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giovedì 21 agosto 2014

MINISTERO DELL'INTERNO DECRETO 6 agosto 2014 Disposizioni sul servizio di salvataggio e antincendio negli aeroporti ove tale servizio non e' assicurato dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco e negli eliporti e sul presidio di primo intervento di soccorso e lotta antincendio negli aeroporti di aviazione generale, nelle aviosuperfici e nelle elisuperfici. (14A06545) (GU n.192 del 20-8-2014)






MINISTERO DELL'INTERNO
DECRETO 6 agosto 2014

Disposizioni  sul  servizio  di  salvataggio  e   antincendio   negli
aeroporti ove tale servizio non e' assicurato dal Corpo nazionale dei
vigili del fuoco e negli eliporti e sul presidio di primo  intervento
di  soccorso  e  lotta  antincendio  negli  aeroporti  di   aviazione
generale, nelle aviosuperfici e nelle elisuperfici. (14A06545)

(GU n.192 del 20-8-2014)


                      IL MINISTRO DELL'INTERNO

  Vista la legge 23 dicembre 1980, n. 930, ed, in particolare, l'art.
2, che attribuisce al servizio tecnico centrale del  Corpo  nazionale
dei vigili  del  fuoco  le  competenze  inerenti  all'elaborazione  e
all'aggiornamento della normativa nazionale in materia di prevenzione
ed interventi aeroportuali, e l'art. 3, inerente agli  aeroporti  non
compresi nella tabella A allegata alla legge;
  Visto l'art. 4  della  legge  2  dicembre  1991,  n.  384,  recante
«Modifiche alla legge 23 dicembre 1980, n.  930,  recante  norme  sui
servizi antincendi negli aeroporti»;
  Visto l'art. 51, lettera e), del  decreto  legislativo  13  ottobre
2005, n. 217;
  Visto  il  decreto  legislativo  8  marzo  2006,  n.  139,  recante
«Riassetto delle disposizioni relative alle funzioni  ed  ai  compiti
del Corpo nazionale dei vigili del fuoco a norma dell'art.  11  della
legge  29  luglio  2003,  n.  229»  e,  in  particolare,  l'art.  26,
concernente  il  soccorso  aeroportuale  e  portuale,  e  l'art.  27,
concernente gli introiti derivanti dai servizi a pagamento, e  l'art.
35, che abroga l'art.  1  della  legge  23  dicembre  1980,  n.  930,
concernente la suddivisione in classi degli  aeroporti  ai  fini  del
servizio antincendio;
  Visto  il  decreto  legislativo  9  maggio  2005,  n.  96,  recante
«Revisione della parte aeronautica del Codice  della  navigazione,  a
norma dell'art. 2 della legge 9 novembre 2004, n. 265»  e  successive
modificazioni  ed  in  particolare  l'art.  640  del   codice   della
navigazione che conferisce all'Ente nazionale per l'aviazione  civile
(E.N.A.C.) il recepimento della normativa emanata  dall'International
civil aviation organization (I.C.A.O.);
  Visto  il  decreto  legislativo  26  marzo  2010,  n.  59,  recante
«Attuazione della  direttiva  2006/123/CE  relativa  ai  servizi  nel
mercato interno»;
  Visto l'art. 4-bis, comma 3, del decreto-legge 20 giugno  2012,  n.
79, recante «Misure urgenti per garantire la sicurezza dei cittadini,
per assicurare la funzionalita' del Corpo nazionale  dei  vigili  del
fuoco e di altre strutture dell'Amministrazione dell'interno, nonche'
in materia di Fondo nazionale per il  servizio  civile»,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 131;
  Visto l'art. 1, comma 1, lettera v),  del  decreto  del  Presidente
della Repubblica 14 maggio 2007, n. 85 e successive  disposizioni  di
cui all'art. 12, comma 20, del decreto-legge 6 luglio  2012,  n.  95,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135;
  Visto il decreto del Ministro dell'interno 2 aprile  1981,  recante
«Abilitazione  all'espletamento   del   servizio   antincendi   negli
aeroporti non  compresi  nella  tabella  A  allegata  alla  legge  23
dicembre 1980, n. 930, e per le dotazioni minime a  disposizione  del
servizio antincendi in relazione alla classificazione dell'aeroporto»
pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana  n.  95
del 6 aprile 1981;
  Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei  trasporti
1° febbraio 2006, recante «Norme di attuazione della legge  2  aprile
1968, n. 518, concernente la liberalizzazione dell'uso delle aree  di
atterraggio» pubblicato nella  Gazzetta  ufficiale  della  Repubblica
italiana n. 106 del 9 maggio 2006;
  Visto il decreto del Ministro dell'interno 26 ottobre 2007, n. 238,
recante «Regolamento recante norme per la sicurezza antincendio negli
eliporti ed elisuperfici»;
  Visto il decreto del Ministro dell'interno 30 giugno 2011,  recante
«Disposizioni da osservarsi durante  il  rifornimento  di  carburante
agli aeromobili» pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica
italiana n. 169 del 22 luglio 2011;
  Visto il decreto  del  Ministro  dell'interno  23  settembre  2011,
recante «Determinazione delle dotazioni minime di personale  addetto,
di mezzi, di attrezzature e  di  sostanze  estinguenti  da  destinare
all'attivita' di soccorso e lotta  antincendio,  negli  aeroporti  di
aviazione generale e nelle aviosuperfici» pubblicato  nella  Gazzetta
ufficiale della Repubblica italiana n. 234 del 7 ottobre 2011;
  Visto  il  vigente  regolamento  emanato   dall'E.N.A.C.   per   la
costruzione e l'esercizio degli aeroporti;
  Visto  il  vigente  regolamento  emanato   dall'E.N.A.C.   per   la
costruzione e l'esercizio degli eliporti;
  Visto il vigente regolamento emanato dall'E.N.A.C. sulla disciplina
generale della protezione antincendio per gli aeroporti di  aviazione
generale e le aviosuperfici;
  Tenuto conto della normativa emanata dall'I.C.A.O.;
  Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di recepimento
della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del
7  settembre  2005  relativa  al  riconoscimento   delle   qualifiche
professionali;
  Visto il Regolamento (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e  del
Consiglio del 20 febbraio 2008 e  successive  modificazioni,  recante
«regole comuni nel  campo  dell'aviazione  civile  e  che  istituisce
un'Agenzia europea per la sicurezza aerea, e che abroga la  direttiva
91/670/CEE del Consiglio, il  Regolamento  (CE)  n.  1592/2002  e  la
Direttiva 2004/36/CE»;
  Visto il Regolamento (CE) n.  139/2014  della  Commissione  del  12
febbraio  2014,  recante  «i  requisiti  tecnici   e   le   procedure
amministrative relativi agli aeroporti ai sensi del Regolamento  (CE)
n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio»;
  Considerato  di  dover  armonizzare  la  normativa  del   Ministero
dell'interno con i regolamenti emanati dalle autorita' competenti per
la costruzione e l'esercizio degli aeroporti, per  la  costruzione  e
l'esercizio  degli  eliporti  e  sulla  disciplina   generale   della
protezione antincendio per gli aeroporti di aviazione generale  e  le
aviosuperfici;
  Ritenuto di dover aggiornare e semplificare i procedimenti  di  cui
al predetto decreto del  Ministro  dell'interno  2  aprile  1981,  in
ragione del mutato assetto normativo di  settore,  delle  innovazioni
tecnologiche e dello sviluppo del trasporto aereo;
  Ritenuto di dover uniformare la terminologia del  presente  decreto
ai Regolamenti dell'Unione Europea sopra citati;

