Translate

mercoledì 9 aprile 2014

MINISTERO DELL'INTERNO DECRETO 31 marzo 2014 Modifiche ed integrazioni al decreto 24 maggio 2002, recante norme di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio degli impianti di distribuzione stradale di gas naturale per autotrazione. (14A02768) (GU n.83 del 9-4-2014)



MINISTERO DELL'INTERNO
DECRETO 31 marzo 2014 

Modifiche ed integrazioni al decreto 24 maggio 2002, recante norme di
prevenzione incendi per la progettazione,  costruzione  ed  esercizio
degli  impianti  di  distribuzione  stradale  di  gas  naturale   per
autotrazione. (14A02768)
(GU n.83 del 9-4-2014) 


                      IL MINISTRO DELL'INTERNO


                           di concerto con


                             IL MINISTRO
                      DELLO SVILUPPO ECONOMICO


  Visto il decreto-legge 24  gennaio  2012,  n.  1,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  24   marzo   2012,   n.   27,   recante
«Disposizioni  urgenti  per  la  concorrenza,   lo   sviluppo   delle
infrastrutture e la competitivita'" che, in particolare, all'art. 17,
comma 10, dispone l'individuazione, nel rispetto  degli  standard  di
sicurezza e della normativa tecnica in vigore a  livello  dell'Unione
europea nonche' nel rispetto dell'autonomia  delle  regioni  e  degli
enti locali, di criteri e  modalita'  per  l'erogazione  self-service
negli impianti di distribuzione del metano e del  GPL  e  presso  gli
impianti  di  compressione   domestici   di   metano,   nonche'   per
l'erogazione contemporanea di carburanti liquidi e gassosi, metano  e
GPL, negli impianti di rifornimento multiprodotto;
  Visto  il  decreto  legislativo  8  marzo  2006,  n.  139,  recante
«Riassetto delle disposizioni relative alle funzioni  ed  ai  compiti
del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma dell'art. 11  della
legge 29 luglio 2003, n. 229»;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n.
151,   concernente   «Regolamento   recante   semplificazione   della
disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli  incendi,
a norma dell'art. 49, comma 4-quater,  del  decreto-legge  31  maggio
2010, n. 78, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  30  luglio
2010, n. 122» e successive modificazioni;
  Visto il  decreto  del  Ministro  dell'interno  24  maggio  2002  e
successive modificazioni, pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana n. 131 del  6  giugno  2002,  recante  «Norme  di
prevenzione incendi per la progettazione,  costruzione  ed  esercizio
degli  impianti  di  distribuzione  stradale  di  gas  naturale   per
autotrazione»;
  Visto il decreto del Ministro  dell'interno,  di  concerto  con  il
Ministro dell'ambiente  e  della  tutela  del  territorio  e  con  il
Ministro delle attivita' produttive, del 27 gennaio 2006,  pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale  della  Repubblica  italiana  n.  32  dell'8
febbraio  2006,  recante  «Requisiti  degli  apparecchi,  sistemi  di
protezione  e  dispositivi  utilizzati  in  atmosfera  potenzialmente
esplosiva, ai  sensi  della  direttiva  n.  94/9/CE,  presenti  nelle
attivita' soggette ai controlli antincendio»;
  Ritenuto di dover modificare ed aggiornare le vigenti  disposizioni
in materia di sicurezza antincendio degli impianti  di  distribuzione
stradale di gas naturale per autotrazione;
  Sentito il Comitato centrale tecnico-scientifico per la prevenzione
incendi di cui all'art. 21 del decreto legislativo 8 marzo  2006,  n.
139;
  Espletata la procedura di informazione ai sensi della direttiva  n.
98/34/CE, come modificata dalla direttiva n. 98/48/CE;

                              Decreta:

                               Art. 1

Modifiche ed integrazioni alla regola tecnica di prevenzione  incendi
  per gli impianti di distribuzione  stradale  di  gas  naturale  per
  autotrazione.
  1. Alla regola tecnica di prevenzione incendi per gli  impianti  di
distribuzione stradale di gas naturale per autotrazione  allegata  al
decreto del  Ministro  dell'interno  24  maggio  2002,  e  successive
modificazioni, sono apportate le modifiche e le integrazioni indicate
nell'allegato al presente decreto.
  2. Il  presente  decreto  entra  in  vigore  il  trentesimo  giorno
successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale  della
Repubblica italiana.

