MINISTERO DELL'INTERNO
DECRETO 6 agosto 2014
Disposizioni sul servizio di salvataggio e antincendio negli
aeroporti ove tale servizio non e' assicurato dal Corpo nazionale dei
vigili del fuoco e negli eliporti e sul presidio di primo intervento
di soccorso e lotta antincendio negli aeroporti di aviazione
generale, nelle aviosuperfici e nelle elisuperfici. (14A06545)
(GU n.192 del 20-8-2014)
IL MINISTRO DELL'INTERNO
Vista la legge 23 dicembre 1980, n. 930, ed, in particolare, l'art.
2, che attribuisce al servizio tecnico centrale del Corpo nazionale
dei vigili del fuoco le competenze inerenti all'elaborazione e
all'aggiornamento della normativa nazionale in materia di prevenzione
ed interventi aeroportuali, e l'art. 3, inerente agli aeroporti non
compresi nella tabella A allegata alla legge;
Visto l'art. 4 della legge 2 dicembre 1991, n. 384, recante
«Modifiche alla legge 23 dicembre 1980, n. 930, recante norme sui
servizi antincendi negli aeroporti»;
Visto l'art. 51, lettera e), del decreto legislativo 13 ottobre
2005, n. 217;
Visto il decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, recante
«Riassetto delle disposizioni relative alle funzioni ed ai compiti
del Corpo nazionale dei vigili del fuoco a norma dell'art. 11 della
legge 29 luglio 2003, n. 229» e, in particolare, l'art. 26,
concernente il soccorso aeroportuale e portuale, e l'art. 27,
concernente gli introiti derivanti dai servizi a pagamento, e l'art.
35, che abroga l'art. 1 della legge 23 dicembre 1980, n. 930,
concernente la suddivisione in classi degli aeroporti ai fini del
servizio antincendio;
Visto il decreto legislativo 9 maggio 2005, n. 96, recante
«Revisione della parte aeronautica del Codice della navigazione, a
norma dell'art. 2 della legge 9 novembre 2004, n. 265» e successive
modificazioni ed in particolare l'art. 640 del codice della
navigazione che conferisce all'Ente nazionale per l'aviazione civile
(E.N.A.C.) il recepimento della normativa emanata dall'International
civil aviation organization (I.C.A.O.);
Visto il decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, recante
«Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel
mercato interno»;
Visto l'art. 4-bis, comma 3, del decreto-legge 20 giugno 2012, n.
79, recante «Misure urgenti per garantire la sicurezza dei cittadini,
per assicurare la funzionalita' del Corpo nazionale dei vigili del
fuoco e di altre strutture dell'Amministrazione dell'interno, nonche'
in materia di Fondo nazionale per il servizio civile», convertito,
con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 131;
Visto l'art. 1, comma 1, lettera v), del decreto del Presidente
della Repubblica 14 maggio 2007, n. 85 e successive disposizioni di
cui all'art. 12, comma 20, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135;
Visto il decreto del Ministro dell'interno 2 aprile 1981, recante
«Abilitazione all'espletamento del servizio antincendi negli
aeroporti non compresi nella tabella A allegata alla legge 23
dicembre 1980, n. 930, e per le dotazioni minime a disposizione del
servizio antincendi in relazione alla classificazione dell'aeroporto»
pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana n. 95
del 6 aprile 1981;
Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
1° febbraio 2006, recante «Norme di attuazione della legge 2 aprile
1968, n. 518, concernente la liberalizzazione dell'uso delle aree di
atterraggio» pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica
italiana n. 106 del 9 maggio 2006;
Visto il decreto del Ministro dell'interno 26 ottobre 2007, n. 238,
recante «Regolamento recante norme per la sicurezza antincendio negli
eliporti ed elisuperfici»;
Visto il decreto del Ministro dell'interno 30 giugno 2011, recante
«Disposizioni da osservarsi durante il rifornimento di carburante
agli aeromobili» pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica
italiana n. 169 del 22 luglio 2011;
