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mercoledì 9 aprile 2014

MINISTERO DELL'INTERNO DECRETO 31 marzo 2014 Modifiche ed integrazioni all'allegato A al decreto del Presidente della Repubblica 24 ottobre 2003, n. 340, recante la disciplina per la sicurezza degli impianti di distribuzione stradale di G.P.L. per autotrazione. (14A02767) (GU n.83 del 9-4-2014)



MINISTERO DELL'INTERNO
DECRETO 31 marzo 2014 

Modifiche ed integrazioni all'allegato A al  decreto  del  Presidente
della Repubblica 24 ottobre 2003, n. 340, recante la  disciplina  per
la sicurezza degli impianti di distribuzione stradale di  G.P.L.  per
autotrazione. (14A02767)
(GU n.83 del 9-4-2014) 


                      IL MINISTRO DELL'INTERNO


                           di concerto con


                             IL MINISTRO
                      DELLO SVILUPPO ECONOMICO

  Visto il decreto-legge 24  gennaio  2012,  n.  1,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  24   marzo   2012,   n.   27,   recante
«Disposizioni  urgenti  per  la  concorrenza,   lo   sviluppo   delle
infrastrutture e la competitivita'» che, in particolare, all'art. 17,
comma 10, dispone l'individuazione, nel rispetto  degli  standard  di
sicurezza e della normativa tecnica in vigore a  livello  dell'Unione
europea nonche' nel rispetto dell'autonomia  delle  regioni  e  degli
enti locali, di criteri e  modalita'  per  l'erogazione  self-service
negli impianti di distribuzione del metano e del  GPL  e  presso  gli
impianti  di  compressione   domestici   di   metano,   nonche'   per
l'erogazione contemporanea di carburanti liquidi e gassosi, metano  e
GPL, negli impianti di rifornimento multiprodotto;
  Visto  il  decreto  legislativo  8  marzo  2006,  n.  139,  recante
«Riassetto delle disposizioni relative alle funzioni  ed  ai  compiti
del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma dell'art. 11  della
legge 29 luglio 2003, n. 229»;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24  ottobre  2003,
n. 340, concernente «Regolamento recante disciplina per la  sicurezza
degli impianti di distribuzione stradale di G.P.L. per  autotrazione»
e successive modificazioni;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n.
151,  concernente  il  Regolamento  recante  «Semplificazione   della
disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli  incendi,
a norma dell'art. 49, comma 4-quater,  del  decreto-legge  31  maggio
2010, n. 78, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  30  luglio
2010, n. 122» e successive modificazioni;
  Visto il decreto del Ministro  dell'interno,  di  concerto  con  il
Ministro dell'ambiente  e  della  tutela  del  territorio  e  con  il
Ministro delle attivita' produttive, del 27 gennaio 2006,  pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale  della  Repubblica  italiana  n.  32  dell'8
febbraio  2006,  recante  «Requisiti  degli  apparecchi,  sistemi  di
protezione  e  dispositivi  utilizzati  in  atmosfera  potenzialmente
esplosiva, ai  sensi  della  direttiva  n.  94/9/CE,  presenti  nelle
attivita' soggette ai controlli antincendio»;
  Ritenuto di dover modificare ed aggiornare le vigenti  disposizioni
in materia di sicurezza antincendio degli impianti  di  distribuzione
stradale di GPL per autotrazione;
  Sentito il Comitato centrale tecnico-scientifico per la prevenzione
incendi di cui all'art. 21 del decreto legislativo 8 marzo  2006,  n.
139;
  Espletata la procedura di informazione ai sensi della direttiva  n.
98/34/CE, come modificata dalla direttiva n. 98/48/CE;

                              Decreta:

                               Art. 1

Modifiche ed integrazioni alla regola tecnica di prevenzione  incendi
  per  gli  impianti  di  distribuzione  stradale   di   G.P.L.   per
  autotrazione
  1. Alla regola tecnica di prevenzione incendi per gli  impianti  di
distribuzione  stradale  di   G.P.L.   per   autotrazione   riportata
nell'allegato A  del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  24
ottobre 2003, n. 340, e successive modificazioni, sono  apportate  le
modifiche  e  le  integrazioni  indicate  nell'allegato  al  presente
decreto.
  2. Il  presente  decreto  entra  in  vigore  il  trentesimo  giorno
successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale  della
Repubblica italiana.

