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giovedì 30 gennaio 2014

Norme in materia di Polizia amministrativa locale e modifiche alla legge regionale n. 18/2001, alla legge regionale n. 40/2010 e alla legge regionale n. 68/2012. Pubblicata nel B.U. Abruzzo 27 novembre 2013, n. 43.


Abruzzo

L.R. 20-11-2013 n. 42
Norme in materia di Polizia amministrativa locale e modifiche alla legge regionale n. 18/2001, alla legge regionale n. 40/2010 e alla legge regionale n. 68/2012.
Pubblicata nel B.U. Abruzzo 27 novembre 2013, n. 43.
L.R. 20 novembre 2013, n. 42   (1).

Norme in materia di Polizia amministrativa locale e modifiche alla legge regionale n. 18/2001, alla legge regionale n. 40/2010 e alla legge regionale n. 68/2012.

(1) Pubblicata nel B.U. Abruzzo 27 novembre 2013, n. 43.



IL CONSIGLIO REGIONALE

ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge:



TITOLO I

Disposizioni generali

Art. 1  Funzione di polizia amministrativa locale.

1.  La presente legge, in conformità con l'articolo 117, comma secondo, lettera h) della Costituzione, disciplina l'esercizio delle funzioni di polizia amministrativa locale e definisce, nel pieno rispetto dell'esclusiva competenza statale in materia di ordine e sicurezza pubblica, gli indirizzi generali dell'organizzazione e dello svolgimento del servizio di polizia amministrativa locale dei comuni, delle provincie e delle loro forme associative.
2.  I comuni singoli o associati esercitano le funzioni di polizia amministrativa locale avvalendosi dei Corpi o dei servizi di polizia locale comunale.
3.  Le province esercitano le funzioni di polizia amministrativa locale avvalendosi dei Corpi o dei servizi di polizia locale provinciale.
4.  La polizia amministrativa locale, comunale e provinciale, è di seguito, per brevità, definita "polizia locale".


Art. 2  Svolgimento dell'attività sul territorio.

1.  Le attività di polizia locale sono svolte nell'ambito territoriale dell'Ente di appartenenza, o di quello presso cui il personale sia stato distaccato o comandato.
2.  Sono consentite le missioni esterne al territorio per soli fini di collegamento e di rappresentanza.
3.  Il personale di polizia locale può compiere, fuori dal territorio di competenza, le missioni per rinforzare altri corpi o servizi di polizia locale in particolari occasioni stagionali o eccezionali sulla base di appositi piani concordati tra le amministrazioni interessate.


Art. 3  Requisiti di carattere generale per la selezione del personale.

1.  Per la selezione del personale da destinare ai Corpi o Servizi della polizia locale sono individuate modalità di verifica del possesso dei requisiti di idoneità psico-fisica previsti dalla normativa vigente.


Art. 4  Organizzazione del personale della polizia locale.

1.  Il Sindaco, il Presidente della Provincia, o loro delegati, ovvero l'organo individuato dal regolamento nel caso di gestione associata dei corpi o servizi di Polizia locale, svolge funzioni di indirizzo e controllo politico-amministrativo nell'ambito della Polizia locale ed è responsabile dell'attuazione della presente legge.
2.  La struttura organizzativa della polizia locale e l'ordine gerarchico dei suoi appartenenti sono articolati per ruoli, all'interno dei quali gli addetti sono collocati in base al grado loro attribuito nel rispetto della categoria professionale, come di seguito specificato:
a)  Ruolo comandanti e responsabili di Servizio:
1)  dirigente;
2)  commissario;
3)  ispettore;
4)  sovrintendente;
b)  Ruolo addetti al coordinamento e controllo:
1)  commissario;
2)  ispettore;
3)  sovrintendente;
c)  Ruolo agenti:
1)  assistente;
2)  agente.
3.  Il regolamento regionale di cui all'articolo 26 stabilisce la foggia, nonché i criteri e le modalità di attribuzione dei gradi agli addetti di polizia locale e l'uso dei distintivi di funzione.


Art. 5  Comandante del Corpo o del Servizio della polizia locale.