                              Decreta:

                               Art. 1

                             Definizioni

  1. Ai fini delle presenti disposizioni, si definisce:
    a) Servizio di  salvataggio  e  antincendio:  predisposizione  di
servizi ed attrezzature di salvataggio e antincendio  previsti  negli
aeroporti aperti al traffico commerciale e negli eliporti, di seguito
denominato Servizio;
    b) presidio di primo intervento di soccorso e lotta  antincendio:
dotazioni e personale addetto previsti per la protezione  antincendio
negli aeroporti di aviazione generale e  nelle  aviosuperfici  e  per
l'assistenza antincendio nelle elisuperfici;
    c)  soccorritore  aeroportuale:  personale  abilitato  dal  Corpo
nazionale dei vigili del fuoco a svolgere la propria attivita'  negli
aeroporti aperti al traffico commerciale e negli eliporti;
    d)    soccorritore    aeroportuale    istruttore:    soccorritore
aeroportuale abilitato dal Corpo nazionale dei  vigili  del  fuoco  a
svolgere  l'addestramento   dei   soccorritori   aeroportuali   negli
aeroporti aperti al traffico commerciale e negli eliporti;
    e)  addetto  antincendio:  personale  in  possesso  di   appositi
requisiti previsti  nel  presente  decreto,  che  svolge  la  propria
attivita' negli aeroporti di aviazione generale, nelle  aviosuperfici
e nelle elisuperfici;
    f)  equipaggiamento  di  salvataggio  e  antincendio:  automezzi,
attrezzature, dispositivi di protezione  individuale,  estinguenti  e
tutte le dotazioni previsti per il salvataggio e l'antincendio;
    g) certificato del  Servizio:  decreto  istitutivo  del  Servizio
attestante la conformita' dell'organizzazione, del personale e  delle
dotazioni  alla  normativa   applicabile,   di   seguito   denominato
Certificato.

