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giovedì 9 gennaio 2014

DECRETO LEGISLATIVO 28 dicembre 2013, n. 154 Revisione delle disposizioni vigenti in materia di filiazione, a norma dell'articolo 2 della legge 10 dicembre 2012, n. 219. (14G00001) (GU n.5 del 8-1-2014)


 
DECRETO LEGISLATIVO 28 dicembre 2013, n. 154 

Revisione delle disposizioni vigenti  in  materia  di  filiazione,  a
norma  dell'articolo  2  della  legge  10  dicembre  2012,  n.   219.
(14G00001)
(GU n.5 del 8-1-2014)  
 Vigente al: 7-2-2014    Titolo I

Modifiche al codice civile in materia di filiazione





                    IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
  Vista la legge 10 dicembre 2012, n. 219,  recante  disposizioni  in
materia  di  riconoscimento  dei  figli  naturali,   in   particolare
l'articolo 2 che delega il Governo ad adottare  uno  o  piu'  decreti
legislativi di modifica delle  disposizioni  vigenti  in  materia  di
filiazione;
  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  ministri,
adottata nella riunione del 12 luglio 2013;
  Acquisito il parere delle competenti Commissioni  permanenti  della
Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella
riunione del 13 dicembre 2013;
  Sulla proposta del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  dei
Ministri  per  l'integrazione,  dell'interno,  della  giustizia,  del
lavoro e delle politiche sociali con delega alle  pari  opportunita',
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

                                Emana


                  il seguente decreto legislativo:

                               Art. 1


             Modifiche all'articolo 87 del codice civile

  1. All'articolo 87 del codice civile  sono  apportate  le  seguenti
modificazioni:
    a) nella rubrica le parole: "e affiliazione" sono soppresse;
    b) al primo comma, numero 1) le parole: ", legittimi o  naturali"
sono soppresse;
    c) il secondo comma e' abrogato;
    d) il terzo comma e' abrogato;
    e) al quarto comma le parole: "o  di  filiazione  naturale"  sono
soppresse.
                               Art. 2


            Modifiche all'articolo 128 del codice civile

  1. All'articolo 128 del codice civile sono  apportate  le  seguenti
modificazioni:
    a) il secondo comma e' sostituito dal  seguente:  "Il  matrimonio
dichiarato nullo ha gli effetti del  matrimonio  valido  rispetto  ai
figli.";
    b) nel quarto comma le parole: "bigamia o" sono soppresse;
    c) il quinto comma e' sostituito dal seguente:  "Nell'ipotesi  di
cui al quarto comma, rispetto ai figli si applica l'articolo 251.".
                               Art. 3


            Modifiche all'articolo 147 del codice civile

  1. L'articolo 147 del codice civile e' sostituito dal seguente:

                             "Art. 147.

  Il matrimonio impone ad ambedue i coniugi l'obbligo  di  mantenere,
istruire, educare e assistere moralmente i figli, nel rispetto  delle
loro capacita', inclinazioni naturali e aspirazioni,  secondo  quanto
previsto dall'articolo 315-bis.".
                               Art. 4


            Modifiche all'articolo 148 del codice civile

  1. L'articolo 148 del codice civile e' sostituito dal seguente:

                             "Art. 148.

  I coniugi devono  adempiere  l'obbligo  di  cui  all'articolo  147,
secondo quanto previsto dall'articolo 316-bis".
                               Art. 5


            Modifiche all'articolo 155 del codice civile

  1. L'articolo 155 del codice civile e' sostituito dal seguente:

                             "Art. 155.

  In  caso  di  separazione,  riguardo  ai  figli,  si  applicano  le
disposizioni contenute nel Capo II del titolo IX.".
                               Art. 6


            Modifiche all'articolo 165 del codice civile

  1. All'articolo 165 del codice  civile  la  parola:  "potesta'"  e'
sostituita dalle seguenti: "responsabilita' genitoriale".
                               Art. 7


      Modifiche alle rubriche del libro primo del codice civile

  1. La rubrica del titolo VII, del libro primo del codice civile  e'
sostituita dalla seguente: "Dello stato di figlio".
  2. La rubrica del capo I del titolo VII del libro primo del  codice
civile  e'  sostituita  dalla   seguente:   "Della   presunzione   di
paternita'".
  3. Le parole: "Sezione I. "Dello stato di figlio  legittimo""  sono
soppresse.
  4. La Sezione II del capo I del titolo  VII  del  libro  primo  del
codice civile e' sostituita dalla seguente: "Capo  II.  "Delle  prove
della filiazione"".
  5. La Sezione III del capo I del titolo VII  del  libro  primo  del
codice civile e' sostituita dalla seguente: "Capo  III.  "Dell'azione
di disconoscimento e delle azioni di contestazione e di reclamo dello
stato di figlio"".
  6.  Le  parole:  "Capo  II.  "Della  filiazione  naturale  e  della
legittimazione"" sono soppresse.
  7.  Le  parole:  "Sezione  I.  "Della  filiazione  naturale""  sono
soppresse.
  8. La rubrica del paragrafo 1 della Sezione I del capo II del libro
primo del codice civile e' sostituita dalla seguente: "Capo IV.  "Del
riconoscimento dei figli nati fuori dal matrimonio"".
  9. La rubrica del paragrafo 2 della sezione I del capo II del libro
primo del codice civile e' sostituita dalla seguente: "Capo V. "Della
dichiarazione giudiziale della paternita' e della maternita'"".
  10. La rubrica del titolo IX del libro primo del codice  civile  e'
sostituita dalla seguente: "Della responsabilita' genitoriale  e  dei
diritti e doveri del figlio".
  11. Dopo il titolo IX del libro primo del codice civile e' inserito
il seguente: "Capo I. "Dei diritti e doveri del figlio".
  12. Dopo l'articolo 337 del codice civile e' inserito il  seguente:
" Capo II. "Esercizio della responsabilita' genitoriale a seguito  di
separazione,   scioglimento,   cessazione   degli   effetti   civili,
annullamento,   nullita'   del   matrimonio   ovvero   all'esito   di
procedimenti relativi ai figli nati fuori del matrimonio".
                               Art. 8


             Modifica all'articolo 231 del codice civile

  1. L'articolo 231 del codice civile e' sostituito dal seguente:

                             "Art. 231.


                        Paternita' del marito

  Il  marito  e'  padre  del  figlio  concepito  o  nato  durante  il
matrimonio.".
                               Art. 9


            Modifiche all'articolo 232 del codice civile

  1. All'articolo 232 del codice civile il primo comma e'  sostituito
dal seguente: "Si presume concepito durante il matrimonio  il  figlio
nato quando non sono ancora  trascorsi  trecento  giorni  dalla  data
dell'annullamento,  dello  scioglimento  o  della  cessazione   degli
effetti civili del matrimonio.".
                               Art. 10


            Modifiche all'articolo 234 del codice civile

  1. All'articolo 234 del codice civile il terzo comma e'  sostituito
dal seguente: "In ogni caso il figlio puo' provare  di  essere  stato
concepito durante il matrimonio.".
                               Art. 11


            Modifiche all'articolo 236 del codice civile

  1. All'articolo 236 del codice civile le parole: "legittima"  e  la
parola: "legittimo" sono soppresse.
                               Art. 12


            Modifiche all'articolo 237 del codice civile

  1.  All'articolo  237  del  codice  civile  il  secondo  comma   e'
sostituito dal seguente.
  "In ogni caso devono concorrere i seguenti fatti:
    che il genitore abbia trattato la persona come  figlio  ed  abbia
provveduto in questa qualita' al mantenimento,  all'educazione  e  al
collocamento di essa.
    che la persona sia stata costantemente considerata come tale  nei
rapporti sociali.
    che sia stata riconosciuta in detta qualita' dalla famiglia.".
                               Art. 13


            Modifiche all'articolo 238 del codice civile

  1. All'articolo 238 del codice civile sono  apportate  le  seguenti
modificazioni:
    a) la rubrica e' sostituita dalla seguente: "Irreclamabilita'  di
uno stato di  figlio  contrario  a  quello  attribuito  dall'atto  di
nascita";
    b) al  primo  comma  le  parole:  "233,  234,  235  e  239"  sono
sostituite dalle seguenti: "234, 239, 240 e 244";
    c) il secondo comma e' abrogato.
                               Art. 14


            Modifiche all'articolo 239 del codice civile

  1. L'articolo 239 del codice civile e' sostituito dal seguente:

                             "Art. 239.


                    Reclamo dello stato di figlio

  Qualora si tratti di supposizione di parto  o  di  sostituzione  di
neonato, il figlio puo' reclamare uno stato diverso.
  L'azione di reclamo dello stato di figlio  puo'  essere  esercitata
anche da chi e' nato nel matrimonio ma fu  iscritto  come  figlio  di
ignoti, salvo che sia intervenuta sentenza di adozione.
  L'azione puo' inoltre essere esercitata per reclamare uno stato  di
figlio conforme alla  presunzione  di  paternita'  da  chi  e'  stato
riconosciuto in contrasto con tale presunzione e da chi  fu  iscritto
in conformita' di altra presunzione di paternita'.
  L'azione puo', altresi', essere esercitata per reclamare un diverso
stato di figlio quando il precedente e' stato comunque rimosso.".
                               Art. 15


            Modifiche all'articolo 240 del codice civile

  1. L'articolo 240 del codice civile e' sostituito dal seguente:

                             "Art. 240.


                 Contestazione dello stato di figlio

  Lo stato di figlio puo' essere contestato nei casi di cui al  primo
e secondo comma dell'articolo 239.".
                               Art. 16


            Modifiche all'articolo 241 del codice civile

  1. All'articolo 241 del codice civile sono  apportate  le  seguenti
modificazioni:
    a) la rubrica e' sostituita dalla seguente: "Prova in giudizio";
    b) il primo comma e' sostituito  dal  seguente:  "Quando  mancano
l'atto di nascita e il possesso di stato, la prova  della  filiazione
puo' darsi in giudizio con ogni mezzo.";
    c) il secondo comma e' abrogato.
                               Art. 17


                 Articolo 243-bis del codice civile

  1. Dopo l'articolo 243 del codice civile e' inserito il seguente:

                           "Art. 243-bis.


