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giovedì 30 gennaio 2014

Agenzia delle Entrate Ris. 27-1-2014 n. 15/E Istituzione del codice tributo per il versamento, mediante modello F23, delle maggiorazioni delle ammende previste per le contravvenzioni in materia di igiene, salute e sicurezza sul lavoro nonché delle sanzioni amministrative pecuniarie disposte dall'articolo 306, comma 4-bis, del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, come sostituito dall'articolo 9, comma 2, del D.L. 28 giugno 2013, n. 76.


Agenzia delle Entrate
Ris. 27-1-2014 n. 15/E
Istituzione del codice tributo per il versamento, mediante modello F23, delle maggiorazioni delle ammende previste per le contravvenzioni in materia di igiene, salute e sicurezza sul lavoro nonché delle sanzioni amministrative pecuniarie disposte dall'articolo 306, comma 4-bis, del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, come sostituito dall'articolo 9, comma 2, del D.L. 28 giugno 2013, n. 76.
Emanata dall'Agenzia delle entrate, Direzione centrale servizi ai contribuenti.
Ris. 27 gennaio 2014, n. 15/E (1).

Istituzione del codice tributo per il versamento, mediante modello F23, delle maggiorazioni delle ammende previste per le contravvenzioni in materia di igiene, salute e sicurezza sul lavoro nonché delle sanzioni amministrative pecuniarie disposte dall'articolo 306, comma 4-bis, del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, come sostituito dall'articolo 9, comma 2, del D.L. 28 giugno 2013, n. 76.

(1) Emanata dall'Agenzia delle entrate, Direzione centrale servizi ai contribuenti.



Il D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 disciplina l'Attuazione dell'articolo 1 della L. 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

In particolare, l’articolo 306, comma 4-bis, del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, come sostituito dall'articolo 9, comma 2, del D.L. 28 giugno 2013, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla L. 9 agosto 2013, n. 99, stabilisce che le ammende previste con riferimento alle contravvenzioni in materia di igiene, salute e sicurezza sul lavoro e le sanzioni amministrative pecuniarie previste dal medesimo decreto nonché da atti aventi forza di legge, sono rivalutate ogni cinque anni, a decorrere dal 1° luglio 2013, in misura pari all'indice ISTAT dei prezzi al consumo.

Tale comma prevede, inoltre, che la metà dell’ammontare delle maggiorazioni che derivano dalla rivalutazione delle ammende e delle sanzioni amministrative pecuniarie, è destinato al finanziamento di iniziative di vigilanza nonché di prevenzione e promozione in materia di salute e sicurezza del lavoro effettuate dalle Direzioni territoriali del lavoro.

In attuazione delle predette disposizioni, il Ministero dell’Economia e delle finanze - Ragioneria Generale dello Stato ha istituito il “capitolo 2573 - capo 27 - articolo 12”, nel quale dovranno affluire le somme derivanti dalle predette maggiorazioni.

Per consentire il versamento, tramite modello F23, delle suddette somme si istituisce il seguente codice tributo:

- “GAET”, denominato “Maggiorazioni delle ammende previste per contravvenzioni in materia di igiene, salute e sicurezza sul lavoro disposte dall’articolo 9, comma 2, del D.L. 28 giugno 2013, n. 76”

In sede di compilazione del modello di versamento F23 :

- nel campo 6 “codice ufficio o ente”, è indicato il codice “VXX”, dove XX è sostituito dalla sigla automobilistica della provincia di appartenenza dell’ufficio competente territorialmente, come indicato nella “Tabella dei codici degli enti diversi dagli uffici finanziari”, pubblicata sul sito dell’Agenzia delle entrate www.agenziaentrate.gov.it.:

- nel campo 10 “estremi dell’atto o del documento”, sono indicati gli estremi dell’atto con il quale si richiede il pagamento;

- nel campo 11 “codice tributo”, è indicato il codice tributo “ GAET”.

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