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giovedì 6 febbraio 2014

I.N.A.I.L. (Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro) Circ. 3-2-2014 n. 816 Differimento al 16 maggio dell’autoliquidazione 2013/2014 e dei termini di pagamento degli altri premi speciali. Art. 2, c. 3, D.L. n. 4/2014.


.N.A.I.L. (Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro)
Circ. 3-2-2014 n. 816
Differimento al 16 maggio dell’autoliquidazione 2013/2014 e dei termini di pagamento degli altri premi speciali. Art. 2, c. 3, D.L. n. 4/2014.
Emanata dall'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro, Direzione centrale rischi ufficio entrate.

Circ. 3 febbraio 2014, n. 816 (1).

Differimento al 16 maggio dell’autoliquidazione 2013/2014 e dei termini di pagamento degli altri premi speciali. Art. 2, c. 3, D.L. n. 4/2014.

(1) Emanata dall'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro, Direzione centrale rischi ufficio entrate.



Alle
   

Strutture centrali e territoriali
   



Si fa seguito alla nota prot. 495 del 23 gennaio 2014 per informare che nella Gazzetta Ufficiale n. 23 del 29 gennaio 2014 è stato pubblicato il decreto-legge n. 4, che all’articolo 2, comma 3 ha disposto:

Al fine di consentire la rapida applicazione della riduzione dei premi e dei contributi dovuti per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali prevista dall'articolo 1, comma 128, della L. 27 dicembre 2013, n. 147, per l'anno 2014, i termini di cui all'articolo 28, quarto comma, primo periodo, e all'articolo 44, secondo comma, del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, e successive modificazioni, sono differiti al 16 maggio 2014. Per i premi speciali di cui all'articolo 42 del medesimo decreto presidenziale, diversi dai premi speciali unitari artigiani, i termini per il pagamento antecedenti al 16 maggio 2014 sono differiti a tale data.

Con il primo periodo della disposizione è stata differita al 16 maggio 2014 l'autoliquidazione dei premi ordinari e dei premi speciali unitari artigiani e con il secondo periodo sono stati differiti alla stessa data i pagamenti di tutti gli altri premi speciali.

Pertanto, è confermato il differimento al 16 maggio 2014:

1. del termine del 17 febbraio 2014 per il versamento tramite F24 e F24EP dei premi ordinari e dei premi speciali unitari artigiani di autoliquidazione 902014, sia per il pagamento in unica soluzione che per il pagamento delle prime due rate ai sensi delle L. n. 449 del 1997 e L. n. 144 del 1999, con le modalità già esposte nella nota del 23 gennaio 2014;

2. del termine del 17 marzo 2014 per la presentazione telematica delle dichiarazioni delle retribuzioni 2013 tramite i servizi “Alpi online” e “Invio telematico dichiarazione salari”, per comunicare la volontà di avvalersi del pagamento rateale dei premi ai sensi delle L. n. 449 del 1997 e L. n. 144 del 1999 e per chiedere la riduzione (per la regolazione 2014) prevista dall’art. 1, commi 780 e 781, della L. n. 296 del 2006 a favore delle imprese artigiane;

3. dei termini con scadenza compresa tra il 16 febbraio e il 16 aprile 2014 per il pagamento dei premi speciali anticipati per il 2014 relativi alle polizze scuole, apparecchi RX, sostanze radioattive, pescatori, facchini nonché barrocciai/vetturini/ippotrasportatori;

4. del termine del 30 aprile 2014 per l'invio telematico degli elenchi relativi alla regolazione del primo trimestre 2014 delle polizze speciali facchini e delle polizze speciali barrocciai/vetturini/ippotrasportatori.

Di seguito si forniscono le istruzioni operative per alcuni casi e adempimenti particolari, anche in relazione alle richieste di chiarimenti pervenute a seguito dell’emanazione del predetto decreto legge.



A. Autocertificazione per la riduzione del premio dell’ll,50% per il settore edile (art. 29, c. 2, D.L. n. 244 del 1995, art. 36-bis, c. 8, L. n. 248 del 2006 e D.M. 26 agosto 2013)

L’autocertificazione in questione deve essere trasmessa entro il 16 maggio 2014, via PEC alla sede Inail competente, contestualmente al pagamento del premio 902014 e quindi alla fruizione dell’agevolazione sul premio dovuto a titolo di regolazione 2013.

Si ricorda che la riduzione dell’11,50% per il settore edile, confermata per l’anno 2013 dal D.M. 26 agosto 2013, non si applica nei confronti dei datori di lavoro che abbiano riportato condanne passate in giudicato per la violazione della normativa in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro per la durata di cinque anni dalla pronuncia della sentenza.



