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giovedì 30 gennaio 2014

Atto Camera Ordine del Giorno 9/01941/021 presentato da ROSSI Domenico.. più in dettaglio, la seconda rata IMU non è dovuta per l'immobile posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e di polizia e dal personale appartenente alla carriera prefettizia trasferito d'autorità, quale riconoscimento degli oneri e della specificità della professione svolta dal personale in divisa. ..




 
Atto Camera

Ordine del Giorno 9/01941/021
presentato da
ROSSI Domenico
testo di
Lunedì 27 gennaio 2014, seduta n. 160
La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 1 dispone l'abolizione della seconda rata IMU per l'anno 2013 per una serie di immobili, salvo l'obbligo di versamento di una quota di imposta dovuta per il 2013, nei comuni che hanno deliberato aumenti rispetto alle norme statali;
    più in dettaglio, la seconda rata IMU non è dovuta per l'immobile posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e di polizia e dal personale appartenente alla carriera prefettizia trasferito d'autorità, quale riconoscimento degli oneri e della specificità della professione svolta dal personale in divisa. In sintesi, per detto personale, non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica (immobili di cui all'articolo 2, comma 5, del decreto-legge del 31 agosto 2013, n. 102);
    per tali soggetti dunque è possibile ottenere il riconoscimento di «abitazione principale» a fini IMU per l'immobile posseduto, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, e non concesso in locazione, anche in assenza delle condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica, ma sono comunque soggetti al pagamento della quota dell'eventuale differenza tra l'ammontare dell'IMU risultante dall'applicazione dell'aliquota e della detrazione per la «prima casa» deliberate o confermate dal comune per l'anno 2013 e, se inferiore, quello risultante dall'applicazione dell'aliquota e della detrazione di base previste dalle norme statali; è evidente che la ratio delle motivazioni che hanno condotto il Governo ha introdurre la deroga per i proprietari di immobili che operano nel comparto Difesa e Sicurezza rispetto alla esenzione dal pagamento della prima rata IMU mantiene inalterata la sua validità anche per la mini IMU. In caso contrario si configurerebbero tra l'altro profili di iniquità e penalizzazione per chi, per ragioni di servizio allo Stato, già sostiene sacrifici e aggravi economici, risiedendo in luogo diverso da quello in cui è situato l'unico immobile di proprietà e che è tenuto a pagare la mini IMU,
impegna il Governo
a sollecitare, nell'ambito delle proprie competenze l'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani affinché vengano adottate iniziative che dispongano per il personale sopra indicato misure di compensazione tra la cosiddetta «Mini Imu», già saldata, e gli eventuali ulteriori tributi comunali dovuti dai soggetti proprietari degli immobili di cui all'articolo 2, comma 5, del decreto-legge del 31 agosto 2013, n. 102.
9/1941/21Rossi.

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