                    Disconoscimento di paternita'

  L'azione di disconoscimento  di  paternita'  del  figlio  nato  nel
matrimonio puo' essere esercitata  dal  marito,  dalla  madre  e  dal
figlio medesimo.
  Chi esercita  l'azione  e'  ammesso  a  provare  che  non  sussiste
rapporto di filiazione tra il figlio e il presunto padre.
  La sola dichiarazione della madre non esclude la paternita'.".
                               Art. 18


            Modifiche all'articolo 244 del codice civile

  1. L'articolo 244 del codice civile e' sostituito dal seguente:

                             "Art. 244.


               Termini dell'azione di disconoscimento

  L'azione di disconoscimento della paternita' da parte  della  madre
deve essere proposta nel termine di sei mesi dalla nascita del figlio
ovvero dal giorno in cui e' venuta  a  conoscenza  dell'impotenza  di
generare del marito al tempo del concepimento.
  Il marito puo' disconoscere il figlio nel termine di  un  anno  che
decorre dal giorno della nascita quando egli si trovava al  tempo  di
questa nel luogo in cui e' nato il figlio; se prova di aver  ignorato
la propria impotenza di generare ovvero l'adulterio della  moglie  al
tempo del concepimento, il termine decorre dal giorno in  cui  ne  ha
avuto conoscenza.
  Se il marito non si trovava nel luogo in cui e' nato il  figlio  il
giorno della nascita il termine, di cui al secondo comma, decorre dal
giorno del suo ritorno o  dal  giorno  del  ritorno  nella  residenza
familiare se egli ne era lontano. In ogni caso, se egli prova di  non
aver avuto notizia della nascita in detti giorni, il termine  decorre
dal giorno in cui ne ha avuto notizia.
  Nei casi previsti dal primo e dal secondo comma l'azione  non  puo'
essere,  comunque,  proposta  oltre  cinque  anni  dal  giorno  della
nascita.
  L'azione di disconoscimento della paternita' puo'  essere  proposta
dal  figlio  che  ha  raggiunto  la  maggiore   eta'.   L'azione   e'
imprescrittibile riguardo al figlio.
  L'azione puo' essere altresi'  promossa  da  un  curatore  speciale
nominato dal giudice, assunte sommarie informazioni, su  istanza  del
figlio minore che ha compiuto i quattordici anni ovvero del  pubblico
ministero o dell'altro genitore, quando si tratti di figlio  di  eta'
inferiore.".
                               Art. 19


         Modifiche agli articoli 245 e 246 del codice civile

  1. L'articolo 245 del codice civile e' sostituito dal seguente:

                             "Art. 245.


                       Sospensione del termine

  Se la parte interessata a promuovere l'azione di disconoscimento di
paternita' si trova in stato di interdizione per infermita' di  mente
ovvero versa in condizioni di abituale grave infermita' di mente, che
lo renda incapace di provvedere ai propri  interessi,  la  decorrenza
del termine indicato nell'articolo 244 e' sospesa nei suoi confronti,
sino a che duri lo stato di interdizione o durino  le  condizioni  di
abituale grave infermita' di mente.
  Quando il figlio si trova in stato di interdizione ovvero versa  in
condizioni di abituale  grave  infermita'  di  mente,  che  lo  renda
incapace di provvedere ai  propri  interessi,  l'azione  puo'  essere
altresi' promossa da  un  curatore  speciale  nominato  dal  giudice,
assunte sommarie informazioni, su istanza del pubblico ministero, del
tutore, o dell'altro genitore. Per  gli  altri  legittimati  l'azione
puo' essere proposta dal tutore o,  in  mancanza  di  questo,  da  un
curatore speciale, previa autorizzazione del giudice.".
  2. L'articolo 246 del codice civile e' sostituito dal seguente:

                             "Art. 246.


                    Trasmissibilita' dell'azione

  Se  il  presunto  padre  o  la  madre   titolari   dell'azione   di
disconoscimento di paternita' sono morti senza  averla  promossa,  ma
prima che sia decorso il termine  previsto  dall'articolo  244,  sono
ammessi ad esercitarla in loro vece i discendenti o  gli  ascendenti;
il nuovo termine decorre dalla  morte  del  presunto  padre  o  della
madre, o dalla nascita del figlio se si tratta di  figlio  postumo  o
dal raggiungimento della maggiore  eta'  da  parte  di  ciascuno  dei
discendenti.
  Se il figlio titolare dell'azione di disconoscimento di  paternita'
e' morto senza averla promossa sono ammessi  ad  esercitarla  in  sua
vece il coniuge o i discendenti nel termine di un  anno  che  decorre
dalla morte del figlio o dal raggiungimento della  maggiore  eta'  da
parte di ciascuno dei discendenti.
  Si applicano il sesto comma dell'articolo 244 e l'articolo 245.".
                               Art. 20


            Modifiche all'articolo 248 del codice civile

  1. All'articolo 248 del codice civile sono  apportate  le  seguenti
modificazioni:
  a)  la  rubrica  e'  sostituita  dalla  seguente:   "Legittimazione
all'azione    di    contestazione    dello    stato    di     figlio.
Imprescrittibilita'.";
  b)  il  primo  comma  e'  sostituito  dal  seguente:  "L'azione  di
contestazione dello stato di figlio spetta a chi dall'atto di nascita
del figlio risulti suo genitore e a chiunque vi abbia interesse.";
  c) dopo il quarto comma e' aggiunto il seguente: "Si  applicano  il
sesto comma dell'articolo 244 e il secondo comma dell'articolo 245.".
                               Art. 21


            Modifiche all'articolo 249 del codice civile

  2. L'articolo 249 del codice civile e' sostituito dal seguente:

                             "Art. 249.


Legittimazione  all'azione  di  reclamo  dello   stato   di   figlio.
                         Imprescrittibilita'

  L'azione per reclamare lo stato di figlio spetta al medesimo.
  L'azione e' imprescrittibile.
  Quando l'azione e' proposta nei confronti  di  persone  premorte  o
minori  o  altrimenti  incapaci,   si   osservano   le   disposizioni
dell'articolo 247.
  Nel giudizio devono essere chiamati entrambi i genitori.
  Si applicano il sesto comma dell'articolo 244 e  il  secondo  comma
dell'articolo 245.".
                               Art. 22


            Modifiche all'articolo 251 del codice civile

  1. Al secondo comma dell'articolo 251 del codice civile le  parole:
"tribunale  per  i  minorenni"  sono   sostituite   dalle   seguenti:
"giudice".
                               Art. 23


            Modifiche all'articolo 252 del codice civile

  1. All'articolo 252 del codice civile sono  apportate  le  seguenti
modificazioni:
    a) la rubrica e'  sostituita  dalla  seguente:  "Affidamento  del
figlio nato fuori del matrimonio e suo inserimento nella famiglia del
genitore.";
    b) al primo comma  la  parola:  "naturale"  e'  sostituita  dalle
seguenti: "nato fuori del matrimonio";
    c) al secondo comma la parola:  "naturale"  e'  sostituita  dalle
seguenti: "nato fuori  del  matrimonio";  le  parole:  "e  dei  figli
legittimi" sono sostituite dalle seguenti: "convivente e degli  altri
figli";  le  parole:  "genitore  naturale"  sono   sostituite   dalla
seguente: "genitore"; l'ultimo periodo e'  sostituito  dal  seguente:
"In questo caso il  giudice  stabilisce  le  condizioni  cui  ciascun
genitore deve attenersi.";
    d) al terzo comma le parole: "legittima" e la parola:  "naturale"
sono soppresse;
    e) al quarto comma la parola: "naturale" e' soppressa;
    f) dopo il quarto comma e' inserito  il  seguente:  "In  caso  di
disaccordo tra i genitori, ovvero di  mancato  consenso  degli  altri
figli conviventi, la decisione e' rimessa al  giudice  tenendo  conto
dell'interesse dei minori. Prima dell'adozione del provvedimento,  il
giudice dispone l'ascolto dei figli minori che abbiano  compiuto  gli
anni dodici e anche di eta' inferiore ove capaci di discernimento.".
                               Art. 24


            Modifiche all'articolo 253 del codice civile

  1. All'articolo 253 del  codice  civile  le  parole:  "legittimo  o
legittimato" sono soppresse.
                               Art. 25


            Modifiche all'articolo 254 del codice civile

  1. All'articolo 254 del codice civile sono  apportate  le  seguenti
modificazioni:
  a) al  primo  comma  la  parola:  "naturale"  e'  sostituita  dalle
seguenti: "nato fuori del matrimonio";
  b) il secondo comma e' abrogato.
                               Art. 26


            Modifiche all'articolo 255 del codice civile

  1. All'articolo 255 del codice civile le parole: "legittimi  e  dei
suoi figli naturali riconosciuti" sono soppresse.
                               Art. 27


            Modifiche all'articolo 262 del codice civile

  1. All'articolo 262 del codice civile sono  apportate  le  seguenti
modificazioni:
    a) nella rubrica  dopo  la  parola:  "figlio"  sono  aggiunte  le
seguenti: "nato fuori del matrimonio";
    b) la parola: "naturale", ovunque presente, e' soppressa;
    c) il secondo comma e' sostituito dal seguente: "Se la filiazione
nei  confronti  del  padre  e'   stata   accertata   o   riconosciuta
successivamente al riconoscimento da parte  della  madre,  il  figlio
puo' assumere il cognome del  padre  aggiungendolo,  anteponendolo  o
sostituendolo a quello della madre.";
    d) dopo  il  secondo  comma  e'  aggiunto  il  seguente:  "Se  la
filiazione  nei  confronti  del  genitore  e'   stata   accertata   o
riconosciuta successivamente all'attribuzione del  cognome  da  parte
dell'ufficiale dello stato civile, si applica il primo e  il  secondo
comma del presente articolo; il  figlio  puo'  mantenere  il  cognome
precedentemente attribuitogli, ove tale cognome sia divenuto autonomo
segno della sua identita' personale, aggiungendolo,  anteponendolo  o
sostituendolo  al  cognome  del  genitore  che  per   primo   lo   ha
riconosciuto o al cognome dei genitori in caso di  riconoscimento  da
parte di entrambi.";
    e) al terzo comma le parole: "l'assunzione del cognome del padre"
sono  sostituite  dalle  seguenti:  "l'assunzione  del  cognome   del
genitore, previo ascolto del figlio minore, che  abbia  compiuto  gli
anni dodici e anche di eta' inferiore ove capace di discernimento".
                               Art. 28


            Modifiche all'articolo 263 del codice civile

  1. L'articolo 263 del codice civile e' sostituito dal seguente:

                             "Art. 263.


