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giovedì 6 febbraio 2014

Novità del dl carceri,da braccialetti a rimpatri per chi delinque


Novità del dl carceri,da braccialetti a rimpatri per chi delinque
Più diritti a detenuti e sconti premio,domiciliari fino a 18 mesi

Roma, 6 feb. (TMNews) - Più diritti ai detenuti ma soprattutto
misure per sfoltire le carceri come l'ampliamento
dell'affidamento in prova o uno 'sconto di pena' ulteriore, boss
esclusi, ai più meritevoli: sono le principali nuove norme sulle
carceri previste dal provvedimento approvato oggi alla Camera e
che ora passa al Senato. Norme fra le quali spiccano anche il
reato autonomo di piccolo spaccio e gli incentivi all`uso dei
braccialetti elettronici e all`espulsione degli stranieri in
galera.

Ecco, in sintesi, le principali novità.

Braccialetti elettronici. Gli strumenti elettronici di controllo
saranno la regola, non più l'eccezione. Oggi, nel disporre i
domiciliari, il giudice li prescrive solo se necessari; da domani
dovrà prescriverli in ogni caso, a meno che (valutato il caso
concreto) non ne escluda la necessità. Si rovescia cioè l`onere
motivazionale, con l`obiettivo di assicurare un controllo più
costante e capillare senza ulteriore aggravio per le forze di
polizia.

Piccolo spaccio. L'attenuante di lieve entità nel delitto di
detenzione e cessione illecita di stupefacenti diventa reato
autonomo. Per il piccolo spaccio, in altri termini, niente più
bilanciamento delle circostanze, con il rischio (come è oggi) che
l`equivalenza con le aggravanti come la recidiva porti a pene
sproporzionate. Viene anche meno il divieto di disporre per più
di due volte l`affidamento terapeutico al servizio sociale dei
condannati tossico/alcool dipendenti. Ai minorenni
tossicodipendenti accusati per piccolo spaccio sono applicabili
le misure cautelari con invio in comunità.

Affidamento in prova. Si spinge fino a 4 anni il limite di pena
(anche residua) che consente l'affidamento in prova ai servizi
sociali, ma su presupposti più gravosi (periodo di osservazione)
rispetto all'ipotesi ordinaria che resta tarata sui 3 anni. Si
rafforzano inoltre i poteri d'urgenza del magistrato di
sorveglianza.

Liberazione anticipata speciale. In via temporanea (dal 1
gennaio 2010 al 24 dicembre 2015) sale da 45 a 75 giorni a
semestre la detrazione di pena concessa con la liberazione
anticipata. L'ulteriore 'sconto', che comunque non vale in caso
di affidamento in prova e detenzione domiciliare, è tuttavia
applicato in seguito a valutazione sulla 'meritevolezza' del
beneficio. Sono in ogni caso esclusi i condannati di mafia o per
altri gravi delitti (come omicidio, violenza sessuale, rapina
aggravata, estorsione).

Detenzione domiciliare. Acquista carattere permanente la
disposizione che consente di scontare presso il domicilio la pena
detentiva (anche se parte residua) non superiore a 18 mesi.
Restano ferme, peraltro, le esclusioni già previste per i delitti
gravi o per altre particolari circostanze (ad esempio, la
possibilità di fuga o la tutela della persona offesa).

Espulsione detenuti stranieri. E' ampliato il campo
dell'espulsione come misura alternativa alla detenzione. Non solo
vi rientra (come è oggi) lo straniero che debba scontare 2 anni
di pena, ma anche chi è condannato per un delitto previsto dal
testo unico sull`immigrazione purché la pena prevista non sia
superiore nel massimo a 2 anni e chi è condannato per rapina o
estorsione aggravate. Oltre a meglio delineare i diversi ruoli
del direttore del carcere, questore e magistrato di sorveglianza,
viene velocizzata già dall`ingresso in carcere la procedura di
identificazione per rendere effettiva l`esecuzione
dell`espulsione.

Garante dei detenuti. Presso il ministero della Giustizia è
istituito il Garante nazionale dei diritti dei detenuti. Un
collegio di tre membri, scelti tra esperti indipendenti, che
resteranno in carica per 5 anni non prorogabili. Compito del
Garante nazionale è vigilare sul rispetto dei diritti umani nelle
carceri e nei Cie. Può liberamente accedere in qualunque
struttura, chiedere informazioni e documenti, formulare
specifiche raccomandazioni all`amministrazione penitenziaria.
Ogni anno il Garante trasmette al Parlamento una relazione
sull`attività svolta.

Reclami e diritti. Si va dall'ampliamento della platea di
destinatari dei reclami in via amministrativa a maggiori garanzie
giurisdizionali nel reclamo davanti al giudice contro sanzioni
disciplinari o inosservanze che pregiudichino diritti. In
particolare, è prevista una procedura specifica a garanzia
dell`ottemperanza alle decisioni del magistrato di sorveglianza
da parte dell`amministrazione penitenziaria.

