- Cartelli pubblicitari - Installazione su
suolo pubblico - Autorizzazione - Mancanza - Violazione con un'unica
condotta, degli artt. 23 e 25 c.s. - Concorso formale - Sussistenza
(Cass. Civ., Sez. III, 9 marzo 2007, n. 5412)
CIRCOLAZIONE STRADALE - CONCORRENZA E PUBBLICITA'
Cass. civ. Sez. II, 09-03-2007, n. 5412 |
Svolgimento del processo
La
S.r.l. A.P. Italia ha impugnato, nei confronti della Prefettura di
Firenze, con ricorso notificato il 26.3.05, la sentenza del Giudice di
Pace di Firenze, depositata il 12.2.04, che le aveva rigettato
l'opposizione all'ordinanza ingiunzione del Prefetto di Firenze,
inerente alla violazione dell'art. 25 C.d.S., per aver posto "nella
fascia di pertinenza stradale", un telaio metallico senza la prescritta
autorizzazione.
Lamenta la violazione degli
artt. 23 e 25 C.d.S., nonchè omessa, insufficiente e contraddittoria
motivazione, dato che il Giudice di Pace non aveva applicato il
principio di specialità, ritenendo erroneamente che la violazione
dell'art. 23 C.d.S., contestatele per l'applicazione di un cartello
pubblicitario su un telaio, costituisse un'infrazione diversa.
La Prefettura non resiste.
Motivi della decisione
Il
ricorso è affetto da manifesta infondatezza. Infatti mentre l'art. 23
C.d.S., vieta l'affissione pubblicitaria non autorizzata comunque
"visibile" dalle strade, indipendentemente dal fatto che il relativo
impianto occupi o meno il suolo pubblico; l'art. 25 C.d.S., ha invece
per oggetto in modo specifico l'occupazione non autorizzata della
proprietà stradale; e di conseguenza, essendo diversi gli interessi
tutelati, in alcun modo la previsione di cui all'art. 25 C.d.S., può
ritenersi assorbita in quella di cui all'art. 23 C.d.S..
Donde
quando, come nella verificatasi ipotesi, un impianto pubblicitario,
collocato sul suolo pubblico, è privo di ogni autorizzazione, viola
entrambe le distinte menzionate disposizioni;
che risultano pertanto legittimamente applicate in modo concorrente.
L'omessa costituzione della Prefettura, esonera dalla liquidazione delle spese.
P.Q.M.
Respinge il ricorso.
Così deciso in Roma, il 22 settembre 2006.
Depositato in Cancelleria il 9 marzo 2007
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