     Impugnazione del riconoscimento per difetto di veridicita'

  Il riconoscimento puo' essere impugnato per difetto di  veridicita'
dall'autore del riconoscimento, da colui che e' stato riconosciuto  e
da chiunque vi abbia interesse.
  L'azione e' imprescrittibile riguardo al figlio.
  L'azione di impugnazione da parte  dell'autore  del  riconoscimento
deve essere proposta nel termine di un anno che  decorre  dal  giorno
dell'annotazione del riconoscimento sull'atto di nascita. Se l'autore
del riconoscimento prova di aver ignorato  la  propria  impotenza  al
tempo del concepimento, il termine decorre dal giorno in  cui  ne  ha
avuto conoscenza; nello stesso termine, la madre che abbia effettuato
il riconoscimento e' ammessa a provare di aver  ignorato  l'impotenza
del presunto padre. L'azione non puo' essere comunque proposta  oltre
cinque anni dall'annotazione del riconoscimento.
  L'azione di impugnazione da  parte  degli  altri  legittimati  deve
essere proposta nel termine di cinque anni che decorrono  dal  giorno
dall'annotazione del riconoscimento sull'atto di nascita. Si  applica
l'articolo 245.".
                               Art. 29


            Modifiche all'articolo 264 del codice civile

  1. L'articolo 264 del codice civile e' sostituito dal seguente:

                             "Art. 264.


               Impugnazione da parte del figlio minore

  L'impugnazione del riconoscimento per difetto di  veridicita'  puo'
essere  altresi'  promossa  da  un  curatore  speciale  nominato  dal
giudice, assunte sommarie informazioni, su istanza del figlio  minore
che ha compiuto quattordici anni, ovvero  del  pubblico  ministero  o
dell'altro genitore che abbia  validamente  riconosciuto  il  figlio,
quando si tratti di figlio di eta' inferiore.".
                               Art. 30


         Modifiche agli articoli 267 e 269 del codice civile

  1. All'articolo 267 del codice civile  dopo  il  primo  comma  sono
aggiunti i seguenti:
  "Nel caso indicato dal primo comma dell'articolo 263,  se  l'autore
del riconoscimento e' morto senza aver promosso  l'azione,  ma  prima
che sia decorso il termine previsto  dal  terzo  comma  dello  stesso
articolo, sono ammessi ad esercitarla in sua vece i discendenti o gli
ascendenti, entro un anno  decorrente  dalla  morte  dell'autore  del
riconoscimento o dalla nascita del figlio  se  si  tratta  di  figlio
postumo o dal raggiungimento della maggiore eta' da parte di ciascuno
dei discendenti.
  Se il figlio riconosciuto e' morto senza aver promosso l'azione  di
cui all'articolo 263, sono ammessi ad  esercitarla  in  sua  vece  il
coniuge o i discendenti nel termine di  un  anno  che  decorre  dalla
morte del figlio riconosciuto o  dal  raggiungimento  della  maggiore
eta' da parte di ciascuno dei discendenti.
  La morte dell'autore del riconoscimento o del  figlio  riconosciuto
non impedisce l'esercizio dell'azione da parte di coloro che ne hanno
interesse, nel termine di cui al quarto comma dell'articolo 263.
  Si applicano il sesto comma dell'articolo 244 e l'articolo 245.".
  2. All'articolo  269  del  codice  civile  la  parola:  "naturale",
ovunque presente, e' soppressa.
                               Art. 31


            Modifiche all'articolo 270 del codice civile

  1. All'articolo 270 del codice civile sono  apportate  le  seguenti
modificazioni:
    a) al primo comma la parola: "naturale" e' soppressa;
    b) al secondo comma le parole: "legittimi, legittimati o naturali
riconosciuti" sono soppresse;
    c) dopo il terzo comma  e'  inserito  il  seguente:  "Si  applica
l'articolo 245.".
                               Art. 32


            Modifiche all'articolo 273 del codice civile

  1. All'articolo 273 del codice civile sono  apportate  le  seguenti
modificazioni:
    a) al primo comma la parola: "naturale" e' soppressa; la  parola:
"potesta'"   e'   sostituita   dalle    seguenti:    "responsabilita'
genitoriale";
    b) al secondo comma  la  parola:  "sedici"  e'  sostituita  dalla
seguente: "quattordici".
                               Art. 33


            Modifiche all'articolo 276 del codice civile

  1. All'articolo 276 del codice  civile  la  parola:  "naturale"  e'
soppressa.
                               Art. 34


            Modifiche all'articolo 277 del codice civile

  1. All'articolo 277 del codice civile sono  apportate  le  seguenti
modificazioni:
    a) al primo comma, la parola: "naturale" e' soppressa;
    b) al secondo comma, dopo le parole: "che stima utili  per"  sono
inserite le seguenti: "l'affidamento,".
                               Art. 35


            Modifiche all'articolo 278 del codice civile

  1. L'articolo 278 del codice civile e' sostituito dal seguente:

                             "Art. 278.


                      Autorizzazione all'azione

  Nei casi di figlio nato da persone, tra le quali esiste un  vincolo
di parentela in linea retta all'infinito o in linea  collaterale  nel
secondo grado,  ovvero  un  vincolo  di  affinita'  in  linea  retta,
l'azione per ottenere che sia giudizialmente dichiarata la paternita'
o la maternita' non puo' essere promossa senza previa  autorizzazione
ai sensi dell'articolo 251.".
                               Art. 36


            Modifiche all'articolo 279 del codice civile

  1. All'articolo 279 del codice civile sono  apportate  le  seguenti
modificazioni:
    a) al primo comma la parola:  "naturale",  ovunque  presente,  e'
sostituita dalle seguenti:  "nato  fuori  del  matrimonio";  dopo  le
parole: "per ottenere gli alimenti" sono inserite le  seguenti:  "  a
condizione  che  il  diritto  al  mantenimento  di  cui  all'articolo
315-bis, sia venuto meno.";
    b) il secondo comma e'  sostituito  dal  seguente:  "L'azione  e'
ammessa previa autorizzazione  del  giudice  ai  sensi  dell'articolo
251.";
    c) al terzo comma  la  parola:  "potesta'"  e'  sostituita  dalle
seguenti: "responsabilita' genitoriale".
                               Art. 37


         Modifiche agli articoli 293 e 297 del codice civile

  1. All'articolo 293 del codice civile, nella rubrica  e  nel  primo
comma, le parole: "nati fuori del matrimonio" sono soppresse.
  2. Al secondo comma dell'articolo 297 del codice civile, la parola:
"potesta'"   e'   sostituita   dalle    seguenti:    "responsabilita'
genitoriale".
                               Art. 38


            Modifiche all'articolo 299 del codice civile

  1.  All'articolo  299  del  codice  civile,  il  secondo  comma  e'
sostituito dal seguente: "Nel caso in cui  la  filiazione  sia  stata
accertata o riconosciuta successivamente all'adozione si  applica  il
primo comma.".
                               Art. 39


            Modifiche all'articolo 316 del codice civile

  1. L'articolo 316 del codice civile e' sostituito dal seguente:

                             "Art. 316.


                     Responsabilita' genitoriale

  Entrambi i genitori hanno la  responsabilita'  genitoriale  che  e'
esercitata di comune accordo tenendo  conto  delle  capacita',  delle
inclinazioni naturali e delle aspirazioni del figlio. I  genitori  di
comune accordo stabiliscono la residenza abituale del minore.
  In  caso  di  contrasto  su  questioni  di  particolare  importanza
ciascuno dei genitori puo'  ricorrere  senza  formalita'  al  giudice
indicando i provvedimenti che ritiene piu' idonei.
  Il giudice, sentiti i genitori  e  disposto  l'ascolto  del  figlio
minore che abbia compiuto gli anni dodici e anche di  eta'  inferiore
ove capace di discernimento, suggerisce le determinazioni che ritiene
piu' utili nell'interesse del figlio e dell'unita' familiare.  Se  il
contrasto permane il giudice attribuisce il  potere  di  decisione  a
quello dei genitori che, nel singolo caso, ritiene il piu'  idoneo  a
curare l'interesse del figlio.
  Il  genitore  che   ha   riconosciuto   il   figlio   esercita   la
responsabilita' genitoriale su  di  lui.  Se  il  riconoscimento  del
figlio, nato fuori del matrimonio, e' fatto dai genitori, l'esercizio
della responsabilita' genitoriale spetta ad entrambi.
  Il genitore che non esercita la responsabilita' genitoriale  vigila
sull'istruzione, sull'educazione  e  sulle  condizioni  di  vita  del
figlio.".
                               Art. 40


                 Articolo 316-bis del codice civile

  1. Dopo l'articolo 316 del codice civile e' inserito il seguente:

                           "Art. 316-bis.


                      Concorso nel mantenimento

  I genitori devono adempiere i loro obblighi nei confronti dei figli
in proporzione alle rispettive sostanze e secondo la  loro  capacita'
di lavoro professionale o casalingo.  Quando  i  genitori  non  hanno
mezzi sufficienti, gli altri ascendenti, in  ordine  di  prossimita',
sono tenuti a fornire ai genitori stessi i mezzi necessari  affinche'
possano adempiere i loro doveri nei confronti dei figli.
  In caso di inadempimento il presidente del tribunale, su istanza di
chiunque  vi  ha  interesse,  sentito   l'inadempiente   ed   assunte
informazioni, puo' ordinare con decreto che  una  quota  dei  redditi
dell'obbligato, in proporzione agli stessi, sia versata  direttamente
all'altro genitore o a chi sopporta le  spese  per  il  mantenimento,
l'istruzione e l'educazione della prole.
  Il decreto, notificato  agli  interessati  ed  al  terzo  debitore,
costituisce titolo esecutivo,  ma  le  parti  ed  il  terzo  debitore
possono proporre  opposizione  nel  termine  di  venti  giorni  dalla
notifica.
  L'opposizione e' regolata dalle norme relative  all'opposizione  al
decreto di ingiunzione, in quanto applicabili.
  Le parti ed il terzo debitore possono sempre chiedere, con le forme
del  processo  ordinario,  la   modificazione   e   la   revoca   del
provvedimento.".
                               Art. 41


            Modifiche all'articolo 317 del codice civile

  1. All'articolo 317 del codice civile sono  apportate  le  seguenti
modificazioni:
    a) al primo comma  la  parola:  "potesta'"  e'  sostituita  dalle
seguenti: "responsabilita' genitoriale";
    b)  il  secondo   comma   e'   sostituito   dal   seguente:   "La
responsabilita' genitoriale  di  entrambi  i  genitori  non  cessa  a
seguito  di  separazione,  scioglimento,  cessazione  degli   effetti
civili, annullamento, nullita' del matrimonio; il suo  esercizio,  in
tali casi, e' regolato dal capo II del presente titolo.".
                               Art. 42


          Modifiche all'articolo 317-bis del codice civile

  1. L'articolo 317-bis del codice civile e' sostituito dal seguente:

                           "Art. 317-bis.


