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CIRCOLAZIONE STRADALE
Cass. civ. Sez. I, 01-02-2007, n. 2208 |
Svolgimento del processo
Il
Tribunale di Potenza con sentenza del 1 febbraio 2002 ha respinto
l'opposizione di N.A. contro l'ordinanza 2270/R/96 del 2 luglio 1996 che
gli aveva ingiunto il pagamento della sanzione di L. 2.160.000 per
avere circolato in data (OMISSIS) alla guida dell'autocarro targato
(OMISSIS) con il cronografo privo del foglio di registrazione per quel
giorno, come da verbale di pari data redatto dai Carabinieri di
(OMISSIS), osservando: a) che la constatazione aveva inequivocabilmente
rilevato il mancato inserimento nel cronotachigrafo installato
sull'automezzo del foglio di registrazione relativo al giorno (OMISSIS):
perciò a nulla rilevando l'inserimento di fogli di registrazione
concernenti giorni diversi; b) che in tal modo l'opponente era venuto
meno all'obbligo di controllare l'avvenuto inserimento nel
cronotachigrafo del foglio relativo al giorno di circolazione
dell'autoveicolo, precludendo il controllo dell'osservanza dei limiti di
velocità cui è preordinato il disposto dell'art. 179 C.d.S..
Per la cassazione della sentenza N.A. ha proposto ricorso per un motivo. La Prefettura di Potenza non ha spiegato difese.
Motivi della decisione
Con
il primo motivo, il N., deducendo violazione dell'art. 179 C.d.S. si
duole che il Tribunale abbia ritenuto sussistente l'infrazione prevista
dalla norma malgrado dal verbale di accertamento risultasse che nel
cronotachigrafo il foglio di registrazione era inserito pur se lo stesso
conteneva una data errata:in tal modo non potendosi configurare il
fatto previsto dalla norma che ha inteso sanzionare soltanto il mancato
inserimento del foglio di registrazione, costituente la sola ipotesi
inidonea a consentire il rilievo ed il controllo della velocità.
Con
il secondo motivo deducendo insufficienza della motivazione su di un
punto decisivo della controversia, addebita alla stessa sentenza di aver
equiparato senza alcuna motivazione la fattispecie del mancato
inserimento del foglio di registrazione a quella del tutto diversa di
erronea indicazione della data sul foglio suddetto, non prevista dal
menzionato art. 179.
Il ricorso è infondato.
Il
Tribunale ha accertato che al momento del controllo del veicolo OM 160
da parte dei Carabinieri di (OMISSIS) il foglio di registrazione
relativo a quel giorno che era pacificamente il (OMISSIS) non era
inserito nel cronotachigrafo: in quanto il verbale redatto dai militari
specificava che l'apparecchio, pur installato "era privo del foglio di
registrazione per il (OMISSIS); e che "il foglio di registrazione veniva
acquisito dall'equipaggio come fonte di prova". Per cui, tanto bastava
ad integrare la violazione dell'art. 179 C.d.S. la quale ricorre in tre
diverse fattispecie, tuttavia considerate dal legislatore equivalenti
per la idoneità di ciascuna ad escludere il controllo costante della
registrazione automatica "della velocità e del percorso" inteso
perseguire per tale categoria di mezzi pesanti dal Regolamento
comunitario 3281 del 1985, di cui la norma costituisce attuazione, onde
"contribuire notevolmente alla sicurezza della circolazione e alla guida
razionale del veicolo": e cioè la mancanza del cronotachigrafo (nei
casi in cui lo stesso è previsto), la presenza a bordo di un
cronotachigrafo avente caratteristiche non rispondenti a quelle fissate
nel regolamento o non funzionante; oppure il mancato inserimento del
foglio di registrazione.