Visto il decreto del Ministro dell'interno 23 settembre 2011,
recante «Determinazione delle dotazioni minime di personale addetto,
di mezzi, di attrezzature e di sostanze estinguenti da destinare
all'attivita' di soccorso e lotta antincendio, negli aeroporti di
aviazione generale e nelle aviosuperfici» pubblicato nella Gazzetta
ufficiale della Repubblica italiana n. 234 del 7 ottobre 2011;
Visto il vigente regolamento emanato dall'E.N.A.C. per la
costruzione e l'esercizio degli aeroporti;
Visto il vigente regolamento emanato dall'E.N.A.C. per la
costruzione e l'esercizio degli eliporti;
Visto il vigente regolamento emanato dall'E.N.A.C. sulla disciplina
generale della protezione antincendio per gli aeroporti di aviazione
generale e le aviosuperfici;
Tenuto conto della normativa emanata dall'I.C.A.O.;
Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di recepimento
della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del
7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche
professionali;
Visto il Regolamento (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 20 febbraio 2008 e successive modificazioni, recante
«regole comuni nel campo dell'aviazione civile e che istituisce
un'Agenzia europea per la sicurezza aerea, e che abroga la direttiva
91/670/CEE del Consiglio, il Regolamento (CE) n. 1592/2002 e la
Direttiva 2004/36/CE»;
Visto il Regolamento (CE) n. 139/2014 della Commissione del 12
febbraio 2014, recante «i requisiti tecnici e le procedure
amministrative relativi agli aeroporti ai sensi del Regolamento (CE)
n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio»;
Considerato di dover armonizzare la normativa del Ministero
dell'interno con i regolamenti emanati dalle autorita' competenti per
la costruzione e l'esercizio degli aeroporti, per la costruzione e
l'esercizio degli eliporti e sulla disciplina generale della
protezione antincendio per gli aeroporti di aviazione generale e le
aviosuperfici;
Ritenuto di dover aggiornare e semplificare i procedimenti di cui
al predetto decreto del Ministro dell'interno 2 aprile 1981, in
ragione del mutato assetto normativo di settore, delle innovazioni
tecnologiche e dello sviluppo del trasporto aereo;
Ritenuto di dover uniformare la terminologia del presente decreto
ai Regolamenti dell'Unione Europea sopra citati;
Decreta:
Art. 1
Definizioni
1. Ai fini delle presenti disposizioni, si definisce:
a) Servizio di salvataggio e antincendio: predisposizione di
servizi ed attrezzature di salvataggio e antincendio previsti negli
aeroporti aperti al traffico commerciale e negli eliporti, di seguito
denominato Servizio;
b) presidio di primo intervento di soccorso e lotta antincendio:
dotazioni e personale addetto previsti per la protezione antincendio
negli aeroporti di aviazione generale e nelle aviosuperfici e per
l'assistenza antincendio nelle elisuperfici;
c) soccorritore aeroportuale: personale abilitato dal Corpo
nazionale dei vigili del fuoco a svolgere la propria attivita' negli
aeroporti aperti al traffico commerciale e negli eliporti;
d) soccorritore aeroportuale istruttore: soccorritore
aeroportuale abilitato dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco a
svolgere l'addestramento dei soccorritori aeroportuali negli
aeroporti aperti al traffico commerciale e negli eliporti;
e) addetto antincendio: personale in possesso di appositi
requisiti previsti nel presente decreto, che svolge la propria
attivita' negli aeroporti di aviazione generale, nelle aviosuperfici
e nelle elisuperfici;
f) equipaggiamento di salvataggio e antincendio: automezzi,
attrezzature, dispositivi di protezione individuale, estinguenti e
tutte le dotazioni previsti per il salvataggio e l'antincendio;
g) certificato del Servizio: decreto istitutivo del Servizio
attestante la conformita' dell'organizzazione, del personale e delle
dotazioni alla normativa applicabile, di seguito denominato
Certificato.
