IL MINISTRO DELL'INTERNO
Visto il regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, recante il Testo
unico delle leggi di pubblica sicurezza (TULPS);
Visto il regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, recante il
regolamento per l'esecuzione del predetto testo unico;
Vista la legge 18 aprile 1975, n. 110, recante «Norme integrative
della disciplina vigente per il controllo delle armi, delle munizioni
e degli esplosivi»;
Visto il decreto legislativo 4 aprile 2010, n. 58, recante
«Attuazione della direttiva 2007/23/CE, relativa all'immissione sul
mercato di prodotti pirotecnici» ;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica l° agosto 2011, n.
151, recante «Regolamento recante semplificazione della disciplina
dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi, a norma
dell'art. 49, comma 4-quater, del decreto-legge 31 maggio 2010, n.
78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n.
122»;
Visto il proprio decreto 9 agosto 2011, recante "Modificazioni agli
allegati A, B e C al regolamento per l'esecuzione del testo unico
delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 6
maggio 1940, n. 635 - Attuazione dell'art. 18, secondo comma, del
decreto legislativo 4 aprile 2010, n. 58 - Classificazione d'ufficio
dei manufatti gia' riconosciuti ma non classificati tra i prodotti
esplodenti in applicazione del decreto 4 aprile 1973";
Visto il proprio decreto 26 novembre 2012, recante "Modificazioni
dell'art. 3 del capitolo VI dell'allegato B del regio decreto 6
maggio 1940, n. 635, come novellato dall'art. 4, punto 4, del decreto
9 agosto 2011 e modificazioni all'art. 6 del medesimo decreto";
Rilevata la necessita', nelle more dell'emanazione del regolamento
di cui all'art. 18, comma 1, del decreto legislativo 4 aprile 2010,
n. 58, di eliminare possibili incertezze applicative con riflessi
sulla sicurezza pubblica e di corrispondere anche alle istanze del
comparto economico, attraverso l'individuazione delle tipologie,
dell'entita' massima e delle modalita' di detenzione e di vendita
presso gli esercizi commerciali non muniti della licenza ex art. 47
T.U.L.P.S. e capitolo VI dell'allegato B al citato regio decreto 6
maggio 1940, n. 635, dei manufatti che rientrano nell'art. 98, ultimo
comma, del medesimo regolamento di esecuzione;
Rilevata la necessita' di consentire la detenzione e la vendita
presso i predetti esercizi commerciali solo di alcune categorie e
tipologie di articoli pirotecnici marcati CE, e di riservare tali
attivita' per le restanti categorie e tipologie solo presso i locali
aventi le piu' rigorose caratteristiche strutturali previste
dall'art. 2 del capitolo VI dell'allegato B al regio decreto 6 maggio
1940, n. 635, ed, in quanto tali, in grado di offrire maggiori
garanzie di sicurezza ai fini del deposito di tali prodotti;
Ritenuta l'urgenza, nelle more dell'emanazione del citato
regolamento, di garantire la sicurezza degli esercizi commerciali non
muniti di licenza per la minuta vendita di esplosivi;
Ritenuto pertanto, di dover modificare l'art. 6 del menzionato
decreto ministeriale 9 agosto 2011, recante "Disposizioni transitorie
e finali", come modificato dall'articolo 1 del decreto ministeriale
26 novembre 2012;
Visto l'art. 97 della Costituzione;
Sentito il parere espresso in data 1° aprile 2014 dal tavolo
tecnico di consultazione costituito da esperti in materia di sostanze
esplosive ed infiammabili, sul modello della composizione della
Commissione consultiva centrale per il controllo delle armi - per le
funzioni consultive in materia di sostanze esplosive ed infiammabili,
riunito a seguito della soppressione degli organi collegiali operanti
presso il Ministero dell'Interno di cui all'art. 12, comma 20, del
decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, nel rispetto dei canoni di buona