Pol/Arc

061435 feb 14
CARCERI. OK CAMERA, DA BRACCIALETTI A ESPULSIONE STRANIERI/SCHEDA


(DIRE) Roma, 4 feb. - Piu' diritti ai detenuti ma soprattutto
misure per sfoltire le carceri. Come l'ampliamento
dell'affidamento in prova o uno 'sconto di pena' ulteriore, boss
esclusi, ai piu' meritevoli. E' quanto prevede il decreto
'svuotacarceri' licenziato dalla Camera, e ora al Senato, in
risposta all'Europa dopo la sentenza 'Torreggiani' che ha
condannato l'Italia. Tra le norme, spiccano il reato autonomo di
piccolo spaccio e incentivi all'uso dei braccialetti elettronici
e all'espulsione degli stranieri in galera. Ecco, in sintesi, le
principali novita'.
BRACCIALETTI ELETTRONICI - Gli strumenti elettronici di
controllo saranno la regola, non piu' l'eccezione. Oggi, nel
disporre i domiciliari, il giudice li prescrive solo se
necessari; da domani dovra' prescriverli in ogni caso, a meno che
(valutato il caso concreto) non ne escluda la necessita'. Si
rovescia cioe' l'onere motivazionale, con l'obiettivo di
assicurare un controllo piu' costante e capillare senza ulteriore
aggravio per le forze di polizia.
PICCOLO SPACCIO - L'attenuante di lieve entita'' nel delitto
di detenzione e cessione illecita di stupefacenti diventa reato
autonomo. Per il piccolo spaccio, in altri termini, niente piu'
bilanciamento delle circostanze, con il rischio (come e' oggi)
che l'equivalenza con le aggravanti come la recidiva porti a pene
sproporzionate. Viene anche meno il divieto di disporre per piu'
di due volte l'affidamento terapeutico al servizio sociale dei
condannati tossico/alcool dipendenti. Ai minorenni
tossicodipendenti accusati per piccolo spaccio sono applicabili
le misure cautelari con invio in comunita'.(SEGUE)
(Lum/ Dire)
13:49 06-02-14

NNNN
CARCERI. OK CAMERA, DA BRACCIALETTI A ESPULSIONE STRANIERI/SCHEDA


(DIRE) Roma, 4 feb. - Piu' diritti ai detenuti ma soprattutto
misure per sfoltire le carceri. Come l'ampliamento
dell'affidamento in prova o uno 'sconto di pena' ulteriore, boss
esclusi, ai piu' meritevoli. E' quanto prevede il decreto
'svuotacarceri' licenziato dalla Camera, e ora al Senato, in
risposta all'Europa dopo la sentenza 'Torreggiani' che ha
condannato l'Italia. Tra le norme, spiccano il reato autonomo di
piccolo spaccio e incentivi all'uso dei braccialetti elettronici
e all'espulsione degli stranieri in galera. Ecco, in sintesi, le
principali novita'.
BRACCIALETTI ELETTRONICI - Gli strumenti elettronici di
controllo saranno la regola, non piu' l'eccezione. Oggi, nel
disporre i domiciliari, il giudice li prescrive solo se
necessari; da domani dovra' prescriverli in ogni caso, a meno che
(valutato il caso concreto) non ne escluda la necessita'. Si
rovescia cioe' l'onere motivazionale, con l'obiettivo di
assicurare un controllo piu' costante e capillare senza ulteriore
aggravio per le forze di polizia.
PICCOLO SPACCIO - L'attenuante di lieve entita'' nel delitto
di detenzione e cessione illecita di stupefacenti diventa reato
autonomo. Per il piccolo spaccio, in altri termini, niente piu'
bilanciamento delle circostanze, con il rischio (come e' oggi)
che l'equivalenza con le aggravanti come la recidiva porti a pene
sproporzionate. Viene anche meno il divieto di disporre per piu'
di due volte l'affidamento terapeutico al servizio sociale dei
condannati tossico/alcool dipendenti. Ai minorenni
tossicodipendenti accusati per piccolo spaccio sono applicabili
le misure cautelari con invio in comunita'.(SEGUE)
(Lum/ Dire)
13:51 06-02-14
CARCERI. OK CAMERA, DA BRACCIALETTI A ESPULSIONE STRANIERI/SCHEDA -3-


(DIRE) Roma, 4 feb. - Prosegue la scheda sul decreto
'svuotacarceri'.
ESPULSIONE DETENUTI STRANIERI - E' ampliato il campo
dell'espulsione come misura alternativa alla detenzione. Non solo
vi rientra (come e' oggi) lo straniero che debba scontare 2 anni
di pena, ma anche chi e' condannato per un delitto previsto dal
testo unico sull'immigrazione purche' la pena prevista non sia
superiore nel massimo a 2 anni e chi e' condannato per rapina o
estorsione aggravate. Oltre a delineare i diversi ruoli del
direttore del carcere, questore e magistrato di sorveglianza,
viene velocizzata gia' dall'ingresso in carcere la procedura di
identificazione per rendere effettiva l'esecuzione
dell'espulsione.
GARANTE DEI DETENUTI - Presso il ministero della Giustizia e'
istituito il Garante nazionale dei diritti dei detenuti. Un
collegio di tre membri, scelti tra esperti indipendenti, che
resteranno in carica per 5 anni non prorogabili. Compito del
Garante nazionale e' vigilare sul rispetto dei diritti umani
nelle carceri e nei Cie. Puo' liberamente accedere in qualunque
struttura, chiedere informazioni e documenti, formulare
specifiche raccomandazioni all'amministrazione penitenziaria.
Ogni anno il Garante trasmette al Parlamento una relazione
sull'attivita' svolta.
RECLAMI E DIRITTI - Si va dall'ampliamento della platea di
destinatari dei reclami in via amministrativa a maggiori garanzie
giurisdizionali nel reclamo davanti al giudice contro sanzioni
disciplinari o inosservanze che pregiudichino diritti. In
particolare, e' prevista una procedura specifica a garanzia
dell'ottemperanza alle decisioni del magistrato di sorveglianza
da parte dell'amministrazione penitenziaria.
(Lum/ Dire)
13:51 06-02-14
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