Art. 2
Campo di applicazione
1. Il presente decreto si applica alle seguenti infrastrutture:
a) aeroporti aperti al traffico commerciale, di seguito
denominati aeroporti, ove il Servizio non e' assicurato dal Corpo
nazionale dei vigili del fuoco;
b) eliporti individuati dal relativo regolamento emanato
dall'E.N.A.C., di seguito denominati eliporti;
c) aeroporti di aviazione generale;
d) aviosuperfici individuate dal regolamento emanato
dall'E.N.A.C. concernente la disciplina generale della protezione
antincendio delle stesse, di seguito denominate aviosuperfici;
e) elisuperfici di cui all'art. 14 del decreto del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti 1° febbraio 2006, di seguito
denominate elisuperfici.
2. Le disposizioni di cui al presente decreto riguardano:
a) il procedimento per la certificazione del Servizio, nonche' i
requisiti e le caratteristiche per il suo svolgimento;
b) il procedimento per l'abilitazione dei soccorritori
aeroportuali;
c) il procedimento per l'abilitazione di soccorritore
aeroportuale istruttore;
d) il procedimento per l'attivazione del presidio di primo
intervento di soccorso e lotta antincendio, di seguito denominato
Presidio;
e) i requisiti degli addetti antincendio.
Capo I
Aeroporti ed Eliporti
Art. 3
Categorie degli aeroporti e degli eliporti
1. Ai fini del Servizio, gli aeroporti e gli eliporti sono
suddivisi nelle categorie individuate dai rispettivi regolamenti
emanati dalle autorita' competenti.
Art. 4
Certificazione del Servizio
1. Il Certificato e' emanato dal Direttore centrale per l'emergenza
e il soccorso tecnico del Dipartimento dei vigili del fuoco, del
soccorso pubblico e della difesa civile, di seguito denominato
Direttore centrale. Il mantenimento dei requisiti previsti nel
Certificato e' verificato periodicamente dall'Ufficio Ispettivo del
Corpo nazionale dei vigili del fuoco, di seguito denominato Ufficio
Ispettivo, secondo programmi e modalita' che il Dipartimento dei
vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile
definisce anche in accordo con l'E.N.A.C., ai sensi della normativa
vigente.
2. Il responsabile del Servizio presenta all'Ufficio ispettivo,
tramite il Comando provinciale dei vigili del fuoco competente per
territorio, di seguito denominato Comando, richiesta di accertamento
ai fini del conseguimento delle apposite abilitazioni di cui all'art.
3 della legge 23 dicembre 1980, n. 930, e dell'attivazione del
Servizio, corredata della documentazione di cui all'art. 6 e
all'allegato I al presente decreto.
3. L'accertamento e' attuato entro trenta giorni dalla
presentazione della richiesta di cui al comma 2 da una commissione
nominata dal dirigente dell'Ufficio ispettivo, presieduta dal
Comandante provinciale competente per territorio e composta da un
rappresentante dell'E.N.A.C. all'uopo designato e da un funzionario
tecnico dei vigili del fuoco che espleta anche le funzioni di
segretario.
4. L'accertamento e' attuato anche mediante prove di salvataggio e
antincendio su scenario simulato presso l'infrastruttura interessata,
al fine di valutare sia la capacita' tecnica, individuale e di
squadra, dei soccorritori aeroportuali che la rispondenza del
Servizio a quanto previsto dall'art. 5 e dal piano di emergenza. Gli
esiti dell'accertamento sono trasmessi entro quindici giorni
all'Ufficio ispettivo.
5. Il dirigente dell'Ufficio ispettivo provvede entro quindici
giorni al rilascio delle abilitazioni e a trasmettere gli atti alla
Direzione Centrale per l'emergenza e il soccorso tecnico del
Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della
difesa civile, ai fini del rilascio del Certificato. Il Certificato
e' riferito alla categoria antincendio determinata dall'E.N.A.C.
6. Il responsabile del Servizio comunica tempestivamente
all'Ufficio ispettivo, per il tramite del Comando, e all'E.N.A.C. le
modifiche, rispetto alla configurazione del Servizio di cui al
Certificato, nei casi espressamente indicati dalle procedure per la
riduzione temporanea della categoria antincendio approvate in sede di
accertamento da parte della commissione.