1.  Fermi restando i requisiti di legge, il ruolo di Comandante può essere attribuito solo a personale inquadrato nei ruoli della polizia locale. La funzione di Comandante è incompatibile con lo svolgimento di altre funzioni o incarichi all'interno dell'ente di appartenenza.
2.  Il Comandante della polizia locale riveste la qualifica apicale nell'ambito dell'ente di appartenenza ed in nessun caso può essere posto alle dipendenze del responsabile di diversa area, o settore, o servizio, o altra unità organizzativa amministrativa comunque denominata.
3.  Il Comandante della polizia locale attua gli indirizzi dati dal Sindaco, dal Presidente della Provincia, o loro delegati, ovvero dall'organo individuato dal regolamento nel caso di gestione associata dei Corpi e Servizi di Polizia locale ed è responsabile verso questi della gestione delle risorse a lui assegnate, dell'organizzazione, dell'addestramento, della disciplina e dell'impiego tecnico ed operativo del personale appartenente al Corpo o al Servizio.
4.  Il Comandante è responsabile dello svolgimento delle attività di competenza del Corpo o del Servizio, emana gli ordini e le disposizioni organizzative ed operative, vigilando sul rispetto di essi.
5.  In caso di assenza o impedimento del Comandante le relative funzioni sono espletate dal vice Comandante; in mancanza di entrambi, le funzioni possono essere temporaneamente conferite al personale del Corpo o del Servizio di pari categoria, ovvero al personale di categoria immediatamente inferiore.
6.  In caso di vacanza del posto nella dotazione organica, nelle more di espletamento del concorso, le funzioni possono essere conferite per un massimo di sei mesi al personale di polizia locale, interno all'Ente che abbia maturato almeno cinque anni di appartenenza nella categoria richiesta per lo svolgimento di tale incarico, o in mancanza, nella categoria immediatamente inferiore.
7.  L'affidamento a personale esterno all'Ente dell'incarico a tempo determinato di Comandante del Corpo o Servizio di polizia locale, previo accertamento dell'impossibilità di far ricorso al personale interno, è subordinato al possesso del requisito individuale di espletamento di funzioni di Comandante del Corpo o del Servizio di polizia locale per un periodo di almeno cinque anni, con inquadramento nella categoria necessaria a ricoprire il posto vacante.
8.  Qualora l'Ente si trovi nell'impossibilità di individuare il soggetto avente i requisiti di cui al comma 7 può affidare l'incarico a soggetti appartenenti a forze di polizia dello Stato che abbiano espletato funzioni di Comandante per un periodo di almeno cinque anni, con inquadramento nella categoria necessaria a ricoprire il posto vacante.


TITOLO II

Ordinamento della polizia locale comunale

Art. 6  Istituzione del Corpo o del Servizio di polizia locale comunale.

1.  Al fine di assicurare in maniera continuativa, efficiente ed efficace su tutto il territorio di competenza lo svolgimento delle funzioni di polizia locale comunale, i comuni singoli o associati istituiscono il Corpo o il Servizio di polizia locale comunale con la dotazione di personale, di mezzi e di strutture specificamente dedicate.
2.  La dotazione organica minima per l'istituzione del Corpo di polizia locale comunale è di almeno sette addetti.


Art. 7  Compiti degli addetti alla polizia locale comunale.

1.  Gli addetti al Corpo o al Servizio di polizia locale comunale nel territorio di competenza provvedono a:
a)  svolgere funzioni di polizia amministrativa locale in relazione alle materie di competenza dell'Ente di appartenenza, attribuite dallo Stato o conferite dalla Regione;
b)  prestare servizi d'ordine, di vigilanza e di scorta, necessari per l'espletamento di attività e compiti istituzionali;
c)  assolvere a compiti di informazione, accertamento, raccolta e di rilevazione dei dati connessi alle funzioni istituzionali o richieste dalle competenti autorità;
d)  svolgere funzioni attinenti alla predisposizione di servizi, nonché, di collaborazioni alle operazioni di protezione civile di competenza dell'Ente locale di appartenenza;
e)  vigilare sull'integrità e sulla conservazione del patrimonio pubblico;
f)  svolgere i controlli relativi ai tributi locali di competenza;
g)  segnalare alle autorità competenti disfunzioni o carenze dei servizi pubblici;
h)  svolgere funzioni di polizia mortuaria;
i)  svolgere funzioni di vigilanza sull'osservanza dei regolamenti, delle ordinanze e dei provvedimenti amministrativi.
2.  Gli addetti al Corpo o al Servizio di polizia locale non possono essere destinati a compiti o mansioni diversi da quelli tassativamente indicati dalla normativa vigente.


Art. 8  Attività del Corpo o del Servizio di polizia locale comunale e segni distintivi.

