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domenica 1 dicembre 2013

Cassazione: obbligo di cronotachigrafo - Inserimento del foglio di registrazione con data inesatta - Violazione dell'art. 179 c.s. - Configurabilità




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CIRCOLAZIONE STRADALE
Cass. civ. Sez. I, 01-02-2007, n. 2208
 Obbligo di cronotachigrafo - Inserimento del foglio di registrazione con data inesatta - Violazione dell'art. 179 c.s. - Configurabilità (Cass. Civ., Sez. I, 1 febbraio 2007, n. 2208)

Svolgimento del processo

Il Tribunale di Potenza con sentenza del 1 febbraio 2002 ha respinto l'opposizione di N.A. contro l'ordinanza 2270/R/96 del 2 luglio 1996 che gli aveva ingiunto il pagamento della sanzione di L. 2.160.000 per avere circolato in data (OMISSIS) alla guida dell'autocarro targato (OMISSIS) con il cronografo privo del foglio di registrazione per quel giorno, come da verbale di pari data redatto dai Carabinieri di (OMISSIS), osservando: a) che la constatazione aveva inequivocabilmente rilevato il mancato inserimento nel cronotachigrafo installato sull'automezzo del foglio di registrazione relativo al giorno (OMISSIS): perciò a nulla rilevando l'inserimento di fogli di registrazione concernenti giorni diversi; b) che in tal modo l'opponente era venuto meno all'obbligo di controllare l'avvenuto inserimento nel cronotachigrafo del foglio relativo al giorno di circolazione dell'autoveicolo, precludendo il controllo dell'osservanza dei limiti di velocità cui è preordinato il disposto dell'art. 179 C.d.S..
Per la cassazione della sentenza N.A. ha proposto ricorso per un motivo. La Prefettura di Potenza non ha spiegato difese.