7. Ferme restando le prerogative dell'E.N.A.C. sulla determinazione
della categoria antincendio, l'elevazione della stessa comporta il
rilascio di un nuovo Certificato, con le modalita' previste dal
presente articolo.
8. Per l'inserimento di nuovi soccorritori aeroportuali nel
Servizio successivamente all'emanazione del Certificato, il
responsabile del Servizio, ai soli fini del conseguimento delle
apposite abilitazioni, presenta la richiesta di accertamento di cui
al comma 2, corredata della documentazione di cui all'art. 6.
L'accertamento e' attuato da una commissione nominata dal dirigente
dell'Ufficio ispettivo, presieduta dal Comandante provinciale
competente per territorio e costituita secondo le direttive emanate
dal Direttore centrale.
Art. 5
Requisiti e caratteristiche del Servizio
1. Il numero minimo di soccorritori aeroportuali da garantire,
durante gli orari d'apertura degli aeroporti e degli eliporti, e'
stabilito dalla commissione di cui all'art. 4, comma 3, all'atto
dell'accertamento finalizzato all'emanazione del Certificato. La
determinazione deve tenere conto delle indicazioni contenute nella
normativa emanata dall'I.C.A.O. e dal Ministero dell'interno, nonche'
dall'Unione Europea.
2. Il livello minimo di equipaggiamento di soccorso negli aeroporti
e negli eliporti deve rispettare quanto previsto dalla normativa
emanata dall'I.C.A.O. e dal Ministero dell'interno, nonche'
dall'Unione Europea.
3. Ai fini della regolarita' e dell'efficienza del Servizio, il
responsabile garantisce il mantenimento delle condizioni che hanno
consentito il rilascio del Certificato e il rispetto dei requisiti
contenuti dallo stesso.
4. Il responsabile del Servizio provvede, con l'ausilio di un
soccorritore aeroportuale istruttore, di seguito denominato
Istruttore, a predisporre ed attuare il piano di addestramento sia di
primo inserimento che periodico dei soccorritori aeroportuali, in
conformita' a quanto previsto dalla normativa emanata dall'I.C.A.O. e
dal Ministero dell'interno, nonche' dall'Unione Europea; le attivita'
di addestramento devono essere riportate nell'apposito registro
previsto dall'allegato I al presente decreto.
Art. 6
Soccorritori aeroportuali
1. La prima abilitazione di soccorritore aeroportuale, rilasciata
ai sensi del presente decreto, e' riferita sia all'infrastruttura in
cui il soccorritore aeroportuale e' destinato a svolgere la propria
attivita' sia alla categoria antincendio per la quale e' stata
rilasciata l'abilitazione. Ai fini del conseguimento della prima
abilitazione, il responsabile del Servizio allega alla richiesta di
accertamento di cui all'art. 4, formulata ai sensi del comma 2 o del
comma 8, la documentazione di seguito indicata per ogni aspirante
soccorritore aeroportuale:
a) certificato di idoneita' psico-fisica ed attitudinale
attestante il possesso dei requisiti di cui all'allegato II al
presente decreto, da rinnovare con la periodicita' ivi indicata;
b) attestato di idoneita' tecnica a seguito del corso di
formazione per addetti antincendio in attivita' a rischio incendio
elevato, di cui al decreto del Ministro dell'interno 10 marzo 1998 e
successive modificazioni;
c) attestato di frequenza di un corso di formazione ed
addestramento in materia di soccorso aeroportuale ed eliportuale,
erogato dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco o da un Istruttore
in servizio presso la stessa struttura dell'aspirante soccorritore
aeroportuale e che abbia svolto almeno cinque anni di attivita'
didattica ai fini del mantenimento dell'operativita' dei soccorritori
aeroportuali. Il programma e le modalita' di svolgimento del corso
sono individuate con provvedimento del dirigente generale-Capo del
Corpo nazionale dei vigili del fuoco, da pubblicarsi sul sito
internet del Dipartimento.
