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mercoledì 18 giugno 2014

MINISTERO DELL'INTERNO DECRETO 4 giugno 2014 Modifica dell'art. 6, del decreto 9 agosto 2011, recante: «Modificazioni agli allegati A, B e C al regolamento per l'esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, recante attuazione dell'articolo 18, secondo comma, del decreto legislativo 4 aprile 2010, n. 58 e classificazione d'ufficio dei manufatti gia' riconosciuti ma non classificati tra i prodotti esplodenti in applicazione del decreto 4 aprile 1973». (14A04565) (GU n.138 del 17-6-2014)



         MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 4 giugno 2014 
Modifica  dell'art.  6,  del  decreto   9   agosto   2011,   recante:
«Modificazioni agli allegati A, B e C al regolamento per l'esecuzione
del testo unico delle leggi  di  pubblica  sicurezza,  approvato  con
regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, recante attuazione dell'articolo
18, secondo comma, del decreto legislativo 4 aprile  2010,  n.  58  e
classificazione d'ufficio dei  manufatti  gia'  riconosciuti  ma  non
classificati tra i prodotti esplodenti in applicazione del decreto  4
aprile 1973». (14A04565) 
(GU n.138 del 17-6-2014)

 
 
 
                      IL MINISTRO DELL'INTERNO 
 
  Visto il regio decreto 18 giugno 1931, n.  773,  recante  il  Testo
unico delle leggi di pubblica sicurezza (TULPS); 
  Visto  il  regio  decreto  6  maggio  1940,  n.  635,  recante   il
regolamento per l'esecuzione del predetto testo unico; 
  Vista la legge 18 aprile 1975, n. 110, recante  «Norme  integrative
della disciplina vigente per il controllo delle armi, delle munizioni
e degli esplosivi»; 
  Visto  il  decreto  legislativo  4  aprile  2010,  n.  58,  recante
«Attuazione della direttiva 2007/23/CE, relativa  all'immissione  sul
mercato di prodotti pirotecnici» ; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica l° agosto 2011, n.
151, recante «Regolamento recante  semplificazione  della  disciplina
dei procedimenti relativi alla prevenzione  degli  incendi,  a  norma
dell'art. 49, comma 4-quater, del decreto-legge 31  maggio  2010,  n.
78, convertito, con modificazioni, dalla legge  30  luglio  2010,  n.
122»; 
  Visto il proprio decreto 9 agosto 2011, recante "Modificazioni agli
allegati A, B e C al regolamento per  l'esecuzione  del  testo  unico
delle leggi di pubblica sicurezza,  approvato  con  regio  decreto  6
maggio 1940, n. 635 - Attuazione dell'art.  18,  secondo  comma,  del
decreto legislativo 4 aprile 2010, n. 58 - Classificazione  d'ufficio
dei manufatti gia' riconosciuti ma non classificati  tra  i  prodotti
esplodenti in applicazione del decreto 4 aprile 1973"; 
  Visto il proprio decreto 26 novembre 2012,  recante  "Modificazioni
dell'art. 3 del capitolo VI  dell'allegato  B  del  regio  decreto  6
maggio 1940, n. 635, come novellato dall'art. 4, punto 4, del decreto
9 agosto 2011 e modificazioni all'art. 6 del medesimo decreto"; 
  Rilevata la necessita', nelle more dell'emanazione del  regolamento
di cui all'art. 18, comma 1, del decreto legislativo 4  aprile  2010,
n. 58, di eliminare possibili  incertezze  applicative  con  riflessi
sulla sicurezza pubblica e di corrispondere anche  alle  istanze  del
comparto  economico,  attraverso  l'individuazione  delle  tipologie,
dell'entita' massima e delle modalita' di  detenzione  e  di  vendita
presso gli esercizi commerciali non muniti della licenza ex  art.  47
T.U.L.P.S. e capitolo VI dell'allegato B al citato  regio  decreto  6
maggio 1940, n. 635, dei manufatti che rientrano nell'art. 98, ultimo
comma, del medesimo regolamento di esecuzione; 
  Rilevata la necessita' di consentire la  detenzione  e  la  vendita
presso i predetti esercizi commerciali solo  di  alcune  categorie  e
tipologie di articoli pirotecnici marcati CE,  e  di  riservare  tali
attivita' per le restanti categorie e tipologie solo presso i  locali
aventi  le  piu'  rigorose   caratteristiche   strutturali   previste
dall'art. 2 del capitolo VI dell'allegato B al regio decreto 6 maggio
1940, n. 635, ed, in  quanto  tali,  in  grado  di  offrire  maggiori
garanzie di sicurezza ai fini del deposito di tali prodotti; 
  Ritenuta  l'urgenza,  nelle   more   dell'emanazione   del   citato
regolamento, di garantire la sicurezza degli esercizi commerciali non
muniti di licenza per la minuta vendita di esplosivi; 
  Ritenuto pertanto, di dover  modificare  l'art.  6  del  menzionato
decreto ministeriale 9 agosto 2011, recante "Disposizioni transitorie
e finali", come modificato dall'articolo 1 del  decreto  ministeriale
26 novembre 2012; 
  Visto l'art. 97 della Costituzione; 
  Sentito il parere espresso  in  data  1°  aprile  2014  dal  tavolo
tecnico di consultazione costituito da esperti in materia di sostanze
esplosive ed  infiammabili,  sul  modello  della  composizione  della
Commissione consultiva centrale per il controllo delle armi - per  le
funzioni consultive in materia di sostanze esplosive ed infiammabili,
riunito a seguito della soppressione degli organi collegiali operanti
presso il Ministero dell'Interno di cui all'art. 12,  comma  20,  del
decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, nel rispetto dei canoni di  buona
amministrazione di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241; 
  Sentito il Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico
e della Difesa Civile, il quale, con nota n. prot.  0005585,  del  15
aprile 2014, ha espresso il proprio parere per la parte relativa alla
prevenzione incendi; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
 
