Reg. (CE) 27-1-2014 n. 71/2014
REGOLAMENTO DELLA COMMISSIONE recante modifica del regolamento (UE) n. 965/2012 che stabilisce i requisiti tecnici e le procedure amministrative per quanto riguarda le operazioni di volo ai sensi del regolamento (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (Testo rilevante ai fini del SEE).
Pubblicato nella G.U.U.E. 28 gennaio 2014, n. L 23.
Reg. (CE) 27 gennaio 2014, n. 71/2014 (1) (2).
REGOLAMENTO DELLA COMMISSIONE recante modifica del regolamento (UE) n. 965/2012 che stabilisce i requisiti tecnici e le procedure amministrative per quanto riguarda le operazioni di volo ai sensi del regolamento (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (Testo rilevante ai fini del SEE).
(1) Pubblicato nella G.U.U.E. 28 gennaio 2014, n. L 23.
(2) Il presente regolamento è entrato in vigore il 17 febbraio 2014.
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 febbraio 2008, recante regole comuni nel settore dell'aviazione civile e che istituisce un'Agenzia europea per la sicurezza aerea e che abroga la direttiva 91/670/CEE del Consiglio, il regolamento (CE) n. 1592/2002 e la direttiva 2004/36/CE , in particolare l'articolo 8, paragrafo 5 e l'articolo 10, paragrafo 5,
considerando quanto segue:
(1) L'articolo 5 del regolamento (CE) n. 216/2008, relativo all'aeronavigabilità, è stato ampliato al fine di includere gli elementi del sistema di valutazione d'idoneità operativa nelle modalità di applicazione per l'omologazione del tipo.
(2) L'Agenzia europea per la sicurezza aerea (l'«Agenzia»), ha ritenuto che fosse necessario modificare il regolamento (UE) n. 748/2012 al fine di consentire all'Agenzia di approvare dati d'idoneità operativa come parte della procedura di omologazione del tipo.
(3) I dati d'idoneità operativa dovrebbero includere elementi obbligatori per lista degli equipaggiamenti minimi di riferimento («MMEL»), l'addestramento dell'equipaggio di condotta e l'addestramento dell'equipaggio di cabina che fungeranno da base per l'elaborazione della lista degli equipaggiamenti minimi («MEL») e dei corsi di formazione dell'equipaggio da parte degli operatori.
(4) I requisiti relativi all'adozione della lista dell'equipaggiamento minimo, all'addestramento dell'equipaggio di condotta e dell'equipaggio di cabina si riferiscono a dati d'idoneità operativa, tuttavia, quando i dati d'idoneità operativa non sono disponibili è opportuno prevedere una disposizione generale nonché misure transitorie.
(5) È necessario che l'industria aeronautica e le amministrazioni degli Stati membri dispongano di un periodo di tempo sufficiente per adeguarsi al nuovo quadro normativo e per riconoscere, a determinate condizioni, la validità dei certificati rilasciati prima dell'entrata in vigore e dell'applicazione del presente regolamento.
(6) L'Agenzia ha preparato delle proposte di norme attuative sul concetto di dati d'idoneità operativa e le ha presentate, a titolo di parere (3), alla Commissione a norma dell'articolo 19, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 216/2008.
(7) È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (UE) n. 965/2012 della Commissione .
(8) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito dall'articolo 65 del regolamento (CE) n. 216/2008,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
(3) Parere n. 7/2011 dell'Agenzia europea per la sicurezza aerea del 13 dicembre 2011, disponibile all' http://easa.europa.eu/agency- measures/opinions.php
Articolo 1
Il regolamento (UE) n. 965/2012 è così modificato:
1) L'articolo 9 è sostituito dal seguente:
«Articolo 9
Elenchi di equipaggiamento minimo
Gli elenchi di equipaggiamento minimo (“MEL”) approvati dallo Stato dell'operatore o del registro prima dell'applicazione del presente regolamento, si considerano approvati a norma del presente regolamento e possono continuare ad essere utilizzati dall'operatore.
