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domenica 1 dicembre 2013

Cassazione: Cartelli pubblicitari - Installazione su suolo pubblico - Autorizzazione - Mancanza - Violazione con un'unica condotta, degli artt. 23 e 25 c.s. - Concorso formale - Sussistenza





- Cartelli pubblicitari - Installazione su suolo pubblico - Autorizzazione - Mancanza - Violazione con un'unica condotta, degli artt. 23 e 25 c.s. - Concorso formale - Sussistenza (Cass. Civ., Sez. III, 9 marzo 2007, n. 5412)
CIRCOLAZIONE STRADALE   -   CONCORRENZA E PUBBLICITA'
Cass. civ. Sez. II, 09-03-2007, n. 5412
 

Svolgimento del processo

La S.r.l. A.P. Italia ha impugnato, nei confronti della Prefettura di Firenze, con ricorso notificato il 26.3.05, la sentenza del Giudice di Pace di Firenze, depositata il 12.2.04, che le aveva rigettato l'opposizione all'ordinanza ingiunzione del Prefetto di Firenze, inerente alla violazione dell'art. 25 C.d.S., per aver posto "nella fascia di pertinenza stradale", un telaio metallico senza la prescritta autorizzazione.
Lamenta la violazione degli artt. 23 e 25 C.d.S., nonchè omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione, dato che il Giudice di Pace non aveva applicato il principio di specialità, ritenendo erroneamente che la violazione dell'art. 23 C.d.S., contestatele per l'applicazione di un cartello pubblicitario su un telaio, costituisse un'infrazione diversa.
La Prefettura non resiste.

Motivi della decisione

Il ricorso è affetto da manifesta infondatezza. Infatti mentre l'art. 23 C.d.S., vieta l'affissione pubblicitaria non autorizzata comunque "visibile" dalle strade, indipendentemente dal fatto che il relativo impianto occupi o meno il suolo pubblico; l'art. 25 C.d.S., ha invece per oggetto in modo specifico l'occupazione non autorizzata della proprietà stradale; e di conseguenza, essendo diversi gli interessi tutelati, in alcun modo la previsione di cui all'art. 25 C.d.S., può ritenersi assorbita in quella di cui all'art. 23 C.d.S..
Donde quando, come nella verificatasi ipotesi, un impianto pubblicitario, collocato sul suolo pubblico, è privo di ogni autorizzazione, viola entrambe le distinte menzionate disposizioni;
che risultano pertanto legittimamente applicate in modo concorrente.
L'omessa costituzione della Prefettura, esonera dalla liquidazione delle spese.

P.Q.M.

Respinge il ricorso.
Così deciso in Roma, il 22 settembre 2006.
Depositato in Cancelleria il 9 marzo 2007
Nuova pagina 2

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