                     Rapporti con gli ascendenti

  Gli ascendenti hanno diritto di  mantenere  rapporti  significativi
con i nipoti minorenni.
  L'ascendente al quale e' impedito l'esercizio di tale diritto  puo'
ricorrere al giudice del  luogo  di  residenza  abituale  del  minore
affinche' siano adottati i provvedimenti piu'  idonei  nell'esclusivo
interesse del minore. Si applica l'articolo 336, secondo comma.".
                               Art. 43


            Modifiche all'articolo 318 del codice civile

  1. All'articolo 318 del codice civile sono  apportate  le  seguenti
modificazioni:
    a) dopo le parole: "Il figlio" sono inserite le seguenti: ", sino
alla maggiore eta' o all'emancipazione,";
    b)  la  parola:  "potesta'"   e'   sostituita   dalle   seguenti:
"responsabilita' genitoriale".
                               Art. 44


            Modifiche all'articolo 320 del codice civile

  1. All'articolo 320 del codice civile sono  apportate  le  seguenti
modificazioni:
    a) la parola: "potesta'" ovunque  presente  e'  sostituita  dalle
seguenti: "responsabilita' genitoriale";
    b) al primo comma dopo le parole:  "i  figli  nati  e  nascituri"
inserire   le   seguenti:   ",   fino   alla    maggiore    eta'    o
all'emancipazione,".
                               Art. 45


            Modifiche all'articolo 321 del codice civile

  1. All'articolo 321 del codice  civile  la  parola:  "potesta'"  e'
sostituita dalle seguenti: "responsabilita' genitoriale".
                               Art. 46


            Modifiche all'articolo 322 del codice civile

  1. All'articolo 322 del codice  civile  la  parola:  "potesta'"  e'
sostituita dalle seguenti: "responsabilita' genitoriale".
                               Art. 47


            Modifiche all'articolo 323 del codice civile

  1. All'articolo  323  del  codice  civile  la  parola:  "potesta'",
ovunque presente,  e'  sostituita  dalle  seguenti:  "responsabilita'
genitoriale".
                               Art. 48


            Modifiche all'articolo 324 del codice civile

  1. All'articolo 324 del codice civile sono  apportate  le  seguenti
modificazioni:
    a) la parola: "potesta'", ovunque presente, e'  sostituita  dalle
seguenti: "responsabilita' genitoriale";
    b) al primo comma, dopo le parole: "dei beni  del  figlio",  sono
inserite   le   seguenti:   ",   fino   alla    maggiore    eta'    o
all'emancipazione".
                               Art. 49


            Modifiche all'articolo 327 del codice civile

  1. All'articolo 327 del codice  civile  la  parola:  "potesta'"  e'
sostituita dalle seguenti: "responsabilita' genitoriale".
                               Art. 50


            Modifiche all'articolo 330 del codice civile

  1. All'articolo 330 del codice civile, nella rubrica e  nel  testo,
la parola: "potesta'" e' sostituita dalle seguenti:  "responsabilita'
genitoriale".
                               Art. 51


            Modifiche all'articolo 332 del codice civile

  1. All'articolo 332 del codice civile, nella rubrica e  nel  testo,
la parola: "potesta'" e' sostituita dalle seguenti:  "responsabilita'
genitoriale".
                               Art. 52


            Modifiche all'articolo 336 del codice civile

  1.  All'articolo  336  del  codice  civile  il  secondo  comma   e'
sostituito  dal  seguente:  "Il  tribunale  provvede  in  camera   di
consiglio, assunte informazioni  e  sentito  il  pubblico  ministero;
dispone, inoltre, l'ascolto del figlio minore che abbia compiuto  gli
anni dodici e anche di eta' inferiore ove  capace  di  discernimento.
Nei casi in cui il provvedimento e'  richiesto  contro  il  genitore,
questi deve essere sentito.".
                               Art. 53


                 Articolo 336-bis del codice civile

  1. Dopo l'articolo 336 del codice civile e' inserito il seguente:

                           "Art. 336-bis.


                         Ascolto del minore

  Il minore che abbia compiuto  gli  anni  dodici  e  anche  di  eta'
inferiore ove capace di discernimento e' ascoltato dal presidente del
tribunale o dal giudice delegato  nell'ambito  dei  procedimenti  nei
quali devono essere adottati  provvedimenti  che  lo  riguardano.  Se
l'ascolto  e'  in   contrasto   con   l'interesse   del   minore,   o
manifestamente superfluo,  il  giudice  non  procede  all'adempimento
dandone atto con provvedimento motivato.
  L'ascolto e' condotto dal giudice, anche avvalendosi di  esperti  o
di altri ausiliari. I genitori, anche quando  parti  processuali  del
procedimento, i difensori  delle  parti,  il  curatore  speciale  del
minore, se gia' nominato, ed il pubblico ministero,  sono  ammessi  a
partecipare all'ascolto se autorizzati dal giudice, al quale  possono
proporre  argomenti  e  temi  di  approfondimento  prima  dell'inizio
dell'adempimento.
  Prima di procedere all'ascolto il giudice informa il  minore  della
natura   del   procedimento    e    degli    effetti    dell'ascolto.
Dell'adempimento e' redatto processo verbale nel quale  e'  descritto
il contegno del minore,  ovvero  e'  effettuata  registrazione  audio
video.".
                               Art. 54


            Modifiche all'articolo 337 del codice civile

  1. All'articolo 337 del codice  civile  la  parola:  "potesta'"  e'
sostituita dalle seguenti: "responsabilita' genitoriale".
                               Art. 55


Introduzione degli articoli da 337-bis a 337-octies del codice civile

  1. Dopo l'articolo 337 del codice civile sono inseriti i seguenti:

                           "Art. 337-bis.


                       Ambito di applicazione

  In caso di  separazione,  scioglimento,  cessazione  degli  effetti
civili, annullamento, nullita'  del  matrimonio  e  nei  procedimenti
relativi  ai  figli  nati  fuori  del  matrimonio  si  applicano   le
disposizioni del presente capo.

                            Art. 337-ter.


                   Provvedimenti riguardo ai figli

  Il figlio minore ha il diritto di mantenere un rapporto equilibrato
e  continuativo  con  ciascuno  dei  genitori,  di   ricevere   cura,
educazione,  istruzione  e  assistenza  morale  da  entrambi   e   di
conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i  parenti
di ciascun ramo genitoriale.
  Per  realizzare  la  finalita'  indicata  dal  primo   comma,   nei
procedimenti  di  cui  all'articolo  337-bis,  il  giudice  adotta  i
provvedimenti  relativi  alla   prole   con   esclusivo   riferimento
all'interesse morale e materiale di essa. Valuta prioritariamente  la
possibilita' che  i  figli  minori  restino  affidati  a  entrambi  i
genitori oppure stabilisce a quale di essi  i  figli  sono  affidati,
determina i tempi e le modalita' della loro presenza  presso  ciascun
genitore, fissando altresi' la misura e il modo con cui  ciascuno  di
essi deve contribuire al mantenimento, alla  cura,  all'istruzione  e
all'educazione dei figli. Prende atto, se non contrari  all'interesse
dei figli, degli accordi intervenuti  tra  i  genitori.  Adotta  ogni
altro provvedimento relativo alla prole, ivi  compreso,  in  caso  di
temporanea impossibilita' di affidare il minore ad uno dei  genitori,
l'affidamento familiare. All'attuazione  dei  provvedimenti  relativi
all'affidamento della prole provvede il giudice  del  merito  e,  nel
caso di affidamento familiare, anche d'ufficio. A tal fine copia  del
provvedimento di  affidamento  e'  trasmessa,  a  cura  del  pubblico
ministero, al giudice tutelare.
  La  responsabilita'  genitoriale  e'  esercitata  da   entrambi   i
genitori. Le decisioni di maggiore interesse  per  i  figli  relative
all'istruzione, all'educazione,  alla  salute  e  alla  scelta  della
residenza abituale del minore sono assunte di comune accordo  tenendo
conto delle capacita', dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni
dei figli. In caso di disaccordo la decisione e' rimessa al  giudice.
Limitatamente   alle   decisioni   su    questioni    di    ordinaria
amministrazione, il giudice puo' stabilire che i genitori  esercitino
la responsabilita' genitoriale separatamente. Qualora il genitore non
si attenga  alle  condizioni  dettate,  il  giudice  valutera'  detto
comportamento  anche  al  fine  della  modifica  delle  modalita'  di
affidamento.
  Salvo  accordi  diversi  liberamente  sottoscritti   dalle   parti,
ciascuno dei genitori provvede al mantenimento dei  figli  in  misura
proporzionale  al  proprio  reddito;  il  giudice   stabilisce,   ove
necessario, la corresponsione di un  assegno  periodico  al  fine  di
realizzare  il  principio   di   proporzionalita',   da   determinare
considerando:
    1) le attuali esigenze del figlio.
    2) il tenore di vita goduto dal figlio in costanza di  convivenza
con entrambi i genitori.
    3) i tempi di permanenza presso ciascun genitore.
    4) le risorse economiche di entrambi i genitori.
    5) la valenza economica dei compiti domestici e di  cura  assunti
da ciascun genitore.
  L'assegno e' automaticamente adeguato agli indici ISTAT in  difetto
di altro parametro indicato dalle parti o dal giudice.
  Ove le informazioni di carattere economico fornite dai genitori non
risultino  sufficientemente  documentate,  il  giudice   dispone   un
accertamento della polizia tributaria sui redditi e sui beni  oggetto
della contestazione, anche se intestati a soggetti diversi.

                          Art. 337-quater.