1.  Gli addetti al Corpo o al Servizio di polizia locale svolgono la loro attività in uniforme tranne nei casi espressamente disciplinati dal regolamento comunale di cui all'articolo 12.
2.  Le uniformi e i segni distintivi degli addetti alla polizia locale comunale sono stabiliti, nei modelli e nelle ulteriori caratteristiche per ciascun capo, dal regolamento regionale di cui all'articolo 26.
3.  È fatto divieto di utilizzare uniformi e segni distintivi diversi da quelli stabiliti dal regolamento regionale di cui al comma 2, tranne nei casi espressamente da esso individuati.


Art. 9  Caratteristiche dei veicoli.

1.  Ai veicoli in dotazione alla polizia locale sono applicati i colori, i contrassegni e gli accessori stabiliti dal regolamento regionale di cui all'articolo 26.
2.  Per l'espletamento di particolari servizi di istituto possono essere utilizzati veicoli privi di contrassegni.


Art. 10  Principi organizzativi.

1.  I comuni singoli o associati definiscono la dotazione organica della polizia locale nel regolamento comunale di cui all'articolo 12, nel rispetto delle peculiarità di ciascun contesto territoriale e dei principi organizzativi definiti con apposita deliberazione della Giunta regionale, al fine di garantire, ferma restando l'autonomia dei singoli enti, una gestione omogenea e coordinata dell'attività di polizia locale.
2.  La deliberazione di cui al comma 1 individua i parametri di riferimento per la determinazione di un organigramma tipo e della dotazione organica sulla base della popolazione residente, temporanea e fluttuante, della presenza di nodi stradali critici, dell'andamento medio dei flussi di traffico, della presenza scolastica e universitaria, della vocazione turistica del territorio, del tipo e quantità degli insediamenti produttivi e commerciali.
3.  I comuni singoli o associati sono tenuti ad adeguare gli organici dei Corpi o dei Servizi della polizia locale ai principi organizzativi definiti con la deliberazione di cui al comma 1.


Art. 11  Norme generali per lo svolgimento delle funzioni di polizia locale comunale.

1.  La polizia locale comunale provvede all'espletamento dei compiti indicati all'articolo 7.
2.  In ogni comune singolo o associato i compiti di polizia locale sono svolti con modalità che ne consentano la fruizione per tutti i giorni dell'anno. A tale fine i comuni singoli o associati possono adottare idonee forme di intesa o di collaborazione.
3.  La polizia locale, comunque organizzata, non può essere considerata struttura intermedia nell'ambito di un più ampio settore organizzativo dell'ente di appartenenza, né essere posta alle dipendenze del responsabile di un settore diverso.
4.  Il personale di polizia locale svolge stabilmente ed esclusivamente le funzioni e i compiti previsti dalla presente legge anche negli enti in cui presta servizio un solo addetto.
5.  I distacchi e i comandi presso ente diverso da quello di appartenenza sono consentiti esclusivamente per lo svolgimento di compiti inerenti le funzioni di polizia locale.


Art. 12  Regolamento della polizia locale comunale.

1.  L'ordinamento, le modalità d'impiego del personale e l'organizzazione del Corpo o del Servizio di polizia locale, svolto in forma singola o associata, sono disciplinati dal regolamento comunale, entro i limiti fissati dalle leggi vigenti e dai contratti collettivi di lavoro e nel rispetto delle norme contenute nella presente legge.
2.  Il regolamento comunale tiene conto delle disposizioni contenute nel regolamento regionale di cui all'articolo 26.


Art. 13  Gestione associata.

1.  La gestione associata della funzione di polizia locale è esercitata nelle forme previste dalle vigenti disposizioni di legge, attraverso convenzioni o unioni.
2.  I comuni che si convenzionano definiscono i rapporti finanziari, gli obblighi e le reciproche garanzie. Essi definiscono, in particolare:
a)  le modalità di esercizio associato delle funzioni di cui all'articolo 4, comma 1, da parte del sindaco di ciascun comune e i rapporti con il responsabile della forma associata;
b)  l'organo che esercita le funzioni di indirizzo, coordinamento e vigilanza sull'espletamento delle attività gestite in forma associata;
c)  il regolamento unitario del Corpo o Servizio intercomunale.
3.  I comuni che costituiscono una unione disciplinano i loro rapporti secondo quanto disposto all'articolo 32 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali) e successive modifiche e integrazioni.


Art. 14  Incentivazione della gestione associata.