Motivi della decisione

Con il primo motivo, il N., deducendo violazione dell'art. 179 C.d.S. si duole che il Tribunale abbia ritenuto sussistente l'infrazione prevista dalla norma malgrado dal verbale di accertamento risultasse che nel cronotachigrafo il foglio di registrazione era inserito pur se lo stesso conteneva una data errata:in tal modo non potendosi configurare il fatto previsto dalla norma che ha inteso sanzionare soltanto il mancato inserimento del foglio di registrazione, costituente la sola ipotesi inidonea a consentire il rilievo ed il controllo della velocità.
Con il secondo motivo deducendo insufficienza della motivazione su di un punto decisivo della controversia, addebita alla stessa sentenza di aver equiparato senza alcuna motivazione la fattispecie del mancato inserimento del foglio di registrazione a quella del tutto diversa di erronea indicazione della data sul foglio suddetto, non prevista dal menzionato art. 179.
Il ricorso è infondato.
Il Tribunale ha accertato che al momento del controllo del veicolo OM 160 da parte dei Carabinieri di (OMISSIS) il foglio di registrazione relativo a quel giorno che era pacificamente il (OMISSIS) non era inserito nel cronotachigrafo: in quanto il verbale redatto dai militari specificava che l'apparecchio, pur installato "era privo del foglio di registrazione per il (OMISSIS); e che "il foglio di registrazione veniva acquisito dall'equipaggio come fonte di prova". Per cui, tanto bastava ad integrare la violazione dell'art. 179 C.d.S. la quale ricorre in tre diverse fattispecie, tuttavia considerate dal legislatore equivalenti per la idoneità di ciascuna ad escludere il controllo costante della registrazione automatica "della velocità e del percorso" inteso perseguire per tale categoria di mezzi pesanti dal Regolamento comunitario 3281 del 1985, di cui la norma costituisce attuazione, onde "contribuire notevolmente alla sicurezza della circolazione e alla guida razionale del veicolo": e cioè la mancanza del cronotachigrafo (nei casi in cui lo stesso è previsto), la presenza a bordo di un cronotachigrafo avente caratteristiche non rispondenti a quelle fissate nel regolamento o non funzionante; oppure il mancato inserimento del foglio di registrazione.
In ognuna di esse, infatti, non è possibile "effettuare un controllo efficace" degli elementi ri-guardanti la marcia del veicolo soggetti a registrazione, la quale richiede, come si legge nel preambolo del Regolamento, non solo che l'apparecchio sia "di sicuro funzionamento, di facile impiego e concepito in modo da escludere al massimo le possibilità di frode", ma anche ed a tale scopo "che l'apparecchio di controllo fornisca su fogli individuali a ciascun conducente registrazioni dei diversi gruppi di tempi sufficientemente esatte e facilmente identificabili".
Per tale ragione l'art. 15 richiede agli stessi di "apportare sul foglio di registrazione le seguenti indicazioni: a) cognome e nome all'inizio dell'utilizzazione del foglio; b) data e luogo all'inizio e alla fine dell'utilizzazione del foglio; c) numero della targa del veicolo al quale è assegnato prima del primo viaggio registrato sul foglio e, in seguito, in caso di cambiamento di veicolo, nel corso dell'utilizzazione del foglio; d) la lettura del contachilometri:- prima del primo viaggio registrato sul foglio, alla fine dell'ultimo viaggio registrato sul foglio, in caso di cambio di veicolo durante la giornata di servizio (contatore del veicolo al quale è stato assegnato e contatore del veicolo al quale sarà assegnato): tutte necessarie per garantire la corrispondenza e la correttezza delle complesse registrazioni previste dalla prima parte della norma ed assicurare i controlli su di esse da parte de gli agenti incaricati.
Pertanto, così come alla ipotesi di autoveicolo "non munito di crono tachigrafo è accomunata quella in cui il cronotachigrafo sia regolarmente installato, e tuttavia abbia caratteristiche non rispondenti a quelle fissate nel regolamento o non sia funzionante, anche la fattispecie conclusiva di mancato inserimento del foglio di registrazione comprende tutte quelle che non consentono agli agenti preposti, il controllo "delle registrazioni relative alle nove ore che precedono l'ora del controllo", inteso assicurare dal 6 comma del menzionato art. 15 del Regolamento: e cioè anzitutto il mancato materiale inserimento di alcun foglio nel cronotachigrafo, che sembra essere proprio l'ipotesi attestata dai Carabinieri di (OMISSIS) e confermata dalla acquisizione da parte loro "come fonte di prova" del foglio non inserito, nonchè dal fatto che neppure il ricorrente abbia saputo indicare quali registrazioni detto foglio contenesse. E quindi tutte quelle in cui nell'apparecchio non venga inserito un foglio con le indicazioni richieste dalla norma prima fra tutte la data di utilizzazione dell'automezzo per consentire le registrazioni di cui si è detto: fra le quali rientra proprio l'ipotesi dedotta dal ricorrente di inserimento nel cronotachigrafo di un foglio di registrazione contenente una data diversa da quella della reale circolazione del mezzo, poichè anche in tal caso risulta impossibile il controllo, previsto dalla norma regolamentare, dei gruppi di dati da essa indicati, inerenti al giorno di effettiva circolazione in quanto non risultante dal foglio. Per consentire il quale il disposto del comma 2 dello stesso art. 15 ha significativamente richiesto che "I conducenti utilizzano i fogli di registrazione per ciascun giorno in cui guidano, a partire dal momento in cui prendono in consegna il veicolo, il foglio di registrazione è ritirato solo alla fine del periodo di lavoro giornaliero, a meno che il suo ritiro sia autorizzato diversamente. Nessun foglio di registrazione deve essere utilizzato per un periodo più lungo di quello per il quale era destinato".
Nessuna statuizione va emessa in ordine alle spese processuali, perchè il Prefetto di Potenza cui l'esito della controversia è stato favorevole, non ha spiegato difese.

P.Q.M.

La Corte, rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, il 23 novembre 2006.
Depositato in Cancelleria il 1 febbraio 2007
 

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