Affidamento  a  un  solo  genitore  e   opposizione   all'affidamento
                              condiviso

  Il giudice puo' disporre l'affidamento dei figli ad  uno  solo  dei
genitori qualora ritenga con provvedimento motivato che l'affidamento
all'altro sia contrario all'interesse del minore.
  Ciascuno  dei  genitori  puo',  in  qualsiasi   momento,   chiedere
l'affidamento esclusivo quando sussistono le condizioni  indicate  al
primo  comma.  Il  giudice,   se   accoglie   la   domanda,   dispone
l'affidamento esclusivo  al  genitore  istante,  facendo  salvi,  per
quanto possibile, i diritti  del  minore  previsti  dal  primo  comma
dell'articolo  337-ter.  Se   la   domanda   risulta   manifestamente
infondata, il giudice puo' considerare il comportamento del  genitore
istante ai fini della determinazione dei  provvedimenti  da  adottare
nell'interesse   dei   figli,    rimanendo    ferma    l'applicazione
dell'articolo 96 del codice di procedura civile.
  Il genitore cui sono affidati  i  figli  in  via  esclusiva,  salva
diversa disposizione del  giudice,  ha  l'esercizio  esclusivo  della
responsabilita' genitoriale su di  essi;  egli  deve  attenersi  alle
condizioni determinate dal giudice. Salvo che  non  sia  diversamente
stabilito, le decisioni  di  maggiore  interesse  per  i  figli  sono
adottate da entrambi i genitori. Il genitore cui  i  figli  non  sono
affidati ha il diritto ed il dovere di vigilare sulla loro istruzione
ed educazione e puo' ricorrere al giudice quando  ritenga  che  siano
state assunte decisioni pregiudizievoli al loro interesse.

                         Art. 337-quinquies.


  Revisione delle disposizioni concernenti l'affidamento dei figli

  I genitori hanno diritto di chiedere in  ogni  tempo  la  revisione
delle   disposizioni    concernenti    l'affidamento    dei    figli,
l'attribuzione dell'esercizio della responsabilita' genitoriale su di
essi e delle eventuali  disposizioni  relative  alla  misura  e  alla
modalita' del contributo.

                          Art. 337-sexies.


Assegnazione della casa familiare e prescrizioni in tema di residenza

  Il  godimento  della   casa   familiare   e'   attribuito   tenendo
prioritariamente conto dell'interesse dei figli. Dell'assegnazione il
giudice tiene conto nella regolazione dei rapporti  economici  tra  i
genitori, considerato l'eventuale titolo di proprieta'. Il diritto al
godimento della casa familiare viene meno nel caso che l'assegnatario
non abiti o cessi di  abitare  stabilmente  nella  casa  familiare  o
conviva more uxorio o contragga nuovo matrimonio. Il provvedimento di
assegnazione e quello di revoca sono  trascrivibili  e  opponibili  a
terzi ai sensi dell'articolo 2643.
  In presenza di figli minori, ciascuno dei genitori e'  obbligato  a
comunicare all'altro, entro il termine perentorio di  trenta  giorni,
l'avvenuto cambiamento  di  residenza  o  di  domicilio.  La  mancata
comunicazione  obbliga  al  risarcimento  del   danno   eventualmente
verificatosi a carico del coniuge o dei figli per la  difficolta'  di
reperire il soggetto.

                          Art. 337-septies.


            Disposizioni in favore dei figli maggiorenni

  Il giudice, valutate le circostanze, puo' disporre  in  favore  dei
figli maggiorenni non indipendenti economicamente il pagamento di  un
assegno periodico. Tale assegno,  salvo  diversa  determinazione  del
giudice, e' versato direttamente all'avente diritto.
  Ai figli maggiorenni  portatori  di  handicap  grave  si  applicano
integralmente le disposizioni previste in favore dei figli minori.

                          Art. 337-octies.


               Poteri del giudice e ascolto del minore

  Prima dell'emanazione, anche in via provvisoria, dei  provvedimenti
di cui all'articolo 337-ter, il giudice puo' assumere, ad istanza  di
parte o d'ufficio, mezzi  di  prova.  Il  giudice  dispone,  inoltre,
l'ascolto del figlio minore che abbia  compiuto  gli  anni  dodici  e
anche di eta' inferiore ove capace di discernimento. Nei procedimenti
in cui si omologa o si  prende  atto  di  un  accordo  dei  genitori,
relativo alle condizioni di affidamento dei  figli,  il  giudice  non
procede all'ascolto se in contrasto  con  l'interesse  del  minore  o
manifestamente superfluo.
  Qualora ne ravvisi l'opportunita', il giudice, sentite le  parti  e
ottenuto il loro consenso, puo' rinviare l'adozione dei provvedimenti
di cui all'articolo 337-ter per consentire che i coniugi, avvalendosi
di esperti, tentino una mediazione per raggiungere  un  accordo,  con
particolare riferimento alla tutela dell'interesse morale e materiale
dei figli.".
                               Art. 56


            Modifiche all'articolo 343 del codice civile

  1. Al primo comma dell'articolo 343 del codice  civile  le  parole:
"potesta'   dei   genitori"   sono   sostituite    dalle    seguenti:
"responsabilita' genitoriale".
                               Art. 57


            Modifiche all'articolo 348 del codice civile

  1. All'articolo 348 del codice civile sono  apportate  le  seguenti
modificazioni:
    a) al  primo  comma  le  parole:  "potesta'  dei  genitori"  sono
sostituite dalle seguenti: "responsabilita' genitoriale";
    b) il terzo comma e' sostituito dal seguente: "Il giudice,  prima
di procedere alla nomina del tutore, dispone l'ascolto del minore che
abbia compiuto gli anni dodici e anche di eta' inferiore  ove  capace
di discernimento.".
                               Art. 58


            Modifiche all'articolo 350 del codice civile

  1. All'articolo 350 del codice  civile  le  parole:  "potesta'  dei
genitori"   sono   sostituite   dalle   seguenti:    "responsabilita'
genitoriale".
                               Art. 59


            Modifiche all'articolo 356 del codice civile

  1. Al primo comma dell'articolo 356 del codice  civile  le  parole:
"potesta'   dei   genitori"   sono   sostituite    dalle    seguenti:
"responsabilita' genitoriale".
                               Art. 60


            Modifiche all'articolo 371 del codice civile

  1. All'articolo 371, primo comma, del codice civile, il  numero  1)
e' sostituito dal seguente:
  "1) sul luogo dove il  minore  deve  essere  cresciuto  e  sul  suo
avviamento  agli  studi  o  all'esercizio  di  un'arte,  mestiere   o
professione,  disposto  l'ascolto  dello  stesso  minore  che   abbia
compiuto gli anni dieci e anche  di  eta'  inferiore  ove  capace  di
discernimento e richiesto, quando  opportuno,  l'avviso  dei  parenti
prossimi;".
                               Art. 61


            Modifiche all'articolo 401 del codice civile

  1. All'articolo 401 del codice civile le  parole:  "figli  naturali
riconosciuti dalla sola madre che si  trovi"  sono  sostituite  dalle
seguenti "figli di genitori che si trovino"; la parola: "allevamento"
e' sostituita dalla seguente: "mantenimento".
                               Art. 62


            Modifiche all'articolo 402 del codice civile

  1. All'articolo 402 del codice  civile  le  parole:  "potesta'  dei
genitori",  ovunque  presenti,  sono   sostituite   dalle   seguenti:
"responsabilita' genitoriale".
                               Art. 63


            Modifiche all'articolo 417 del codice civile

  1. Al secondo comma dell'articolo 417 del codice civile le  parole:
"potesta'   dei   genitori"   sono   sostituite    dalle    seguenti:
"responsabilita' genitoriale".
                               Art. 64


            Modifiche all'articolo 433 del codice civile

  1. All'articolo 433 del codice civile sono  apportate  le  seguenti
modificazioni:
    a) il numero 2) e' sostituito dal seguente: "2)  i  figli,  anche
adottivi, e, in loro mancanza, i discendenti prossimi;";
    b) il numero 3) e' sostituito dal seguente: "3) i genitori e,  in
loro mancanza, gli ascendenti prossimi; gli adottanti;".
                               Art. 65


            Modifiche all'articolo 436 del codice civile

  1. All'articolo 436 del  codice  civile  le  parole:  "legittimi  o
naturali" sono soppresse.
                               Art. 66


          Modifiche all'articolo 448-bis del codice civile

  1. All'articolo 448-bis del codice  civile,  nella  rubrica  e  nel
testo,  la  parola:  "potesta'"   e'   sostituita   dalle   seguenti:
"responsabilita' genitoriale".
                               Art. 67


            Modifiche all'articolo 467 del codice civile

  1. All'articolo 467 del  codice  civile  le  parole:  "legittimi  o
naturali" sono soppresse.
                               Art. 68


            Modifiche all'articolo 468 del codice civile

  1. All'articolo  468  del  codice  civile  le  parole:  "legittimi,
legittimati  e  adottivi"  sono  sostituite  dalle  seguenti:  "anche
adottivi"; le parole: "nonche' dei discendenti dei figli naturali del
defunto," sono soppresse.
                               Art. 69


            Modifiche all'articolo 480 del codice civile

  1. Al secondo comma dell'articolo 480 del  codice  civile  dopo  le
parole: "la condizione." e' aggiunto il seguente periodo: "In caso di
accertamento giudiziale  della  filiazione  il  termine  decorre  dal
passaggio in giudicato  della  sentenza  che  accerta  la  filiazione
stessa.".
                               Art. 70


            Modifiche all'articolo 536 del codice civile

  1. All'articolo 536 del codice civile sono  apportate  le  seguenti
modificazioni:
    a) al  primo  comma  le  parole:  "i  figli  legittimi,  i  figli
naturali, gli ascendenti legittimi" sono sostituite  dalle  seguenti:
"i figli, gli ascendenti";
    b) al secondo comma le parole: "legittimi" e  "i  legittimati  e"
sono soppresse;
    c) al terzo comma  le  parole:  "legittimi  o  naturali"  ovunque
presenti sono soppresse.
                               Art. 71


            Modifiche all'articolo 537 del codice civile

  1. All'articolo 537 del codice civile sono  apportate  le  seguenti
modificazioni:
    a)  nella  rubrica  le  parole:  "legittimi  e   naturali"   sono
soppresse;
    b) al  primo  comma  le  parole:  "legittimo  o  naturale,"  sono
soppresse;
    c) al secondo comma le parole: " ,  legittimi  e  naturali"  sono
soppresse;
    d) il terzo comma e' abrogato.
                               Art. 72


            Modifiche all'articolo 538 del codice civile

  1. All'articolo 538 del codice civile sono  apportate  le  seguenti
modificazioni:
    a) nella rubrica la parola: "legittimi" e' soppressa;
    b) al primo comma  le  parole:  "legittimi  ne'  naturali"  e  la
parola: "legittimi" sono soppresse.
                               Art. 73


            Modifiche all'articolo 542 del codice civile

  1. All'articolo 542 del codice civile sono  apportate  le  seguenti
modificazioni:
    a) al  primo  comma  le  parole:  "legittimo  o  naturale,"  sono
soppresse;
    b) al secondo comma le parole: ", legittimi o  naturali"  ovunque
presenti sono soppresse;
    c) il terzo comma e' abrogato.
                               Art. 74


            Modifiche all'articolo 544 del codice civile

  1. All'articolo 544 del codice civile sono  apportate  le  seguenti
modificazioni:
    a) nella rubrica la parola: "legittimi" e' soppressa;
    b) al primo comma le  parole:  "ne'  figli  legittimi  ne'  figli
naturali"  sono  sostituite  dalla  seguente:  "figli";  la   parola:
"legittimi" e' soppressa.
                               Art. 75


            Modifiche all'articolo 565 del codice civile

  1. All'articolo 565 del  codice  civile  le  parole:  "legittimi  e
naturali" e la parola: "legittimi" sono soppresse.
                               Art. 76


            Modifiche all'articolo 566 del codice civile

  1. L'articolo 566 del codice civile e' sostituito dal seguente:

                             "Art. 566.