    Roma, 31 marzo 2014

                                     Il Ministro dell'interno: Alfano

Il Ministro dello sviluppo economico: Guidi
                                                             Allegato

               Modifiche ed integrazioni all'allegato
         al decreto del ministro dell'interno 24 maggio 2002

    Alla regola tecnica allegata al decreto del Ministro dell'interno
24  maggio  2002,  e  successive  modificazioni,  sono  apportate  le
seguenti modifiche ed integrazioni:
      1. Al paragrafo 2.3 - Cabina di riduzione  con  dispositivo  di
misura - lettera a) - Con sicurezza di 1°  grado  -  al  termine  del
primo capoverso dopo le  parole  «spessore  minimo  di  15  cm»  sono
aggiunte  «o  in  altro  materiale  incombustibile   di   equivalente
resistenza meccanica.».
      2. Il paragrafo 2.4 - Locale compressori -  e'  sostituito  dal
seguente:
        «2.4. Locale compressori.
        Nel locale compressori i recipienti  adibiti  a  smorzare  le
pulsazioni di pressione devono avere capacita' non  superiore  a  300
Nm³ di gas.
        Il locale compressori, con sicurezza sia  di  1°  che  di  2°
grado, puo' avere uno o due dei quattro lati completamente  aperti  a
condizione che tali aperture non siano  rivolte  verso  zone  ove  e'
prevista o consentita la presenza di persone estranee all'impianto.
        a) Con sicurezza di 1° grado.
        Il locale deve avere le stesse  caratteristiche  indicate  al
precedente punto 2.3, lettera a), per la cabina  di  riduzione  e  di
misura.
        b) Con sicurezza di 2° grado.
        Il locale deve avere le stesse  caratteristiche  indicate  al
precedente punto 2.3, lettera b), per la cabina  di  riduzione  e  di
misura».
    3. Il paragrafo  2.7  -  Impianto  a  gas  -  il  punto  2.7.5  -
Apparecchi di distribuzione automatici - e' sostituito dal seguente:
      «2.7.5. Apparecchi di distribuzione automatici.
      I distributori per l'erogazione di gas naturale  devono  essere
provvisti di marcatura CE e relativa dichiarazione di conformita'  ai
sensi del decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo  1998,  n.
126. Tale marcatura CE deve attestare il distributore come  costruito
in maniera idonea in conformita' all'analisi  di  rischio  effettuata
dal  fabbricante  ai  sensi  di  tutte   le   direttive   comunitarie
applicabili.  Si  considerano  costruiti  come  sopra  specificato  i
distributori per l'erogazione di gas naturale  con  marcatura  CE  di
categoria 2 essendo la  zona  interna  al  distributore  classificata
usualmente, ai fini della sicurezza, come zona 1. L'utilizzo  di  una
diversa categoria deve essere oggetto di un  appropriato  riferimento
specifico nel documento  di  valutazione  del  rischio  ai  fini  del
controllo del Comando provinciale dei Vigili del fuoco competente per
territorio;
      E' consentita l'erogazione contemporanea di carburanti  liquidi
e  gassosi  mediante  apparecchi  di  distribuzione  multi   prodotto
conformi alle disposizioni vigenti applicabili; e'  tuttavia  vietato
rifornire il medesimo veicolo con piu' carburanti contemporaneamente.
      Gli apparecchi di distribuzione devono essere dotati di  giunto
antistrappo sulla manichetta di carico del veicolo.
      Il collegamento dell'apparecchio di distribuzione alla linea di
adduzione del gas deve  essere  effettuato  tramite  una  valvola  di
eccesso di flusso.
      Prima della pistola di erogazione gas al  veicolo  deve  essere
inserita una  valvola  di  non  ritorno.  L'impianto  di  scarico  in
atmosfera deve essere  in  grado  di  resistere  alle  sollecitazioni
meccaniche prodotte dal gas effluente alla pressione di esercizio.
      Il condotto di scarico in atmosfera deve essere convogliato  in
area sicura e comunque l'estremita' superiore di detto condotto  deve
essere situata ad una distanza dal piano di calpestio non  minore  di
2,50 m e protetta da dispositivo taglia fiamma inossidabile.
      I distributori devono essere collegati elettricamente  a  terra
secondo  quanto  prescritto  al  punto  2.9.  Ogni   apparecchio   di
distribuzione deve fare capo ad  un  dispositivo  di  intercettazione
posto alla radice dell'apparecchio stesso.
      Al fine di impedire l'erogazione a pressione  superiore  a  220