B. Cessazione di tutti i soggetti autonomi artigiani tra il 1° gennaio e 16 maggio dell'anno di rata (cessazione polizza artigiana)

Come noto, in caso di cessazione dell’attività intervenuta tra il 1° gennaio e la data di scadenza dell’autoliquidazione del 16 febbraio, per i premi speciali unitari artigiani è ammessa l’autoliquidazione della rata di premio anticipata rapportata al minor periodo di attività, anziché in ragione d’anno [1]. Ad esempio, se l’attività è cessata a gennaio il premio anticipato può essere versato in misura pari a un dodicesimo di quello annuale, se invece l’attività é cessata a febbraio il premio può essere pari a due dodicesimi di quello annuale.

In conseguenza del differimento al 16 maggio 2014 dell’autoliquidazione 902014, le imprese artigiane che dovessero cessare l’attività tra il 1° gennaio e il 16 maggio 2014 possono versare il premio anticipato a titolo di rata rapportato ai mesi di effettiva attività esercitata nello stesso periodo. Se ad esempio l’attività cessa a maggio 2014, il premio potrà essere autoliquidato in misura pari a cinque dodicesimi del premio annuale.

Si ricorda che se l'artigiano ha lavorato anche per un solo giorno del mese, il premio è dovuto per tutto il mese.

[1] Dall’autoliquidazione 1995/1996.



C. Cessazione dell’attività in corso d’anno (cessazione codice ditta)

Ai sensi dell’art. 28, comma 4, secondo periodo, in caso di cessazione dell'attività assicurata nel corso dell'anno, la dichiarazione delle retribuzioni effettivamente corrisposte dal 1° gennaio alla data di cessazione deve essere effettuata entro il giorno 16 del secondo mese successivo alla cessazione stessa, contestualmente all'autoliquidazione del premio dovuto a titolo di regolazione per detto periodo assicurativo.

La determinazione del premio dovuto a titolo di regolazione ovvero il conguaglio (sia a debito che a credito del soggetto assicurante) presuppone che sia stato determinato il premio dovuto a titolo di rata per lo stesso periodo.

Di conseguenza, in caso di cessazione a gennaio o a febbraio 2014, il termine per l’autoliquidazione del premio dovuto a titolo di regolazione 2014 e quello per la presentazione delle dichiarazioni retributive relative al minor periodo di attività non può che essere differito al 16 maggio 2014, data alla quale dovrà essere autoliquidato il premio di rata 2014; rimangono, invece, immutati i termini in caso di cessazione da marzo 2014 in poi.

Gli interessati, infatti, sono tenuti a presentare le dichiarazioni retributive 2014 e ad effettuare l’autoliquidazione del premio a titolo di regolazione entro il 16 del secondo mese successivo a quello di cessazione.

Per le cessazioni intervenute nel corso del mese di dicembre 2013, infine gli interessati dovranno inviare via PEC nei termini consueti la dichiarazione delle retribuzioni effettivamente corrisposte dal 1° gennaio 2013 alla data di cessazione, e cioè entro il giorno 17 febbraio 2014 [2], contestualmente all'autoliquidazione del premio dovuto a titolo di regolazione. Come specificato nella Circ. n. 1 del 2012 i servizi telematici “ALPI online” e “Invio telematico dichiarazione salari” supportano, infatti, esclusivamente l’autoliquidazione dei codici ditta attivi.

“2 Articolo 17, comma 2, lettera g) e articolo 18, comma 1, del D.Lgs. n. 241 del 28 luglio 1997.



D. Termine per l’invio delle comunicazioni motivate delle retribuzioni presunte

A seguito di un ulteriore approfondimento della materia ed un’attenta lettura del complesso delle disposizioni che regolano l’autoliquidazione dei premi, anche in un’ottica di semplificazione degli adempimenti, si perviene alla conclusione che il differimento del pagamento al 16 maggio produca i suoi effetti anche sul termine per la comunicazione motivata delle retribuzioni presunte per il 2014.

Come noto, infatti, ai sensi dell’art. 28, comma 6, D.P.R. n. 1124 del 1965, il datore di lavoro che presume di erogare per l’anno di rata un importo di retribuzioni inferiori a quello corrisposto nell’anno precedente, deve inviare entro il 16 febbraio la comunicazione motivata di riduzione delle retribuzioni presunte, indicando le minori retribuzioni per il calcolo della rata premio anticipata.