1.  La Regione incentiva le forme di gestione associata delle funzioni di polizia locale di cui all'articolo 13.
2.  Le forme di incentivazione ed i criteri e le modalità di assegnazione delle risorse finanziarie finalizzati alle gestioni associate delle funzioni di polizia locale sono stabiliti con apposita deliberazione della Giunta regionale, sentito il comitato consultivo di cui all'articolo 25, qualora già costituito.


TITOLO III

Ordinamento della polizia locale provinciale

Art. 15  Istituzione del Corpo o Servizio di polizia locale provinciale.

1.  Al fine di assicurare in maniera continuativa, efficiente ed efficace su tutto il territorio di competenza lo svolgimento delle funzioni di polizia locale provinciale, le province istituiscono il Corpo o il Servizio di polizia locale provinciale con la dotazione di personale, di mezzi e di strutture specificamente dedicate.
2.  La dotazione organica minima per l'istituzione del Corpo di polizia locale provinciale è di almeno venti addetti.


Art. 16  Compiti degli addetti alla polizia locale provinciale.

1.  Il personale di polizia locale provinciale nel territorio di competenza provvede a garantire lo svolgimento dei compiti di polizia locale, con riferimento alle funzioni attribuite o conferite alle province, ivi compreso il controllo sui tributi, di competenza dell'ente.


Art. 17  Regolamento provinciale.

1.  L'ordinamento, le modalità d'impiego del personale e l'organizzazione del Corpo o del Servizio di polizia locale, svolto in forma singola o associata, sono disciplinati dal regolamento provinciale, entro i limiti fissati dalle leggi vigenti e dai contratti collettivi di lavoro e nel rispetto delle norme contenute nella presente legge.
2.  Il regolamento provinciale tiene conto delle disposizioni contenute nel regolamento regionale di cui all'articolo 26.


Art. 18  Gestione associata tra gli Enti.

1.  Le province tra loro o i comuni singoli o associati con le province possono stipulare apposite convenzioni ai sensi dell'articolo 30 del D.Lgs. 267/2000, per la gestione associata di funzioni di polizia locale di loro competenza.


Art. 19  Caratteristiche dei veicoli e delle uniformi della polizia locale provinciale.

1.  I veicoli in dotazione della polizia provinciale hanno caratteristiche tecniche tali da assicurare la massima efficienza per l'erogazione dei servizi in riferimento alle caratteristiche morfologiche del territorio delle singole province. Ad essi sono applicati i colori, i contrassegni e gli accessori stabiliti nel regolamento regionale di cui all'articolo 26.
2.  Gli addetti al Corpo o al Servizio di polizia locale provinciale svolgono la loro attività in uniforme tranne nei casi espressamente disciplinati dal regolamento provinciale di cui all'articolo 17.
3.  Le uniformi e i segni distintivi degli addetti alla polizia locale provinciale sono stabiliti, nei modelli e nelle ulteriori caratteristiche per ciascun capo, dal regolamento regionale di cui all'articolo 26.
4.  È fatto divieto di utilizzare uniformi e segni distintivi diversi da quelli stabiliti dal regolamento regionale di cui al comma 3, tranne nei casi espressamente da esso individuati.


TITOLO IV

Formazione e aggiornamento del personale della polizia locale

Art. 20  Scuola regionale di polizia locale.

1.  La scuola regionale di polizia locale, di seguito denominata "scuola", istituita presso la Direzione regionale competente in materia di enti locali, ha lo scopo di contribuire ad assicurare agli addetti della polizia locale una professionalità adeguata alle funzioni svolte.
2.  Le modalità organizzative della scuola, le docenze, l'articolazione dei corsi e delle altre attività, nonché i rapporti con gli enti locali territoriali e gli altri soggetti istituzionali, i criteri generali di ammissione e di riconoscimento di attività formative e di aggiornamento svolte da soggetti terzi, sono disciplinati con apposito provvedimento emanato dalla Giunta regionale, previo parere del comitato consultivo di cui all'articolo 25.


Art. 21  Attività formativa.

1.  L'attività formativa della scuola è attuata attraverso l'organizzazione di corsi di prima formazione, di corsi di aggiornamento periodici e di corsi o altri eventi formativi di specializzazione, anche elevata, in relazione all'impiego in specifici settori operativi. La partecipazione a tali corsi è assicurata dai Corpi o Servizi di polizia locale, purché sia possibile mantenere i servizi essenziali durante la frequenza degli stessi.
2.  Sulla base del fabbisogno formativo rilevato dalla Regione presso i Corpi o i Servizi di polizia locale dei comuni singoli o associati e delle province, e sentito il parere del comitato consultivo di cui all'articolo 25, la Giunta regionale approva il programma di durata biennale delle attività della scuola.
3.  Le attività di cui al comma 2 possono essere programmate e realizzate in convenzione con gli enti locali territoriali interessati, con eventuale compartecipazione alla spesa da parte degli enti stessi.
4.  Al termine dei corsi, a seguito di verifica finale di idoneità, è rilasciato un attestato di superamento del corso con votazione in centesimi, che costituisce titolo valutabile ai fini dell'avanzamento e della progressione nella carriera.
5.  La scuola, per lo svolgimento dei corsi di cui al comma 1, può avvalersi dell'apporto di Atenei universitari e di strutture formative specializzate di enti pubblici o privati.
6.  L'attività formativa della scuola può produrre crediti formativi riconosciuti, ai quali consegue una idonea valutazione nelle procedure di accesso o di selezione alle diverse categorie professionali della polizia locale.
7.  La Regione, attraverso la scuola, può stipulare apposite convenzioni con le Università aventi sede nel territorio regionale finalizzate alla istituzione di corsi accademici diretti al conseguimento di diplomi universitari in materie attinenti alla polizia locale, alla sicurezza urbana e alla pianificazione delle risorse.


Art. 22  Formazione di base.

1.  I contenuti, la durata e le modalità organizzative di massima dell'attività di prima formazione per il personale della polizia locale sono regolamentati con il provvedimento della Giunta regionale di cui all'articolo 20, comma 2.
2.  Per il personale assunto a tempo determinato, il provvedimento previsto al comma 1, disciplina l'attività formativa di base, da svolgere presso l'ente di appartenenza, specifica e preliminare all'immissione in servizio, con esclusione del personale che abbia già prestato, anche temporaneamente, la propria attività in un Corpo o Servizio di polizia locale per almeno sessanta giorni, oppure abbia ottenuto l'idoneità nelle prove conclusive di un concorso per addetti alla polizia locale e che la relativa graduatoria sia stata approvata da non più di tre anni.


Art. 23  Osservatorio regionale di polizia locale e sicurezza urbana.

1.  È istituito l'osservatorio regionale di polizia locale e sicurezza urbana, di seguito denominato "osservatorio".
2.  Presso l'osservatorio è costituito un sistema informatizzato per la raccolta di leggi, decreti, circolari e quant'altro attiene all'attività della polizia locale e della sicurezza urbana. L'osservatorio è dotato, inoltre, di un apposito portale internet alla cui gestione prende parte la polizia locale, al quale possono accedere anche i cittadini e le imprese per usufruire di servizi informativi e di altre utilità in materia di polizia locale e sicurezza urbana.
3.  L'osservatorio, in particolare, persegue le seguenti finalità:
a)  fornire alla polizia locale un sostegno operativo all'espletamento delle funzioni ad essa attribuite;
b)  uniformare i protocolli operativi, la modulistica e diramare circolari sull'interpretazione delle norme di interesse della polizia locale e della sicurezza urbana, anche avvalendosi di organismi di ricerca e formazione a supporto della pubblica amministrazione;
c)  offrire al cittadino e alle imprese una possibilità di informazione e di contatto diretto con la polizia locale;
d)  predisporre la relazione annuale di cui all'articolo 28, comma 2.
4.  L'attività dell'osservatorio è svolta in collaborazione con gli enti locali territoriali e con il Comitato consultivo di cui all'articolo 25, all'attività del quale l'osservatorio fornisce anche supporto tecnico.
5.  Le modalità organizzative e di funzionamento dell'osservatorio sono disciplinate con apposito provvedimento della Giunta regionale.


TITOLO V

Funzioni della regione

Art. 24  Interventi regionali.