amministrazione di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241;
Sentito il Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico
e della Difesa Civile, il quale, con nota n. prot. 0005585, del 15
aprile 2014, ha espresso il proprio parere per la parte relativa alla
prevenzione incendi;
Decreta:
Art. 1
Modifiche al decreto ministeriale 9 agosto 2011
1. All'art. 6 del decreto ministeriale 9 agosto 2011, come
modificato dal decreto ministeriale 26 novembre 2012, citati in
premessa, i commi 1-bis e 1-ter sono sostituiti dal seguente:
1-bis: "Fino alla data di entrata in vigore del regolamento di cui
all'art. 18, comma 1, del decreto legislativo 4 aprile 2010, n. 58, e
fermo restando quanto previsto dal comma 7 del medesimo art. 18 per
gli articoli pirotecnici ivi indicati, negli esercizi commerciali non
muniti della licenza per la minuta vendita di esplosivi di cui
all'art. 47 del T.U.L.P.S. e al capitolo VI dell'allegato B al
regolamento T.U.L.P.S. sono consentite:
a) la detenzione e la vendita di complessivi kg. 50 netti di
manufatti indicati nell'art. 98, ultimo comma, del regio decreto 6
maggio 1940, n. 635, qualora rientrino tra gli artifizi da
divertimento, nonche', fermo restando il predetto quantitativo
massimo, la detenzione e la vendita, nelle loro confezioni minime di
vendita, dei seguenti articoli pirotecnici marcati CE:
1) articoli pirotecnici della categoria Cat. 1 (F1);
2) articoli pirotecnici della categoria P1 della tipologia di
prodotti da gioco;
3) articoli pirotecnici della categoria Cat. 2 (F2), ad
eccezione dei prodotti di seguito elencati:
3.1) artifici ad effetto scoppio con massa attiva (NEC)
superiore a mg 150:
• petardi
• petardi flash
• doppio petardo
• petardo saltellante
• loro batterie e combinazioni;
3.2) artifici del tipo:
• sbruffo
• mini razzetto
• razzo
• candela romana
• tubi di lancio (tubi monogetto)
• loro batterie e combinazioni;
4) articoli pirotecnici appartenenti alla categoria T1, della
tipologia e nei limiti di massa attiva (NEC) di seguito indicati, a
condizione che gli stessi non siano dotati di un sistema di
accensione elettrica:
4.1) fiamma bengala: con NEC non superiore a g 250;
4.2) bengala a torcia: con NEC non superiore a g 250;
4.3) bengala a bastoncino;
4.4) carretilla: con carica ad effetto scoppio e/o fischiante
e/o crepitante ≤ mg 150;
4.5) combinazione: batterie o assortimenti contenenti solo
fontane con NEC non superiore a g 600;
4.6) sostanza pirotecnica desensibilizzata: se presente carica
ad effetto scoppio e/o fischiante e/o crepitante ≤ mg 150; se
presente carica solo effetto visivo NEC fino a g 250;
4.7) fontane: con NEC non superiore a g 250;
4.8) dispositivi lancia coriandoli;
4.9) dispositivo fumogeno: con NEC non superiore a g 250;
b) la detenzione, in un locale dove non e' permesso l'accesso al
pubblico, fino a complessivi kg 150 netti degli articoli pirotecnici
di cui alla lettera a), purche' conservati negli imballi di trasporto
approvati e posti a distanza di 2 metri da altra merce oppure ad un
metro con interposizione di materiale di classe zero di reazione al
fuoco, e ci sia una distribuzione pari a 3,5 Kg per m³. Per le
attivita' commerciali che non rientrano nel punto 69 dell'Allegato I
al decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, il
locale deve essere dotato di un idoneo apparecchio portatile di
estinzione incendi e l'accesso al locale, che puo' avvenire anche
attraverso l'area di vendita, deve avvenire tramite porta
incombustibile. Per le attivita' commerciali che rientrano nel punto
69 dell'Allegato I al decreto del Presidente della Repubblica 1°
agosto 2011, n. 151, per il locale si applicano le specifiche
disposizioni di prevenzione incendi.".
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
Roma, 4 giugno 2014
Il Ministro: Alfano
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