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giovedì 30 gennaio 2014

Dec. 28-1-2014 n. 2014/42/PESC DECISIONE DEL CONSIGLIO che modifica la decisione 2012/281/PESC nel quadro della strategia europea in materia di sicurezza a sostegno della proposta dell'Unione relativa a un codice di condotta internazionale per le attività nello spazio extraatmosferico. Pubblicata nella G.U.U.E. 29 gennaio 2014, n. L 26.


Consiglio
Dec. 28-1-2014 n. 2014/42/PESC
DECISIONE DEL CONSIGLIO che modifica la decisione 2012/281/PESC nel quadro della strategia europea in materia di sicurezza a sostegno della proposta dell'Unione relativa a un codice di condotta internazionale per le attività nello spazio extraatmosferico.
Pubblicata nella G.U.U.E. 29 gennaio 2014, n. L 26.
Dec. 28 gennaio 2014, n. 2014/42/PESC   (1).

DECISIONE DEL CONSIGLIO che modifica la decisione 2012/281/PESC nel quadro della strategia europea in materia di sicurezza a sostegno della proposta dell'Unione relativa a un codice di condotta internazionale per le attività nello spazio extraatmosferico.

(1) Pubblicata nella G.U.U.E. 29 gennaio 2014, n. L 26.



IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 26, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1) Il 29 maggio 2012 il Consiglio ha adottato la decisione 2012/281/PESC nel quadro della strategia europea in materia di sicurezza a sostegno della proposta dell'Unione relativa a un codice di condotta internazionale per le attività nello spazio extraatmosferico .

(2) La decisione 2012/281/PESC prevede l'organizzazione di un massimo di tre riunioni multilaterali di esperti per discutere la proposta di un codice di condotta internazionale.

(3) Le riunioni multilaterali di esperti sono state tenute a Vienna nel giugno 2012, a Kiev nel maggio 2013 e a Bangkok nel novembre 2013.

(4) L'esito positivo della riunione multilaterale di esperti tenutasi a Bangkok ha dimostrato che la comunità internazionale accoglierebbe favorevolmente una quarta e ultima riunione multilaterale di esperti. Tale riunione potrebbe avere luogo in Africa.

(5) Una quarta e ultima riunione multilaterale di esperti potrebbe essere organizzata nei limiti dell'importo di riferimento finanziario iniziale indicato nella decisione 2012/281/PESC e non comportare quindi implicazioni ulteriori sul piano delle risorse.

(6) La decisione 2012/281/PESC dovrebbe pertanto essere modificata per consentire l'organizzazione di una quarta e ultima riunione multilaterale di esperti e il periodo di applicazione dovrebbe essere prorogato di conseguenza,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:



Articolo 1

La decisione 2012/281/PESC è così modificata:
1)  all'articolo 2, paragrafo 1, la lettera b) è sostituita dalla seguente:
«b) organizzazione di un massimo di quattro riunioni multilaterali di esperti per discutere la proposta di un codice di condotta internazionale;»;
2)  all'articolo 6, il secondo comma è sostituito dal seguente:
«Essa cessa di produrre effetti ventotto mesi dopo la data di conclusione dell'accordo di finanziamento di cui all'articolo 4, paragrafo 3, o sei mesi dopo la data di adozione della presente decisione qualora non sia stato concluso un accordo di finanziamento entro tale termine.»;
3)  l'allegato della decisione 2012/281/CE è così modificato:
a)  al quarto comma della sezione 1 (Contesto generale e obiettivi), il primo trattino è sostituito dal seguente:
«- procedere a consultazioni con il maggior numero possibile di paesi, siano essi già impegnati o non ancora impegnati nelle attività spaziali, al fine di discutere la proposta e raccogliere le loro opinioni, in particolare attraverso l'organizzazione di un massimo di quattro riunioni multilaterali di esperti per discutere la proposta,»;
b)  Il titolo della sezione 2.3 è sostituito dal seguente:
«2.3. Progetto 3: Organizzazione di un massimo di quattro riunioni multilaterali di esperti per discutere la proposta di un codice di condotta internazionale»;
c)  la sezione 2.3.3. è sostituita dalla seguente:
«2.3.3. Descrizione del progetto
Organizzazione di un massimo di quattro riunioni multilaterali.
- Si suggerisce che le prime due delle suddette riunioni si svolgano in Europa e le altre due altrove. Sarà l'alto rappresentante a decidere sulla base delle proposte presentate dall'UNIDIR.
- L'alto rappresentante deciderà anche la struttura, l'ordine del giorno e la partecipazione, sempre sulla base delle proposte presentate dall'UNIDIR.»;
d)  alla sezione 5 (Durata), il primo comma è sostituito dal seguente:
«Il periodo stimato di attuazione per il presente progetto è di 28 mesi.».


Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.
Fatto a Bruxelles, il 28 gennaio 2014
Per il Consiglio
Il presidente
G. STOURNARAS

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