1.  La Regione, nel rispetto della potestà regolamentare propria di comuni e province, esercita le funzioni di coordinamento, sostegno e indirizzo generale sull'organizzazione e lo svolgimento dei servizi di polizia amministrativa locale, promuovendo l'uniformità e l'omogeneità dell'attività su tutto il territorio regionale.
2.  Competono, in particolare, alla Regione:
a)  la definizione di modelli operativi e organizzativi uniformi, finalizzati alla promozione dell'esercizio omogeneo delle funzioni di polizia locale;
b)  l'incentivazione dell'esercizio associato delle funzioni di polizia locale;
c)  la definizione dei contenuti formativi e di aggiornamento generali per il personale della polizia locale e l'attuazione diretta delle attività formative di competenza regionale per il tramite della scuola di cui all'articolo 20;
d)  la realizzazione di attività di ricerca e documentazione sulla polizia locale e sulla sicurezza urbana;
e)  la promozione, anche attraverso apposite intese istituzionali, di forme di collaborazione tra le forze di polizia locale e le forze di polizia di Stato, anche per quanto concerne le attività di formazione;
f)  l'adozione di misure finalizzate ad assicurare il raccordo tra le diverse azioni e i soggetti coinvolti nell'attuazione delle politiche integrate di sicurezza e tutela sociale del territorio, anche attraverso il riconoscimento e la promozione del ruolo svolto dalla polizia locale nel settore della sicurezza urbana;
g)  l'attivazione, in collaborazione con gli enti locali territoriali, di un numero telefonico unico per l'accesso alle centrali operative dei Corpi di polizia locale sull'intero territorio regionale;
h)  l'attività di verifica e valutazione sullo stato di attuazione della presente legge, di cui all'articolo 28.
3.  La Giunta regionale, nell'esercizio delle funzioni di indirizzo e coordinamento di cui al presente articolo, può emanare atti di indirizzo applicativo ed emanare raccomandazioni, sentito il comitato consultivo di cui all'articolo 25, qualora già costituito.
4.  La Regione, in collaborazione con gli enti locali territoriali, promuove ogni anno la celebrazione della Giornata regionale della polizia locale, organizzando una manifestazione pubblica finalizzata alla conoscenza e alla valorizzazione del ruolo svolto dalla polizia locale.
5.  In occasione della giornata di cui al comma 4, sono consegnate le benemerenze regionali concesse con decreto del Presidente della Giunta regionale agli operatori e ai Corpi o Servizi di polizia locale, che si sono particolarmente distinti nell'attività svolta durante l'anno precedente.


Art. 25  Comitato consultivo per la polizia locale.

1.  È istituito il comitato consultivo per la polizia locale, di seguito denominato "comitato", con funzioni di consulenza tecnica e di supporto operativo all'attività della Giunta regionale in materia di polizia locale.
2.  Il comitato è nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale, su proposta dell'assessore preposto alla polizia locale e resta in carica per tutta la durata della Legislatura regionale.
3.  Il comitato è composto da:
a)  il Direttore della struttura regionale competente in materia di polizia locale, o suo delegato, con funzioni di presidente;
b)  i Comandanti della polizia locale comunale delle città capoluogo di provincia ed i comandanti operanti in comuni e province della Regione, con rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato e con la qualifica di dirigente;
c)  quattro appartenenti alla polizia locale comunale, uno per provincia, di comuni con non meno di cinquemila abitanti singoli o associati, designati dall'Associazione nazionale comuni italiani (ANCI) regionale;
d)  due appartenenti alla polizia locale provinciale designati dall'Unione delle province d'Italia (UPI) regionale;
e)  un rappresentante di ciascuna delle associazioni professionali di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale;
4.  Il comitato è allargato a un rappresentante per ciascuna organizzazione sindacale firmataria del vigente contratto collettivo nazionale di lavoro, qualora interessate all'argomento all'ordine del giorno.
5.  Il comitato disciplina la propria attività con regolamento interno. Esso si riunisce almeno due volte l'anno e ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità.
6.  La partecipazione alle riunioni e alle attività del comitato è considerata attività di servizio e il rimborso spese di viaggio è a carico dell'ente di appartenenza.


Art. 26  Regolamento regionale.

