I.N.P.S. (Istituto nazionale della previdenza sociale)
Msg. 6-6-2014 n. 5192
"DURC interno negativo" - Modifiche e integrazioni al Msg. n. 2889 del 2014 riguardanti le modalità di invio del preavviso e la gestione delle istanze di dilazione.
Emanato dall'Istituto nazionale previdenza sociale, Direzione centrale entrate, Direzione centrale sistemi informativi.
Msg. 6 giugno 2014, n. 5192 (1).
"DURC interno negativo" - Modifiche e integrazioni al Msg. n. 2889 del 2014 riguardanti le modalità di invio del preavviso e la gestione delle istanze di dilazione.
(1) Emanato dall'Istituto nazionale previdenza sociale, Direzione centrale entrate, Direzione centrale sistemi informativi.
Con il Msg. n. 2889 del 27 febbraio 2014 è stato delineato il nuovo sistema di gestione del DURC interno, cui sono subordinati i benefici normativi e contributivi previsti dalla normativa in materia di lavoro e legislazione sociale; con il successivo Msg. n. 4069 del 14 aprile 2014 è stato previsto che, a decorrere dal mese di maggio 2014 sarebbero stati inviati i primi "preavvisi di DURC interno negativo", contenenti l'invito a regolarizzare la posizione contributiva.
L'articolo 31, comma 8, del D.L. 21 giugno 2013, n. 69 stabilisce che - ai fini del rilascio del DURC - l'invito a regolarizzare la propria posizione sia inoltrato al contribuente mediante posta elettronica certificata (PEC), direttamente o per il tramite dell'intermediario, abilitato ai sensi della L. 11 gennaio 1979, n. 12.
In conformità a tale disposizione di legge - a parziale modifica di quanto indicato nel Msg. n. 2889 del 2014 - si precisa che il preavviso di Durc interno negativo viene inviato tramite PEC all'intermediario; nell'ipotesi in cui non sia disponibile l'indirizzo PEC dell'intermediario, il preavviso viene inviato all'indirizzo PEC dell'azienda ovvero del suo titolare/legale rappresentante; in mancanza di indirizzo PEC, la comunicazione viene spedita all'azienda con Raccomandata.
Con l'occasione si ricorda che il processo di invio della PEC si considera positivamente concluso soltanto all'atto della ricezione della ricevuta che attesta l'effettiva consegna al destinatario.
Tale processo può concludersi con esito negativo anche nel caso in cui, pur essendo stata recapitata la comunicazione, non sia andata a buon fine la sola restituzione della ricevuta di consegna.
In tal caso si provvederà a emettere una nuova comunicazione, sostitutiva della precedente. I 15 giorni utili alla regolarizzazione decorreranno dalla data di notifica della nuova comunicazione, regolarmente recapitata come attestato dalla notifica di consegna.
Dilazioni di crediti in fase amministrativa o presso gli agenti della riscossione.
La presentazione della domanda di dilazione nei 15 giorni assegnati dal preavviso di Durc interno negativo impedisce - senza necessità che le Sedi effettuino forzature - la trasformazione del semaforo da giallo in rosso; ciò significa che il semaforo giallo rimane sospeso fino al termine entro cui deve essere definita l'istanza di dilazione ovvero - in caso di accoglimento dell'istanza - fino al termine entro cui il datore di lavoro deve versare la prima rata.
Scaduti tali termini, i sistemi informativi centrali verificheranno l'esito positivo/negativo del procedimento ed elaboreranno il Durc interno corrispondente; in questa fase di avvio del sistema - conformemente a quanto illustrato con il Msg. n. 2889 del 2014 - tale DURC interno varrà anche per i mesi pregressi.
In casi particolari, in cui la rateazione del debito contributivo sia avviata tardivamente per cause non imputabili al datore di lavoro, sarà possibile annullare il DURC negativo (forzando il semaforo contrassegnato con il lucchetto chiuso); al riguardo verranno fornite indicazioni più dettagliate.
Il Direttore generale
Nori
D.L. 21 giugno 2013, n. 69, art. 31
Msg. 27 febbraio 2014, n. 2889
Msg. 14 aprile 2014, n. 4069
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