(Scheda) Dl Imu: da stop II rata a quote Bankitalia, le novita' =
(AGI) - Roma, 9 gen. - Via libera del Senato al decreto
Imu-Bankitalia che ha abolito la seconda rata dell'imposta
sulle abitazioni principali e sui terreni agricoli, ha
ridisegnato la governance della Banca d'Italia a seguito della
decisione di rivalutare le quote e ha accelerato il processo di
vendita degli immobili dello stato. Il provvedimento, approvato
in prima lettura dall'aula di palazzo Madama con 142 voti
favorevoli e 94 contrari, passa ora all'esame della Camera.
Questi i principali contenuti del provvedimento licenziato
oggi dal Senato:
ABOLIZIONE SECONDA RATA IMU
La conversione del decreto 30 novembre 2013, n. 133 approvata
oggi dall'Aula del Senato abolisce il versamento della seconda
rata dell'Imu per il 2013 per le abitazioni principali, ad
esclusione dei fabbricati di lusso e delle unita' immobiliari
appartenenti alle cooperative edilizie a proprieta' indivisa,
adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonche'
gli alloggi assegnati dagli IACP ed enti assimilati e la casa
coniugale in caso di separazione. Il decreto ricomprende
nell'esenzione anche l'unico immobile posseduto e non locato
dal personale in servizio delle Forze armate e di polizia, dei
Vigili del fuoco e della carriera prefettizia. L'abolizione
della rata dell'Imu interessa anche i terreni agricoli, quelli
non coltivati, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e
dagli imprenditori agricoli professionali iscritti nella
previdenza agricola. (AGI)
Rmz/Gio (Segue)
ZCZC
AGI0429 3 ECO 0 R01 /
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ACCONTI IRES E IRAP
Si incrementa al 128,5 per cento l'acconto IRES, per il periodo
d'imposta in corso al 31 dicembre 2013, per gli enti creditizi
e finanziari, per la Banca d'Italia e per le societa' e gli
enti che esercitano attivita' assicurativa. Per gli stessi
soggetti si dispone che, per il periodo d'imposta in corso al
31 dicembre 2013, all'aliquota IRES, del 27,5 per cento si
applica una addizionale di 8,5 punti.
CLAUSOLA SALVAGUARDIA
Cosi' come previsto dal decreto convertito in legge si
intendeva supplire con una clausola di salvaguardia alle
eventuali minori entrate che si sarebbero potute registrare in
relazione agli incassi previsti dalle definizioni agevolate dei
giudizi di responsabilita' amministrativo-contabile dei
concessionari dei giochi e quella riferita al maggior gettito
Iva dovuta dal pagamento dei debiti pregressi delle Pa. La
clausola e' scattata autonomamente il 30 novembre dopo la presa
d'atto che l'obiettivo non era stato raggiunto con un decreto
del ministero dell'Economia, al seguito del quale l'Agenzia
delle Dogane ha disposto l'aumento dal primo marzo 2014 delle
accise su birra, benzina e gasolio.
IMMOBILI PUBBLICI
Si da' la possibilita' all'Agenzia del demanio, previa
autorizzazione dei ministeri dei Beni culturali, dell'Ambiente
e del Ministero dell'economia e delle finanze e sentiti enti
locali e associazioni, di vendere a trattativa privata immobili
pubblici ad uso non prevalentemente abitativo anche in blocco.
Si consente all'acquirente dell'immobile pubblico di usufruire
della possibilita' di sanare irregolarita' edilizie. (AGI)
Rmz/Gio (Segue)
091431 GEN 14
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ZCZC
AGI0430 3 ECO 0 R01 /
(Scheda) Dl Imu: da stop II rata a quote Bankitalia, le novita' (3)=
(AGI) - Roma, 9 gen. -
GOVERNANCE BANCA D'ITALIA
Il decreto ridefinisce il regime delle partecipazioni al
capitale della Banca. A tal fine autorizza in primo luogo
l'Istituto a procedere ad un aumento di capitale all'importo di
euro 7,5 mld mediante utilizzo di riserve statutarie, con quote
limitate a 25mila euro. Quanto ai diritti patrimoniali, prevede
che ai partecipanti possano essere distribuiti esclusivamente
dividendi annuali, a valere sugli utili netti, per un importo
non superiore al 6 per cento del capitale. La platea dei
possibili detentori di partecipazioni e' individuata in banche
ed imprese di assicurazione e riassicurazione, fondazioni
bancarie, enti ed istituti di previdenza ed assicurazione,
fondi pensione, che hanno sede legale e amministrazione in
Italia. E' quindi fissato per ciascuna partecipazione, diretta
o indiretta, il limite massimo del 3 per cento del capitale. Il
dispositivo di legge consente inoltre alla Banca centrale la
possibilita' di acquistare in via temporanea le proprie quote e
di stipulare contratti aventi ad oggetto le stesse, con
modalita' tali da assicurare trasparenza e parita' di
trattamento. (AGI)
Rmz/Gio
091431 GEN 14
NNNN
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