1.  Il Consiglio regionale, acquisito il parere del Consiglio delle Autonomie locali, approva il regolamento di applicazione della presente legge per stabilire distintamente per la polizia locale comunale e per la polizia locale provinciale:
a)  le simbologie, i criteri e le modalità di attribuzione dei distintivi di grado agli addetti di polizia locale e l'uso dei distintivi di funzione, nel rispetto di quanto stabilito dall'articolo 4, commi 2 e 3;
b)  il modello, le ulteriori caratteristiche e le modalità di impiego di ciascun capo delle uniformi nelle loro varie componenti;
c)  le caratteristiche degli eventuali distintivi apponibili sull'uniforme, diversi da quelli di grado, relativi a particolari specializzazioni o incarichi nella polizia locale, al possesso di anzianità e alla concessione di onorificenze ed encomi;
d)  i colori, i contrassegni e gli accessori dei veicoli e degli altri mezzi operativi in dotazione;
e)  i tipi e le caratteristiche degli strumenti di autotutela e dei relativi accessori;
f)  le caratteristiche, le modalità di concessione e i criteri di scelta dei destinatari delle benemerenze regionali per la polizia locale di cui all'articolo 24, comma 5;
g)  il simbolo unico della polizia locale a livello regionale;
h)  il modello della tessera di riconoscimento personale rilasciata dall'ente di appartenenza, nonché del distintivo metallico.
2.  Il provvedimento di cui al comma 1 è adottato escludendo la stretta somiglianza delle uniformi e dei distintivi della polizia locale a quelli militari e delle forze di polizia dello Stato.


Art. 27  Attività di vigilanza.

1.  Gli enti titolari delle funzioni di polizia locale forniscono collaborazione alla Regione per la verifica dello stato di attuazione della presente legge, anche mediante apposita attestazione annuale resa dal Comandante del Corpo o Servizio e la comunicazione dei dati informativi necessari al funzionamento dell'osservatorio di cui all'articolo 23.
2.  Nell'attestazione di cui al comma 1, gli enti titolari delle funzioni di polizia locale comunicano alla Regione, entro il 31 gennaio di ciascun anno, gli elenchi nominativi del personale della polizia locale in servizio nell'anno precedente, specificando categorie, compiti e gradi.
3.  La Direzione regionale competente in materia di enti locali, in relazione alle funzioni e agli interventi propri della Regione, può in qualsiasi momento chiedere informazioni e disporre accertamenti a carico degli enti titolari delle funzioni di polizia locale, finalizzati a verificare il rispetto della presente legge e delle disposizioni attuative emanate.
4.  L'inottemperanza a quanto disposto dai commi 1, 2 e 3 comporta, previa formale diffida, l'esclusione dell'ente diffidato da ogni forma di contribuzione regionale prevista per la polizia locale e la sicurezza urbana, oltre che da ogni forma di servizio erogato dalla Regione in attuazione della presente legge.


Art. 28  Clausola valutativa.

1.  La Giunta regionale rende conto al Consiglio sull'attuazione della presente legge e sui risultati ottenuti in termini di sviluppo e miglioramento organizzativo ed operativo del servizio di polizia amministrativa locale.
2.  A tal fine, con cadenza annuale, a partire dal secondo anno dall'entrata in vigore della presente legge, anche sulla base della relazione annuale predisposta dall'osservatorio di cui all'articolo 23, corredata del parere reso dal comitato previsto all'articolo 25, la Giunta regionale presenta alla Commissione consiliare competente una relazione che contenga risposte documentate ai seguenti quesiti:
a)  come si è svolto il processo di attuazione in relazione alla definizione di modelli operativi e organizzativi uniformi e dell'assetto organizzativo della polizia locale ai vari livelli, ed impatto sulla qualità del servizio erogato;
b)  quali criticità sono state riscontrate nella fase di attuazione;
c)  se, e in quale misura, i contributi regionali hanno incentivato la gestione associata del servizio tra enti locali;
d)  quali iniziative sono state messe in atto per la formazione e l'aggiornamento degli operatori di polizia locale ed impatto sulla qualità del servizio erogato;
e)  entità degli oneri finanziari connessi all'attuazione della presente legge.


TITOLO VI

Norme finali, finanziarie e modifiche alle leggi regionali 18/2001, 40/2010 e 68/2012

Art. 29  Regolamenti degli enti locali.

1.  Entro centottanta giorni dall'approvazione dei provvedimenti previsti dalla presente legge, contenenti le disposizioni attuative della stessa, i comuni singoli o associati e le province approvano i nuovi regolamenti o adeguano quelli esistenti ai suddetti provvedimenti.
2.  Decorsi inutilmente i termini di cui al comma 1, a carico degli enti inadempienti saranno applicate, previa diffida, le sanzioni di cui all'articolo 27, comma 4.


Art. 30  Abrogazioni e disposizioni transitorie.