                        Successione dei figli

  Al padre ed alla madre succedono i figli, in parti uguali.".
                               Art. 77


            Modifiche all'articolo 567 del codice civile

  1. All'articolo 567 del codice civile sono  apportate  le  seguenti
modificazioni:
    a) la rubrica e' sostituita dalla seguente "Successione dei figli
adottivi";
    b) il primo comma e' sostituito  dal  seguente:  "Ai  figli  sono
equiparati gli adottivi".
                               Art. 78


            Modifiche all'articolo 573 del codice civile

  1. All'articolo 573 del codice civile, nella rubrica  e  nel  primo
comma, la parola: "naturali"  e'  sostituita  dalle  seguenti:  "nati
fuori del matrimonio".
                               Art. 79


            Modifiche all'articolo 580 del codice civile

  1. All'articolo 580 del codice civile sono  apportate  le  seguenti
modificazioni:
    a) nella  rubrica  la  parola:  "naturali"  e'  sostituita  dalla
seguente: "nati fuori del matrimonio";
    b) la parola: "naturali", ovunque presente, e'  sostituita  dalle
seguenti: "nati fuori del matrimonio".
                               Art. 80


            Modifiche all'articolo 581 del codice civile

  1. All'articolo 581 del codice civile le parole: "legittimi o figli
naturali, o figli legittimi e naturali" sono soppresse.
                               Art. 81


            Modifiche all'articolo 582 del codice civile

  1. All'articolo 582 del codice civile sono  apportate  le  seguenti
modificazioni:
    a) nella rubrica la parola: "legittimi" e' soppressa;
    b) al primo comma la parola: "legittimi" e' soppressa.
                               Art. 82


            Modifiche all'articolo 583 del codice civile

  1. All'articolo 583 del  codice  civile  le  parole:  "legittimi  o
naturali" sono soppresse.
                               Art. 83


            Modifiche all'articolo 594 del codice civile

  1. All'articolo 594 del codice civile sono  apportate  le  seguenti
modificazioni:
    a) nella  rubrica  la  parola:  "naturali"  e'  sostituita  dalle
seguenti: "nati fuori del matrimonio";
    b) la parola: "naturali"  e'  sostituita  dalle  seguenti:  "nati
fuori del matrimonio".
                               Art. 84


            Modifiche all'articolo 643 del codice civile

  1.  All'articolo  643  del  codice  civile  il  secondo  comma   e'
sostituito   dal   seguente:   "Se   e'   chiamato   un    concepito,
l'amministrazione spetta al padre e alla madre.".
                               Art. 85


            Modifiche all'articolo 687 del codice civile

  1. All'articolo 687 del codice civile sono  apportate  le  seguenti
modificazioni:
    a) al primo comma la parola: "legittimo" e' soppressa; le parole:
"o legittimato o"  sono  sostituite  dalla  seguente:  "anche"  e  la
parola: "naturale" e' sostituita  dalle  seguenti:  "nato  fuori  del
matrimonio";
    b) il secondo comma e' sostituito dal seguente:  "La  revocazione
ha luogo  anche  se  il  figlio  e'  stato  concepito  al  tempo  del
testamento.".
                               Art. 86


            Modifiche all'articolo 715 del codice civile

  1. Al primo comma dell'articolo 715 del codice  civile  le  parole:
"sulla legittimita' o  sulla  filiazione  naturale"  sono  sostituite
dalle seguenti: "sulla filiazione".
                               Art. 87


            Modifiche all'articolo 737 del codice civile

  1. All'articolo 737 del  codice  civile  le  parole:  "legittimi  e
naturali" ovunque presenti sono soppresse.
                               Art. 88


            Modifiche all'articolo 803 del codice civile

  1. L'articolo 803 del codice civile e' sostituito dal seguente.

                             "Art. 803.


               Revocazione per sopravvenienza di figli

  Le donazioni fatte da chi non aveva o ignorava  di  avere  figli  o
discendenti al tempo della donazione, possono essere revocate per  la
sopravvenienza o l'esistenza di un figlio o discendente del  donante.
Possono inoltre essere revocate per il riconoscimento di  un  figlio,
salvo che si provi che al tempo  della  donazione  il  donante  aveva
notizia dell'esistenza del figlio.
  La revocazione puo' essere domandata anche se il figlio del donante
era gia' concepito al tempo della donazione.".
                               Art. 89


            Modifiche all'articolo 804 del codice civile

  1. All'articolo 804 del  codice  civile  dopo  le  parole:  "ultimo
figlio" sono aggiunte le seguenti "nato nel matrimonio";  la  parola:
"legittimo" e' soppressa; la parola: "naturale" e'  sostituita  dalle
seguenti: "nato fuori del matrimonio".
                               Art. 90


            Modifiche all'articolo 1023 del codice civile

  1. All'articolo 1023 del codice  civile,  il  secondo  periodo  del
primo comma e' sostituito dal seguente:  "Si  comprendono  inoltre  i
figli adottivi e i figli  riconosciuti,  anche  se  l'adozione  o  il
riconoscimento sono seguiti dopo che il diritto era gia' sorto.".
                               Art. 91


            Modifiche all'articolo 1916 del codice civile

  1. All'articolo 1916 del codice civile, secondo comma,  le  parole:
"dagli affiliati," sono soppresse.
                               Art. 92


            Modifiche all'articolo 2941 del codice civile

  1. Al numero 2) dell'articolo 2941 del  codice  civile  la  parola:
"potesta'"   e'   sostituita   dalle    seguenti:    "responsabilita'
genitoriale".
Titolo II

Modifiche ai codici penale, di procedura penale e di procedura civile
in materia di filiazione


                               Art. 93


         Modifiche al codice penale in materia di filiazione

  1. Al codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) all'articolo 19, primo comma, numero 6), le parole:  "potesta'
dei  genitori"  sono  sostituite  dalle  seguenti:   "responsabilita'
genitoriale";
    b) all'articolo 32,  secondo  comma,  le  parole:  "potesta'  dei
genitori"   sono   sostituite   dalle   seguenti:    "responsabilita'
genitoriale";
    c) all'articolo 34, nella rubrica e nel testo  dell'articolo,  le
parole: "potesta' dei genitori"  e  la  parola:  "potesta'",  ovunque
presenti,   sono   sostituite   dalle   seguenti:    "responsabilita'
genitoriale";
    d) all'articolo 98,  secondo  comma,  le  parole:  "potesta'  dei
genitori"   sono   sostituite   dalle   seguenti:    "responsabilita'
genitoriale";
    e) all'articolo 111, secondo  comma,  la  parola:  "potesta'"  e'
sostituita dalle seguenti: "responsabilita' genitoriale";
    f) all'articolo  112,  terzo  comma,  la  parola:  "potesta'"  e'
sostituita dalle seguenti: "responsabilita' genitoriale";
    g) all'articolo 146, secondo  comma,  la  parola:  "potesta'"  e'
sostituita dalle seguenti: "responsabilita' genitoriale";
    h) all'articolo  147,  terzo  comma,  la  parola:  "potesta'"  e'
sostituita dalle seguenti: "responsabilita' genitoriale";
    i) all'articolo 540, primo comma,  la  parola:  "illegittima"  e'
sostituita dalle  seguenti:  "fuori  del  matrimonio"  e  la  parola:
"legittima" e'  sostituita  dalle  seguenti:  "nel  matrimonio";  nel
secondo comma, la parola: "illegittima" e' sostituita dalle seguenti:
"fuori del matrimonio";
    l) all'articolo 564,  quarto  comma,  le  parole:  "potesta'  dei
genitori"   sono   sostituite   dalle   seguenti:    "responsabilita'
genitoriale";
    m)  nella  rubrica  dell'articolo  568  le   parole:   "fanciullo
legittimo o naturale riconosciuto" sono  sostituite  dalla  seguente:
"figlio";  al  primo  comma  le   parole:   "legittimo   o   naturale
riconosciuto" sono sostituite dalle seguenti "nato nel  matrimonio  o
riconosciuto";
    n) all'articolo 569, le  parole:  "potesta'  dei  genitori"  sono
sostituite dalle seguenti: "responsabilita' genitoriale";
    o) all'articolo  570,  primo  comma,  le  parole:  "potesta'  dei
genitori"   sono   sostituite   dalle   seguenti:    "responsabilita'
genitoriale";
    p) all'articolo  573,  primo  comma,  le  parole:  "potesta'  dei
genitori"   sono   sostituite   dalle   seguenti:    "responsabilita'
genitoriale";
    q) all'articolo  574,  primo  comma,  le  parole:  "potesta'  dei
genitori",  ovunque  presenti,  sono   sostituite   dalle   seguenti:
"responsabilita' genitoriale";
    r) all'articolo 574-bis, le parole: "potesta' dei genitori" e  le
parole: "potesta' genitoriale",  ovunque  presenti,  sono  sostituite
dalle seguenti: "responsabilita' genitoriale";
    s) all'articolo 583-bis, quarto  comma,  numero  1),  le  parole:
"potesta'   del   genitore"   sono   sostituite    dalle    seguenti:
"responsabilita' genitoriale";
    t) all'articolo 600-septies.2, primo comma, numero 1), le parole:
"potesta'    genitoriale"    sono    sostituite    dalle    seguenti:
"responsabilita' genitoriale";
    u) all'articolo 609-nonies, primo comma, numero  1),  le  parole:
"potesta'   del   genitore"   sono   sostituite    dalle    seguenti:
"responsabilita' genitoriale".
                               Art. 94


  Modifiche al codice di procedura penale in materia di filiazione

  1. All'articolo 288 del codice di procedura penale, nella rubrica e
nel comma 1, le parole: "potesta' dei genitori" sono sostituite dalle
seguenti: "responsabilita' genitoriale".
                               Art. 95


  Modifiche al codice di procedura civile in materia di filiazione

  1. Al  codice  di  procedura  civile  sono  apportate  le  seguenti
modificazioni:
    a) all'articolo 706 il quarto comma e' sostituito  dal  seguente:
"Nel ricorso deve essere indicata l'esistenza di figli di entrambi  i
coniugi.";
    b) all'articolo 709-ter, primo comma, la  parola:  "potesta'"  e'
sostituita dalla seguente: "responsabilita'".
Titolo III

Modifiche alle leggi speciali in materia di filiazione


                               Art. 96


          Modifiche al regio decreto 30 marzo 1942, n. 318

  1. Al regio decreto 30  marzo  1942,  n.  318,  sono  apportate  le
seguenti modificazioni:
    a) l'articolo 35 e' sostituito dal seguente:

                              "Art. 35.