2. La regolare iscrizione negli elenchi dei vigili volontari del
Ministero dell'interno soddisfa i requisiti previsti al comma 1,
lettere a) e b).
3. L'abilitazione di soccorritore aeroportuale deve essere
aggiornata ogni qual volta sia presentata la richiesta di cui
all'art. 4, comma 7, o il soccorritore aeroportuale debba essere
inserito nel Servizio di altra infrastruttura. Ai fini di tale
aggiornamento, il responsabile del Servizio allega alla richiesta di
accertamento di cui all'art. 4, formulata ai sensi del comma 2 o del
comma 8, l'attestato di abilitazione e il certificato di cui al comma
1, lettera a), di ogni soccorritore aeroportuale.
4. Il mancato rinnovo del certificato di idoneita' psico-fisica ed
attitudinale non consente al soccorritore aeroportuale lo svolgimento
dell'attivita'. Nel caso in cui il certificato sia scaduto da oltre
diciotto mesi, l'abilitazione decade.
5. L'attivita' di soccorritore aeroportuale e' consentita fino al
compimento dell'eta' pensionabile prevista per il personale del Corpo
nazionale dei vigili del fuoco appartenente al ruolo dei vigili del
fuoco di cui all'art. 3 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n.
217.
Art. 7
Soccorritori aeroportuali istruttori
1. Il responsabile del Servizio provvede a che almeno uno dei
soccorritori aeroportuali consegua l'abilitazione di Istruttore,
presentando richiesta al Comando.
2. Le modalita' di conseguimento dell'abilitazione sono individuate
con provvedimento del dirigente generale-Capo del Corpo nazionale dei
vigili del fuoco, da pubblicarsi sul sito internet del Dipartimento.
3. L'accertamento e' attuato entro trenta giorni dalla conclusione
dell'attivita' di formazione da una commissione nominata con le
modalita' di cui all'art. 4, comma 8.
4. Gli esiti dell'accertamento sono trasmessi entro quindici giorni
all'Ufficio ispettivo. Il dirigente dell'Ufficio ispettivo provvede
entro quindici giorni al rilascio dell'abilitazione.
Capo II
Aeroporti di Aviazione generale,
Aviosuperfici ed Elisuperfici
Art. 8
Presidio di primo intervento di soccorso e lotta antincendio
1. Le procedure previste dal decreto del Ministro dell'interno 23
settembre 2011 si applicano alle infrastrutture di cui al presente
capo, ivi comprese le elisuperfici.
2. La presentazione al Comando della richiesta di accertamento
della conformita' del Presidio consente l'inizio dell'attivita' di
presidio.
3. In caso di esito non favorevole dell'accertamento, il Comando
comunica tempestivamente le difformita' rilevate all'E.N.A.C. per gli
aspetti di competenza. Il Presidio si ritiene ripristinato non appena
il responsabile comunichi al Comando e all'E.N.A.C. di aver eliminato
le difformita' rilevate e presenti al Comando contestualmente
richiesta di nuovo accertamento.
4. Il mantenimento delle condizioni di rispondenza del presidio ai
requisiti previsti dalla normativa emanata dal Ministero
dell'interno, nonche' dai relativi regolamenti emanati dall'E.N.AC.,
e' verificato dal Comando attraverso controlli a campione. In caso di
esito non favorevole della verifica, si applica quanto previsto al
comma 3.
5. Il responsabile del presidio comunica preventivamente al Comando
qualunque modifica rispetto a quanto dichiarato nella documentazione
allegata alla richiesta di accertamento.
6. Per l'inserimento di nuovo personale addetto nel presidio
successivamente all'accertamento di cui al comma 2, il responsabile
presenta al Comando la documentazione di cui all'art. 9.
