I.N.A.I.L. (Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro)
Nota 26-11-2013
Convenzione stipulata tra Ministero della giustizia e INAIL. Quesito.
Emanata dall'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro, Direzione centrale prestazioni, Direzione centrale rischi.
Nota 26 novembre 2013 (1).
Convenzione stipulata tra Ministero della giustizia e INAIL. Quesito.
(1) Emanata dall'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro, Direzione centrale prestazioni, Direzione centrale rischi.
Alle
Strutture centrali e territoriali
Con riferimento alla nota, pari oggetto, del 5 novembre scorso, con la quale codesto Ministero ha chiesto di esprimere parere circa la possibilità che la copertura assicurativa prevista dalla convenzione di cui all’oggetto possa ritenersi operante anche per le attività di volontariato svolte dai detenuti ai sensi dell’ art. 21, comma 4 ter, del vigente ordinamento penitenziario [1], si rappresenta quanto segue.
In linea generale, si deve osservare che i detenuti sono persone assicurate [2] per le attività svolte per servizio interno dell’Istituto o per attività occupazionale, sia per conto di ditte concessionarie di mano d’opera, sia per conto di imprese private, sempreché tali attività rientrino nell’art. 1 del D.P.R. n. 1124/1965.
Inoltre, i detenuti hanno la possibilità di svolgere attività lavorativa anche all’esterno in regime di “semilibertà”, in regime di “affidamento in prova al servizio sociale” e per l’esecuzione di “lavori di pubblica utilità”.
Nel caso di lavori condotti direttamente dallo Stato, che includono tutte quelle attività di servizio dirette a garantire la funzionalità degli stabilimenti, anche se dati in appalto a privati datori di lavoro, i detenuti non sono assicurati presso l’Inail; alla loro assicurazione provvede il Ministero della giustizia [3] che, con apposita convenzione [4], ha affidato all’INAIL la gestione dell’assicurazione di cui trattasi, nella speciale forma della gestione per conto dello Stato, sia pure con le specificità previste nella predetta convenzione.
Per quanto riguarda le attività di istruzione o di avviamento professionale svolte negli Istituti di rieducazione per minorenni, nonché i corsi professionali organizzati dal Ministero della giustizia [5], esse rimangono al di fuori del campo di applicazione della citata convenzione in quanto la tutela di tali attività è garantita dalle vigenti disposizioni [6]. Analoga tutela assicurativa sussiste per i rischi connessi allo svolgimento sia di attività sportive che di attività culturali (laboratori) e ricreative direttamente gestite dagli istituti penitenziari, a condizione che le medesime attività si svolgano sotto la vigilanza del personale di polizia penitenziaria.
Infine, nel caso di attività produttive, e cioè di quelle attività svolte da detenuti e internati, sia per conto di ditte concessionarie di mano d’opera, sia per conto di imprese private, l’assicurazione è attuata in forma ordinaria.
Per quanto riguarda, in particolare, le attività di volontariato svolte dai detenuti ai sensi dell’ art. 21, comma 4 ter, del vigente ordinamento penitenziario, si ritiene che esse debbano essere assimilate alle attività svolte dai condannati ai lavori di pubblica utilità [7].
Ciò, sulla base del fatto che, al pari dei suddetti lavori di pubblica utilità, tali attività non sono retribuite e vengono, tra l’altro, svolte «(…) nell’esecuzione di progetti di pubblica utilità in favore della collettività da svolgere presso lo Stato, le regioni, le province, i comuni (…) o presso enti o organizzazioni (…) di assistenza sociale e di volontariato» [8].
Inoltre, come noto, il citato comma 4 ter dell’ art. 21 dell’ordinamento penitenziario, come modificato dalla legge 94/2013, espressamente sancisce che «si applicano, in quanto compatibili, le modalità previste nell’art. 54 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274».
Ciò considerato, si ritiene che, al fine di garantire una tutela conforme in casi sostanzialmente omogenei, i detenuti che svolgono attività di volontariato ai sensi del citato art. 21, comma ter, debbano essere assimilati, pur in assenza di retribuzione, ai detenuti adibiti ad attività occupazionale per conto di un datore di lavoro esterno ed assicurati a norma dell’art. 4, n. 9 del D.P.R. n. 1124/1965 e s.m.i., in presenza dello svolgimento di una delle attività protette.
Ne deriva che la disciplina applicabile ai casi prospettati da codesto Ministero non è quella regolata dalla convenzione in oggetto, bensì quella ordinaria.
Il Direttore centrale rischi
Dott. Agatino Cariola
Il Direttore centrale prestazioni
Dott. Luigi Sorrentini
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[1] Cfr. legge n. 354/1975, come modificata dal D.L. n. 78/2013, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 94/2013.
[2] Cfr. art. 4, n. 9, D.P.R. n. 1124/1965 e s.m.i.
[3] Cfr. art. 123 R.d. 19 giugno 1931, n.787.
[4] Cfr. circ. 10/1980.
[5] Cfr. circ. 53/2001.
[6] Cfr. artt. 1, n. 28 e 4, n. 9, D.P.R. n. 1124/1965.
[7] Cfr. nota 22 marzo 2004, n. 610 della Direzione centrale rischi.
[8] Cfr. art. 21, comma 4 ter citato.
D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, art. 1
D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, art. 4
L. 26 luglio 1975, n. 354, art. 21
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