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giovedì 19 dicembre 2013

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 25 novembre 2013 Programmazione transitoria dei flussi d'ingresso dei lavoratori non comunitari per lavoro non stagionale nel territorio dello Stato per l'anno 2013. (13A10359) (GU n.297 del 19-12-2013)


DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 25 novembre 2013 

Programmazione transitoria dei flussi d'ingresso dei  lavoratori  non
comunitari per lavoro non stagionale nel territorio dello  Stato  per
l'anno 2013. (13A10359)
(GU n.297 del 19-12-2013) 


                            IL PRESIDENTE
                     DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

  Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286,  e  successive
modificazioni  ed  integrazioni,  recante  il   Testo   unico   delle
disposizioni concernenti  la  disciplina  dell'immigrazione  e  norme
sulla condizione dello straniero;
  Visto, in particolare, l'art. 3 del Testo unico  sull'immigrazione,
il quale dispone che la determinazione annuale delle quote massime di
stranieri da ammettere nel territorio dello Stato avviene con decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri,  sulla  base  dei  criteri
generali per la definizione dei  flussi  d'ingresso  individuati  nel
Documento   programmatico   triennale,   relativo    alla    politica
dell'immigrazione e degli stranieri nel territorio dello Stato, e che
«in caso di  mancata  pubblicazione  del  decreto  di  programmazione
annuale, il Presidente del Consiglio dei ministri puo' provvedere  in
via transitoria, con proprio  decreto,  entro  il  30  novembre,  nel
limite delle quote stabilite nell'ultimo decreto emanato»;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n.
394, e successive modificazioni ed integrazioni, Regolamento  recante
norme di attuazione del Testo unico sull'immigrazione;
  Considerato che il Documento programmatico triennale non  e'  stato
emanato;
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  16
ottobre 2012, pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
Italiana, Serie generale n. 273 del 22 novembre 2012, concernente  la
Programmazione transitoria dei flussi d'ingresso dei  lavoratori  non
comunitari per lavoro non stagionale nel territorio dello  Stato  per
l'anno 2012, che prevede una quota d'ingresso  di  13.850  lavoratori
non comunitari per motivi di lavoro non stagionale, cui  si  aggiunge
la quota di 4.000 lavoratori non comunitari gia' prevista, in via  di
anticipazione, con  il  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri 13 marzo 2012  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica Italiana, Serie  generale,  n.  92  del  19  aprile  2012,
concernente la Programmazione transitoria dei flussi  d'ingresso  dei
lavoratori  non  comunitari  stagionali  e  di  altre  categorie  nel
territorio dello Stato per l'anno 2012,  per  una  quota  complessiva
pari a 17.850 lavoratori non comunitari  autorizzata  nell'anno  2012
per il lavoro non stagionale;
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  15
febbraio 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  della  Repubblica
Italiana, Serie generale, n. 71 del 25  marzo  2013,  concernente  la
Programmazione transitoria dei flussi d'ingresso dei  lavoratori  non
comunitari stagionali nel territorio dello Stato per l'anno 2013, che
prevede una quota di 30.000 unita' per l'ingresso di  lavoratori  non
comunitari per motivi di lavoro stagionale;
  Ravvisata la necessita' di prevedere per il corrente anno 2013  una
quota  di  ingresso  di  lavoratori  non  comunitari  non  stagionali
residenti all'estero, che hanno partecipato  a  corsi  di  formazione
professionale  e  di  istruzione  nei  Paesi  di  origine,  ai  sensi
dell'art. 23 del citato Testo unico  sull'immigrazione,  al  fine  di
assicurare continuita' ai rapporti di cooperazione con i Paesi terzi;
  Tenuto conto inoltre delle esigenze di specifici settori produttivi
nazionali che richiedono lavoratori autonomi per particolari  settori
imprenditoriali e professionali;
  Visto l'art. 21 del citato Testo unico sull'immigrazione, circa  la
previsione di quote riservate all'ingresso di lavoratori  di  origine
italiana;
  Visto l'Accordo di Sede tra il Governo della Repubblica Italiana  e
il Bureau International des Expositions sulle misure  necessarie  per
facilitare la partecipazione all'Esposizione Universale di Milano del
2015, fatto a Roma l'11 luglio 2012, ratificato con legge 14  gennaio
2013, n. 3, pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
Italiana n. 21 del 25 gennaio 2013;
  Ravvisata  l'esigenza  di  consentire,  gia'  dal  corrente   anno,
l'ingresso in Italia di lavoratori cittadini dei Paesi non comunitari
partecipanti all'Esposizione Universale  di  Milano  del  2015,  come
definiti nell'Accordo di Sede sopra citato;
  Considerata infine  l'esigenza  di  consentire  la  conversione  in
permessi di soggiorno per lavoro subordinato e per lavoro autonomo di
permessi di soggiorno rilasciati ad altro titolo;
  Rilevato che ai fini anzidetti puo'  provvedersi  con  decreto  del
Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  da  adottare,  in  via  di
programmazione transitoria, nel limite della  quota  complessivamente
utilizzabile per l'anno 2013, risultante dalle  corrispondenti  quote
di ingresso per motivi di lavoro non  stagionale  autorizzate  con  i
decreti del Presidente del Consiglio dei ministri 13 marzo 2012 e  16
ottobre 2012, sopra richiamati;

                              Decreta:

                               Art. 1

  Sono ammessi in Italia, in via di  programmazione  transitoria  dei
flussi d'ingresso  dei  lavoratori  non  comunitari  per  lavoro  non
stagionale nell'anno 2013, i cittadini stranieri non comunitari entro
una  quota  complessiva  di  17.850  unita',  per  motivi  di  lavoro
subordinato non stagionale e di lavoro autonomo.
                               Art. 2

