Ministero dell'economia e delle finanze
Nota 24-6-2013 n. 54138
Quesiti in materia di personale degli Enti locali.
Emanata dal Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, Ispettorato generale per gli ordinamenti del personale e l'analisi dei costi del lavoro pubblico - Ufficio 16.
Nota 24 giugno 2013, n. 54138 (1).
Quesiti in materia di personale degli Enti locali.
(1) Emanata dal Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, Ispettorato generale per gli ordinamenti del personale e l'analisi dei costi del lavoro pubblico - Ufficio 16.
Con la nota in riferimento [1], pervenuta a mezzo posta elettronica certificata, codesto Comune pone due quesiti sull'applicazione dei contratti collettivi nazionali di lavoro e della normativa vigente in materia di personale degli Enti locali.
Quesito n. 1
Il primo quesito concerne l'applicazione dell'articolo 16, commi 4 e 5, del D.L. n. 98/2011 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 111/2011.
La Giunta comunale ha deliberato una riduzione dell'indennità di carica del sindaco e degli assessori comunali, a decorrere dal 1° gennaio 2013 e fino a giugno 2014 (data di scadenza del mandato elettorale), in attuazione della programmazione di una serie di azioni di riduzione della spesa finalizzate al miglioramento dell'equilibrio corrente di bilancio, pur nelle more dell'approvazione del bilancio di previsione 2013. Il risparmio di spesa previsto ammonta a € 19.538,04 su base annua.
L'Amministrazione comunale chiede di conoscere se sia possibile utilizzare quota parte di tale risparmio, fino ad un massimo del 50%, per integrare le risorse per la contrattazione integrativa ai sensi dell'articolo 16 sopra citato, fermo restando che il predetto risparmio dovrà essere certificato a consuntivo dall'organo di revisione prima dell'eventuale liquidazione ai dipendenti.
La richiesta si ritiene ammissibile in quanto l'articolo 16, comma 4, del D.L. n. 98/2011 (convertito, con modificazioni, dalla legge n. 111/2011) prevede espressamente che le Amministrazioni «possono adottare entro il 31 marzo di ogni anno piani triennali ... di riduzione dei costi della politica e di funzionamento, ... » e, al comma 5, che «le eventuali economie aggiuntive effettivamente realizzate rispetto a quelle già previste dalla normativa vigente, ... possono essere utilizzate annualmente, nell'importo massimo del 50 per cento, per la contrattazione integrativa, di cui il 50 per cento destinato all'erogazione dei premi previsti dall'articolo 19 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150».
Si richiama l'attenzione sulla circostanza che il concreto appostamento delle risorse a favore della contrattazione integrativa richiede che venga rigorosamente rispettato l'iter previsto dalla norma:
a. programmazione, entro il 31 marzo di ciascun anno, degli ulteriori risparmi di spesa rispetto a quelli già previsti dalla normativa vigente nell'ambito di un piano triennale di razionalizzazione che indichi, per ciascuna delle voci interessate, sia la spesa sostenuta a legislazione vigente (che deve essere riscontrabile nelle poste di bilancio dell'Ente) sia i correlati obiettivi in termini fisici e finanziari;
b. rilevazione in sede di bilancio consuntivo della spesa sostenuta e certificazione da parte dell'Organo di controllo dei risparmi realizzati (quale differenza con la spesa sostenuta in precedenza);
c. appostamento della quota prevista al Fondo per la contrattazione integrativa dell'anno successivo a quello in cui i risparmi stessi sono stati realizzati, a titolo di risorsa variabile non consolidabile, e relativo utilizzo in conformità alla normativa vigente, in particolare al D.Lgs. n. 150/2009, e ai contratti collettivi nazionali di lavoro.
Nel caso di specie, non essendo chiaro quale sia l'iter posto in essere dall'Amministrazione, si fa rinvio al Collegio dei revisori dei conti per le valutazioni del caso, in particolare per la conformità della procedura adottata all'iter formale previsto dalla norma.
Quesito n. 2
L'Amministrazione comunale chiede se sia legittimo un provvedimento di riduzione lineare, in corso d'anno, di ciascuna delle indennità di posizione attribuite al proprio personale con qualifica dirigenziale nonché ai titolari di incarico di posizione organizzativa. Tale provvedimento sarebbe motivato dal conseguimento di un risparmio di spesa corrente. Il taglio lineare proposto è di natura meramente finanziaria e non prevede una riduzione degli incarichi e delle funzioni delegate. Il Comune dichiara, peraltro, di trovarsi già entro i limiti di contenimento e di incidenza fissati dalla normativa vigente in materia di finanza pubblica, compreso il rispetto del patto di stabilità.
Codesto Comune descrive la propria struttura organizzativa come composta da due posizioni dirigenziali e cinque posizioni organizzative, i cui incarichi sono stati conferiti all'inizio del mandato elettorale e per l'intera durata dello stesso. Le indennità di posizione sono predeterminate con delibera di Giunta comunale puntualmente, senza pesatura, ma con valori differenziati entro i limiti contrattuali.
Preme al proposito ricordare che il valore della retribuzione di posizione va graduato, ai sensi della normativa contrattuale vigente, in rapporto a ciascuna posizione organizzativa, previamente individuata, e a ciascuna funzione dirigenziale, sulla base di parametri connessi alla struttura, alla complessità organizzativa e alle responsabilità gestionali, interne ed esterne (cfr. art. 27 del CCNL 23 dicembre 1999, come modificato dall' art. 24 del CCNL 22 febbraio 2006 per l'area dirigenziale e art. 10 del CCNL 31 marzo 1999 per l'area del Comparto).
La graduazione delle funzioni rientra tra le materie attinenti all'organizzazione degli uffici e, pertanto, le relative determinazioni sono assunte in via esclusiva dall'Amministrazione, fatta salva la sola informazione ai sindacati (cfr. art. 5, D.Lgs. n. 165/2001, come novellato dall'art. 34 del D.Lgs. n. 150/2009)
L'ipotesi di taglio lineare proposta dal Comune non può essere assentita in quanto la retribuzione di posizione può essere graduata, eventualmente con riduzione dei valori complessivi, unicamente a valle di un provvedimento di graduazione delle funzioni e nel rispetto, in ogni caso, dei valori - minimi e massimi - stabiliti dai contratti collettivi nazionali di lavoro.
Con riferimento alla finalità di operare un risparmio della spesa corrente, va altresì rammentato che le norme contrattuali prevedono l'integrale utilizzo delle risorse destinate alla contrattazione integrativa (cfr. per il personale dirigente art. 27, c. 9, CCNL 23 dicembre 1999 e per il personale non dirigente artt. 15 e 17, c. 5, CCNL 1° aprile 1999).
Ne consegue pertanto che, ove l'Amministrazione ritenga di procedere ad una graduazione delle funzioni secondo i termini sin qui esposti, l'eventuale minore spesa realizzata dovrà confluire nel fondo dell'anno successivo non potendo ritenersi ammissibile l'ipotesi prospettata dal Comune.
L'Ispettore generale Capo
Ines Russo
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[1] Rif. prot. n. 36791 del 24 aprile 2013. Risposta a nota di posta elettronica certificata del 22.04.2013.
Acc. 23 dicembre 1999, art. 27
Acc. 22 febbraio 2006, art. 24
D.L. 6 luglio 2011, n. 98, art. 16
D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, art. 5
D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150, art. 34
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