Decreto Ministero dello sviluppo economico 9/8/2013 n. 110
Regolamento recante norme per la progressiva dematerializzazione dei contrassegni di assicurazione per la responsabilita' civile verso i terzi per danni derivanti dalla circolazione dei veicoli a motore su strada, attraverso la sostituzione degli stessi con sistemi elettronici o telematici, di cui all'articolo 31 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27
Articolo 1
Definizioni
1. Ai fini del presente decreto si intendono per:
a) "dematerializzazione dei contrassegni": la sostituzione dei contrassegni relativi ai contratti di assicurazione per la responsabilita' civile verso i terzi per danni derivanti dalla circolazione dei veicoli a motore su strada, con sistemi elettronici o telematici che garantiscano, attraverso la connessione con la banca dati di cui alla lettera c), anche mediante l'utilizzo di dispositivi o mezzi tecnici di controllo e rilevamento a distanza delle violazioni delle norme del codice della strada, approvati od omologati ai sensi dell'articolo 45, comma 6, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, la corrispondenza dei dati relativi al veicolo con l'esistenza e la validita' della copertura assicurativa obbligatoria;
b) "processo di dematerializzazione": l'insieme dei processi organizzativi e tecnici tesi alla progressiva dematerializzazione dei contrassegni;
c) "banca dati": quella costituita presso il Centro elaborazione dati della Direzione generale per la motorizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, alimentata dalle informazioni contenute nell'Archivio nazionale dei veicoli e nell'Anagrafe nazionale degli abilitati alla guida, di cui agli articoli 225 e 226 del decreto legislativo n. 285 del 1992, nonche' dalle informazioni e dai dati forniti gratuitamente dalle imprese di assicurazione, direttamente o attraverso sistemi informativi centralizzati istituiti presso le associazioni di rappresentanza, relativi alla data di decorrenza, di sospensione e di scadenza delle coperture assicurative r.c. auto dei veicoli a motore;
d) "sistemi elettronici o telematici": il complesso delle procedure e tecnologie utilizzate per la progressiva dematerializzazione dei contrassegni;
e) "impresa di assicurazione": quella con sede legale nel territorio della Repubblica autorizzata ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, all'esercizio dell'attivita' assicurativa nel ramo r.c. auto; quella con sede legale in un altro Stato membro dello Spazio Economico Europeo abilitata ai sensi degli articoli 23 e 24 del decreto legislativo n. 209 del 2005 nel territorio della Repubblica all'esercizio dell'assicurazione nel ramo r.c. auto, in regime di stabilimento o di liberta' di prestazione di servizi, nonche' quella con sede legale in uno Stato terzo, autorizzata ai sensi dell'articolo 28 del decreto legislativo n. 209 del 2005 nel territorio della Repubblica all'esercizio dell'attivita' assicurativa nel ramo r.c. auto in regime di stabilimento.
Articolo 2
Oggetto, ambito di applicazione e decorrenza
1. Il presente regolamento definisce le modalita' per la progressiva dematerializzazione dei contrassegni di assicurazione per la responsabilita' civile verso i terzi per danni derivanti dalla circolazione dei veicoli a motore su strada, attraverso la sostituzione degli stessi con sistemi elettronici o telematici, cosi' come previsto dall'articolo 31 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27.
2. Il processo di dematerializzazione si conclude entro due anni dall'entrata in vigore del presente regolamento con conseguente cessazione da quella data dell'obbligo di esposizione del contrassegno di cui all'articolo 127 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, nonche' all'articolo 181 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
3. Entro il termine previsto dal successivo articolo 4, comma 1, lettera e), la corrispondenza dei dati relativi al veicolo con l'esistenza e la validita' della copertura assicurativa obbligatoria, potranno essere verificate anche mediante l'utilizzo dei dispositivi o mezzi tecnici di controllo e rilevamento a distanza delle violazioni delle norme del codice della strada approvati od omologati ai sensi dell'articolo 45, comma 6, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
Articolo 3
Banca dati
1. Presso la Direzione generale per la Motorizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e' istituita la banca dati di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c).