                               Art. 2

                        Campo di applicazione

  1. Il presente decreto si applica alle seguenti infrastrutture:
    a)  aeroporti  aperti  al  traffico   commerciale,   di   seguito
denominati aeroporti, ove il Servizio non  e'  assicurato  dal  Corpo
nazionale dei vigili del fuoco;
    b)  eliporti  individuati  dal   relativo   regolamento   emanato
dall'E.N.A.C., di seguito denominati eliporti;
    c) aeroporti di aviazione generale;
    d)   aviosuperfici   individuate    dal    regolamento    emanato
dall'E.N.A.C. concernente la  disciplina  generale  della  protezione
antincendio delle stesse, di seguito denominate aviosuperfici;
    e) elisuperfici di cui all'art. 14 del decreto del Ministro delle
infrastrutture  e  dei  trasporti  1°  febbraio  2006,   di   seguito
denominate elisuperfici.
  2. Le disposizioni di cui al presente decreto riguardano:
    a) il procedimento per la certificazione del Servizio, nonche'  i
requisiti e le caratteristiche per il suo svolgimento;
    b)  il   procedimento   per   l'abilitazione   dei   soccorritori
aeroportuali;
    c)   il   procedimento   per   l'abilitazione   di   soccorritore
aeroportuale istruttore;
    d) il  procedimento  per  l'attivazione  del  presidio  di  primo
intervento di soccorso e lotta  antincendio,  di  seguito  denominato
Presidio;
    e) i requisiti degli addetti antincendio.

Capo I

Aeroporti ed Eliporti

                               Art. 3

             Categorie degli aeroporti e degli eliporti

  1. Ai  fini  del  Servizio,  gli  aeroporti  e  gli  eliporti  sono
suddivisi nelle  categorie  individuate  dai  rispettivi  regolamenti
emanati dalle autorita' competenti.

                               Art. 4

                     Certificazione del Servizio

  1. Il Certificato e' emanato dal Direttore centrale per l'emergenza
e il soccorso tecnico del Dipartimento  dei  vigili  del  fuoco,  del
soccorso pubblico  e  della  difesa  civile,  di  seguito  denominato
Direttore  centrale.  Il  mantenimento  dei  requisiti  previsti  nel
Certificato e' verificato periodicamente dall'Ufficio  Ispettivo  del
Corpo nazionale dei vigili del fuoco, di seguito  denominato  Ufficio
Ispettivo, secondo programmi e  modalita'  che  il  Dipartimento  dei
vigili del  fuoco,  del  soccorso  pubblico  e  della  difesa  civile
definisce anche in accordo con l'E.N.A.C., ai sensi  della  normativa
vigente.
  2. Il responsabile del  Servizio  presenta  all'Ufficio  ispettivo,
tramite il Comando provinciale dei vigili del  fuoco  competente  per
territorio, di seguito denominato Comando, richiesta di  accertamento
ai fini del conseguimento delle apposite abilitazioni di cui all'art.
3 della legge 23  dicembre  1980,  n.  930,  e  dell'attivazione  del
Servizio,  corredata  della  documentazione  di  cui  all'art.  6   e
all'allegato I al presente decreto.
  3.  L'accertamento   e'   attuato   entro   trenta   giorni   dalla
presentazione della richiesta di cui al comma 2  da  una  commissione
nominata  dal  dirigente  dell'Ufficio  ispettivo,   presieduta   dal
Comandante provinciale competente per territorio  e  composta  da  un
rappresentante dell'E.N.A.C. all'uopo designato e da  un  funzionario
tecnico dei vigili  del  fuoco  che  espleta  anche  le  funzioni  di
segretario.
  4. L'accertamento e' attuato anche mediante prove di salvataggio  e
antincendio su scenario simulato presso l'infrastruttura interessata,
al fine di valutare  sia  la  capacita'  tecnica,  individuale  e  di
squadra,  dei  soccorritori  aeroportuali  che  la  rispondenza   del
Servizio a quanto previsto dall'art. 5 e dal piano di emergenza.  Gli
esiti  dell'accertamento  sono  trasmessi   entro   quindici   giorni
all'Ufficio ispettivo.
  5. Il dirigente  dell'Ufficio  ispettivo  provvede  entro  quindici
giorni al rilascio delle abilitazioni e a trasmettere gli  atti  alla
Direzione  Centrale  per  l'emergenza  e  il  soccorso  tecnico   del
Dipartimento dei vigili del fuoco,  del  soccorso  pubblico  e  della
difesa civile, ai fini del rilascio del Certificato.  Il  Certificato
e' riferito alla categoria antincendio determinata dall'E.N.A.C.
  6.  Il   responsabile   del   Servizio   comunica   tempestivamente
all'Ufficio ispettivo, per il tramite del Comando, e all'E.N.A.C.  le
modifiche, rispetto  alla  configurazione  del  Servizio  di  cui  al
Certificato, nei casi espressamente indicati dalle procedure  per  la
riduzione temporanea della categoria antincendio approvate in sede di
accertamento da parte della commissione.
  7. Ferme restando le prerogative dell'E.N.A.C. sulla determinazione
della categoria antincendio, l'elevazione della  stessa  comporta  il
rilascio di un nuovo  Certificato,  con  le  modalita'  previste  dal
presente articolo.
  8.  Per  l'inserimento  di  nuovi  soccorritori  aeroportuali   nel
Servizio   successivamente   all'emanazione   del   Certificato,   il
responsabile del Servizio,  ai  soli  fini  del  conseguimento  delle
apposite abilitazioni, presenta la richiesta di accertamento  di  cui
al comma  2,  corredata  della  documentazione  di  cui  all'art.  6.
L'accertamento e' attuato da una commissione nominata  dal  dirigente
dell'Ufficio  ispettivo,  presieduta   dal   Comandante   provinciale
competente per territorio e costituita secondo le  direttive  emanate
dal Direttore centrale.