           Modifiche al decreto ministeriale 9 agosto 2011 
 
  1.  All'art.  6  del  decreto  ministeriale  9  agosto  2011,  come
modificato dal decreto  ministeriale  26  novembre  2012,  citati  in
premessa, i commi 1-bis e 1-ter sono sostituiti dal seguente: 
  1-bis: "Fino alla data di entrata in vigore del regolamento di  cui
all'art. 18, comma 1, del decreto legislativo 4 aprile 2010, n. 58, e
fermo restando quanto previsto dal comma 7 del medesimo art.  18  per
gli articoli pirotecnici ivi indicati, negli esercizi commerciali non
muniti della licenza per  la  minuta  vendita  di  esplosivi  di  cui
all'art. 47 del T.U.L.P.S.  e  al  capitolo  VI  dell'allegato  B  al
regolamento T.U.L.P.S. sono consentite: 
    a) la detenzione e la vendita di  complessivi  kg.  50  netti  di
manufatti indicati nell'art. 98, ultimo comma, del  regio  decreto  6
maggio  1940,  n.  635,  qualora  rientrino  tra  gli   artifizi   da
divertimento,  nonche',  fermo  restando  il  predetto   quantitativo
massimo, la detenzione e la vendita, nelle loro confezioni minime  di
vendita, dei seguenti articoli pirotecnici marcati CE: 
      1) articoli pirotecnici della categoria Cat. 1 (F1); 
      2) articoli pirotecnici della categoria P1 della  tipologia  di
prodotti da gioco; 
      3)  articoli  pirotecnici  della  categoria  Cat.  2  (F2),  ad
eccezione dei prodotti di seguito elencati: 
      3.1)  artifici  ad  effetto  scoppio  con  massa  attiva  (NEC)
superiore a mg 150: 
        • petardi 
        • petardi flash 
        • doppio petardo 
        • petardo saltellante 
        • loro batterie e combinazioni; 
      3.2) artifici del tipo: 
        • sbruffo 
        • mini razzetto 
        • razzo 
        • candela romana 
        • tubi di lancio (tubi monogetto) 
        • loro batterie e combinazioni; 
      4) articoli pirotecnici appartenenti alla categoria  T1,  della
tipologia e nei limiti di massa attiva (NEC) di seguito  indicati,  a
condizione  che  gli  stessi  non  siano  dotati  di  un  sistema  di
accensione elettrica: 
      4.1) fiamma bengala: con NEC non superiore a g 250; 
      4.2) bengala a torcia: con NEC non superiore a g 250; 
      4.3) bengala a bastoncino; 
      4.4) carretilla: con carica ad effetto scoppio  e/o  fischiante
e/o crepitante ≤ mg 150; 
      4.5) combinazione:  batterie  o  assortimenti  contenenti  solo
fontane con NEC non superiore a g 600; 
      4.6) sostanza pirotecnica desensibilizzata: se presente  carica
ad effetto scoppio  e/o  fischiante  e/o  crepitante  ≤  mg  150;  se
presente carica solo effetto visivo NEC fino a g 250; 
      4.7) fontane: con NEC non superiore a g 250; 
      4.8) dispositivi lancia coriandoli; 
      4.9) dispositivo fumogeno: con NEC non superiore a g 250; 
    b) la detenzione, in un locale dove non e' permesso l'accesso  al
pubblico, fino a complessivi kg 150 netti degli articoli  pirotecnici
di cui alla lettera a), purche' conservati negli imballi di trasporto
approvati e posti a distanza di 2 metri da altra merce oppure  ad  un
metro con interposizione di materiale di classe zero di  reazione  al
fuoco, e ci sia una distribuzione pari  a  3,5  Kg  per  m³.  Per  le
attivita' commerciali che non rientrano nel punto 69 dell'Allegato  I
al decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, il
locale deve essere dotato  di  un  idoneo  apparecchio  portatile  di
estinzione incendi e l'accesso al locale,  che  puo'  avvenire  anche
attraverso  l'area  di   vendita,   deve   avvenire   tramite   porta
incombustibile. Per le attivita' commerciali che rientrano nel  punto
69 dell'Allegato I al decreto  del  Presidente  della  Repubblica  1°
agosto 2011, n.  151,  per  il  locale  si  applicano  le  specifiche
disposizioni di prevenzione incendi.". 
  Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo  a  quello
della sua pubblicazione nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
italiana. 
    Roma, 4 giugno 2014 
 
                                                  Il Ministro: Alfano 

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