    Roma, 31 marzo 2014

                                             Il Ministro dell'interno
                                                      Alfano         
       Il Ministro      
dello sviluppo economico
          Guidi         
                                                             Allegato

MODIFICHE ED INTEGRAZIONI ALL'ALLEGATO «A» AL DECRETO DEL  PRESIDENTE
              DELLA REPUBBLICA 24 OTTOBRE 2003, n. 340

    All'allegato A al decreto  del  Presidente  della  Repubblica  24
ottobre 2003, n. 340, e successive modificazioni, sono  apportate  le
seguenti modifiche ed integrazioni:
    1. Al paragrafo 5.  -  Pompe  e  compressori  -  il  punto  l  e'
sostituito dal seguente:
      «1. Le pompe possono essere installate:
        a) sommerse in barrel interni o esterni ai serbatoi fissi;
        b)   esterne,   sotto   tettoia   realizzata   in   materiale
incombustibile di tipo leggero, con esclusione di lamiera  metallica.
Ai fini della presente regola tecnica  per  tettoia  si  intende  una
copertura priva di pareti perimetrali, ovvero aperta  almeno  su  due
lati contrapposti.».
    2. Al paragrafo 13.2. - Distanze di sicurezza esterne - il  punto
1 lettera f), e' sostituito dal seguente:
      «f) rispetto alle altre strade destinate alla circolazione  dei
veicoli a motore e alle vie  navigabili  deve  essere  osservata  una
distanza di sicurezza di 15 m;».
    3. Al paragrafo 13.2. - Distanze di sicurezza esterne - il  punto
1, lettera j) e' sostituito dal seguente:
      «j) le distanze di cui ai commi precedenti vanno misurate:
        1) per le strade e le autostrade, tra  l'elemento  pericoloso
piu' prossimo dell'impianto, ed il bordo della carreggiata  destinata
alla circolazione dei veicoli a motore;
        2) per le ferrovie e le tramvie,  tra  l'elemento  pericoloso
piu' prossimo dell'impianto, e la rotaia del binario  di  corsa  piu'
vicino;
        3) per le vie  navigabili,  tra  l'elemento  pericoloso  piu'
prossimo dell'impianto, ed il limite della superficie delle acque  al
livello di guardia.».
        4. Al paragrafo 15.3 - Operazioni di erogazione - il punto  3
e' sostituito dal seguente:
          «3. E' consentita l'erogazione contemporanea di  carburanti
liquidi e gassosi mediante apparecchi di distribuzione  multiprodotto
conformi  alle  norme  vigenti  applicabili;  e'   tuttavia   vietato
rifornire    il    medesimo    veicolo    con     piu'     carburanti
contemporaneamente.».
    5. Al paragrafo 15.7 - Segnaletica di sicurezza - il punto  3  e'
sostituito dal seguente:
      «3. In prossimita' degli  apparecchi  di  distribuzione  idonea
cartellonistica deve indicare le prescrizioni e  i  divieti  per  gli
automobilisti in particolare, con riferimento al divieto di rifornire
recipienti mobili di cui al punto  15.3.2,  deve  essere  esposto  un
cartello recante la seguente dicitura: "E' vietato  riempire  bombole
di  GPL.  Chiunque  riempie  bombole  e'  punito  con   la   sanzione
amministrativa pecuniaria da 5.000 euro  a  10.000  euro  (D.lgs.  n.
128/2006 - art. 18, comma  5).  L'utente  che  abbia  autorizzato  il
riempitnento  di  bombole  di  GPL  e'   punito   con   la   sanzione
amministrativa pecuniaria da 2.000  euro  a  4.000  euro  (D.lgs.  n.
128/2006 - art. 18, comma 6).».
    6. Il paragrafo 18. - Generalita' - e' sostituito dal seguente:
      «18. - Generalita'.
    1. E' consentito il rifornimento self-service se sono  rispettate
tutte le prescrizioni contenute nel presente titolo  sia  nell'ambito
degli impianti di distribuzione  stradale  di  GPL  per  autotrazione
monocarburante sia negli impianti misti.
    2. Durante gli orari di apertura  dell'impianto  self-service  di
G.P.L., di tipo presidiato, il personale addetto deve sempre trovarsi
presso l'impianto self-service per consentire una  rapida  assistenza
in caso di richiesta mediante il sistema di comunicazione di  cui  al
successivo punto 19, comma 3, da parte dell'utente.
    3. E' inoltre  consentito  il  rifornimento  self-service  presso
impianti di distribuzione di GPL per autotrazione  non  presidiati  a
condizione che siano osservati i seguenti punti:
      l'erogazione del  gas  sia  automaticamente  interdetta  da  un
apposito sistema nel caso in  cui  la  pistola  di  erogazione  venga
collegata ad una bombola che non fa parte dell'impianto, conforme  al
regolamento ECE-ONU 67-01, posto a  servizio  della  propulsione  del
veicolo. Il sistema automatico di  interdizione  dell'erogazione  del
gas, nel rispetto delle disposizioni  comunitarie  applicabili,  deve
essere conforme a norma tecnica adottata  dall'Ente  di  Unificazione
Italiano,  ovvero  corrispondente  ad  altro  sistema  legittimamente
riconosciuto, per il medesimo  impiego,  da  un  altro  Stato  membro
dell'Unione europea o che sia  parte  contraente  dell'accordo  sullo
spazio economico europeo;
      gli impianti siano dotati di sistemi di videosorveglianza,  con
registrazione delle immagini in conformita' alla  normativa  vigente,
che consenta la visione dell'apparecchio  di  distribuzione  e  della
zona di rifornimento dei veicoli;
      gli utenti siano stati preventivamente autorizzati da parte  di
soggetti  abilitati  mediante  l'attivazione  di  apposita  scheda  a
riconoscimento elettronico rilasciata dai gestori o da altri soggetti
che ne hanno titolo, previa verifica del possesso  dei  seguenti  tre
requisiti:
        a) veicoli con impianto conforme al regolamento ECE-ONU 67-01
dotati di connettore ubicato in posizione facilmente accessibile;
        b) validita' del serbatoio di GPL installato sul veicolo;
        c)  adeguata  istruzione  dell'utente  sulle   modalita'   di
effettuazione del rifornimento self-service e  dei  rischi  connessi,
nonche' delle avvertenze, limitazioni,  divieti  e  comportamento  da
tenere in caso di emergenza. La suddetta  istruzione  deve  prevedere
una dimostrazione pratica  sul  corretto  utilizzo  del  distributore
self-service e sulle modalita' di rifornimento  del  veicolo  e  deve
essere accompagnata da apposito opuscolo.
    La scheda a  riconoscimento  elettronico  riporta  il  nominativo
dell'utente a cui viene rilasciata e  la  targa  del  veicolo  ed  ha
validita' legata alla validita' del serbatoio installato sul veicolo.
L'utente  sottoscrive   apposito   documento   con   la   contestuale
attivazione della suddetta  scheda  elettronica  che  lo  abilita  al
rifornimento con modalita' self-service, impegnandosi ad  utilizzarla
solo personalmente e per il  rifornimento  del  veicolo  specificato,
assumendosi cosi' ogni responsabilita' in merito al corretto  uso  di
tale sistema di rifornimento, pena il ritiro della stessa.
    L'apparecchiatura  preposta  al   riconoscimento   della   scheda
elettronica ed a fornire il  consenso  all'erogazione  del  gas  deve
essere  conforme  alla  normativa  vigente  ed  idonea  al  luogo  di
installazione.».
    7. Il paragrafo 19 - Requisiti per il rifornimento self-service -
e' sostituito dal seguente:
      «19 - Requisiti per il rifornimento self-service.
    1. In prossimita' dell'apparecchio di distribuzione asservito  ad
un dispositivo self-service deve essere installato un dispositivo che
comanda  l'erogazione  del  gas   mediante   l'azione   manuale   sul
dispositivo stesso. Il rilascio del dispositivo determina l'immediato
blocco dell'erogazione.
    2. Il sistema deve avere le seguenti caratteristiche:
      l'interruttore di erogazione ad autochiusura comanda l'apertura
di una valvola d'intercettazione a  sicurezza  positiva  posta  sulla
condotta d'adduzione del  GPL,  in  prossimita'  della  colonnina  di
erogazione; l'assenza dell'azione manuale comporta la chiusura  della
valvola d'intercettazione;
      il rilascio dell'interruttore  determina  l'immediata  chiusura
della  valvola  di  intercettazione,  la  fine   dell'operazione   di
erogazione e la dispersione in aria del volume  di  GPL  intrappolato
tra le parti interconnesse.
    3.  Negli  impianti  self-service   presidiati   in   prossimita'
dell'apparecchio di distribuzione deve essere posizionato un  sistema
di comunicazione  che  permetta  all'utente  di  ricevere  assistenza
all'operazione di rifornimento da parte del personale addetto e  deve