Art. 9
Addetti antincendio
1. Ai fini dell'attivazione del presidio, il responsabile allega
alla richiesta di accertamento di cui all'art. 8, comma 2, la
documentazione inerente al personale addetto di seguito indicata:
a) per gli addetti antincendio:
1) certificato di idoneita' psico-fisica ed attitudinale
attestante il possesso dei requisiti di cui all'allegato II al
presente decreto, da rinnovare con la periodicita' ivi indicata;
2) attestato di idoneita' tecnica a seguito del corso di
formazione per addetti antincendio in attivita' a rischio incendio
elevato, di cui al decreto del Ministro dell'interno 10 marzo 1998 e
successive modificazioni;
3) la dichiarazione con cui si attesta l'avvenuta formazione
teorico-pratica in relazione alle caratteristiche dell'infrastruttura
e delle procedure di primo intervento di soccorso e lotta antincendio
specifiche, nonche' all'utilizzo dell'equipaggiamento di soccorso
presente;
b) per le unita' operative non abilitate di cui all'art. 7 del
decreto del Ministro dell'interno 23 settembre 2011, la dichiarazione
con cui attesta di aver fornito le informazioni utili alla
identificazione, alla riduzione e alla gestione dei rischi inerenti
al soccorso e alla lotta antincendio nella infrastruttura di
interesse.
2. La regolare iscrizione negli elenchi dei vigili volontari del
Ministero dell'interno soddisfa i requisiti previsti al comma 1,
lettera a), numeri 1) e 2).
3. Il mancato rinnovo del certificato di idoneita' psico-fisica ed
attitudinale non consente all'addetto antincendio lo svolgimento
dell'attivita'. Nel caso in cui il certificato di idoneita'
psico-fisica ed attitudinale sia scaduto da oltre diciotto mesi, il
responsabile, ai fini del reinserimento dell'addetto antincendio nel
Presidio, presenta anche la dichiarazione aggiornata di cui al comma
1, lettera a), numero 3).
4. L'attivita' di addetto antincendio e di unita' operativa non
abilitata e' consentita fino al compimento dell'eta' pensionabile
prevista per il personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco
appartenente al ruolo dei vigili del fuoco di cui all'art. 3 del
decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217.
Capo III
Disposizioni transitorie e finali
Art. 10
Disposizioni transitorie
1. Il responsabile dei Servizi gia' istituiti alla data di entrata
in vigore del presente decreto presenta entro sessanta giorni la
richiesta di cui all'art. 7, comma 1.
2. Alla scadenza delle abilitazioni rilasciate ai sensi del decreto
del Ministro dell'interno 2 aprile 1981, dopo la verifica da parte
del servizio sanitario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco del
possesso dei requisiti psico-fisici ed attitudinali del personale, si
procede come di seguito specificato:
a) per il personale che presta servizio presso un'infrastruttura
di cui al Capo I si procede al rilascio della nuova abilitazione nel
rispetto delle disposizioni di cui al presente decreto;
b) al personale che presta servizio presso una infrastruttura di
cui al Capo II e' consentito lo svolgimento dell'attivita' di addetto
antincendio in ogni infrastruttura ivi indicata, fatto salvo quanto
previsto all'art. 9, comma 1, lettera a), numero 3).
3. Alle abilitazioni rilasciate ai sensi del decreto del Ministro
dell'interno 2 aprile 1981 si applicano le disposizioni di cui
all'art. 6, comma 4 e all'art. 9, comma 3.
4. L'attestato di frequenza di corsi di formazione finalizzati
all'abilitazione del personale soccorritore per aeroporti e per
eliporti di ogni categoria antincendio, gia' autorizzati con le
modalita' di cui alla previgente normativa alla data di entrata in
vigore del presente decreto, esonera l'aspirante soccorritore
aeroportuale dal possesso dei requisiti formativi di cui all'art. 6,
comma 1, lettere b) e c).
5. I decreti ministeriali emanati ai sensi della normativa
previgente per le assistenze antincendio delle elisuperfici
mantengono la validita'. Per i procedimenti in corso alla data di
entrata in vigore del presente decreto finalizzati all'emanazione di
decreti istitutivi di assistenze antincendio nelle elisuperfici si
applicano le disposizioni previste dall'art. 8.