Dopo l'entrata in vigore del presente regolamento, qualsiasi modifica dei MEL di cui al primo comma per i quali è istituita una lista degli equipaggiamenti minimi di riferimento (“MMEL”) nell'ambito di dati d'idoneità operativa, in conformità al regolamento (UE) n. 748/2012 della Commissione (*), è effettuata in conformità alla norma ORO.MLR.105 dell'allegato III, sezione 2, del presente regolamento nel più breve tempo possibile e non oltre il 18 dicembre 2017 o due anni dopo che i dati d'idoneità operativa sono stati approvati, qualora quest'ultima data sia successiva.
Qualsiasi modifica di una MEL di cui al primo comma, per la quale non è stata istituita una MMEL nell'ambito di dati d'idoneità operativa, continuerà a essere effettuata in conformità a quanto previsto dalla MMEL approvata dallo Stato dell'operatore o del registro, a seconda dei casi.
(*) GU L 224 del 21.8.2012, pag. 1.»;
2) è inserito un nuovo articolo 9 bis:
«Articolo 9 bis
Addestramento dell'equipaggio di volo e di cabina
Gli operatori assicurano che i membri dell'equipaggio di condotta e dell'equipaggio di cabina che sono già operativi e hanno completato l'addestramento in conformità ai capi FC e CC dell'allegato III che non include gli elementi obbligatori stabiliti nei relativi dati d'idoneità operativa, seguano una formazione che comprende tali elementi obbligatori entro il 18 dicembre 2017 o entro due anni a decorrere dall'approvazione dei dati d'idoneità operativa, qualora quest'ultima data sia successiva.»;
3) l'allegato III (PARTE-ORO) è modificato in conformità all'allegato I del presente regolamento.
4) L'allegato V (PARTE-SpA) è modificato in conformità all'allegato II del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 27 gennaio 2014
Per la Commissione
Il presidente
José Manuel BARROSO
Allegato I
L'allegato III (PARTE ORO) al regolamento (UE) n. 965/2012 è modificato come segue:
1) alla norma ORO.GEN.160, la lettera b) è sostituita dalla seguente:
«b) Fermo restando il punto a), l'operatore segnala all'autorità competente e all'organizzazione responsabile della progettazione dell'aeromobile tutti gli inconvenienti, malfunzionamenti, difetti tecnici, superamento di limitazioni tecniche, eventi che evidenzino l'inaccuratezza, l'incompletezza o l'ambiguità delle informazioni contenute nei dati d'idoneità operativa stabiliti a norma del regolamento (UE) n. 748/2012 o altre circostanze irregolari che abbiano o possano aver messo in pericolo il funzionamento sicuro dell'aeromobile e che non abbiano causato un incidente o un inconveniente grave.»;
2) La norma ORO.MLR.105 è così modificata:
a) La lettera a) è sostituita dalla seguente:
«a) Viene stabilita una lista degli equipaggiamenti minimi (“MEL”), come precisato al punto 8.a.3. dell'allegato IV al regolamento (CE) n. 216/2008, basata sulla corrispondente lista degli equipaggiamenti minimi di riferimento (“MMEL”), definita nella parte obbligatoria dei dati d'idoneità operativa stabiliti in conformità al regolamento (UE) n. 748/2012.»;
b) alla lettera j), il punto 1) è sostituito dal seguente:
«1) strumentazione, elementi di equipaggiamento o funzioni interessate ricadano nel campo di applicazione della MMEL come definito alla lettera a);»;
3) alla norma ORO.FC.140, la lettera a) è sostituita dalla seguente:
«a) I membri d'equipaggio di condotta che operano su più di un tipo o variante di aeromobile soddisfano i requisiti indicati nel presente capo per ciascun tipo o variante, a meno che non vengano definiti dei crediti relativi ai requisiti in materia di addestramento, controlli e attività di volo recente nella parte obbligatoria dei dati d'idoneità operativa stabiliti in conformità al regolamento (UE) n. 748/2012 per i corrispondenti tipi o varianti.»;
4) alla norma ORO.FC.145, la lettera b) è sostituita dalla seguente:
