I.N.P.S. (Istituto nazionale della previdenza sociale)
Circ. 12-5-2014 n. 60
D.L. 24 aprile 2014, n. 66. Riduzione del cuneo fiscale per lavoratori dipendenti e assimilati.
Emanata dall'Istituto nazionale previdenza sociale, Direzione centrale entrate, Direzione centrale sistemi informativi e tecnologici.
Circ. 12 maggio 2014, n. 60 (1).
D.L. 24 aprile 2014, n. 66. Riduzione del cuneo fiscale per lavoratori dipendenti e assimilati.
(1) Emanata dall'Istituto nazionale previdenza sociale, Direzione centrale entrate, Direzione centrale sistemi informativi e tecnologici.
Ai
Dirigenti centrali e periferici
Ai
Responsabili delle Agenzie
Ai
Coordinatori generali, centrali e periferici dei Rami professionali
Al
Coordinatore generale Medico legale e Dirigenti Medici
e, p.c.:
Al
Commissario Straordinario
Al
Presidente e ai Componenti del Consiglio di Indirizzo e Vigilanza
Al
Presidente e ai Componenti del Collegio dei Sindaci
Al
Magistrato della Corte dei Conti delegato all'esercizio del controllo
Ai
Presidenti dei Comitati amministratori di fondi, gestioni e casse
Al
Presidente della Commissione centrale per l'accertamento e la riscossione dei contributi agricoli unificati
Ai
Presidenti dei Comitati regionali
Ai
Presidenti dei Comitati provinciali
Premessa
Sulla GU n. 95 del 24 aprile 2014 è stato pubblicato il D.L. 24 aprile 2014, n. 66 recante "Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale".
Il provvedimento, entrato in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione, contiene, tra l'altro, disposizioni dirette alla riduzione del cuneo fiscale per lavoratori dipendenti e assimilati.
1. Contenuto della norma.
In particolare, per l'anno 2014, l' articolo 1 del decreto riconosce - ai titolari di reddito di lavoro dipendente e di taluni redditi assimilati, la cui imposta lorda sia superiore alle detrazioni da lavoro loro spettanti - un credito così articolato:
- per i possessori di reddito complessivo non superiore a 24.000 euro, il bonus è pari a 640 euro;
- in caso di superamento del limite di 24.000 euro, il credito decresce fino ad azzerarsi al raggiungimento di un livello di reddito complessivo pari a 26.000 euro.
Stante l'evidente natura fiscale, la materia è stata disciplinata dall'Agenzia delle entrate con la Circ. 28 aprile 2014, n. 8/E (allegato 1), cui si rimanda integralmente per quanto riguarda il complesso degli aspetti di carattere normativo.
L'impianto del decreto prevede che il credito venga erogato sugli emolumenti corrisposti in ciascun periodo di paga, rapportandolo al periodo stesso. Ai fini del recupero degli importi riconosciuti, il sostituto d'imposta utilizza, fino a capienza, l'ammontare globale delle ritenute disponibili in ciascun periodo di paga e, per la differenza, i contributi previdenziali dovuti per il medesimo periodo di paga.
Con la presente circolare si illustrano le modalità che i datori di lavoro/committenti dovranno utilizzare per il recupero del bonus erogato allorquando, esaurita la sfera fiscale, possono essere aggredite le contribuzioni dovute all'Istituto.
2. Modalità di recupero.
Disciplinando le modalità dei recuperi, il comma 5 dell' articolo 1, prevede che "il sostituto di imposta utilizza, fino a capienza, l'ammontare complessivo delle ritenute disponibile in ciascun periodo di paga e, per la differenza, i contributi previdenziali dovuti per il medesimo periodo di paga.....".
Al riguardo, l'Agenzia delle Entrate, con risoluzione 7 maggio 2014, n. 48/E (allegato 2) ha istituito il codice tributo "1655" denominato "Recupero da parte dei sostituti d'imposta delle somme erogate ai sensi dell'articolo 1 del D.L. 24 aprile 2014, n. 66".
Secondo le indicazioni contenute nella risoluzione, il nuovo codice tributo andrà esposto nella sezione "Erario" del modello F24, in corrispondenza delle somme inserite nella colonna "importi a credito compensati", con l'indicazione nel campo "rateazione/regione/prov./mese rif." e nel campo "anno di riferimento", del mese e dell'anno in cui è avvenuta l'erogazione del beneficio fiscale, rispettivamente nel formato "00MM" e "AAAA".
Trovando applicazione l'istituto della compensazione ex articolo 17 del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241, datori di lavoro e committenti potranno utilizzare il nuovo codice per recuperare le somme erogate anche a valere sui contributi previdenziali.