6. Per i procedimenti in corso alla data di entrata in vigore del
presente decreto finalizzati al conseguimento dell'abilitazione di
addetto antincendio per gli aeroporti di aviazione generale, per le
aviosuperfici e per le elisuperfici si applicano le disposizioni
previste dall'art. 9.
Art. 11
Disposizioni finali
1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto, fatto
salvo quanto previsto dalle disposizioni transitorie di cui all'art.
10, e' abrogato il decreto del Ministro dell'interno 2 aprile 1981.
2. Gli allegati al presente decreto sono aggiornati con
provvedimento del dirigente generale-Capo del Corpo nazionale dei
vigili del fuoco, da pubblicarsi sul sito internet del Dipartimento.
3. Ai sensi dell'art. 4-bis, comma 3, del decreto-legge 20 giugno
2012, n. 79, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 7
agosto 2012, n. 131, le attivita' erogate dal Corpo nazionale dei
vigili del fuoco, di cui agli articoli 5, 6 e 8 del presente decreto,
sono rese a titolo oneroso.
4. Il presente decreto entra in vigore dopo trenta giorni dalla
data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
Italiana.
Roma, 6 agosto 2014
Il Ministro: Alfano
Allegato I
Documentazione da allegare alla richiesta di accertamento finalizzata
alla certificazione del Servizio.
La richiesta deve essere presentata dal gestore
dell'infrastruttura o da altro soggetto autorizzato dall'E.N.A.C. in
triplice copia, di cui una in formato elettronico, allegando la
seguente documentazione:
1. documentazione attestante la categoria antincendio
dell'aeroporto o dell'eliporto determinata dall'E.N.A.C.;
2. relazione descrittiva dell'infrastruttura e dei velivoli in
movimento;
3. planimetria in scala adeguata dell'infrastruttura, recante:
a. i locali per i servizi antincendio, articolati in servizi
di soccorso, in servizi di supporto e in servizi ausiliari, nonche'
gli impianti tecnologici relativi a tali locali e le attrezzature e
le infrastrutture per l'addestramento specifico dei soccorritori
aeroportuali;
b. la rete di collegamenti interni percorribili dai mezzi di
soccorso, la localizzazione dei cancelli per l'uscita dei mezzi
dall'area aeroportuale, nell'eventualita' di incidenti fuori dal
sedime aeroportuale, e la rete viaria esterna;
4. documentazione relativa all'equipaggiamento di soccorso e
descrizione della scorta di agenti estinguenti primari e
complementari;
5. dichiarazione sulla presenza o meno di apparecchiature
radio-ricetrasmittenti tra automezzi e postazione antincendio verso
la torre di controllo o i velivoli;
6. certificazioni riguardanti gli impianti antincendio fissi
ovvero mobili installati e l'eventuale riserva idrica in serbatoio a
caduta, con schema funzionale dell'impianto;
7. piano di emergenza e relative procedure;
8. descrizione dell'organizzazione del Servizio, da cui
risulti:
a. orario del servizio, turni previsti e numero di
soccorritori aeroportuali per ciascun turno, specificando il numero
di quelli in possesso anche dell'attestato di cui alla lettera c;
b. elenco dei soccorritori aeroportuali con allegata
documentazione di cui all'articolo 6;
c. elenco dei soccorritori aeroportuali in possesso
dell'attestato di frequenza di un corso di primo soccorso sanitario,
comprensivo almeno delle seguenti competenze: BLSD, supporto vitale a
traumatizzato (SVT), informazione pediatrica, estricazioni complesse
in soccorso a persona, nozioni di macroemergenza in ambito sanitario;
d. nominativi degli Istruttori;
e. piano delle attivita' di addestramento;
9. copia dei seguenti registri, da utilizzare ai fini della
corretta gestione del Servizio:
a. presenze dei soccorritori aeroportuali, con
l'individuazione, in ogni turno di servizio, del capo della squadra
di soccorso e lotta antincendio;
b. informazioni utili e disposizioni di servizio, con la
relativa data;
c. addestramenti, in cui sia riportata l'attivita' di ogni
soccorritore aeroportuale nel rispetto del piano delle attivita' di
addestramento;
d. prove di allarme, con indicati i tempi di risposta della
squadra;
e. controlli dell'equipaggiamento di soccorso;
f. estinguenti, con indicate quantita' e date di scadenza;
10. procedure per l'abbassamento temporaneo della categoria
antincendio a seguito di modifiche della consistenza del Servizio
verificata dalla commissione in occasione del rilascio del
Certificato;
11. documentazione integrativa eventualmente richiesta ai fini
dell'accertamento della conformita' del Servizio.
