla costituzione del diritto di
usufrutto o ancora alla stipulazione di locazione con facoltà di
acquisto, che devono essere comunicati al P.R.A., il quale provvede
alla relativa trascrizione e all'emissione di un nuovo certificato di
proprietà; il comma 2, prevede che l'ufficio competente del
Dipartimento per i trasporti terrestri provvede al rinnovo o
all'aggiornamento della carta di circolazione, determinati dalle
variazioni di cui al comma 1, stabilendo quindi che analogamente
procede per i trasferimenti di residenza.

Dal complessivo contenuto
delle disposizioni in oggetto emerge la identica ratio delle norme in
esame che, avendo lo scopo di consentire il costante aggiornamento dei
dati relativi alla intestazione dei veicoli e alla residenza degli
intestatari, impongono l'obbligo di comunicare le variazioni che,
dipendendo dall'iniziativa degli interessati,non sono conosciute
dall'amministrazione.

In particolare, l'obbligo di comunicazione -
sancito per i trasferimenti di proprietà o per gli altri mutamenti
previsti dall'art. 94 citato, comma 1 - e il conseguente aggiornamento
della carta di circolazione operano anche (analogamente) per i
trasferimenti di residenza. La norma intende fare riferimento
evidentemente ai trasferimenti del luogo in cui l'intestatario del
veicolo abbia la dimora abituale (art. 43 cod. civ.): si tratta di
variazioni anagrafiche, che vengono registrate per effetto della
dichiarazione da parte dei soggetti tenuti a renderla ai Comuni (D.P.R.
n. 223 del 1989, art. 13 - Approvazione del nuovo regolamento
anagrafico della popolazione residente), previo accertamento da parte
dell'ufficiale dell'anagrafe del requisito della dimora abituale (art.
19 del citato decreto): i Comuni comunicano, quindi, alla Direzione
generale della M.C.T.C. la variazione anagrafica registrata (art. 247
reg. esec. C.d.S.).

La ratio di cui all'art. 94 C.d.S., dunque, non
può ritenersi operante nella diversa ipotesi di modifiche intervenute
nella denominazione e/o nella numerazione delle strade,in relazione
alle quali i Comuni sono tenuti agli adempimenti topografici ed
ecografici di cui al Decreto n. 223 del 1989, art. 38 e segg. (tra
l'altro l'art. 41, comma 4, prevede che, nel caso di nuova
denominazione della strada, sulla targa deve essere indicata anche
quella precedente), d'ufficio provvedendo, ex art. 44 del citato
Decreto, alle necessarie variazioni anagrafiche, che consentono di
individuare facilmente e in modo obiettivo il nuovo indirizzo.

Va,
quindi, formulato il seguente principio di diritto:

"l'obbligo posto a
carico dei privati dall'art. 94 C.d.S., di comunicare all'ufficio della
Direzione generale della M.C.T.C. i trasferimenti di residenza, non è
configurabile nella diversa ipotesi di variazione della onomastica
delle strade e di variazione dei numeri civici ad iniziativa dell'ente
proprietario". la sentenza va cassata; non essendo necessari ulteriori
accertamenti, la causa va decisa nel merito ai sensi dell'art. 384 cod.
proc. civ.:

deve essere annullato il provvedimento impugnato.

Le
spese del giudizio di merito e della presente fase vanno poste a carico
dell'intimato risultato soccombente.

P.Q.M.
Accoglie il ricorso cassa
la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, annulla il provvedimento
impugnato con l'opposizione.

Condanna l'intimato al pagamento in
favore del ricorrente delle spese del giudizio di merito, che liquida
in Euro 600,00 oltre Euro 100,00 per esborsi, nonchè delle spese
relative alla presente fase che liquida in Euro 600,00 per onorari
oltre Euro 100,00 per esborsi,oltre spese generali ed accessori di
legge sugli importi sopra liquidati.

Così deciso in Roma, nella Camera
di consiglio, il 4 dicembre 2007.

Depositato in Cancelleria il 11
marzo 2008


 

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