MINISTERO DELL'INTERNO
DECRETO 31 marzo 2014
Modifiche ed integrazioni all'allegato A al decreto del Presidente
della Repubblica 24 ottobre 2003, n. 340, recante la disciplina per
la sicurezza degli impianti di distribuzione stradale di G.P.L. per
autotrazione. (14A02767)
(GU n.83 del 9-4-2014)
IL MINISTRO DELL'INTERNO
di concerto con
IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Visto il decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, recante
«Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle
infrastrutture e la competitivita'» che, in particolare, all'art. 17,
comma 10, dispone l'individuazione, nel rispetto degli standard di
sicurezza e della normativa tecnica in vigore a livello dell'Unione
europea nonche' nel rispetto dell'autonomia delle regioni e degli
enti locali, di criteri e modalita' per l'erogazione self-service
negli impianti di distribuzione del metano e del GPL e presso gli
impianti di compressione domestici di metano, nonche' per
l'erogazione contemporanea di carburanti liquidi e gassosi, metano e
GPL, negli impianti di rifornimento multiprodotto;
Visto il decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, recante
«Riassetto delle disposizioni relative alle funzioni ed ai compiti
del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma dell'art. 11 della
legge 29 luglio 2003, n. 229»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 ottobre 2003,
n. 340, concernente «Regolamento recante disciplina per la sicurezza
degli impianti di distribuzione stradale di G.P.L. per autotrazione»
e successive modificazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n.
151, concernente il Regolamento recante «Semplificazione della
disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi,
a norma dell'art. 49, comma 4-quater, del decreto-legge 31 maggio
2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio
2010, n. 122» e successive modificazioni;
Visto il decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e con il
Ministro delle attivita' produttive, del 27 gennaio 2006, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 32 dell'8
febbraio 2006, recante «Requisiti degli apparecchi, sistemi di
protezione e dispositivi utilizzati in atmosfera potenzialmente
esplosiva, ai sensi della direttiva n. 94/9/CE, presenti nelle
attivita' soggette ai controlli antincendio»;
Ritenuto di dover modificare ed aggiornare le vigenti disposizioni
in materia di sicurezza antincendio degli impianti di distribuzione
stradale di GPL per autotrazione;
Sentito il Comitato centrale tecnico-scientifico per la prevenzione
incendi di cui all'art. 21 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n.
139;
Espletata la procedura di informazione ai sensi della direttiva n.
98/34/CE, come modificata dalla direttiva n. 98/48/CE;
Decreta:
Art. 1
Modifiche ed integrazioni alla regola tecnica di prevenzione incendi
per gli impianti di distribuzione stradale di G.P.L. per
autotrazione
1. Alla regola tecnica di prevenzione incendi per gli impianti di
distribuzione stradale di G.P.L. per autotrazione riportata
nell'allegato A del decreto del Presidente della Repubblica 24
ottobre 2003, n. 340, e successive modificazioni, sono apportate le
modifiche e le integrazioni indicate nell'allegato al presente
decreto.
2. Il presente decreto entra in vigore il trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 31 marzo 2014
Il Ministro dell'interno
Alfano
Il Ministro
dello sviluppo economico
Guidi
Allegato
MODIFICHE ED INTEGRAZIONI ALL'ALLEGATO «A» AL DECRETO DEL PRESIDENTE
DELLA REPUBBLICA 24 OTTOBRE 2003, n. 340
All'allegato A al decreto del Presidente della Repubblica 24
ottobre 2003, n. 340, e successive modificazioni, sono apportate le
seguenti modifiche ed integrazioni:
1. Al paragrafo 5. - Pompe e compressori - il punto l e'
sostituito dal seguente:
«1. Le pompe possono essere installate:
a) sommerse in barrel interni o esterni ai serbatoi fissi;
b) esterne, sotto tettoia realizzata in materiale
incombustibile di tipo leggero, con esclusione di lamiera metallica.
Ai fini della presente regola tecnica per tettoia si intende una
copertura priva di pareti perimetrali, ovvero aperta almeno su due
lati contrapposti.».
2. Al paragrafo 13.2. - Distanze di sicurezza esterne - il punto
1 lettera f), e' sostituito dal seguente:
«f) rispetto alle altre strade destinate alla circolazione dei
veicoli a motore e alle vie navigabili deve essere osservata una
distanza di sicurezza di 15 m;».
3. Al paragrafo 13.2. - Distanze di sicurezza esterne - il punto
1, lettera j) e' sostituito dal seguente:
«j) le distanze di cui ai commi precedenti vanno misurate:
1) per le strade e le autostrade, tra l'elemento pericoloso
piu' prossimo dell'impianto, ed il bordo della carreggiata destinata
alla circolazione dei veicoli a motore;
2) per le ferrovie e le tramvie, tra l'elemento pericoloso
piu' prossimo dell'impianto, e la rotaia del binario di corsa piu'
vicino;
3) per le vie navigabili, tra l'elemento pericoloso piu'
prossimo dell'impianto, ed il limite della superficie delle acque al
livello di guardia.».