Allegato II
Certificato di idoneita' psico-fisica ed attitudinale
1. Per lo svolgimento dell'attivita' di soccorritore aeroportuale
e di addetto antincendio, e' richiesto il possesso dei requisiti
stabiliti nella tabella I allegata aldecreto del Presidente della
Repubblica 6 febbraio 2004, n. 76.
2. Il certificato di idoneita' psico-fisica ed attitudinale e'
rilasciato dal servizio sanitario del Corpo nazionale dei vigili del
fuoco, a seguito di visita medica effettuata presso il Comando entro
trenta giorni dal ricevimento della richiesta.
3. La richiesta di visita medica deve essere presentata dal
responsabile del Servizio o del Presidio per il tramite del Comando,
corredata degli accertamenti clinico-strumentali e di laboratorio di
seguito indicati, da effettuarsi entro i due mesi antecedenti la
presentazione della richiesta presso strutture sanitarie pubbliche o
private accreditate, convenzionate, autorizzate e parificate alle
strutture interne del servizio sanitario nazionale:
VES, Emocromo completo con formula, Piastrine, Glicemia,
Azotemia, Creatininemia, Transaminasi GOT, Transaminasi GPT,
Bilirubinemia totale e frazionata, Gamma GT, Colesterolemia totale,
Colesterolemia LDL, Colesterolemia HDL, Trigliceridemia, Esame urine
completo, Esame tossicologico delle urine e alcoluria, Visita medica
generale con relazione clinica scritta(1) , Elettrocardiogramma a
riposo, Spirometria (Curva flusso-volume di massima espirazione ed
inspirazione), Visita specialistica ORL corredata della ricerca
clinica dei segni spontanei vestibolari, Audiometria tonale refertata
dallo specialista ORL, Visita specialistica oculistica con
prescrizione lenti (indicando anche il visus naturale per lontano
oltre alla correzione diottrica), Esame del fondo oculare,
Accertamento psicoattitudinale con giudizio (test di attenzione e
test di memoria a breve termine), intervista psicologica corredata di
test di personalita(2) .
(1) Per visita medica generale con relazione clinica scritta
s'intende il processo verbale scritto (Anamnesi familiare, Anamnesi
personale fisiologica, Anamnesi personale patologica remota e
prossima, Esame obiettivo fisico generale, Alterazioni anatomiche e
funzionali clinicamente rilevate) rilasciato a seguito di visita
medica dal medico specialista internista o da medico legale o da
medico del lavoro dipendente di una struttura sanitaria pubblica
territoriale o privata purche' regolarmente autorizzata, accreditata
e convenzionata con il SSN.
(2) Nel caso di impedimento all'effettuazione del suddetto
accertamento da parte delle strutture sanitarie pubbliche
territoriali o private purche' regolarmente autorizzate, accreditate
e convenzionate con il SSN, dovra' essere prodotto il referto scritto
di visita specialistica psichiatrica corredata di test di
personalita'.
4. Il certificato deve essere rinnovato con la periodicita'
prevista per il personale volontario iscritto negli elenchi del
Ministero dell'interno; a tal fine la richiesta deve essere
presentata dal responsabile del Servizio o del Presidio per il
tramite del Comando prima della scadenza della validita'. La
presentazione della richiesta entro i termini temporali di validita'
consente la continuazione dello svolgimento dell'attivita'.
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