  Sulla domanda di adozione e di revoca della adozione di  minore  di
eta' provvede il tribunale per i minorenni.";
    b) dopo l'articolo 37 e' inserito il seguente:

                            "Art. 37-bis.

  I  figli  maggiorenni  portatori   di   handicap   grave   previsti
dall'articolo 337-septies, secondo comma,  del  codice  civile,  sono
coloro i quali siano portatori di handicap ai sensi dell'articolo  3,
comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104.";
    c) all'articolo 38, primo  comma,  dopo  le  parole:  "spetta  al
giudice ordinario." e' aggiunto il seguente periodo: "Sono, altresi',
di  competenza  del  tribunale  per  i  minorenni   i   provvedimenti
contemplati dagli articoli 251 e 317-bis del codice civile.";
    d) dopo l'articolo 38 e' inserito il seguente:

                            "Art. 38-bis.

  Quando la salvaguardia del minore e' assicurata  con  idonei  mezzi
tecnici, quali l'uso di un  vetro  specchio  unitamente  ad  impianto
citofonico, i difensori delle parti, il curatore speciale del minore,
se gia' nominato, ed il pubblico ministero possono seguire  l'ascolto
del minore, in luogo diverso da quello in cui egli  si  trova,  senza
chiedere l'autorizzazione del giudice prevista dall'articolo 336-bis,
secondo comma, del codice civile.";
    e) all'articolo 117 le parole: "figli naturali"  sono  sostituite
dalle seguenti: "figli nati fuori del matrimonio";
    f) all'articolo 121 la parola: "legittimo"  e'  sostituita  dalle
seguenti: "nato nel matrimonio";
    g) all'articolo 122 la parola:  "naturali"  ovunque  presente  e'
sostituita dalle seguenti: "nati fuori del matrimonio";
    h)  all'articolo  123  la  parola:  "naturali"   e   la   parola:
"adulterini" ovunque presenti sono sostituite dalle  seguenti:  "nati
fuori del matrimonio"; al  quinto  comma  la  parola:  "naturale"  e'
soppressa;
    i) dopo l'articolo 127 e' inserito il seguente:

                           "Art. 127-bis.

  I divieti contenuti nei numeri 6, 7, 8 e  9  dell'articolo  87  del
codice civile sono applicabili all'affiliazione.".
                               Art. 97


           Modifiche alla legge 21 novembre 1967, n. 1185

  1. All'articolo 3 della legge 21 novembre 1967, n. 1185, le parole:
"patria potesta'" sono sostituite  dalle  seguenti:  "responsabilita'
genitoriale"; le parole: "potesta' sul figlio" sono sostituite  dalle
seguenti: "responsabilita' genitoriale sul figlio".
                               Art. 98


            Modifiche alla legge 1° dicembre 1970, n. 898

  1. Alla legge 1° dicembre 1970, n. 898, sono apportate le  seguenti
modificazioni:
    a) all'articolo 4 il comma 4 e' sostituito dal seguente: "4.  Nel
ricorso deve essere indicata  l'esistenza  di  figli  di  entrambi  i
coniugi."; nel comma 8, le parole da "qualora lo ritenga" fino a:  "i
figli minori" sono sostituite dalle seguenti: "disposto l'ascolto del
figlio minore che abbia compiuto gli anni  dodici  e  anche  di  eta'
inferiore ove capace di discernimento";
    b)  all'articolo  6,  comma  1,  le  parole:  "147  e  148"  sono
sostituite dalle seguenti: "315-bis  e  316-bis  ";  il  comma  2  e'
sostituito  dal  seguente:  "2.  Il  Tribunale   che   pronuncia   lo
scioglimento o la cessazione  degli  effetti  civili  del  matrimonio
applica, riguardo ai figli, le disposizioni contenute  nel  capo  II,
del titolo IX, del libro primo, del codice civile."; i commi 3, 4, 5,
8, 9, 10, 11 e 12 sono abrogati; nel comma 7, la  parola:  "potesta'"
e' sostituita dalle seguenti: "responsabilita' genitoriale";
    c) all'articolo 12, la parola:  "naturale"  e'  sostituita  dalle
seguenti: "nato fuori del matrimonio".
                               Art. 99


             Modifiche alla legge 22 maggio 1978, n. 194

  1. All'articolo 12 della legge 22 maggio 1978, n. 194,  la  parola:
"potesta'"   e'   sostituita   dalle    seguenti:    "responsabilita'
genitoriale".
                              Art. 100


             Modifiche alla legge 4 maggio 1983, n. 184

  1. Alla legge 4 maggio 1983, n. 184,  sono  apportate  le  seguenti
modificazioni:
    a) all'articolo 1  la  parola:  "potesta'"  e'  sostituita  dalla
seguente: "responsabilita'";
    b) all'articolo 3 le parole: "potesta' dei genitori" e la parola:
"potesta'"   sono   sostituite   dalle   seguenti:   "responsabilita'
genitoriale";
    c) all'articolo 4 la parola:  "potesta'",  ovunque  presente,  e'
sostituita dalle seguenti: "responsabilita' genitoriale";
    d) all'articolo 5 le parole: "potesta' parentale"  e  la  parola:
"potesta'"   sono   sostituite   dalle   seguenti:   "responsabilita'
genitoriale";
    e)  all'articolo  6,  comma  6,  le  parole:  "naturali  o"  sono
sostituite dalla seguente: "anche";
    f) all'articolo 8, comma 3, dopo le parole: "dei servizi  sociali
locali"  sono  inserite  le  seguenti:  ",  anche   all'esito   della
segnalazione di cui all'articolo 79-bis,";
    g) all'articolo 9, comma 5, la parola: "potesta'"  e'  sostituita
dalle seguenti: "responsabilita' genitoriale";
    h) all'articolo 10, comma 3, la parola: "potesta'" e'  sostituita
dalle seguenti: "responsabilita' genitoriale";
    i) all'articolo 11 la parola: "naturali" e la parola: "naturale",
ovunque presenti, sono soppresse; al terzo  comma,  dopo  le  parole:
"per altri due mesi." e' aggiunto il seguente periodo:  "Il  genitore
autorizzato al riconoscimento prima  del  compimento  del  sedicesimo
anno ai sensi dell'articolo 250, quinto  comma,  del  codice  civile,
puo'  chiedere  ulteriore  sospensione  per  altri  due   mesi   dopo
l'autorizzazione.";
    l) all'articolo 15, comma 1, la lettera c), e'  sostituita  dalla
seguente: "c) le prescrizioni impartite  ai  sensi  dell'articolo  12
sono rimaste inadempiute per responsabilita' dei genitori  ovvero  e'
provata l'irrecuperabilita' delle capacita' genitoriali dei  genitori
in un tempo ragionevole.";
    m) all'articolo 19, comma 1, le parole: "potesta'  dei  genitori"
sono sostituite dalle seguenti: "responsabilita' genitoriale";
    n) all'articolo 25, comma 2, le parole: "legittimi o legittimati"
sono  soppresse  e  la  parola:  "quattordici"  e'  sostituita  dalla
seguente: "dodici";
    o) all'articolo 27, comma 1, la parola: "legittimo" e' sostituita
dalle seguenti: "nato nel matrimonio";
    p) all'articolo 28, comma 4, le parole: "potesta'  dei  genitori"
sono sostituite dalle seguenti: "responsabilita' genitoriale";
    q) all'articolo 32, comma 2, lettera b), la  parola:  "legittimo"
e' sostituita dalle seguenti: "nato  nel  matrimonio"  e  la  parola:
"naturali" e' sostituita dalla seguente: "biologici";
    r) all'articolo 36, comma 2, lettera a), la parola: "naturali" e'
sostituita dalla seguente: "biologici" e la  parola:  "legittimo"  e'
sostituita dalle seguenti: "nato nel matrimonio";
    s) all'articolo 37, comma 2, la parola: "naturali" e'  sostituita
dalla seguente: "biologici";
    t) all'articolo 44, comma 2, la parola: "legittimi" e' soppressa;
    u) all'articolo 46, comma 2, la parola: "potesta'" e'  sostituita
dalle seguenti: "responsabilita' genitoriale";
    v) all'articolo 48, comma 1, la parola: "potesta'" e'  sostituita
dalle seguenti: "responsabilita' genitoriale";
    z) all'articolo 50 la  parola:  "potesta'"  e'  sostituita  dalle
seguenti: "responsabilita' genitoriale";
    aa) all'articolo 52, comma 3, la parola: "potesta'" e' sostituita
dalle seguenti: "responsabilita' genitoriale";
    bb) all'articolo 71, comma 3, la parola: "potesta'" e' sostituita
dalle seguenti: "responsabilita' genitoriale";
    cc) all'articolo 73, comma 1, le parole: "legittimo per adozione"
sono sostituite dalla seguente: "adottivo";
    dd) all'articolo 74 la parola:  "naturale"  e'  sostituita  dalle
seguenti: "nato fuori del matrimonio";
    ee) dopo l'articolo 79 e' inserito il seguente:

                            "Art. 79-bis.