                               Art. 5

              Requisiti e caratteristiche del Servizio

  1. Il numero minimo  di  soccorritori  aeroportuali  da  garantire,
durante gli orari d'apertura degli aeroporti  e  degli  eliporti,  e'
stabilito dalla commissione di cui  all'art.  4,  comma  3,  all'atto
dell'accertamento  finalizzato  all'emanazione  del  Certificato.  La
determinazione deve tenere conto delle  indicazioni  contenute  nella
normativa emanata dall'I.C.A.O. e dal Ministero dell'interno, nonche'
dall'Unione Europea.
  2. Il livello minimo di equipaggiamento di soccorso negli aeroporti
e negli eliporti deve  rispettare  quanto  previsto  dalla  normativa
emanata  dall'I.C.A.O.  e   dal   Ministero   dell'interno,   nonche'
dall'Unione Europea.
  3. Ai fini della regolarita' e  dell'efficienza  del  Servizio,  il
responsabile garantisce il mantenimento delle  condizioni  che  hanno
consentito il rilascio del Certificato e il  rispetto  dei  requisiti
contenuti dallo stesso.
  4. Il responsabile del  Servizio  provvede,  con  l'ausilio  di  un
soccorritore   aeroportuale   istruttore,   di   seguito   denominato
Istruttore, a predisporre ed attuare il piano di addestramento sia di
primo inserimento che periodico  dei  soccorritori  aeroportuali,  in
conformita' a quanto previsto dalla normativa emanata dall'I.C.A.O. e
dal Ministero dell'interno, nonche' dall'Unione Europea; le attivita'
di  addestramento  devono  essere  riportate  nell'apposito  registro
previsto dall'allegato I al presente decreto.