1.  Sono abrogate le seguenti disposizioni normative:
a)  legge regionale 2 agosto 1997, n. 83 (Ordinamento della Polizia locale);
b)  articolo 136 della legge regionale 26 aprile 2004, n. 15 (Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2004 e pluriennale 2004-2006 della Regione Abruzzo (Legge finanziaria regionale 2004));
c)  articolo 245 della legge regionale 8 febbraio 2005, n. 6 (Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2005 e pluriennale 2005-2007 della Regione Abruzzo (Legge finanziaria regionale 2005)).
2.  Le disposizioni normative di cui al comma 1 e dell'Atto di organizzazione, approvato con deliberazione della Giunta regionale in data 10 ottobre 2001, n. 883, trovano applicazione fino all'approvazione del regolamento regionale di cui all'articolo 26 e dei provvedimenti previsti dagli articoli 10, 20 e 21 della presente legge, per le materie ad esse demandate.


Art. 31  Norma finanziaria.

1.  Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, quantificati per l'anno 2013 in euro 50.000,00, si provvede con lo stanziamento iscritto sul capitolo di spesa 14.01.002 - 32430 che è ridenominato nei seguenti termini "Interventi in favore della polizia locale - L.R. 2 agosto 1997, n. 83 e successive integrazioni e modificazioni".
2.  Per gli esercizi successivi, la copertura finanziaria è assicurata mediante lo stanziamento determinato e iscritto sul capitolo di cui al comma 1 dalle annuali leggi di bilancio ai sensi della legge regionale 25 marzo 2002, n. 3 (Ordinamento contabile della Regione Abruzzo).


Art. 32  Modifiche alle leggi regionali 18/2001, 40/2010 e 68/2012.

1.  L'articolo 40 della legge regionale 10 agosto 2010, n. 40, è sostituito dal seguente:
"Art. 40
(Personale dei gruppi)
1. Ai fini di quanto disposto dall'articolo 2, comma 1, lettera h) del D.L. n. 174/2012, convertito con modificazioni dalla L. 213/2012, e secondo quanto stabilito dalla Deliberazione della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le provincie autonome di Trento e Bolzano del 6 dicembre 2012, l'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale definisce il tetto massimo in termini finanziari per la determinazione dell'ammontare della spesa per il personale dei gruppi consiliari in modo tale che non ecceda complessivamente il costo di un'unità di personale di categoria D, posizione economica D6, senza posizione organizzativa, compresi gli oneri a carico dell'ente, per ciascun consigliere. Con il medesimo atto ripartisce il budget complessivamente determinato fra i gruppi consiliari.
2. Il personale a qualsiasi titolo comandato o distaccato da soggetti pubblici o privati, nonché quello assunto con contratto a tempo determinato dal Consiglio Regionale, allorché funzionalmente collocato a disposizione dei gruppi consiliari, deve considerarsi rientrante nei limiti del budget di cui al comma 1 individuato per il gruppo consiliare.
3. In sede di prima applicazione del comma 1, e con riferimento alla nona Legislatura in corso, l'Ufficio di Presidenza, fermo restando il rispetto del tetto massimo di spesa ivi stabilito, determina i budget dei gruppi tenendo conto della spesa derivante dai rapporti di lavoro flessibile e delle altre tipologie di rapporto di lavoro, di cui al comma 2, in essere alla data del 30 novembre 2013.
4. Le risorse di cui al comma 1 non possono in alcun caso essere destinate ad altre finalità e le eventuali risorse non utilizzate nell'anno di riferimento per il reclutamento del personale possono essere utilizzate nell'esercizio finanziario successivo, mediante apposita e separata reiscrizione alle competenze dell'esercizio successivo fino al termine della Legislatura, alla cui scadenza eventuali avanzi sono restituiti.
5. Alle spese di cui al comma 1 non si applicano i limiti stabiliti dall'articolo 9, comma 28, e dall'articolo 14, commi 7 e 9, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 "Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica", convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.".
2.  Il comma 3, dell'articolo 33, della L.R. n. 68/2012 è abrogato.
3.  Alla L.R. n. 18/2001 sono apportate le seguenti modifiche:
a)  al comma 4 dell'articolo 6 le parole "nel rispetto delle previsioni di cui all'allegata tabella B" sono soppresse;
b)  i commi 5 e 6 dell'articolo 6 sono abrogati;
c)  l'articolo 7 è abrogato;
d)  all'articolo 9, comma 1, le parole "alla tabella B" sono sostituite dalle seguenti "all'articolo 40 della L.R. n. 40/2010";
e)  la tabella "B" è soppressa.


Art. 33  Entrata in vigore.

1.  La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.
La presente legge regionale sarà pubblicata nel "Bollettino Ufficiale della Regione".
È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

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