2. Al fine di garantire la completa dematerializzazione dei contrassegni di cui all'articolo 2, comma 1, nonche' la successiva operativita' dei sistemi di controllo previsti dall'articolo 31, comma 3, del decreto-legge n.1 del 2012, la banca dati e' alimentata in tempo reale, all'atto del rilascio del certificato di assicurazione, di cui all'articolo 127 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 e, in ogni caso, entro il termine di decorrenza della copertura di cui all'articolo 1901 del codice civile, nonche' all'atto della sospensione o dell'eventuale scadenza anticipata delle coperture assicurative della responsabilita' civile per la circolazione dei veicoli a motore. A tale adempimento provvedono le imprese di assicurazione, direttamente o, ferma restando la loro responsabilita' e garantendo comunque la veridicita', tempestivita' e validita' delle informazioni, per il tramite degli intermediari di assicurazione che ne hanno rappresentanza, attraverso collegamento web ed idonee interfacce messe a disposizione dal Ministero delle infrastrutture e trasporti, ovvero avvalendosi, in alternativa, di sistemi informativi centralizzati istituiti presso le associazioni di rappresentanza delle imprese di assicurazione.
3. Le informazioni relative alla copertura assicurativa per la responsabilita' civile verso i terzi sono rese disponibili mediante l'accesso telematico gratuito alla banca dati da parte di chiunque ne abbia interesse.
4. Limitatamente alle sole informazioni, corrispondenti a quelle dei contrassegni, contenute nella banca dati di cui al presente regolamento, la trasmissione dei dati relativi alla copertura assicurativa per la responsabilita' civile verso i terzi, rilevanti in chiave antifrode, prevista al comma 4 dell'articolo 21 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge n. 221 del 2012 si attua, ai sensi del comma 5 del medesimo articolo 21, con le modalita' di cui al comma 2 del presente articolo.
Articolo 4
Processo di dematerializzazione
1. Al fine di garantire la completa dematerializzazione dei contrassegni assicurativi, secondo criteri di gradualita' e sostenibilita' tecnologica dell'implementazione della banca dati, il processo di dematerializzazione di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), si articola nelle seguenti fasi, ciascuna delle quali seguita da un congruo periodo di sperimentazione:
a) nel termine di trenta giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento, la Direzione generale per la motorizzazione definisce e rende operativa la struttura informatica del database costituente la banca dati di cui all'articolo 3;
b) nel termine di sessanta giorni dalla entrata in vigore del presente regolamento, la Direzione generale per la motorizzazione provvede al popolamento del database attraverso la connessione ed il trasferimento massivo alla banca dati delle informazioni contenute negli archivi istituiti presso l'Associazione nazionale fra le imprese assicuratrici (ANIA);
c) nel termine di un anno dalla entrata in vigore del presente regolamento, la Direzione generale per la motorizzazione definisce e, nel successivo termine di mesi sei, rende operative, le connessioni informatiche, nonche' i sistemi di accesso e trasmissione via web delle informazioni necessarie all'aggiornamento del database, da parte delle imprese di assicurazione secondo tutte le modalita' previste all'articolo 3, comma 2;
d) nello stesso termine di operativita' di cui alla precedente lettera c), la Direzione generale per la motorizzazione definisce ed attiva i sistemi di accesso via web da parte dei cittadini alle informazioni detenute nella banca dati e indica le modalita' e i requisiti per l'accesso;
e) nel termine di diciotto mesi dalla entrata in vigore del presente regolamento, la Direzione generale per la motorizzazione definisce e rende operativa la predisposizione della banca dati di cui all'articolo 3 per garantire la possibilita' di collegamento con i dispositivi, le apparecchiature ed i mezzi tecnici per il controllo del traffico e per il rilevamento a distanza delle violazioni delle norme del codice della strada previsti dalle vigenti disposizioni contenute nel decreto legislativo n. 285 del 1992, fatta salva l'eventuale adozione del decreto di cui all'articolo 31, comma 3, ultimo capoverso, del decreto-legge n. 1 del 2012.
2. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ed il Ministero dello sviluppo economico rendono noto, attraverso comunicazione fornita sui rispettivi siti web, lo stato di realizzazione del processo di dematerializzazione, di cui al presente articolo, e delle relative fasi di sperimentazione. Il presente regolamento, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
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