LEGGE 11 agosto 2014, n. 117
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 26 giugno
2014, n. 92, recante disposizioni urgenti in materia di rimedi
risarcitori in favore dei detenuti e degli internati che hanno subito
un trattamento in violazione dell'articolo 3 della convenzione
europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle liberta'
fondamentali, nonche' di modifiche al codice di procedura penale e
alle disposizioni di attuazione, all'ordinamento del Corpo di polizia
penitenziaria e all'ordinamento penitenziario, anche minorile.
(14G00122)
(GU n.192 del 20-8-2014)
Vigente al: 21-8-2014
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1
1. Il decreto-legge 26 giugno 2014, n. 92, recante disposizioni
urgenti in materia di rimedi risarcitori in favore dei detenuti e
degli internati che hanno subito un trattamento in violazione
dell'articolo 3 della convenzione europea per la salvaguardia dei
diritti dell'uomo e delle liberta' fondamentali, nonche' di modifiche
al codice di procedura penale e alle disposizioni di attuazione,
all'ordinamento del Corpo di polizia penitenziaria e all'ordinamento
penitenziario, anche minorile, e' convertito in legge con le
modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 11 agosto 2014
NAPOLITANO
Renzi, Presidente del Consiglio dei ministri
Orlando, Ministro della giustizia
Visto, il Guardasigilli: Orlando
Allegato
Modificazioni apportate in sede di conversione al decreto-legge 26
giugno 2014, n. 92
All'articolo 4, capoverso Art. 97-bis, il comma 3 e' soppresso.
All'articolo 5, comma 1, le parole: «venticinquesimo anno di
eta'.» sono sostituite dalle seguenti: «venticinquesimo anno di eta',
sempre che, per quanti abbiano gia' compiuto il ventunesimo anno, non
ricorrano particolari ragioni di sicurezza valutate dal giudice
competente, tenuto conto altresi' delle finalita' rieducative.».
Dopo l'articolo 5 e' inserito il seguente:
«Art. 5-bis. - (Disposizioni in materia di attribuzione di
funzioni a magistrati). - 1. Con provvedimento motivato, il Consiglio
superiore della magistratura, ove alla data di assegnazione delle
sedi ai magistrati ordinari nominati con il decreto del Ministro
della giustizia 20 febbraio 2014 sussista una scopertura superiore al
20 per cento dei posti di magistrato di sorveglianza in organico,
puo' attribuire esclusivamente ai predetti magistrati, in deroga
all'articolo 13, comma 2, del decreto legislativo 5 aprile 2006, n.
160, e successive modificazioni, le funzioni di magistrato di
sorveglianza al termine del tirocinio, anche antecedentemente al
conseguimento della prima valutazione di professionalita'».
Dopo l'articolo 6 e' inserito il seguente:
«Art. 6-bis. - (Disposizioni in materia di gestione dei programmi
di edilizia penitenziaria). - 1. All'articolo 4, comma 1, alinea, del
decreto-legge 1º luglio 2013, n. 78, convertito, con modificazioni,
dalla legge 9 agosto 2013, n. 94, le parole: "fino al 31 dicembre
2014" sono sostituite dalle seguenti: "fino al 31 luglio 2014".
2. Con decreto di natura non regolamentare adottato dal Ministro
della giustizia, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e
dei trasporti, sono definite le misure necessarie per assicurare la
continuita' e il raccordo delle attivita' gia' svolte ai sensi delle
disposizioni richiamate nel comma 1».
All'articolo 7, comma 1, dopo la parola: «presso» sono inserite
le seguenti: «altri Ministeri o».
All'articolo 8:
al comma 1, capoverso 2-bis:
al secondo periodo sono premesse le seguenti parole: «Salvo
quanto previsto dal comma 3 e ferma restando l'applicabilita' degli
articoli 276, comma 1-ter, e 280, comma 3,» e le parole: «da
eseguire» sono sostituite dalla seguente: «irrogata»;
e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Tale disposizione non
si applica nei procedimenti per i delitti di cui agli articoli
423-bis, 572, 612-bis e 624-bis del codice penale, nonche'
all'articolo 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive
modificazioni, e quando, rilevata l'inadeguatezza di ogni altra
misura, gli arresti domiciliari non possano essere disposti per
mancanza di uno dei luoghi di esecuzione indicati nell'articolo 284,
comma 1, del presente codice».
All'articolo 9, comma 2, primo periodo, le parole: «al presente
decreto» sono sostituite dalle seguenti: «agli articoli 1 e 2 del
presente decreto».
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