3. Modalità di recupero nella gestione inps.
Al fine di consentire il completo recupero del bonus anche alle Amministrazioni pubbliche che possono avere difficoltà a operare in compensazione con il modello F24, viene prevista, all'interno della gestione contributiva INPS, la modalità di recupero di seguito descritta.
3.1 Amministrazioni pubbliche titolari di una posizione contributiva Inps DM (DM2013).
Le Amministrazioni pubbliche titolari di una posizione contributiva DM riferita ai dipendenti (DM2013), per il recupero del bonus non compensabile in F24, utilizzeranno la denuncia contributiva riferita a detta posizione.
La somma relativa al periodo di paga interessato, che non potrà eccedere la contribuzione complessivamente dovuta, dovrà essere indicata con il codice conguaglio "L650" da valorizzare all'interno della sezione "AltrePartiteACredito" di "DenunciaAziendale".
Ai fini dell'individuazione della quota aggredibile, si precisa che la stessa è costituita dall'ammontare dei contributi dovuti, al lordo delle possibili partite a credito.
3.2 Amministrazioni pubbliche (ex INPDAP).
In alternativa a quanto indicato al precedente punto 3.1, ovvero ad integrazione di quanto già recuperato con il codice conguaglio "L650", le Amministrazioni iscritte alle gestioni pubbliche che assumono il ruolo di dichiarante in ListaPosPA possono recuperare il bonus erogato ai lavoratori (dipendenti e collaboratori) riducendo l'ammontare dei versamenti, dovuti per il medesimo periodo di paga, dell'importo esposto in un nuovo elemento "AltriImportiAConguaglio" (percorso: DenunceMensili/ Azienda/ListaPosPA).
In ogni caso il recupero può essere effettuato nei limiti della quota dei contributi che rimane a carico del dichiarante, al netto dei versamenti effettuati da altri soggetti indicati nell'elemento Ente versante.
Ai fini dell'individuazione del limite utilizzabile possono essere considerati esclusivamente i contributi correnti, segnatamente quelli afferenti ai valori indicati negli elementi "E0_Periododelmese" e negli elementi "V1_PeriodoPrecedente", codice causale "1", corrispondenti a retribuzioni erogate nel mese della denuncia. Non possono essere considerati i contributi che discendono dagli elementi V1 con codici causali diversi da "1".
In particolare, nell'ambito del tracciato Uniemens, gli elementi di "AltriImportiAConguaglio" devono essere compilati come di seguito indicato:
"TipologiaConguaglio": indicare il valore "001";
"ImportoConguagliato": indicare l'importo del credito di imposta di cui all'art.1, D.L. n. 66 del 2014, recuperato sui contributi riferiti alle gestioni pubbliche della dichiarazione contributiva.
L'importo indicato nell'elemento "ImportoConguagliato" riduce i versamenti dei contributi delle gestioni pubbliche relativi allo stesso mese e anno in cui è avvenuta l'erogazione del beneficio fiscale, a partire dalla gestione identificata dal codice "1- Cassa trattamenti pensionistici dei dipendenti statali" fino alla gestione identificata dal codice "9-Gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali", secondo l'ordine progressivo indicato nell'elenco (allegato 3) e nei limiti dell'importo da compensare.
Nel modello F24 EP i versamenti relativi al periodo di riferimento delle competenze correnti devono essere esposti al netto delle compensazioni effettuate.
Le operazioni di recupero sopra illustrate potranno essere effettuate a far tempo dal periodo di paga "maggio 2014".
Ai fini di una più dettagliata disamina dei nuovi codici ed elementi istituiti, si rinvia a quanto illustrato nell'ultima versione del documento tecnico del flusso UniEmens presente nell'apposita sezione del sito istituzionale www.inps.it
Il Direttore generale
Nori
Allegato 1
Circ. 28 aprile 2014, n. 8/E
Art. 1 del D.L. 24 aprile 2014, n. 66 - Riduzione del cuneo fiscale per lavoratori dipendenti e assimilati (2)
(2) Il testo della circolare 28 aprile 2014, n. 8/E, emanata dall'Agenzia delle entrate, è riportato autonomamente.
Allegato 2
Ris. 7 maggio 2014, n. 48/E
Istituzione del codice tributo per il recupero da parte dei sostituti d’imposta delle somme erogate ai sensi dell’articolo 1 del D.L. 24 aprile 2014, n. 66, mediante il modello di pagamento F24 (3)
(3) Il testo della risoluzione 7 maggio 2014, n. 48/E, emanata dall'Agenzia delle entrate, è riportato autonomamente.
D.L. 24 aprile 2014, n. 66
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