4. Al paragrafo 15.3 - Operazioni di erogazione - il punto 3
e' sostituito dal seguente:
«3. E' consentita l'erogazione contemporanea di carburanti
liquidi e gassosi mediante apparecchi di distribuzione multiprodotto
conformi alle norme vigenti applicabili; e' tuttavia vietato
rifornire il medesimo veicolo con piu' carburanti
contemporaneamente.».
5. Al paragrafo 15.7 - Segnaletica di sicurezza - il punto 3 e'
sostituito dal seguente:
«3. In prossimita' degli apparecchi di distribuzione idonea
cartellonistica deve indicare le prescrizioni e i divieti per gli
automobilisti in particolare, con riferimento al divieto di rifornire
recipienti mobili di cui al punto 15.3.2, deve essere esposto un
cartello recante la seguente dicitura: "E' vietato riempire bombole
di GPL. Chiunque riempie bombole e' punito con la sanzione
amministrativa pecuniaria da 5.000 euro a 10.000 euro (D.lgs. n.
128/2006 - art. 18, comma 5). L'utente che abbia autorizzato il
riempitnento di bombole di GPL e' punito con la sanzione
amministrativa pecuniaria da 2.000 euro a 4.000 euro (D.lgs. n.
128/2006 - art. 18, comma 6).».
6. Il paragrafo 18. - Generalita' - e' sostituito dal seguente:
«18. - Generalita'.
1. E' consentito il rifornimento self-service se sono rispettate
tutte le prescrizioni contenute nel presente titolo sia nell'ambito
degli impianti di distribuzione stradale di GPL per autotrazione
monocarburante sia negli impianti misti.
2. Durante gli orari di apertura dell'impianto self-service di
G.P.L., di tipo presidiato, il personale addetto deve sempre trovarsi
presso l'impianto self-service per consentire una rapida assistenza
in caso di richiesta mediante il sistema di comunicazione di cui al
successivo punto 19, comma 3, da parte dell'utente.
3. E' inoltre consentito il rifornimento self-service presso
impianti di distribuzione di GPL per autotrazione non presidiati a
condizione che siano osservati i seguenti punti:
l'erogazione del gas sia automaticamente interdetta da un
apposito sistema nel caso in cui la pistola di erogazione venga
collegata ad una bombola che non fa parte dell'impianto, conforme al
regolamento ECE-ONU 67-01, posto a servizio della propulsione del
veicolo. Il sistema automatico di interdizione dell'erogazione del
gas, nel rispetto delle disposizioni comunitarie applicabili, deve
essere conforme a norma tecnica adottata dall'Ente di Unificazione
Italiano, ovvero corrispondente ad altro sistema legittimamente
riconosciuto, per il medesimo impiego, da un altro Stato membro
dell'Unione europea o che sia parte contraente dell'accordo sullo
spazio economico europeo;
gli impianti siano dotati di sistemi di videosorveglianza, con
registrazione delle immagini in conformita' alla normativa vigente,
che consenta la visione dell'apparecchio di distribuzione e della
zona di rifornimento dei veicoli;
gli utenti siano stati preventivamente autorizzati da parte di
soggetti abilitati mediante l'attivazione di apposita scheda a
riconoscimento elettronico rilasciata dai gestori o da altri soggetti
che ne hanno titolo, previa verifica del possesso dei seguenti tre
requisiti:
a) veicoli con impianto conforme al regolamento ECE-ONU 67-01
dotati di connettore ubicato in posizione facilmente accessibile;
b) validita' del serbatoio di GPL installato sul veicolo;
c) adeguata istruzione dell'utente sulle modalita' di
effettuazione del rifornimento self-service e dei rischi connessi,
nonche' delle avvertenze, limitazioni, divieti e comportamento da
tenere in caso di emergenza. La suddetta istruzione deve prevedere
una dimostrazione pratica sul corretto utilizzo del distributore
self-service e sulle modalita' di rifornimento del veicolo e deve
essere accompagnata da apposito opuscolo.
La scheda a riconoscimento elettronico riporta il nominativo
dell'utente a cui viene rilasciata e la targa del veicolo ed ha
validita' legata alla validita' del serbatoio installato sul veicolo.
L'utente sottoscrive apposito documento con la contestuale
attivazione della suddetta scheda elettronica che lo abilita al
rifornimento con modalita' self-service, impegnandosi ad utilizzarla
solo personalmente e per il rifornimento del veicolo specificato,
assumendosi cosi' ogni responsabilita' in merito al corretto uso di
tale sistema di rifornimento, pena il ritiro della stessa.
L'apparecchiatura preposta al riconoscimento della scheda
elettronica ed a fornire il consenso all'erogazione del gas deve
essere conforme alla normativa vigente ed idonea al luogo di
installazione.».
7. Il paragrafo 19 - Requisiti per il rifornimento self-service -
e' sostituito dal seguente:
«19 - Requisiti per il rifornimento self-service.