«b) Al fine di stabilire i programmi e i manuali di addestramento, l'operatore include gli elementi pertinenti definiti nella parte obbligatoria dei dati d'idoneità operativa stabiliti in conformità al regolamento (UE) n. 748/2012.»;
5) alla norma ORO.FC.220, la lettera e) è sostituita dalla seguente:
«e) Nel caso di velivoli, i piloti ai quali è stata rilasciata un'abilitazione al tipo basata su un corso di addestramento a zero ore di volo (“ZFTT”) devono:
1) iniziare voli di linea sotto supervisione entro 21 giorni dal completamento delle prove di abilità o dopo l'addestramento appropriato fornito dall'operatore. Il contenuto di tale addestramento deve essere descritto nel manuale delle operazioni;
2) effettuare sei decolli e atterraggi in un FSTD entro 21 giorni dopo il completamento delle prove di abilità sotto la supervisione di un istruttore titolare di abilitazione al tipo o alla classe per velivoli (“TRI(A)”) che occupa l'altro posto di pilotaggio. Il numero di decolli ed atterraggi può essere ridotto se vengono definiti dei crediti nella parte obbligatoria dei dati di idoneità operativa stabiliti in conformità al regolamento (UE) n. 748/2012. Se tali decolli e atterraggi non vengono effettuati entro 21 giorni, l'operatore deve fornire una formazione di aggiornamento il cui contenuto deve essere descritto nel manuale delle operazioni;
3) condurre i primi quattro decolli e atterraggi della LIFUS nel velivolo sotto la supervisione di un TRI(A) che occupa l'altro posto di pilotaggio. Il numero di decolli ed atterraggi può essere ridotto se vengono definiti dei crediti nella parte obbligatoria dei dati d'idoneità operativa stabiliti in conformità al regolamento (UE) n. 748/2012.»;
6) alla norma ORO.CC.125, la lettera b) è sostituita dalla seguente:
«b) Al fine di stabilire i programmi e manuali di addestramento specifici al tipo di aeromobile e del corso di conversione dell'operatore, l'operatore include, dove possibile, gli elementi pertinenti definiti nella parte obbligatoria dei dati d'idoneità operativa stabiliti in conformità al regolamento (UE) n. 748/2012.»;
7) alla norma ORO.CC.130, la lettera c), è sostituita dalla seguente:
«c) Al fine di stabilire un programma e un manuale di addestramento sulle differenze per una variante di un tipo di aeromobile attualmente utilizzato, l'operatore include, dove possibile, gli elementi pertinenti definiti nella parte obbligatoria dei dati d'idoneità operativa stabiliti in conformità al regolamento (UE) n. 748/2012.»;
8) alla norma ORO.CC.250, lettera b), il punto 1) è sostituito dal seguente:
«1) ciascun aeromobile come un tipo o una variante tenendo conto, dove applicabile, degli elementi pertinenti definiti nella parte obbligatoria dei dati d'idoneità operativa stabiliti in conformità al regolamento (UE) n. 748/2012 per il tipo di aeromobile o variante rilevanti; e».
Allegato II
L'allegato V (PARTE-SpA) al regolamento (UE) n. 965/2012 è così modificato:
1) alla norma SpA.GEN.105, lettera b) il punto 2) è sostituito dal seguente:
«2) alla circostanza che è stato tenuto conto degli elementi pertinenti definiti nella parte obbligatoria dei dati d'idoneità operativa stabiliti in conformità al regolamento (UE) n. 748/2012.»;
2) la norma SpA.GEN.120 è sostituita dalla seguente:
«SpA.GEN.120 Mantenimento in stato di validità di un'approvazione specifica
Le approvazioni specifiche sono rilasciate per una durata illimitata e mantengono la loro validità a condizione che l'operatore resti conforme ai requisiti relativi all'approvazione specifica e tenga conto degli elementi pertinenti definiti nella parte obbligatoria dei dati di idoneità operativa stabiliti in conformità al regolamento (UE) n. 748/2012.».
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