                               Art. 6

                      Soccorritori aeroportuali

  1. La prima abilitazione di soccorritore  aeroportuale,  rilasciata
ai sensi del presente decreto, e' riferita sia all'infrastruttura  in
cui il soccorritore aeroportuale e' destinato a svolgere  la  propria
attivita' sia alla  categoria  antincendio  per  la  quale  e'  stata
rilasciata l'abilitazione. Ai  fini  del  conseguimento  della  prima
abilitazione, il responsabile del Servizio allega alla  richiesta  di
accertamento di cui all'art. 4, formulata ai sensi del comma 2 o  del
comma 8, la documentazione di seguito  indicata  per  ogni  aspirante
soccorritore aeroportuale:
    a)  certificato  di  idoneita'   psico-fisica   ed   attitudinale
attestante il possesso  dei  requisiti  di  cui  all'allegato  II  al
presente decreto, da rinnovare con la periodicita' ivi indicata;
    b)  attestato  di  idoneita'  tecnica  a  seguito  del  corso  di
formazione per addetti antincendio in attivita'  a  rischio  incendio
elevato, di cui al decreto del Ministro dell'interno 10 marzo 1998  e
successive modificazioni;
    c)  attestato  di  frequenza  di  un  corso  di   formazione   ed
addestramento in materia di  soccorso  aeroportuale  ed  eliportuale,
erogato dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco o da  un  Istruttore
in servizio presso la stessa  struttura  dell'aspirante  soccorritore
aeroportuale e che abbia  svolto  almeno  cinque  anni  di  attivita'
didattica ai fini del mantenimento dell'operativita' dei soccorritori
aeroportuali. Il programma e le modalita' di  svolgimento  del  corso
sono individuate con provvedimento del  dirigente  generale-Capo  del
Corpo nazionale  dei  vigili  del  fuoco,  da  pubblicarsi  sul  sito
internet del Dipartimento.
  2. La regolare iscrizione negli elenchi dei  vigili  volontari  del
Ministero dell'interno soddisfa i  requisiti  previsti  al  comma  1,
lettere a) e b).
  3.  L'abilitazione  di  soccorritore   aeroportuale   deve   essere
aggiornata ogni  qual  volta  sia  presentata  la  richiesta  di  cui
all'art. 4, comma 7, o  il  soccorritore  aeroportuale  debba  essere
inserito nel Servizio  di  altra  infrastruttura.  Ai  fini  di  tale
aggiornamento, il responsabile del Servizio allega alla richiesta  di
accertamento di cui all'art. 4, formulata ai sensi del comma 2 o  del
comma 8, l'attestato di abilitazione e il certificato di cui al comma
1, lettera a), di ogni soccorritore aeroportuale.
  4. Il mancato rinnovo del certificato di idoneita' psico-fisica  ed
attitudinale non consente al soccorritore aeroportuale lo svolgimento
dell'attivita'. Nel caso in cui il certificato sia scaduto  da  oltre
diciotto mesi, l'abilitazione decade.
  5. L'attivita' di soccorritore aeroportuale e' consentita  fino  al
compimento dell'eta' pensionabile prevista per il personale del Corpo
nazionale dei vigili del fuoco appartenente al ruolo dei  vigili  del
fuoco di cui all'art. 3 del decreto legislativo 13 ottobre  2005,  n.
217.

                               Art. 7

                Soccorritori aeroportuali istruttori

  1. Il responsabile del Servizio  provvede  a  che  almeno  uno  dei
soccorritori  aeroportuali  consegua  l'abilitazione  di  Istruttore,
presentando richiesta al Comando.
  2. Le modalita' di conseguimento dell'abilitazione sono individuate
con provvedimento del dirigente generale-Capo del Corpo nazionale dei
vigili del fuoco, da pubblicarsi sul sito internet del Dipartimento.
  3. L'accertamento e' attuato entro trenta giorni dalla  conclusione
dell'attivita' di formazione  da  una  commissione  nominata  con  le
modalita' di cui all'art. 4, comma 8.
  4. Gli esiti dell'accertamento sono trasmessi entro quindici giorni
all'Ufficio ispettivo. Il dirigente dell'Ufficio  ispettivo  provvede
entro quindici giorni al rilascio dell'abilitazione.

Capo II

Aeroporti di Aviazione generale,
Aviosuperfici ed Elisuperfici

                               Art. 8

    Presidio di primo intervento di soccorso e lotta antincendio

  1. Le procedure previste dal decreto del Ministro  dell'interno  23
settembre 2011 si applicano alle infrastrutture di  cui  al  presente
capo, ivi comprese le elisuperfici.
  2. La presentazione al  Comando  della  richiesta  di  accertamento
della conformita' del Presidio consente  l'inizio  dell'attivita'  di
presidio.
  3. In caso di esito non favorevole  dell'accertamento,  il  Comando
comunica tempestivamente le difformita' rilevate all'E.N.A.C. per gli
aspetti di competenza. Il Presidio si ritiene ripristinato non appena
il responsabile comunichi al Comando e all'E.N.A.C. di aver eliminato
le  difformita'  rilevate  e  presenti  al  Comando   contestualmente
richiesta di nuovo accertamento.
  4. Il mantenimento delle condizioni di rispondenza del presidio  ai
requisiti   previsti   dalla   normativa   emanata   dal    Ministero
dell'interno, nonche' dai relativi regolamenti emanati  dall'E.N.AC.,
e' verificato dal Comando attraverso controlli a campione. In caso di
esito non favorevole della verifica, si applica  quanto  previsto  al
comma 3.
  5. Il responsabile del presidio comunica preventivamente al Comando
qualunque modifica rispetto a quanto dichiarato nella  documentazione
allegata alla richiesta di accertamento.
  6. Per  l'inserimento  di  nuovo  personale  addetto  nel  presidio
successivamente all'accertamento di cui al comma 2,  il  responsabile
presenta al Comando la documentazione di cui all'art. 9.

