Ministero della salute
D.Dirett. 20-5-2014
Revoca delle autorizzazioni all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva «fluquinconazolo».
Pubblicato nella Gazz. Uff. 11 giugno 2014, n. 133.
D.Dirett. 20 maggio 2014 (1).
Revoca delle autorizzazioni all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva «fluquinconazolo». (2)
(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 11 giugno 2014, n. 133.
(2) Emanato dal Ministero della salute.
IL DIRETTORE GENERALE
PER L'IGIENE E LA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI
E DELLA NUTRIZIONE.
Visto l'articolo 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'articolo 4 della Legge 26 febbraio 1963, n. 441;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;
Vista la legge 13 novembre 2009 n. 172 concernente” Istituzione del Ministero della salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato”;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 2011, n. 108, recante il Regolamento di riorganizzazione del Ministero della salute;
Visto il decreto del Ministro della salute 2 agosto 2011 concernente la disciplina transitoria dell'assetto organizzativo del Ministero della salute;
Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia d'immissione in commercio di prodotti fitosanitari;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti,come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2012, n. 55, concernente il regolamento di modifica del decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290;
Visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE ed in particolare l'articolo 80 concernente “misure transitorie”;
Visti i regolamenti (UE) della Commissione n. 540/2011, 541/2011, 544/2011, 545/2011, 546/2011, 547/2011, di attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009;
Visti il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, corretto ed integrato dal decreto legislativo 28 luglio 2004, n. 260, e il decreto ministeriale 3 aprile 2007, concernenti l'attuazione delle direttive 1999/45/CE, 2001/60/CE e 2006/8/CE, relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;
Visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 e il successivo regolamento n. 790/2009 della Commissione del 10 agosto 2009 di adeguamento al progresso tecnico e scientifico, relativi alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele;
Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 e successivi aggiornamenti concernenti i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio;
Considerato che il Regolamento (CE) N. 1107/2009 ha abrogato la direttiva 91/414/CEE del Consiglio, la quale prevedeva l'iscrizione delle sostanze attive ritenute idonee mediante direttive recepite nell'ordinamento nazionale con decreti ministeriali;
Considerato che il comunicato del 2 ottobre 2011, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 246 del 21 ottobre 2011, informava che con l'entrata in vigore del regolamento (CE) n. 1107/2009 le sostanze attive sarebbero state approvate mediante regolamenti pubblicati nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea;
Considerato che è stata allegata al suindicato comunicato una tabella riepilogativa, consultabile sul sito di questo Ministero all'indirizzo www.salute.gov.it, al fine di garantire la massima divulgazione di detti regolamenti comunitari di approvazione o di non approvazione delle sostanze attive, con indicazione delle modalità e dei termini entro i quali le Imprese devono presentare la documentazione necessaria al riesame dei prodotti fitosanitari;
Visto il regolamento (UE) n. 806/2011 della Commissione che ha approvato la sostanza attiva fluquinconazolo in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 e ha modificato l'allegato al regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 per includervi la sostanza attiva stessa;
Considerato che, sulla base delle indicazioni riportate nella suddetta tabella, i titolari delle autorizzazioni dovevano presentare un fascicolo conforme, ai requisiti del regolamento (UE) n. 545/2011, e alla “parte B” delle disposizioni specifiche dell'allegato del regolamento (UE) n. 806/2011, per la valutazione alla luce dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009;
Considerato che i titolari delle autorizzazioni dei prodotti fitosanitari, in alternativa alla presentazione del dossier, possono dimostrare di potervi comunque accedere tramite una lettera di accesso al dossier del Notificante principale ai fini dell'approvazione comunitaria della sostanza attiva fluquinconazolo;
Considerato che, all'esito delle necessarie verifiche amministrative è emerso che i titolari delle autorizzazioni all'immissione in commercio e impiego dei prodotti fitosanitari indicati nell'allegato al presente decreto non hanno presentato un fascicolo conforme alle prescrizioni del suddetto regolamento (UE) n. 545/2011;
Ritenuto di dover procedere alla revoca delle autorizzazioni all'immissioni in commercio e impiego dei prodotti fitosanitari riportati nell'allegato al presente decreto, contenenti la sostanza attiva fluquinconazolo;
Decreta:
[Articolo unico]
A decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto sono revocate le autorizzazioni all'immissione in commercio e impiego dei prodotti fitosanitari riportati in allegato, per omessa presentazione di un fascicolo conforme alle prescrizioni del suddetto regolamento (UE) n. 545/2011.
Ai sensi del Comunicato del 2 ottobre 2011, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 246 del 21 ottobre 2011, fino al 31 agosto 2014 è consentita la commercializzazione e la vendita dei quantitativi prodotti fino alla data di revoca, mentre l'utilizzo è consentito fino al 31 dicembre 2014.
I titolari delle autorizzazioni dei prodotti fitosanitari indicati nell'allegato del presente decreto sono tenuti ad adottare ogni iniziativa volta ad informare i rivenditori e gli utilizzatori dei prodotti fitosanitari medesimi dell'avvenuta revoca e del rispetto dei tempi fissati per lo smaltimento delle relative scorte.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e notificato in via amministrativa alle Imprese interessate.
Allegato
Elenco di prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva fluquinconazolo la cui autorizzazione è revocata
N. Registrazione Nome Prodotto fitosanitario Impresa
10025 VISION BASF ITALIA S.R.L.
12132 CASTELLAN BASF ITALIA S.R.L.
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