1. In prossimita' dell'apparecchio di distribuzione asservito ad
un dispositivo self-service deve essere installato un dispositivo che
comanda l'erogazione del gas mediante l'azione manuale sul
dispositivo stesso. Il rilascio del dispositivo determina l'immediato
blocco dell'erogazione.
2. Il sistema deve avere le seguenti caratteristiche:
l'interruttore di erogazione ad autochiusura comanda l'apertura
di una valvola d'intercettazione a sicurezza positiva posta sulla
condotta d'adduzione del GPL, in prossimita' della colonnina di
erogazione; l'assenza dell'azione manuale comporta la chiusura della
valvola d'intercettazione;
il rilascio dell'interruttore determina l'immediata chiusura
della valvola di intercettazione, la fine dell'operazione di
erogazione e la dispersione in aria del volume di GPL intrappolato
tra le parti interconnesse.
3. Negli impianti self-service presidiati in prossimita'
dell'apparecchio di distribuzione deve essere posizionato un sistema
di comunicazione che permetta all'utente di ricevere assistenza
all'operazione di rifornimento da parte del personale addetto e deve
essere installato almeno un punto di controllo a distanza
dell'apparecchio di distribuzione dal quale il personale addetto deve
poter comandare l'interruzione dell'erogazione.
4. Negli impianti selfservice non presidiati, in prossimita'
dell'apparecchio di distribuzione, deve essere previsto un sistema di
comunicazione remoto, attivabile mediante un apposito pulsante, con
un centralino dedicato attivo h24, che consenta all'utente di
ricevere assistenza all'operazione di rifornimento nonche' permetta
di segnalare un incidente o una situazione di emergenza ricevendo
istruzioni sulle operazioni da compiere e sul comportamento da
tenere. Il personale in servizio presso il suddetto centralino deve
avere conseguito l'attestato di idoneita' tecnica di cui all'art. 3
della legge 28 novembre1996, n. 609, a seguito della frequenza del
corso di tipo C di cui all'allegato IX del decreto 10 marzo 1998.
5. Sull'apparecchio di distribuzione automatico asservito ad un
dispositivo self-service devono essere previsti dispositivi di
segnalazione all'utente e, nel caso di impianti self-service
presidiati, al personale addetto, del corretto riposizionamento della
pistola di erogazione nell'apposito alloggiamento.».
8. Al paragrafo 20. - Segnaletica di sicurezza - il punto 1 e'
sostituito dal seguente:
«1. Fatte salve le disposizioni previste al punto 15.7
compatibili con il rifornimento self-service, in prossimita' degli
apparecchi di distribuzione asserviti ad un dispositivo selfservice,
in posizione facilmente visibile, idonea cartellonistica dovra'
indicare le seguenti ulteriori avvertenze ed istruzioni che l'utente
e' tenuto a rispettare:
a) Avvertenze:
per ogni informazione relativa all'operazione di erogazione
contattare il personale addetto attraverso il previsto sistema di
comunicazione (negli impianti presidiati);
e' vietato utilizzare impropriamente la scheda (negli impianti
non presidiati);
per ricevere assistenza all'operazione di erogazione o in caso
di necessita' premere il pulsante e attendere la risposta
dell'operatore oppure, lontano dalla zona di erogazione, chiamare il
seguente numero di telefono del centralino attivo h24 (negli impianti
non presidiati);
in caso di emergenza chiamare i seguenti numeri di telefono,
lontano dalla zona di erogazione: Vigili del Fuoco 115, Soccorso
Sanitario 118, Carabinieri 112, Polizia 113, Guardia di Finanza 117
(negli impianti non presidiati);
in caso di emergenza premere il pulsante del sistema di
emergenza ed allontanarsi;
e' vietato riempire bombole: ai sensi dell'art. 18, comma 5,
del decreto legislativo n. 128/2006 "chiunque riempie bombole
utilizzando le apparecchiature installate presso gli impianti
stradali di distribuzione di GPL per uso autotrazione, e' punito con
la sanzione amministrativa pecuniaria da cinquemila euro a diecimila
euro.";
e' vietato riempire il serbatoio del veicolo oltre 1'80% del
suo volume nominale;
nell'area compresa in un raggio di 6 m dal perimetro
dell'apparecchio di distribuzione e' vietato utilizzare apparati non
adeguatamente protetti dal rischio d'innesco, fumare anche a bordo
del veicolo, accendere o far circolare fiamme libere.
b) Istruzioni per l'operazione di rifornimento:
spegnere il motore e tirare il freno a mano;
collegare correttamente la pistola di erogazione al connettore
del veicolo;
azionare l'interruttore di erogazione ed assicurarsi che non
fuoriesca prodotto dalla connessione;
rilasciare l'interruttore di erogazione solo dopo che
l'operazione di rifornimento sia ultimata;
e' vietato forzare il riempimento del serbatoio del veicolo
quando il dispositivo di massimo riempimento sia intervenuto;
e' vietato rifornire contemporaneamente il medesimo veicolo con
piu' carburanti;
scollegare e riposizionare correttamente la pistola di
erogazione nell'apposito alloggiamento.».
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