DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 25 novembre 2013
Programmazione transitoria dei flussi d'ingresso dei lavoratori non
comunitari per lavoro non stagionale nel territorio dello Stato per
l'anno 2013. (13A10359)
(GU n.297 del 19-12-2013)
IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive
modificazioni ed integrazioni, recante il Testo unico delle
disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme
sulla condizione dello straniero;
Visto, in particolare, l'art. 3 del Testo unico sull'immigrazione,
il quale dispone che la determinazione annuale delle quote massime di
stranieri da ammettere nel territorio dello Stato avviene con decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri, sulla base dei criteri
generali per la definizione dei flussi d'ingresso individuati nel
Documento programmatico triennale, relativo alla politica
dell'immigrazione e degli stranieri nel territorio dello Stato, e che
«in caso di mancata pubblicazione del decreto di programmazione
annuale, il Presidente del Consiglio dei ministri puo' provvedere in
via transitoria, con proprio decreto, entro il 30 novembre, nel
limite delle quote stabilite nell'ultimo decreto emanato»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n.
394, e successive modificazioni ed integrazioni, Regolamento recante
norme di attuazione del Testo unico sull'immigrazione;
Considerato che il Documento programmatico triennale non e' stato
emanato;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16
ottobre 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
Italiana, Serie generale n. 273 del 22 novembre 2012, concernente la
Programmazione transitoria dei flussi d'ingresso dei lavoratori non
comunitari per lavoro non stagionale nel territorio dello Stato per
l'anno 2012, che prevede una quota d'ingresso di 13.850 lavoratori
non comunitari per motivi di lavoro non stagionale, cui si aggiunge
la quota di 4.000 lavoratori non comunitari gia' prevista, in via di
anticipazione, con il decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri 13 marzo 2012 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Italiana, Serie generale, n. 92 del 19 aprile 2012,
concernente la Programmazione transitoria dei flussi d'ingresso dei
lavoratori non comunitari stagionali e di altre categorie nel
territorio dello Stato per l'anno 2012, per una quota complessiva
pari a 17.850 lavoratori non comunitari autorizzata nell'anno 2012
per il lavoro non stagionale;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15
febbraio 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
Italiana, Serie generale, n. 71 del 25 marzo 2013, concernente la
Programmazione transitoria dei flussi d'ingresso dei lavoratori non
comunitari stagionali nel territorio dello Stato per l'anno 2013, che
prevede una quota di 30.000 unita' per l'ingresso di lavoratori non
comunitari per motivi di lavoro stagionale;
Ravvisata la necessita' di prevedere per il corrente anno 2013 una
quota di ingresso di lavoratori non comunitari non stagionali
residenti all'estero, che hanno partecipato a corsi di formazione
professionale e di istruzione nei Paesi di origine, ai sensi
dell'art. 23 del citato Testo unico sull'immigrazione, al fine di
assicurare continuita' ai rapporti di cooperazione con i Paesi terzi;
Tenuto conto inoltre delle esigenze di specifici settori produttivi
nazionali che richiedono lavoratori autonomi per particolari settori
imprenditoriali e professionali;
Visto l'art. 21 del citato Testo unico sull'immigrazione, circa la
previsione di quote riservate all'ingresso di lavoratori di origine
italiana;
Visto l'Accordo di Sede tra il Governo della Repubblica Italiana e
il Bureau International des Expositions sulle misure necessarie per
facilitare la partecipazione all'Esposizione Universale di Milano del
2015, fatto a Roma l'11 luglio 2012, ratificato con legge 14 gennaio
2013, n. 3, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
Italiana n. 21 del 25 gennaio 2013;
Ravvisata l'esigenza di consentire, gia' dal corrente anno,
l'ingresso in Italia di lavoratori cittadini dei Paesi non comunitari
partecipanti all'Esposizione Universale di Milano del 2015, come
definiti nell'Accordo di Sede sopra citato;
Considerata infine l'esigenza di consentire la conversione in
permessi di soggiorno per lavoro subordinato e per lavoro autonomo di
permessi di soggiorno rilasciati ad altro titolo;
Rilevato che ai fini anzidetti puo' provvedersi con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri da adottare, in via di
programmazione transitoria, nel limite della quota complessivamente
utilizzabile per l'anno 2013, risultante dalle corrispondenti quote
di ingresso per motivi di lavoro non stagionale autorizzate con i
decreti del Presidente del Consiglio dei ministri 13 marzo 2012 e 16
ottobre 2012, sopra richiamati;
Decreta:
Art. 1
Sono ammessi in Italia, in via di programmazione transitoria dei
flussi d'ingresso dei lavoratori non comunitari per lavoro non
stagionale nell'anno 2013, i cittadini stranieri non comunitari entro
una quota complessiva di 17.850 unita', per motivi di lavoro
subordinato non stagionale e di lavoro autonomo.