                               Art. 9

                         Addetti antincendio

  1. Ai fini dell'attivazione del presidio,  il  responsabile  allega
alla richiesta di  accertamento  di  cui  all'art.  8,  comma  2,  la
documentazione inerente al personale addetto di seguito indicata:
    a) per gli addetti antincendio:
      1)  certificato  di  idoneita'  psico-fisica  ed   attitudinale
attestante il possesso  dei  requisiti  di  cui  all'allegato  II  al
presente decreto, da rinnovare con la periodicita' ivi indicata;
      2) attestato di  idoneita'  tecnica  a  seguito  del  corso  di
formazione per addetti antincendio in attivita'  a  rischio  incendio
elevato, di cui al decreto del Ministro dell'interno 10 marzo 1998  e
successive modificazioni;
      3) la dichiarazione con cui si  attesta  l'avvenuta  formazione
teorico-pratica in relazione alle caratteristiche dell'infrastruttura
e delle procedure di primo intervento di soccorso e lotta antincendio
specifiche, nonche'  all'utilizzo  dell'equipaggiamento  di  soccorso
presente;
    b) per le unita' operative non abilitate di cui  all'art.  7  del
decreto del Ministro dell'interno 23 settembre 2011, la dichiarazione
con  cui  attesta  di  aver  fornito  le  informazioni   utili   alla
identificazione, alla riduzione e alla gestione dei  rischi  inerenti
al  soccorso  e  alla  lotta  antincendio  nella  infrastruttura   di
interesse.
  2. La regolare iscrizione negli elenchi dei  vigili  volontari  del
Ministero dell'interno soddisfa i  requisiti  previsti  al  comma  1,
lettera a), numeri 1) e 2).
  3. Il mancato rinnovo del certificato di idoneita' psico-fisica  ed
attitudinale non  consente  all'addetto  antincendio  lo  svolgimento
dell'attivita'.  Nel  caso  in  cui  il  certificato   di   idoneita'
psico-fisica ed attitudinale sia scaduto da oltre diciotto  mesi,  il
responsabile, ai fini del reinserimento dell'addetto antincendio  nel
Presidio, presenta anche la dichiarazione aggiornata di cui al  comma
1, lettera a), numero 3).
  4. L'attivita' di addetto antincendio e  di  unita'  operativa  non
abilitata e' consentita fino  al  compimento  dell'eta'  pensionabile
prevista per il personale del Corpo nazionale dei  vigili  del  fuoco
appartenente al ruolo dei vigili del fuoco  di  cui  all'art.  3  del
decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217.

Capo III

Disposizioni transitorie e finali

                               Art. 10

                      Disposizioni transitorie

  1. Il responsabile dei Servizi gia' istituiti alla data di  entrata
in vigore del presente decreto  presenta  entro  sessanta  giorni  la
richiesta di cui all'art. 7, comma 1.
  2. Alla scadenza delle abilitazioni rilasciate ai sensi del decreto
del Ministro dell'interno 2 aprile 1981, dopo la  verifica  da  parte
del servizio sanitario del Corpo nazionale dei vigili del  fuoco  del
possesso dei requisiti psico-fisici ed attitudinali del personale, si
procede come di seguito specificato:
    a) per il personale che presta servizio presso  un'infrastruttura
di cui al Capo I si procede al rilascio della nuova abilitazione  nel
rispetto delle disposizioni di cui al presente decreto;
    b) al personale che presta servizio presso una infrastruttura  di
cui al Capo II e' consentito lo svolgimento dell'attivita' di addetto
antincendio in ogni infrastruttura ivi indicata, fatto  salvo  quanto
previsto all'art. 9, comma 1, lettera a), numero 3).
  3. Alle abilitazioni rilasciate ai sensi del decreto  del  Ministro
dell'interno 2 aprile  1981  si  applicano  le  disposizioni  di  cui
all'art. 6, comma 4 e all'art. 9, comma 3.
  4. L'attestato di frequenza  di  corsi  di  formazione  finalizzati
all'abilitazione del  personale  soccorritore  per  aeroporti  e  per
eliporti di ogni  categoria  antincendio,  gia'  autorizzati  con  le
modalita' di cui alla previgente normativa alla data  di  entrata  in
vigore  del  presente  decreto,  esonera   l'aspirante   soccorritore
aeroportuale dal possesso dei requisiti formativi di cui all'art.  6,
comma 1, lettere b) e c).
  5.  I  decreti  ministeriali  emanati  ai  sensi  della   normativa
previgente  per  le   assistenze   antincendio   delle   elisuperfici
mantengono la validita'. Per i procedimenti in  corso  alla  data  di
entrata in vigore del presente decreto finalizzati all'emanazione  di
decreti istitutivi di assistenze antincendio  nelle  elisuperfici  si
applicano le disposizioni previste dall'art. 8.
  6. Per i procedimenti in corso alla data di entrata in  vigore  del
presente decreto finalizzati al  conseguimento  dell'abilitazione  di
addetto antincendio per gli aeroporti di aviazione generale,  per  le
aviosuperfici e per le  elisuperfici  si  applicano  le  disposizioni
previste dall'art. 9.