  1. Nell'ambito della quota di  cui  all'art.  1,  sono  ammessi  in
Italia 3.000 cittadini stranieri non comunitari residenti all'estero,
che abbiano completato programmi  di  formazione  ed  istruzione  nei
Paesi d'origine ai sensi dell'art.  23  del  decreto  legislativo  25
luglio 1998, n. 286.
  2. E' consentito l'ingresso  in  Italia,  nei  limiti  della  quota
complessiva indicata all'art. 1,  di  200  lavoratori  cittadini  dei
Paesi  non  comunitari  partecipanti  all'Esposizione  Universale  di
Milano del 2015, per esigenze di lavoro subordinato  non  stagionale.
Le modalita' per l'ingresso ed il soggiorno e  quelle  relative  alla
presentazione  delle  istanze  dei  lavoratori  non  comunitari   per
esigenze riguardanti lo svolgimento  dell'Esposizione  Universale  di
Milano del 2015, saranno definite con  apposita  circolare  congiunta
del Ministero  dell'Interno  e  del  Ministero  del  Lavoro  e  delle
Politiche Sociali, d'intesa con il Ministero degli Affari Esteri,  in
conformita' a quanto previsto dall'art. 6, comma 3,  dell'Accordo  di
Sede, citato in premessa.
                               Art. 3

  Nell'ambito della quota di cui all'art. 1, e' consentito l'ingresso
in Italia per motivi di lavoro autonomo, di 2.300 cittadini stranieri
non  comunitari  residenti  all'estero  appartenenti  alle   seguenti
categorie:  imprenditori  di  societa'  che  svolgono  attivita'   di
interesse   per   l'economia    italiana;    liberi    professionisti
riconducibili a professioni vigilate,  oppure  non  regolamentate  ma
rappresentative a livello nazionale e comprese negli  elenchi  curati
dalla Pubblica amministrazione; figure societarie,  di  societa'  non
cooperative,  espressamente  previste  dalla  normativa  vigente   in
materia di visti d'ingresso; artisti di chiara fama internazionale, o
di alta qualificazione professionale,  ingaggiati  da  enti  pubblici
oppure da enti privati; cittadini stranieri per  la  costituzione  di
imprese «start-up innovative» ai sensi della legge 17  dicembre  2012
n. 221, in presenza dei requisiti previsti dalla  stessa  legge  e  a
favore dei quali sia riconducibile un rapporto di  lavoro  di  natura
autonoma con l'impresa.
                               Art. 4

  Nell'ambito della quota di cui all'art. 1, sono ammessi in  Italia,
per motivi di lavoro subordinato non stagionale e di lavoro autonomo,
entro una quota di 100 unita', lavoratori  di  origine  italiana  per
parte di almeno uno dei genitori fino al terzo grado in linea diretta
di ascendenza, residenti in Argentina, Uruguay, Venezuela e Brasile.
                               Art. 5

  1. Nell'ambito della quota di cui all'art.  1,  e'  autorizzata  la
conversione in permessi di soggiorno per lavoro subordinato di:
    a) 4.000 permessi di soggiorno per lavoro stagionale;
    b)  6.000  permessi  di  soggiorno  per  studio,  tirocinio   e/o
formazione professionale;
    c) 1.000 permessi di  soggiorno  CE  per  soggiornanti  di  lungo
periodo rilasciati ai cittadini di Paesi terzi da altro Stato  membro
dell'Unione europea.
  2.  Nell'ambito  della  quota  di  cui  all'art.  1,   e'   inoltre
autorizzata la  conversione  in  permessi  di  soggiorno  per  lavoro
autonomo di:
    a)  1.000  permessi  di  soggiorno  per  studio,  tirocinio   e/o
formazione professionale;
    b) 250  permessi  di  soggiorno  CE  per  soggiornanti  di  lungo
periodo, rilasciati ai cittadini di Paesi terzi da altro Stato membro
dell'Unione europea.
                               Art. 6

  I termini per la presentazione delle domande ai sensi del  presente
decreto decorrono dalle ore 9,00 del giorno successivo alla  data  di
pubblicazione del presente decreto  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica Italiana; le domande possono  essere  presentate  fino  al
termine di otto mesi dall'anzidetta data di pubblicazione.
                               Art. 7

  1. Le quote per lavoro subordinato previste dal  presente  decreto,
saranno ripartite dal Ministero del Lavoro e delle Politiche  Sociali
alle Direzioni territoriali del lavoro, alle Regioni e alle  Province
autonome.
  1.  Trascorsi  novanta  giorni  dalla  data  di  pubblicazione  del
presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica  Italiana,
qualora vengano  rilevate  quote  significative  non  utilizzate  tra
quelle previste dal presente decreto, tali quote, ferma  restando  la
quota massima  prevista  dall'art.  1,  possono  essere  diversamente
ripartite dal Ministero del Lavoro e delle  Politiche  Sociali  sulla
base delle effettive necessita' riscontrate sul mercato del lavoro.
  2. Resta fermo quanto previsto dall'art. 34, comma 7,  del  decreto
del  Presidente  della  Repubblica  31  agosto  1999,  n.   394   con
riferimento  alla  redistribuzione  della  quota  di  lavoratori  non
comunitari formati all'estero prevista al precedente art. 2.
    Roma, 25 novembre 2013

                                                 Il Presidente: Letta

Registrato alla Corte dei conti il 13 dicembre 2013
Presidenza del Consiglio dei ministri registro n. 9, foglio n. 308

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