In ognuna di esse,
infatti, non è possibile "effettuare un controllo efficace" degli
elementi ri-guardanti la marcia del veicolo soggetti a registrazione, la
quale richiede, come si legge nel preambolo del Regolamento, non solo
che l'apparecchio sia "di sicuro funzionamento, di facile impiego e
concepito in modo da escludere al massimo le possibilità di frode", ma
anche ed a tale scopo "che l'apparecchio di controllo fornisca su fogli
individuali a ciascun conducente registrazioni dei diversi gruppi di
tempi sufficientemente esatte e facilmente identificabili".
Per
tale ragione l'art. 15 richiede agli stessi di "apportare sul foglio di
registrazione le seguenti indicazioni: a) cognome e nome all'inizio
dell'utilizzazione del foglio; b) data e luogo all'inizio e alla fine
dell'utilizzazione del foglio; c) numero della targa del veicolo al
quale è assegnato prima del primo viaggio registrato sul foglio e, in
seguito, in caso di cambiamento di veicolo, nel corso dell'utilizzazione
del foglio; d) la lettura del contachilometri:- prima del primo viaggio
registrato sul foglio, alla fine dell'ultimo viaggio registrato sul
foglio, in caso di cambio di veicolo durante la giornata di servizio
(contatore del veicolo al quale è stato assegnato e contatore del
veicolo al quale sarà assegnato): tutte necessarie per garantire la
corrispondenza e la correttezza delle complesse registrazioni previste
dalla prima parte della norma ed assicurare i controlli su di esse da
parte de gli agenti incaricati.
Pertanto, così
come alla ipotesi di autoveicolo "non munito di crono tachigrafo è
accomunata quella in cui il cronotachigrafo sia regolarmente installato,
e tuttavia abbia caratteristiche non rispondenti a quelle fissate nel
regolamento o non sia funzionante, anche la fattispecie conclusiva di
mancato inserimento del foglio di registrazione comprende tutte quelle
che non consentono agli agenti preposti, il controllo "delle
registrazioni relative alle nove ore che precedono l'ora del controllo",
inteso assicurare dal 6 comma del menzionato art. 15 del Regolamento: e
cioè anzitutto il mancato materiale inserimento di alcun foglio nel
cronotachigrafo, che sembra essere proprio l'ipotesi attestata dai
Carabinieri di (OMISSIS) e confermata dalla acquisizione da parte loro
"come fonte di prova" del foglio non inserito, nonchè dal fatto che
neppure il ricorrente abbia saputo indicare quali registrazioni detto
foglio contenesse. E quindi tutte quelle in cui nell'apparecchio non
venga inserito un foglio con le indicazioni richieste dalla norma prima
fra tutte la data di utilizzazione dell'automezzo per consentire le
registrazioni di cui si è detto: fra le quali rientra proprio l'ipotesi
dedotta dal ricorrente di inserimento nel cronotachigrafo di un foglio
di registrazione contenente una data diversa da quella della reale
circolazione del mezzo, poichè anche in tal caso risulta impossibile il
controllo, previsto dalla norma regolamentare, dei gruppi di dati da
essa indicati, inerenti al giorno di effettiva circolazione in quanto
non risultante dal foglio. Per consentire il quale il disposto del comma
2 dello stesso art. 15 ha significativamente richiesto che "I
conducenti utilizzano i fogli di registrazione per ciascun giorno in cui
guidano, a partire dal momento in cui prendono in consegna il veicolo,
il foglio di registrazione è ritirato solo alla fine del periodo di
lavoro giornaliero, a meno che il suo ritiro sia autorizzato
diversamente. Nessun foglio di registrazione deve essere utilizzato per
un periodo più lungo di quello per il quale era destinato".
Nessuna
statuizione va emessa in ordine alle spese processuali, perchè il
Prefetto di Potenza cui l'esito della controversia è stato favorevole,
non ha spiegato difese.
P.Q.M.
La Corte, rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, il 23 novembre 2006.
Depositato in Cancelleria il 1 febbraio 2007
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