                               Art. 11

                         Disposizioni finali

  1. Dalla data di entrata in  vigore  del  presente  decreto,  fatto
salvo quanto previsto dalle disposizioni transitorie di cui  all'art.
10, e' abrogato il decreto del Ministro dell'interno 2 aprile 1981.
  2.  Gli  allegati  al  presente   decreto   sono   aggiornati   con
provvedimento del dirigente generale-Capo  del  Corpo  nazionale  dei
vigili del fuoco, da pubblicarsi sul sito internet del Dipartimento.
  3. Ai sensi dell'art. 4-bis, comma 3, del decreto-legge  20  giugno
2012, n. 79, convertito in legge, con modificazioni,  dalla  legge  7
agosto 2012, n. 131, le attivita' erogate  dal  Corpo  nazionale  dei
vigili del fuoco, di cui agli articoli 5, 6 e 8 del presente decreto,
sono rese a titolo oneroso.
  4. Il presente decreto entra in vigore  dopo  trenta  giorni  dalla
data di  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
Italiana.
    Roma, 6 agosto 2014

                                                  Il Ministro: Alfano

                                                           Allegato I

Documentazione da allegare alla richiesta di accertamento finalizzata
                  alla certificazione del Servizio.

    La    richiesta    deve    essere    presentata    dal    gestore
dell'infrastruttura o da altro soggetto autorizzato dall'E.N.A.C.  in
triplice copia, di cui  una  in  formato  elettronico,  allegando  la
seguente documentazione:
      1.   documentazione   attestante   la   categoria   antincendio
dell'aeroporto o dell'eliporto determinata dall'E.N.A.C.;
      2. relazione descrittiva dell'infrastruttura e dei velivoli  in
movimento;
      3. planimetria in scala adeguata dell'infrastruttura, recante:
        a. i locali per i servizi antincendio, articolati in  servizi
di soccorso, in servizi di supporto e in servizi  ausiliari,  nonche'
gli impianti tecnologici relativi a tali locali e le  attrezzature  e
le infrastrutture  per  l'addestramento  specifico  dei  soccorritori
aeroportuali;
        b. la rete di collegamenti interni percorribili dai mezzi  di
soccorso, la localizzazione  dei  cancelli  per  l'uscita  dei  mezzi
dall'area aeroportuale,  nell'eventualita'  di  incidenti  fuori  dal
sedime aeroportuale, e la rete viaria esterna;
      4. documentazione relativa all'equipaggiamento  di  soccorso  e
descrizione  della   scorta   di   agenti   estinguenti   primari   e
complementari;
      5. dichiarazione  sulla  presenza  o  meno  di  apparecchiature
radio-ricetrasmittenti tra automezzi e postazione  antincendio  verso
la torre di controllo o i velivoli;
      6. certificazioni riguardanti gli  impianti  antincendio  fissi
ovvero mobili installati e l'eventuale riserva idrica in serbatoio  a
caduta, con schema funzionale dell'impianto;
      7. piano di emergenza e relative procedure;
      8.  descrizione  dell'organizzazione  del  Servizio,   da   cui
risulti:
        a.  orario  del  servizio,  turni  previsti   e   numero   di
soccorritori aeroportuali per ciascun turno, specificando  il  numero
di quelli in possesso anche dell'attestato di cui alla lettera c;
        b.  elenco  dei  soccorritori   aeroportuali   con   allegata
documentazione di cui all'articolo 6;
        c.  elenco  dei   soccorritori   aeroportuali   in   possesso
dell'attestato di frequenza di un corso di primo soccorso  sanitario,
comprensivo almeno delle seguenti competenze: BLSD, supporto vitale a
traumatizzato (SVT), informazione pediatrica, estricazioni  complesse
in soccorso a persona, nozioni di macroemergenza in ambito sanitario;
        d. nominativi degli Istruttori;
        e. piano delle attivita' di addestramento;
      9. copia dei seguenti registri, da  utilizzare  ai  fini  della
corretta gestione del Servizio:
        a.    presenze    dei    soccorritori    aeroportuali,    con
l'individuazione, in ogni turno di servizio, del capo  della  squadra
di soccorso e lotta antincendio;
        b. informazioni utili e  disposizioni  di  servizio,  con  la
relativa data;
        c. addestramenti, in cui sia riportata  l'attivita'  di  ogni
soccorritore aeroportuale nel rispetto del piano delle  attivita'  di
addestramento;
        d. prove di allarme, con indicati i tempi di  risposta  della
squadra;
        e. controlli dell'equipaggiamento di soccorso;
        f. estinguenti, con indicate quantita' e date di scadenza;
      10. procedure per  l'abbassamento  temporaneo  della  categoria
antincendio a seguito di modifiche  della  consistenza  del  Servizio
verificata  dalla  commissione  in   occasione   del   rilascio   del
Certificato;
      11. documentazione integrativa eventualmente richiesta ai  fini
dell'accertamento della conformita' del Servizio.

