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giovedì 21 agosto 2014

LEGGE 11 agosto 2014, n. 117 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 26 giugno 2014, n. 92, recante disposizioni urgenti in materia di rimedi risarcitori in favore dei detenuti e degli internati che hanno subito un trattamento in violazione dell'articolo 3 della convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle liberta' fondamentali, nonche' di modifiche al codice di procedura penale e alle disposizioni di attuazione, all'ordinamento del Corpo di polizia penitenziaria e all'ordinamento penitenziario, anche minorile. (14G00122) (GU n.192 del 20-8-2014)






LEGGE 11 agosto 2014, n. 117

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 26  giugno
2014, n. 92,  recante  disposizioni  urgenti  in  materia  di  rimedi
risarcitori in favore dei detenuti e degli internati che hanno subito
un  trattamento  in  violazione  dell'articolo  3  della  convenzione
europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo  e  delle  liberta'
fondamentali, nonche' di modifiche al codice di  procedura  penale  e
alle disposizioni di attuazione, all'ordinamento del Corpo di polizia
penitenziaria  e  all'ordinamento  penitenziario,   anche   minorile.
(14G00122)

(GU n.192 del 20-8-2014)


 Vigente al: 21-8-2014




  La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              Promulga

la seguente legge:

                               Art. 1

  1. Il decreto-legge 26 giugno 2014,  n.  92,  recante  disposizioni
urgenti in materia di rimedi risarcitori in  favore  dei  detenuti  e
degli  internati  che  hanno  subito  un  trattamento  in  violazione
dell'articolo 3 della convenzione europea  per  la  salvaguardia  dei
diritti dell'uomo e delle liberta' fondamentali, nonche' di modifiche
al codice di procedura penale  e  alle  disposizioni  di  attuazione,
all'ordinamento del Corpo di polizia penitenziaria e  all'ordinamento
penitenziario,  anche  minorile,  e'  convertito  in  legge  con   le
modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
  2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a  quello
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
  La presente legge, munita del sigillo dello Stato,  sara'  inserita
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
    Data a Roma, addi' 11 agosto 2014

                             NAPOLITANO

                         Renzi, Presidente del Consiglio dei ministri

                         Orlando, Ministro della giustizia          

Visto, il Guardasigilli: Orlando

                                                             Allegato

Modificazioni apportate in sede di conversione  al  decreto-legge  26
                         giugno 2014, n. 92

    All'articolo 4, capoverso Art. 97-bis, il comma 3 e' soppresso.
    All'articolo 5, comma 1,  le  parole:  «venticinquesimo  anno  di
eta'.» sono sostituite dalle seguenti: «venticinquesimo anno di eta',
sempre che, per quanti abbiano gia' compiuto il ventunesimo anno, non
ricorrano particolari  ragioni  di  sicurezza  valutate  dal  giudice
competente, tenuto conto altresi' delle finalita' rieducative.».
    Dopo l'articolo 5 e' inserito il seguente:
    «Art.  5-bis. -  (Disposizioni  in  materia  di  attribuzione  di
funzioni a magistrati). - 1. Con provvedimento motivato, il Consiglio
superiore della magistratura, ove alla  data  di  assegnazione  delle
sedi ai magistrati ordinari nominati  con  il  decreto  del  Ministro
della giustizia 20 febbraio 2014 sussista una scopertura superiore al
20 per cento dei posti di magistrato  di  sorveglianza  in  organico,
puo' attribuire esclusivamente  ai  predetti  magistrati,  in  deroga
all'articolo 13, comma 2, del decreto legislativo 5 aprile  2006,  n.
160,  e  successive  modificazioni,  le  funzioni  di  magistrato  di
sorveglianza al termine  del  tirocinio,  anche  antecedentemente  al
conseguimento della prima valutazione di professionalita'».
    Dopo l'articolo 6 e' inserito il seguente:
    «Art. 6-bis. - (Disposizioni in materia di gestione dei programmi
di edilizia penitenziaria). - 1. All'articolo 4, comma 1, alinea, del
decreto-legge 1º luglio 2013, n. 78, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 9 agosto 2013, n. 94, le parole:  "fino  al  31  dicembre
2014" sono sostituite dalle seguenti: "fino al 31 luglio 2014".
    2. Con decreto di natura non regolamentare adottato dal  Ministro
della giustizia, di concerto con il Ministro delle  infrastrutture  e
dei trasporti, sono definite le misure necessarie per  assicurare  la
continuita' e il raccordo delle attivita' gia' svolte ai sensi  delle
disposizioni richiamate nel comma 1».
    All'articolo 7, comma 1, dopo la parola: «presso»  sono  inserite
le seguenti: «altri Ministeri o».
    All'articolo 8:
    al comma 1, capoverso 2-bis:
    al secondo periodo  sono  premesse  le  seguenti  parole:  «Salvo
quanto previsto dal comma 3 e ferma restando  l'applicabilita'  degli
articoli 276, comma  1-ter,  e  280,  comma  3,»  e  le  parole:  «da
eseguire» sono sostituite dalla seguente: «irrogata»;
    e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Tale disposizione non
si applica nei procedimenti  per  i  delitti  di  cui  agli  articoli
423-bis,  572,  612-bis  e  624-bis  del   codice   penale,   nonche'
all'articolo 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354,  e  successive
modificazioni, e  quando,  rilevata  l'inadeguatezza  di  ogni  altra
misura, gli arresti  domiciliari  non  possano  essere  disposti  per
mancanza di uno dei luoghi di esecuzione indicati nell'articolo  284,
comma 1, del presente codice».
    All'articolo 9, comma 2, primo periodo, le parole:  «al  presente
decreto» sono sostituite dalle seguenti: «agli articoli  1  e  2  del
presente decreto».



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