  1. Il giudice segnala ai  comuni  le  situazioni  di  indigenza  di
nuclei familiari che richiedono interventi di sostegno per consentire
al minore di essere educato nell'ambito della propria famiglia.".
                              Art. 101


             Modifiche alla legge 31 maggio 1995, n. 218

  1. Alla legge 31 maggio 1995, n. 218, sono  apportate  le  seguenti
modificazioni:
    a) l'articolo 33 e' sostituito dal seguente:

                              "Art. 33.


                             Filiazione

  1. Lo stato di figlio e'  determinato  dalla  legge  nazionale  del
figlio o, se piu' favorevole, dalla legge dello Stato di cui uno  dei
genitori e' cittadino, al momento della nascita.
  2. La legge individuata ai sensi del comma 1 regola i presupposti e
gli effetti dell'accertamento e della contestazione  dello  stato  di
figlio;   qualora   la   legge   cosi'   individuata   non   permetta
l'accertamento o la contestazione dello stato di figlio si applica la
legge italiana.
  3. Lo stato di figlio, acquisito in base alla  legge  nazionale  di
uno dei genitori, non puo' essere contestato che alla stregua di tale
legge; se tale legge non consente  la  contestazione  si  applica  la
legge italiana.
  4. Sono di applicazione necessaria le norme  del  diritto  italiano
che sanciscono l'unicita' dello stato di figlio.";
    b) nella  rubrica  dell'articolo  35  la  parola:  "naturale"  e'
soppressa; il comma 1 e' sostituito dal seguente: "1.  Le  condizioni
per il riconoscimento del figlio sono regolate dalla legge  nazionale
del figlio al momento della nascita,  o  se  piu'  favorevole,  dalla
legge nazionale del soggetto che fa il riconoscimento, nel momento in
cui questo avviene; se tali leggi non prevedono il riconoscimento  si
applica la legge italiana.";
    c) all'articolo  36  le  parole:  "potesta'  dei  genitori"  sono
sostituite dalle seguenti: "responsabilita' genitoriale";
    d) dopo l'articolo 36 e' inserito il seguente:

                            "Art. 36-bis.

    1. Nonostante il richiamo ad altra legge, si  applicano  in  ogni
caso le norme del diritto italiano che:
      a) attribuiscono ad  entrambi  i  genitori  la  responsabilita'
genitoriale;
      b) stabiliscono il dovere di entrambi i genitori di  provvedere
al mantenimento del figlio;
      c) attribuiscono al giudice il potere di adottare provvedimenti
limitativi o ablativi della responsabilita' genitoriale  in  presenza
di condotte pregiudizievoli per il figlio.";
    e) all'articolo  38,  primo  comma,  la  parola:  "legittimo"  e'
soppressa.
                              Art. 102


            Modifiche alla legge 19 febbraio 2004, n. 40

  1. All'articolo 8 della legge 19 febbraio 2004, n. 40,  la  parola:
"legittimi" e' sostituita dalle seguenti: "nati nel matrimonio".
                              Art. 103


       Modifiche al decreto legislativo 3 febbraio 2011, n. 71

  1. All'articolo 30 del decreto legislativo 3 febbraio 2011, n.  71,
sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) la rubrica e' sostituita dalla seguente:  "Riconoscimento  dei
figli nati fuori del matrimonio";
    b) al primo comma  la  parola:  "naturale"  e'  sostituita  dalle
seguenti: "nato fuori del matrimonio";
    c) il secondo periodo del primo comma e' sostituito dal seguente:
"Quando ricorrono i presupposti previsti dall'articolo 262 del codice
civile, il capo dell'ufficio consolare  riceve  altresi'  le  domande
relative al cognome  del  figlio  nato  fuori  del  matrimonio  e  le
trasmette al giudice competente";
    d) il secondo comma e' abrogato.
Titolo IV

Disposizioni transitorie e finali


                              Art. 104


                      Disposizioni transitorie

  1. Fermi gli effetti del giudicato formatosi prima dell'entrata  in
vigore della legge 10 dicembre  2012,  n.  219,  sono  legittimati  a
proporre azioni di petizione di eredita', ai sensi dell'articolo  533
del codice civile, coloro che, in applicazione dell'articolo 74 dello
stesso codice, come modificato dalla medesima legge, hanno  titolo  a
chiedere il riconoscimento della qualita' di erede.
  2. Fermi gli effetti del giudicato formatosi prima dell'entrata  in
vigore della legge 10 dicembre 2012, n.  219,  possono  essere  fatti
valere i diritti  successori  che  discendono  dall'articolo  74  del
codice civile, come modificato dalla medesima legge.
  3. Le disposizioni di cui al comma 1 e  al  comma  2  si  applicano
anche nei confronti dei discendenti del figlio, riconosciuto o la cui
paternita' o maternita' sia  stata  giudizialmente  accertata,  morto
prima dell'entrata in vigore della legge 10 dicembre 2012, n. 219.
  4. I diritti successori che discendono dall'articolo 74 del  codice
civile, come modificato dalla legge 10 dicembre 2012, n.  219,  sulle
eredita' aperte anteriormente al termine della sua entrata in  vigore
si prescrivono a far data da suddetto termine.
  5. Nei casi in cui i riconoscimenti o le  dichiarazioni  giudiziali
di genitorialita' intervengano dopo il termine di entrata  in  vigore
della presente legge, i diritti successori che non sarebbero spettati
a persona deceduta prima di tale termine possono essere fatti  valere
dai suoi discendenti in rappresentazione e dai suoi  eredi.  Essi  si
prescrivono a far data dall'annotazione del riconoscimento  nell'atto
di nascita o dal passaggio in giudicato della  sentenza  dichiarativa
della paternita' o maternita'.
  6. Fermi gli effetti del giudicato formatosi prima dell'entrata  in
vigore della legge 10 dicembre 2012, n. 219, nei giudizi promossi  ai
sensi dell'articolo 533 del codice  civile,  pendenti  alla  data  di
entrata in vigore del  presente  decreto  legislativo,  si  applicano
l'articolo 74 del codice  civile,  come  modificato  dalla  legge  10
dicembre 2012, n. 219, e le disposizioni del libro secondo del codice
civile, come modificate dal presente decreto legislativo.
  7. Fermi gli effetti del giudicato formatosi prima dell'entrata  in
vigore della legge 10 dicembre 2012,  n.  219,  le  disposizioni  del
codice civile, come modificate dal presente decreto  legislativo,  si
applicano alle azioni di disconoscimento di paternita', di reclamo  e
di contestazione dello stato di figlio, relative ai figli nati  prima
dell'entrata in vigore del medesimo decreto legislativo.
  8. Fermi gli effetti del giudicato formatosi prima dell'entrata  in
vigore della legge 10 dicembre 2012,  n.  219,  le  disposizioni  del
codice civile relative al riconoscimento dei figli,  come  modificate
dalla medesima legge, si applicano anche ai figli  nati  o  concepiti
anteriormente all'entrata in vigore della stessa.
  9. Fermi gli effetti del giudicato formatosi prima dell'entrata  in
vigore della legge 10 dicembre 2012, n. 219, i termini  per  proporre
l'azione di disconoscimento di paternita', previsti dal quarto  comma
dell'articolo  244  del   codice   civile,   decorrono   dal   giorno
dell'entrata in vigore del presente decreto legislativo.
  10. Fermi gli effetti del giudicato formatosi prima dell'entrata in
vigore  della  legge  10  dicembre  2012,  n.  219,   nel   caso   di
riconoscimento  di  figlio  annotato  sull'atto  di   nascita   prima
dell'entrata in vigore del presente decreto  legislativo,  i  termini
per proporre l'azione di impugnazione, previsti dall'articolo  263  e
dai commi secondo,  terzo  e  quarto  dell'articolo  267  del  codice
civile, decorrono dal giorno  dell'entrata  in  vigore  del  medesimo
decreto legislativo.
  11. Restano validi e non possono essere modificati gli  atti  dello
stato civile gia' formati secondo le disposizioni vigenti  alla  data
di entrata in vigore della legge 10 dicembre 2012, n. 219,  salve  le
modifiche risultanti da provvedimenti giudiziari.
                              Art. 105


                        Sostituzione termini

  1. La parola: "potesta'" riferita  alla  potesta'  genitoriale,  le
parole:  "potesta'  genitoriale",  ovunque  presenti,  in  tutta   la
legislazione    vigente,    sono    sostituite    dalle     seguenti:
"responsabilita' genitoriale".
  2. Le parole: "figli legittimi" o le  parole:  "figlio  legittimo",
ovunque presenti, in tutta la legislazione  vigente  sono  sostituite
dalle seguenti: "figli nati nel matrimonio" o dalle seguenti: "figlio
nato nel matrimonio".
  3. Le parole: "figli naturali"  o  le  parole:  "figlio  naturale",
ovvero "figli adulterini" o  "figlio  adulterino"  ove  presenti,  in
tutta la legislazione vigente sono sostituite dalle seguenti:  "figli
nati fuori del matrimonio" o dalle seguenti: "figlio nato  fuori  del
matrimonio".
  4.  Le   parole:   "figli   legittimati",   "figlio   legittimato",
"legittimato",   "legittimati"   ovunque   presenti   in   tutta   la
legislazione vigente, sono soppresse.
                              Art. 106


                             Abrogazioni

  1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto
sono abrogate le seguenti disposizioni:
    a) gli  articoli  155-bis,  155-ter,  155-quater,  155-quinquies,
155-sexies, 233, 235, 242, 243, 261, 578 e 579 del codice civile;
    b) gli articoli 34, 124 e 125 del regio decreto 30 marzo 1942, n.
318;
    c) l'articolo 34 della legge 31 maggio 1995, n. 218.
                              Art. 107


                 Clausola di invarianza finanziaria

  1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
  2. Le Amministrazioni interessate provvedono ai compiti di  cui  al
presente decreto con le  risorse  umane,  strumentali  e  finanziarie
previste a legislazione vigente.
                              Art. 108


                          Entrata in vigore

  1. Il presente decreto legislativo entra in  vigore  il  trentesimo
giorno successivo a quello della  sua  pubblicazione  nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
    Dato a Roma, addi' 28 dicembre 2013

                             NAPOLITANO

                            Letta,  Presidente  del   Consiglio   dei
                            ministri

                            Kyenge, Ministro per l'integrazione

                            Alfano, Ministro dell'interno

                            Cancellieri, Ministro della giustizia

                            Giovannini, Ministro del lavoro  e  delle
                            politiche sociali, con delega  alle  pari
                            opportunita'

                            Saccomanni,  Ministro   dell'economia   e
                            delle finanze

Visto, il Guardasigilli: Cancellieri

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