essere  installato  almeno  un  punto   di   controllo   a   distanza
dell'apparecchio di distribuzione dal quale il personale addetto deve
poter comandare l'interruzione dell'erogazione.
    4. Negli impianti  selfservice  non  presidiati,  in  prossimita'
dell'apparecchio di distribuzione, deve essere previsto un sistema di
comunicazione remoto, attivabile mediante un apposito  pulsante,  con
un  centralino  dedicato  attivo  h24,  che  consenta  all'utente  di
ricevere assistenza all'operazione di rifornimento  nonche'  permetta
di segnalare un incidente o una  situazione  di  emergenza  ricevendo
istruzioni sulle  operazioni  da  compiere  e  sul  comportamento  da
tenere. Il personale in servizio presso il suddetto  centralino  deve
avere conseguito l'attestato di idoneita' tecnica di cui  all'art.  3
della legge 28 novembre1996, n. 609, a seguito  della  frequenza  del
corso di tipo C di cui all'allegato IX del decreto 10 marzo 1998.
    5. Sull'apparecchio di distribuzione automatico asservito  ad  un
dispositivo  self-service  devono  essere  previsti  dispositivi   di
segnalazione  all'utente  e,  nel  caso  di   impianti   self-service
presidiati, al personale addetto, del corretto riposizionamento della
pistola di erogazione nell'apposito alloggiamento.».
    8. Al paragrafo 20. - Segnaletica di sicurezza - il  punto  1  e'
sostituito dal seguente:
      «1.  Fatte  salve  le  disposizioni  previste  al  punto   15.7
compatibili con il rifornimento self-service,  in  prossimita'  degli
apparecchi di distribuzione asserviti ad un dispositivo  selfservice,
in  posizione  facilmente  visibile,  idonea  cartellonistica  dovra'
indicare le seguenti ulteriori avvertenze ed istruzioni che  l'utente
e' tenuto a rispettare:
    a) Avvertenze:
      per ogni informazione  relativa  all'operazione  di  erogazione
contattare il personale addetto attraverso  il  previsto  sistema  di
comunicazione (negli impianti presidiati);
      e' vietato utilizzare impropriamente la scheda (negli  impianti
non presidiati);
      per ricevere assistenza all'operazione di erogazione o in  caso
di  necessita'  premere  il  pulsante   e   attendere   la   risposta
dell'operatore oppure, lontano dalla zona di erogazione, chiamare  il
seguente numero di telefono del centralino attivo h24 (negli impianti
non presidiati);
      in caso di emergenza chiamare i seguenti  numeri  di  telefono,
lontano dalla zona di erogazione:  Vigili  del  Fuoco  115,  Soccorso
Sanitario 118, Carabinieri 112, Polizia 113, Guardia di  Finanza  117
(negli impianti non presidiati);
      in caso  di  emergenza  premere  il  pulsante  del  sistema  di
emergenza ed allontanarsi;
      e' vietato riempire bombole: ai sensi dell'art.  18,  comma  5,
del  decreto  legislativo  n.  128/2006  "chiunque  riempie   bombole
utilizzando  le  apparecchiature  installate  presso   gli   impianti
stradali di distribuzione di GPL per uso autotrazione, e' punito  con
la sanzione amministrativa pecuniaria da cinquemila euro a  diecimila
euro.";
      e' vietato riempire il serbatoio del veicolo  oltre  1'80%  del
suo volume nominale;
      nell'area  compresa  in  un  raggio  di  6  m   dal   perimetro
dell'apparecchio di distribuzione e' vietato utilizzare apparati  non
adeguatamente protetti dal rischio d'innesco, fumare  anche  a  bordo
del veicolo, accendere o far circolare fiamme libere.
    b) Istruzioni per l'operazione di rifornimento:
      spegnere il motore e tirare il freno a mano;
      collegare correttamente la pistola di erogazione al  connettore
del veicolo;
      azionare l'interruttore di erogazione ed  assicurarsi  che  non
fuoriesca prodotto dalla connessione;
      rilasciare  l'interruttore  di   erogazione   solo   dopo   che
l'operazione di rifornimento sia ultimata;
      e' vietato forzare il riempimento  del  serbatoio  del  veicolo
quando il dispositivo di massimo riempimento sia intervenuto;
      e' vietato rifornire contemporaneamente il medesimo veicolo con
piu' carburanti;
      scollegare  e  riposizionare  correttamente   la   pistola   di
erogazione nell'apposito alloggiamento.».

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