Art. 2
1. Nell'ambito della quota di cui all'art. 1, sono ammessi in
Italia 3.000 cittadini stranieri non comunitari residenti all'estero,
che abbiano completato programmi di formazione ed istruzione nei
Paesi d'origine ai sensi dell'art. 23 del decreto legislativo 25
luglio 1998, n. 286.
2. E' consentito l'ingresso in Italia, nei limiti della quota
complessiva indicata all'art. 1, di 200 lavoratori cittadini dei
Paesi non comunitari partecipanti all'Esposizione Universale di
Milano del 2015, per esigenze di lavoro subordinato non stagionale.
Le modalita' per l'ingresso ed il soggiorno e quelle relative alla
presentazione delle istanze dei lavoratori non comunitari per
esigenze riguardanti lo svolgimento dell'Esposizione Universale di
Milano del 2015, saranno definite con apposita circolare congiunta
del Ministero dell'Interno e del Ministero del Lavoro e delle
Politiche Sociali, d'intesa con il Ministero degli Affari Esteri, in
conformita' a quanto previsto dall'art. 6, comma 3, dell'Accordo di
Sede, citato in premessa.
Art. 3
Nell'ambito della quota di cui all'art. 1, e' consentito l'ingresso
in Italia per motivi di lavoro autonomo, di 2.300 cittadini stranieri
non comunitari residenti all'estero appartenenti alle seguenti
categorie: imprenditori di societa' che svolgono attivita' di
interesse per l'economia italiana; liberi professionisti
riconducibili a professioni vigilate, oppure non regolamentate ma
rappresentative a livello nazionale e comprese negli elenchi curati
dalla Pubblica amministrazione; figure societarie, di societa' non
cooperative, espressamente previste dalla normativa vigente in
materia di visti d'ingresso; artisti di chiara fama internazionale, o
di alta qualificazione professionale, ingaggiati da enti pubblici
oppure da enti privati; cittadini stranieri per la costituzione di
imprese «start-up innovative» ai sensi della legge 17 dicembre 2012
n. 221, in presenza dei requisiti previsti dalla stessa legge e a
favore dei quali sia riconducibile un rapporto di lavoro di natura
autonoma con l'impresa.
Art. 4
Nell'ambito della quota di cui all'art. 1, sono ammessi in Italia,
per motivi di lavoro subordinato non stagionale e di lavoro autonomo,
entro una quota di 100 unita', lavoratori di origine italiana per
parte di almeno uno dei genitori fino al terzo grado in linea diretta
di ascendenza, residenti in Argentina, Uruguay, Venezuela e Brasile.
Art. 5
1. Nell'ambito della quota di cui all'art. 1, e' autorizzata la
conversione in permessi di soggiorno per lavoro subordinato di:
a) 4.000 permessi di soggiorno per lavoro stagionale;
b) 6.000 permessi di soggiorno per studio, tirocinio e/o
formazione professionale;
c) 1.000 permessi di soggiorno CE per soggiornanti di lungo
periodo rilasciati ai cittadini di Paesi terzi da altro Stato membro
dell'Unione europea.
2. Nell'ambito della quota di cui all'art. 1, e' inoltre
autorizzata la conversione in permessi di soggiorno per lavoro
autonomo di:
a) 1.000 permessi di soggiorno per studio, tirocinio e/o
formazione professionale;
b) 250 permessi di soggiorno CE per soggiornanti di lungo
periodo, rilasciati ai cittadini di Paesi terzi da altro Stato membro
dell'Unione europea.
Art. 6
I termini per la presentazione delle domande ai sensi del presente
decreto decorrono dalle ore 9,00 del giorno successivo alla data di
pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Italiana; le domande possono essere presentate fino al
termine di otto mesi dall'anzidetta data di pubblicazione.
Art. 7
1. Le quote per lavoro subordinato previste dal presente decreto,
saranno ripartite dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
alle Direzioni territoriali del lavoro, alle Regioni e alle Province
autonome.
1. Trascorsi novanta giorni dalla data di pubblicazione del
presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana,
qualora vengano rilevate quote significative non utilizzate tra
quelle previste dal presente decreto, tali quote, ferma restando la
quota massima prevista dall'art. 1, possono essere diversamente
ripartite dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali sulla
base delle effettive necessita' riscontrate sul mercato del lavoro.
2. Resta fermo quanto previsto dall'art. 34, comma 7, del decreto
del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 con
riferimento alla redistribuzione della quota di lavoratori non
comunitari formati all'estero prevista al precedente art. 2.
Roma, 25 novembre 2013
Il Presidente: Letta
Registrato alla Corte dei conti il 13 dicembre 2013
Presidenza del Consiglio dei ministri registro n. 9, foglio n. 308
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