                                                          Allegato II

        Certificato di idoneita' psico-fisica ed attitudinale

    1. Per lo svolgimento dell'attivita' di soccorritore aeroportuale
e di addetto antincendio, e'  richiesto  il  possesso  dei  requisiti
stabiliti nella tabella I allegata  aldecreto  del  Presidente  della
Repubblica 6 febbraio 2004, n. 76.
    2. Il certificato di idoneita' psico-fisica  ed  attitudinale  e'
rilasciato dal servizio sanitario del Corpo nazionale dei vigili  del
fuoco, a seguito di visita medica effettuata presso il Comando  entro
trenta giorni dal ricevimento della richiesta.
    3. La richiesta di  visita  medica  deve  essere  presentata  dal
responsabile del Servizio o del Presidio per il tramite del  Comando,
corredata degli accertamenti clinico-strumentali e di laboratorio  di
seguito indicati, da effettuarsi entro  i  due  mesi  antecedenti  la
presentazione della richiesta presso strutture sanitarie pubbliche  o
private accreditate, convenzionate,  autorizzate  e  parificate  alle
strutture interne del servizio sanitario nazionale:
      VES,  Emocromo  completo  con  formula,  Piastrine,   Glicemia,
Azotemia,  Creatininemia,   Transaminasi   GOT,   Transaminasi   GPT,
Bilirubinemia totale e frazionata, Gamma GT,  Colesterolemia  totale,
Colesterolemia LDL, Colesterolemia HDL, Trigliceridemia, Esame  urine
completo, Esame tossicologico delle urine e alcoluria, Visita  medica
generale con relazione clinica  scritta(1)  ,  Elettrocardiogramma  a
riposo, Spirometria (Curva flusso-volume di  massima  espirazione  ed
inspirazione),  Visita  specialistica  ORL  corredata  della  ricerca
clinica dei segni spontanei vestibolari, Audiometria tonale refertata
dallo  specialista   ORL,   Visita   specialistica   oculistica   con
prescrizione lenti (indicando anche il  visus  naturale  per  lontano
oltre  alla  correzione  diottrica),   Esame   del   fondo   oculare,
Accertamento psicoattitudinale con giudizio  (test  di  attenzione  e
test di memoria a breve termine), intervista psicologica corredata di
test di personalita(2) .
     (1) Per visita medica generale  con  relazione  clinica  scritta
s'intende il processo verbale scritto (Anamnesi  familiare,  Anamnesi
personale  fisiologica,  Anamnesi  personale  patologica   remota   e
prossima, Esame obiettivo fisico generale, Alterazioni  anatomiche  e
funzionali clinicamente rilevate)  rilasciato  a  seguito  di  visita
medica dal medico specialista internista o  da  medico  legale  o  da
medico del lavoro dipendente  di  una  struttura  sanitaria  pubblica
territoriale o privata purche' regolarmente autorizzata,  accreditata
e convenzionata con il SSN.
     (2) Nel  caso  di  impedimento  all'effettuazione  del  suddetto
accertamento   da   parte   delle   strutture   sanitarie   pubbliche
territoriali o private purche' regolarmente autorizzate,  accreditate
e convenzionate con il SSN, dovra' essere prodotto il referto scritto
di  visita  specialistica   psichiatrica   corredata   di   test   di
personalita'.
    4. Il certificato  deve  essere  rinnovato  con  la  periodicita'
prevista per il  personale  volontario  iscritto  negli  elenchi  del
Ministero  dell'interno;  a  tal  fine  la  richiesta   deve   essere
presentata dal responsabile  del  Servizio  o  del  Presidio  per  il
tramite  del  Comando  prima  della  scadenza  della  validita'.   La
presentazione della richiesta entro i termini temporali di  validita'
consente la continuazione dello svolgimento dell'attivita'.



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