Le minori retribuzioni sono quantificate unitamente a quelle effettivamente corrisposte nell’anno precedente per ogni singola voce di rischio al momento del pagamento del premio e infatti il D.P.R. n. 1124 del 1965 stabilisce lo stesso termine, sia per il pagamento che per la presentazione delle comunicazioni motivate delle retribuzioni presunte.

A modifica, pertanto, di quanto comunicato nella nota prot. 495 del 23 gennaio 2014, per effetto dell’articolo 2, comma 3, del D.L. n. 4 del 2014, il termine massimo per la trasmissione delle comunicazioni motivate di riduzione delle retribuzioni presunte 2014, per le ragioni esposte, deve intendersi implicitamente differito al 16 maggio 2014, fermo restando che il relativo servizio in www.inail.it è già attivo.



E. Versamento dei premi per i lavoratori somministrati

I premi relativi al 4° trimestre 2013 non sono interessati dal differimento al 16 maggio 2014, pertanto le società di somministrazione devono versare detti premi entro il 17 febbraio 2014.

Per il 2014 la riduzione prevista dalla L. n. 147 del 2013 si applica ai versamenti da effettuare:

- entro il 16 maggio 2014 per il trimestre gennaio/marzo 2014

- entro il 20 agosto 2014 per il trimestre aprile/giugno 2014

- entro il 17 novembre 2014 per il trimestre luglio/settembre 2014

- entro il 16 febbraio 2015 per il trimestre ottobre/dicembre 2014.

Si fa riserva di comunicare le modalità di applicazione della riduzione successivamente all’emanazione del decreto ministeriale, nonché gli aggiornamenti al servizio “LInterinale”.



F. Addizionale per il fondo vittime dell’amianto (determina del presidente dell’inail n. 296 del 19 novembre 2013)

Si anticipa che a decorrere dall’anno 2013 l’addizionale per il Fondo amianto a carico delle imprese è fissata nella misura dell’1,17%, da applicare sia al premio di regolazione 2013 sia al premio di rata 2014. Il relativo decreto è in corso di emanazione.



G. Basi di calcolo premi 2013/2014

Pervengono numerose richieste di informazioni da parte degli intermediari in merito alle basi di calcolo del premio 902014.

Sul punto si anticipa che, successivamente all’emanazione decreto ministeriale che definirà i criteri per l’applicazione della riduzione prevista dall’articolo 1, comma 128 della L. n. 147 del 2013, saranno predisposte nuove “Basi di calcolo premi”, nelle quali sarà specificato se la riduzione spetta e in che misura, ai fini della determinazione del premio dovuto a titolo di rata 2014.

Le nuove Basi di calcolo saranno inviate ai soggetti assicuranti in tempo utile per la nuova scadenza del 16 maggio 2014 e saranno altresì disponibili per gli utenti con i servizi Visualizza basi di calcolo e Richiesta basi di calcolo.

In aggiunta a detti servizi, la Direzione Centrale Servizi Informativi e Telecomunicazioni provvederà inoltre, come di consueto, a inviare via mail agli intermediari che ne faranno richiesta le basi di calcolo dei codici ditta in delega in formato “.txt”.

Si fa riserva di comunicare quando saranno disponibili le nuove basi di calcolo.



H. Autoliquidazione dei soggetti assicuranti con inizio attività tra il 10 e il 31 dicembre 2013

Come noto, per i soggetti assicuranti che iniziano l'attività nel mese di dicembre l'autoliquidazione è prevista per il 16 giugno (successivamente ad una specifica elaborazione delle basi di calcolo, nella quale sono considerati i codici ditta che non potevano essere inclusi nelle ordinarie elaborazioni di novembre e dicembre non essendo registrati in archivio).

Si anticipa che per quest’anno, in considerazione di quanto esposto al paragrafo G, ai soggetti assicuranti in discorso saranno inviate le nuove basi di calcolo in tempo utile per l'autoliquidazione al 16 maggio 2014.

Di conseguenza non si farà luogo alla c.d. autoliquidazione di giugno, non necessaria.



I. Guida all’autoliquidazione

La Guida sarà pubblicata successivamente all’emanazione del decreto ministeriale.

Si anticipa che saranno indicate le modalità di gestione di tutte le riduzioni che interessano l'autoliquidazione, incluse quelle introdotte dalla L. n. 92 del 2012 per cui sono stati previsti specifici codici, nonché le modalità di calcolo dei premi con applicazione della riduzione di cui alla L. n. 147 del 2013, anche in coesistenza con altre riduzioni.


Il Direttore centrale

Dr. Agatino Cariola




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