Ministero dell'economia e delle finanze
Circ. 29-11-2013 n. 40
Precisazioni in materia di procedimenti sanzionatori antiriciclaggio.
Emanata dal Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento della ragioneria generale dello Stato, Dipartimento del tesoro, Direzione V, Uff. II.
Circ. 29 novembre 2013, n. 40 (1).
Precisazioni in materia di procedimenti sanzionatori antiriciclaggio.
(1) Emanata dal Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento della ragioneria generale dello Stato, Dipartimento del tesoro, Direzione V, Uff. II.
Alle
Ragionerie territoriali dello Stato di:
Genova, Bolzano, Verona, Venezia, Bologna, Firenze, Roma, Latina, Napoli, Salerno, Bari, Cosenza, Reggio Calabria, Catania, Messina, Torino, Cagliari, Sassari, Perugia, L'Aquila, Milano, Udine
Loro sedi
Si intende richiamare l'attenzione di codeste Ragionerie territoriali dello Stato sulla necessità della puntuale e attenta esecuzione di tutti gli adempimenti del procedimento sanzionatorio antiriciclaggio, ai sensi della legge n. 689/1981, secondo le indicazioni già fornite con la Circ. 16 gennaio 2012, n. 2 ai fini del corretto svolgimento dell'iter procedurale nella sua interezza.
Si sottolinea ancora la necessità da parte di codeste RTS dell'utilizzazione di SIVA-RGS, applicativo informatico mediante il quale il processo gestionale nelle sue diverse fasi trova semplificazione ed armonizzazione, indispensabile per alimentare le banche dati e consentire le comunicazioni di cui all'art. 51 del D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231.
Si raccomanda, in particolare, l'inserimento di tutti gli elementi necessari, propri dei singoli stati del procedimento, tra cui le date della contestazione e relativa notifica, dell'emissione del decreto digitale e della avvenuta notifica, affinché possa aver luogo un corretto flusso informativo dei dati dei decreti nei confronti della Guardia di Finanza, alla quale occorre garantire un riscontro dei processi verbali da loro inviati per la definizione amministrativa da parte del MEF.
Con riferimento alle date, è appena il caso di ricordare che la contestazione è un atto recettizio e produce i suoi effetti solo dal momento dell'avvenuta notifica; pertanto, prima di procedere all'emanazione del decreto, occorre verificare che la parte abbia effettivamente ricevuto l'atto di contestazione, anche allo scopo di evitare l'archiviazione per difetto di notifica.
Inoltre, ai fini dell'osservanza dell'obbligo previsto dall'art. 51 del D.Lgs. n. 231/2007, a norma del quale devono essere comunicate alla Guardia di Finanza le infrazioni alle disposizioni di cui all'art. 49, commi 1, 5, 6, 7, 12, 13 e 14 (violazioni riguardanti contanti e titoli al portatore), si raccomanda di inserire, in fase di protocollazione, i dati contenuti nelle segnalazioni dei soggetti obbligati (nominativo segnalato, importo della presunta violazione), anche nel caso delle comunicazioni non atte a produrre contestazione.
Con l'occasione si invita a verificare, prima di procedere alla decretazione, se, nei casi e nei termini previsti, la parte abbia già provveduto al pagamento dell'importo dovuto, avendo optato per l'oblazione.
Si confida nella consueta collaborazione e nella puntuale osservanza delle suindicate disposizioni.
D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231, art. 51
D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231, art. 49
L. 24 novembre 1981, n. 689
Circ. 16 gennaio 2012, n. 2
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