bar, su ciascun punto di erogazione degli apparecchi di distribuzione
deve essere inserito:
        un  sistema  di  controllo  automatico  della  pressione  che
interagisca con la testata contometrica;
      oppure
        un sistema di equivalente efficacia e non manomissibilita'.
      Gli apparecchi di  distribuzione  automatici  asserviti  ad  un
dispositivo  self-service  devono  essere  dotati   di   pistola   di
erogazione conforme a quanto specificato dal regolamento ECE-ONU R110
e dalla norma ISO 14469-1 e adatta all'alloggiamento  del  connettore
di carica di qualsiasi veicolo alimentato a  gas  naturale,  che  sia
conforme alle norme ISO 15501-1:2000 e ISO 15501-2:2000.  La  pistola
deve garantire l'erogazione solo ad accoppiamento avvenuto ed il  suo
impiego deve risultare agevole.
      In prossimita' dell'apparecchio di distribuzione  asservito  ad
un dispositivo self-service deve essere installato un dispositivo che
comanda  l'erogazione  del  gas   mediante   l'azione   manuale   sul
dispositivo stesso. Il rilascio del dispositivo determina l'immediato
blocco dell'erogazione.
      Negli  impianti   self-service   presidiati,   in   prossimita'
dell'apparecchio di distribuzione, deve essere posizionato un sistema
di comunicazione che permetta all'utente di  ricevere  assistenza  da
parte del personale addetto e deve essere installato almeno un  punto
di controllo a distanza dell'apparecchio di distribuzione  dal  quale
il personale addetto possa comandare l'interruzione dell'erogazione.
      Negli impianti  self-service  non  presidiati,  in  prossimita'
dell'apparecchio di distribuzione, deve essere previsto un sistema di
comunicazione remoto, attivabile mediante un apposito  pulsante,  con
un  centralino  dedicato  attivo  h24,  che  consenta  all'utente  di
ricevere assistenza all'operazione di rifornimento  nonche'  permetta
di segnalare un incidente o una  situazione  di  emergenza  ricevendo
istruzioni sulle  operazioni  da  compiere  e  sul  comportamento  da
tenere. Il personale in servizio presso il suddetto  centralino  deve
avere conseguito l'attestato di idoneita' tecnica di cui  all'art.  3
della legge 28 novembre1996, n. 609, a seguito  della  frequenza  del
corso di tipo C di cui all'allegato IX del decreto 10 marzo 1998.
      Sull'apparecchio di distribuzione automatico  asservito  ad  un
dispositivo  self-service  devono  essere  previsti  dispositivi   di
segnalazione  all'utente  e,  nel  caso  di   impianti   self-service
presidiati, al personale addetto, per  il  corretto  riposizionamento
della pistola di erogazione nell'apposito alloggiamento.».
    4. Al paragrafo 4.5 - Segnaletica di sicurezza - al  termine  del
penultimo capoverso  dopo  le  parole:  «-  il  divieto  di  riempire
recipienti mobili (bombole);» sono  aggiunte  le  seguenti:  «  -  il
divieto di rifornire contemporaneamente il medesimo veicolo con  piu'
carburanti.».
    5. Il paragrafo 4.7 - Funzionamento in modalita'  self-service  -
e' sostituito dal seguente:
      «4.7. Funzionamento in modalita' self-service.
      E' consentito il rifornimento in  modalita'  self-service,  nel
rispetto delle prescrizioni contenute nella presente regola  tecnica,
sia nell'ambito degli  impianti  di  distribuzione  stradale  di  gas
naturale per autotrazione monocarburante sia negli impianti misti.
      E' consentito il funzionamento  in  modalita'  self-service  se
presso l'impianto di tipo presidiato, e' presente un addetto in grado
di intervenire con cognizione di causa e tempestivamente in  caso  di
emergenza. A tal fine l'addetto deve seguire un corso antincendio per
attivita'  a  rischio  di  incendio  elevato  ai  sensi  del  decreto
ministeriale 10 marzo 1998 e acquisire  la  perfetta  conoscenza  del
piano di emergenza e  delle  relative  modalita'  di  intervento  per
mettere in sicurezza l'impianto.
      L'addetto deve verificare che il veicolo sia  in  possesso  dei
requisiti  per  l'accesso  al  servizio  self-service,  compresi  gli
aspetti relativi alla validita' delle bombole installate.
      E'  inoltre  consentito  il  rifornimento  self-service  presso
impianti di  distribuzione  di  gas  naturale  per  autotrazione  non
presidiati a condizione che:
        gli impianti siano dotati di un sistema di videosorveglianza,
con  registrazione  delle  immagini  in  conformita'  alla  normativa
vigente, che consenta la visione dell'apparecchio di distribuzione  e
della zona di rifornimento dei veicoli;
        gli utenti siano stati preventivamente autorizzati  da  parte
di soggetti abilitati mediante l'attivazione  di  apposita  scheda  a
riconoscimento elettronico rilasciata dai gestori o da altri soggetti
che ne hanno  titolo,  previa  verifica  del  possesso  dei  seguenti
requisiti:
          a)  veicolo  dotato  di  connettore   di   tipo   unificato
IS014469.1  ubicato  all'esterno  del  vano   motore   in   posizione
facilmente accessibile;
          b) validita' delle bombole installate sul veicolo;
          c) adeguata istruzione del proprietario del  veicolo  sulle
modalita' di effettuazione del rifornimento self-service e dei rischi
connessi,  nonche'   delle   avvertenze,   limitazioni,   divieti   e
comportamento da tenere in caso di emergenza; la suddetta  istruzione
deve prevedere una dimostrazione pratica sul  corretto  utilizzo  del
distributore self-service  e  sulle  modalita'  di  rifornimento  del
veicolo e deve essere accompagnata da apposito opuscolo.
        La scheda a riconoscimento elettronico riporta il  nominativo
dell'utente a cui viene rilasciata e  la  targa  del  veicolo  ed  ha
validita' legata alla validita' delle bombole installate sul veicolo.
        L'utente sottoscrive apposito documento  con  la  contestuale
attivazione della suddetta  scheda  elettronica  che  lo  abilita  al
rifornimento con modalita' self-service, impegnandosi ad  utilizzarla
solo personalmente e per il  rifornimento  del  veicolo  specificato,
assumendosi cosi' ogni responsabilita' in merito al corretto  uso  di
tale  sistema  di  rifornimento,  pena  il   ritiro   della   stessa.
L'apparecchiatura preposta al riconoscimento della scheda elettronica
ed a fornire il consenso all'erogazione del gas, deve essere conforme
alla normativa vigente ed idonea al luogo di installazione.».
    6. Al paragrafo 4.7 - Funzionamento in modalita'  self-service  -
il  punto  4.7.1  -  Istruzioni  per  gli  utenti  del   distributore
self-service - e' sostituito dal seguente:
      «4.7.1 Istruzioni per gli utenti del distributore asservito  ad
un dispositivo self-service.
      In prossimita' degli apparecchi di distribuzione, in  posizione
facilmente visibile, idonea cartellonistica deve indicare le seguenti
istruzioni che l'utente e' tenuto a rispettare:
        per ogni informazione relativa all'operazione di  erogazione,
contattare il personale addetto attraverso  il  previsto  sistema  di
segnalazione (negli impianti presidiati);
        e'  vietato  utilizzare  impropriamente  la   scheda   (negli
impianti non presidiati);
        per ricevere assistenza all'operazione  di  erogazione  o  in
caso di necessita'  premere  il  pulsante  e  attendere  la  risposta
dell'operatore oppure, lontano dalla zona di erogazione, chiamare  il
seguente numero di telefono del centralino attivo h24 (negli impianti
non presidiati);
        in caso di emergenza chiamare i seguenti numeri di  telefono,
lontano dalla zona di erogazione:  Vigili  del  Fuoco  115,  Soccorso
Sanitario 118, Carabinieri 112, Polizia 113, Guardia di  Finanza  117
(negli impianti non presidiati);
        prima del rifornimento, spegnere  il  motore  e  azionare  il
freno di stazionamento;
        rimuovere  il  cappuccio  antipolvere   dal   connettore   di
rifornimento del veicolo;
        collegare  correttamente  la   pistola   di   erogazione   al
connettore di rifornimento del veicolo;
        azionare il dispositivo che comanda l'erogazione del  gas  ed
accertarsi che il rifornimento avvenga regolarmente;
        in caso di necessita' premere il  pulsante  di  emergenza  ed
allontanarsi;
        al completamento dell'operazione di rifornimento,  scollegare
con cautela la pistola di erogazione dal connettore  di  rifornimento
del veicolo;
        riporre la pistola di  erogazione  nella  posizione  corretta
nell'apposito alloggiamento sull'erogatore;
        riposizionare il  cappuccio  antipolvere  sul  connettore  di
rifornimento del veicolo.».

Nessun commento: