MINISTERO DELL'INTERNO
DECRETO 4 giugno 2014, n. 115
Regolamento recante disciplina delle caratteristiche e dei requisiti
richiesti per l'espletamento dei compiti di certificazione
indipendente della qualita' e della conformita' degli istituti di
vigilanza privati, autorizzati a norma dell'articolo 134 del Testo
unico delle leggi di pubblica sicurezza, e dei servizi dagli stessi
offerti. Definizione delle modalita' di riconoscimento degli
organismi di certificazione indipendente. (14G00132)
(GU n.191 del 19-8-2014)
Vigente al: 3-9-2014
IL MINISTRO DELL'INTERNO
Visto l'articolo 87 della Costituzione;
Visto il Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato
con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, come successivamente
modificato e integrato dall'articolo 4 del decreto-legge 8 aprile
2008, n. 59, convertito nella legge 6 giugno 2008, n. 101;
Visto il Regolamento di esecuzione al Testo unico delle leggi di
pubblica sicurezza approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635,
come successivamente modificato e integrato dal decreto del
Presidente della Repubblica 4 agosto 2008, n. 153;
Considerati gli articoli 257, co. 4, e 257-quinquies del citato
Regolamento di esecuzione che individuano le modalita' con cui il
prefetto dovra' avvalersi degli organismi di certificazione per
l'accertamento della sussistenza negli istituti, di cui all'articolo
134 T.U.L.P.S., dei requisiti e delle caratteristiche di qualita' e
funzionalita' degli istituti stessi, dei relativi servizi e delle
dotazioni;
Visto il decreto del Ministro dell'interno 1º dicembre 2010, n.
269, recante "Disciplina delle caratteristiche minime del progetto
organizzativo e dei requisiti minimi di qualita' degli istituti e dei
servizi di cui agli articoli 256-bis e 257-bis del Regolamento di
esecuzione del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, nonche'
dei requisiti professionali e di capacita' tecnica richiesti per la
direzione dei medesimi istituti e per lo svolgimento di incarichi
organizzativi nell'ambito degli stessi istituti";
Considerato che l'articolo 260-ter del richiamato Regolamento di
esecuzione demanda ad un decreto del Ministro dell'interno
l'individuazione delle caratteristiche e dei requisiti richiesti agli
organismi di certificazione della qualita';
Ritenuto che detto decreto ha un contenuto non solo tecnico ma
regolamentare, di secondo livello rispetto al Regolamento di
esecuzione gia' richiamato;
Visto il Regolamento (CE) n. 765/2008 del parlamento Europeo e del
Consiglio, del 9 luglio 2008, che pone norme in materia di
accreditamento;
Sentita la Commissione consultiva centrale per le attivita' di cui
all'articolo 134 del citato Testo unico, costituita ai sensi
dell'articolo 260-quater del richiamato Regolamento di esecuzione, ed
acquisito il parere favorevole espresso dalla stessa nella seduta del
12 dicembre 2012;
Sentito l'Ente nazionale di unificazione che ha espresso il proprio
parere con nota del 9 ottobre 2013;
Udito il parere del Consiglio di Stato n. 2920/2013, espresso dalla
Sezione consultiva per gli atti normativi, nell'adunanza del 9
gennaio 2014;
Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
recante "Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della
Presidenza del Consiglio dei Ministri";
Vista la nota del 3 marzo 2014 con la quale la Presidenza del
Consiglio dei Ministri ha espresso parere favorevole in ordine allo
schema di regolamento;
Adotta
il seguente regolamento:
Art. 1
Ambito di applicazione
1. Il presente regolamento disciplina, relativamente agli istituti,
ai servizi ed alle attivita' di cui all'articolo 257, comma 1, del
Regolamento di esecuzione del Testo unico delle leggi di pubblica
sicurezza, approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, come
modificato e integrato dal decreto del Presidente della Repubblica 4
agosto 2008, n. 153:
a) le caratteristiche ed i requisiti richiesti ad istituti
universitari, centri di ricerca, laboratori ed altri organismi
tecnici, anche privati, per l'espletamento di compiti di
certificazione indipendente della qualita', ai sensi dell'articolo
260-ter, comma 1, del Regolamento di esecuzione T.U.L.P.S.;
b) le modalita' per il riconoscimento di organismo di
certificazione indipendente, nonche' quelle di sospensione o revoca
del riconoscimento;
c) le caratteristiche di conformita' degli istituti di vigilanza,
dei relativi servizi e delle dotazioni tecniche, in relazione a
quanto previsto dagli articoli 2, 3 e dagli Allegati A, B, C, D, E, F
e F1 del decreto del Ministro dell'interno 1º dicembre 2010, n. 269.
Art. 2
Definizioni
1. Ai fini del presente regolamento, s'intende per:
a) T.U.L.P.S.: il Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza
di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive
modificazioni;
b) Regolamento d'esecuzione: regolamento di esecuzione del Testo
unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto
6 maggio 1940, n. 635, e successive modificazioni;
c) decreto Ministro dell'interno 269/2010: il decreto del
Ministro dell'interno 1º dicembre 2010, n. 269, recante "Disciplina
delle caratteristiche minime del progetto organizzativo e dei
requisiti minimi di qualita' degli istituti e dei servizi di cui agli
articoli 256-bis e 257-bis del Regolamento di esecuzione del Testo
unico delle leggi di pubblica sicurezza, nonche' dei requisiti
professionali e di capacita' tecnica richiesti per la direzione dei
medesimi istituti e per lo svolgimento di incarichi organizzativi
nell'ambito degli stessi istituti;
d) accreditamento: attestazione rilasciata da parte dell'Ente di
Accreditamento designato da uno Stato membro dell'Unione europea ad
un organismo di valutazione della conformita';
e) Ente di Accreditamento designato da uno Stato membro
dell'Unione europea: l'unico organismo che in uno Stato membro e'
autorizzato da tale Stato a svolgere attivita' di accreditamento;
f) organismo di valutazione della conformita': organismo che
svolge attivita' di valutazione della conformita', fra cui tarature,
prove, certificazioni e ispezioni;
g) organismo di certificazione indipendente: organismo che svolge
attivita' di valutazione della conformita' degli istituti autorizzati
a norma dell'articolo 134 T.U.L.P.S. e dell'articolo 257 del
Regolamento d'esecuzione T.U.L.P.S.;
h) valutazione della conformita': la procedura atta a dimostrare
se le prescrizioni specifiche relative a un prodotto, ad un processo,
ad un servizio, ad un sistema, ad una persona o ad un organismo siano
state rispettate;
i) audit: processo sistematico di valutazione, indipendente e
documentato, sorretto da criteri di obbiettivita' ed efficienza;
j) Comitato tecnico: il Comitato tecnico di cui all'articolo
260-ter, comma 4, del Regolamento d'esecuzione del Testo unico delle
leggi di pubblica sicurezza;
k) ISO: Organizzazione Internazionale per la Normazione.
Organismo che sviluppa gli standard a livello mondiale;
l) IEC: Commissione Elettrotecnica Internazionale. Organismo che
sviluppa gli standard a livello internazionale in materia di
elettricita', elettronica e tecnologie correlate;
m) CEN: Comitato Europeo di Normazione. Organismo che sviluppa
gli standard a livello europeo e/o recepisce gli standard ISO;
n) CENELEC: Comitato Europeo per la Normazione elettrotecnica.
Organismo che sviluppa gli standard a livello europeo e/o recepisce
gli standard IEC;
o) UNI: Ente Nazionale Italiano di Unificazione. Organismo che
sviluppa gli standard a livello nazionale e/o recepisce gli standard
CEN-ISO;
p) CEI: Comitato Elettrotecnico Italiano. Organismo che sviluppa
gli standard a livello nazionale e/o recepisce gli standard
CENELC-IEC.
Art. 3
Requisiti e caratteristiche degli organismi di certificazione
indipendente
1. Ai fini del riconoscimento quale organismo di certificazione
indipendente per la valutazione della conformita' degli istituti di
vigilanza ai parametri di cui al decreto Ministro dell'interno
269/2010 e degli Allegati A, B, C, D, E, F, F1, gli enti interessati
debbono:
a) essere accreditati, ai sensi del regolamento (CE) n. 765/2008
e secondo le procedure individuate dalle norme sotto indicate, da un
Ente di Accreditamento designato da un Stato membro dell'Unione
europea, firmatario degli Accordi Internazionali di Mutuo
Riconoscimento (EA MLA) secondo le seguenti categorie:
I. in relazione alla UNI CEI EN ISO/IEC 17065, per la
certificazione degli istituti di vigilanza e dei relativi servizi;
II. in relazione alla UNI CEI EN ISO/IEC 17065, per la
certificazione delle centrali operative e delle centrali di
telesorveglianza;
III. in relazione alla UNI CEI EN ISO/IEC 17024, per la
certificazione del professionista della security;
b) autocertificare di non essere stati oggetto dell'applicazione
delle sanzioni amministrative di cui all'articolo 9 del decreto
legislativo 8 giugno 2001, n. 231, con esclusione di quelle indicate
al comma 1, lett. a) e d), e al comma 2, lett. d) ed e);
c) dichiarare di non essere iscritti all'anagrafe delle sanzioni
amministrative di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14
novembre 2002, n. 313;
d) dichiarare che il legale rappresentante, dell'organismo di
certificazione, i componenti dell'organo di delibera del certificato,
nonche' i valutatori effettivamente impegnati nel processo di
certificazione non intrattengono rapporti di dipendenza o di
parentela e affinita' entro il secondo grado con i gestori o i
responsabili di istituti di vigilanza privata;
e) impiegare, nel processo di certificazione, personale
competente che sia stato adeguatamente formato sulla gestione dei
processi relativi alla certificazione dei servizi e degli istituti di
vigilanza privata, fermo restando il possesso dei requisiti previsti
per l'accreditamento;
f) impiegare, nel processo di audit, personale che abbia
superato, per la parte di competenza, corsi di formazione sulle norme
UNI 10891, UNI 11068, EN 50518, UNI 10459 e, in generale, sulle norme
di specifico riferimento, nonche' che abbia maturato documentata
esperienza nel settore della sicurezza pubblica o privata;
g) aver istituito un albo interno dei valutatori qualificati per
lo specifico settore;
h) aver istituito, nell'ambito della propria organizzazione, una
Commissione tecnica per la delibera del rilascio del certificato di
conformita'. L'organismo dovra' prevedere almeno un componente che
abbia maturato comprovata esperienza nel settore della sicurezza
pubblica o privata;
i) attestare la puntuale formazione del personale che svolge
l'attivita' di valutazione ispettiva.
Art. 4
Iscrizione all'elenco degli "Organismi di certificazione
indipendente"
1. Il Ministero dell'interno - Dipartimento della pubblica
sicurezza cura la tenuta dell'elenco degli organismi di
certificazione indipendente degli istituti autorizzati a norma
dell'articolo 134 T.U.L.P.S.
2. L'elenco di cui al comma 1 e' pubblico e consultabile sul sito
web www.poliziadistato.it
3. Per ottenere il riconoscimento di Organismo di certificazione
indipendente e la relativa iscrizione all'elenco di cui al comma 1,
gli enti interessati, in possesso dei requisiti di cui all'articolo
3, debbono presentare istanza, a firma del rappresentante legale,
dichiarando il possesso dei requisiti previsti dal presente decreto,
corredata del certificato di accreditamento di cui all'articolo 3,
comma 1, lett. a).
Art. 5
Durata, sospensione, revoca del riconoscimento
1. All'esito della positiva valutazione dei requisiti di cui
all'articolo 3, il Ministero dell'interno - Dipartimento della
pubblica sicurezza dispone, entro novanta giorni, il riconoscimento
dell'organismo di certificazione indipendente e la sua iscrizione
all'elenco di cui all'articolo 4, con indicazione della relativa
categoria, come individuata dall'articolo 3, comma 1, lett. a), I e/o
II e/o III. L'iscrizione all'elenco e' condizione imprescindibile per
l'inizio dell'attivita'.
2. Entro novanta giorni dalla scadenza del quinquennio, il soggetto
interessato richiede al Ministero dell'interno - Dipartimento della
pubblica sicurezza il rinnovo del riconoscimento, che s'intende
concesso salvo che la stessa autorita' ministeriale, ricorrendone i
presupposti, non emetta il provvedimento di diniego con conseguente
cancellazione dall'elenco. Restano ferme le ipotesi di revoca o
sospensione del riconoscimento di cui ai commi 5 e 6.
3. L'Organismo di certificazione indipendente e' tenuto a dare
immediata comunicazione al Ministero dell'interno - Dipartimento
della pubblica sicurezza di ogni difformita' o variazione dei
requisiti ovvero delle caratteristiche di cui all'articolo 3 del
presente decreto.
4. Per la vigilanza sugli organismi di certificazione indipendente
il Ministero dell'interno di avvale del Comitato tecnico di cui
all'articolo 260-ter, comma 4, del Regolamento d'esecuzione.
5. Il riconoscimento e' sospeso nei seguenti casi:
a) in caso di negligenze e/o irregolarita' accertate dal Comitato
tecnico in sede di ispezione o su segnalazione delle Autorita' di
pubblica sicurezza, per il periodo necessario all'adozione delle
misure atte ad assicurare il rispetto delle condizioni previste dal
presente decreto;
b) a seguito di temporanea perdita dei requisiti previsti dal
presente regolamento. Il riconoscimento e' sospeso per un tempo non
superiore a tre mesi, prorogabile, per una sola volta, di ulteriori
tre mesi, trascorsi i quali, qualora non venga documentato il
ripristino dei requisiti e delle condizioni di cui al presente
decreto, il Ministero dell'interno - Dipartimento della pubblica
sicurezza dispone la revoca del riconoscimento e la cancellazione
dall'elenco di cui all'articolo 4.
6. Il riconoscimento e' revocato nei seguenti casi:
a) per gravi negligenze ovvero irregolarita' riscontrate nello
svolgimento dei compiti di valutazione della conformita', accertate
dal Comitato tecnico, in sede di ispezione o su segnalazione delle
Autorita' di pubblica sicurezza;
b) in caso di perdita, con carattere permanente, dei requisiti
prescritti per il riconoscimento.
7. Per le finalita' di sorveglianza e monitoraggio, il Comitato
tecnico puo' effettuare ispezioni presso gli organismi di
certificazione indipendente, anche su impulso e in collaborazione con
le Autorita' provinciali di pubblica sicurezza.
8. Gli organismi di certificazione indipendente sono tenuti a
comunicare al Comitato tecnico, entro sessanta giorni ed in forma
esclusivamente telematica, dalla loro emissione, i certificati emessi
nonche' le eventuali variazioni occorse in relazione alla validita' o
alle caratteristiche e requisiti degli istituti certificati. Il
medesimo Comitato tecnico puo' richiedere copia delle pratiche di
certificazione.
Art. 6
Certificazione di conformita' degli istituti di vigilanza, dei
relativi servizi e dei materiali utilizzati
1. Gli organismi di certificazione indipendente di cui all'articolo
4, certificano la conformita' degli istituti di vigilanza e dei
servizi dagli stessi prestati, verificando il rispetto delle
previsioni del decreto Ministro dell'interno 269/2010 e delle norme
UNI, CEI, EN, ISO/IEC o di altri Enti di normalizzazione appartenenti
agli Stati membri dell'Unione europea o che sono parti contraenti
dell'accordo sullo spazio economico europeo.
2. Ai fini della certificazione sono norme di riferimento, oltre al
decreto Ministro dell'interno 269/2010 e successive modificazioni:
a) per gli istituti di vigilanza ed i relativi servizi: UNI
10891;
b) per le centrali operative e le centrali di telesorveglianza:
UNI 11068, EN 50518;
c) per la figura del professionista della security: UNI 10459;
d) altre norme di cui i soggetti interessati diano prova
dell'equivalenza tecnica alle norme di riferimento sopra citate.
Il richiamo alle norme UNI, CEI, EN e ISO/IEC contenute nel
presente decreto deve intendersi riferito all'ultima versione
aggiornata. Il rilascio della certificazione presuppone sempre anche
la verifica di conformita' al decreto Ministro dell'interno 269/2010,
nonche' al presente decreto e successive modificazioni.
3. La certificazione di conformita' degli istituti di vigilanza ha
durata triennale e prevede una verifica iniziale, una prima
sorveglianza entro i 12 mesi successivi, una seconda sorveglianza
entro 24 mesi e una verifica di rinnovo della certificazione prima
della scadenza. Almeno una verifica durante il ciclo di
certificazione viene fatta con breve preavviso (cinque giorni
lavorativi); e' possibile effettuare anche verifiche senza preavviso.
4. Il certificato rilasciato dall'organismo di certificazione
indipendente deve recare l'esplicito riferimento al decreto Ministro
dell'interno 269/2010, alle norme UNI, CEI, EN, ISO/IEC applicabili,
nonche' alla categoria di certificazione.
5. Lo scopo delle singole verifiche e' di seguito descritto:
a) per gli istituti che richiedono il primo rilascio
dell'autorizzazione prefettizia, la verifica iniziale condotta dagli
organismi di certificazione indipendente e' volta a dimostrare, dal
punto di vista documentale e organizzativo, la conformita' del
progetto ai requisiti dettati dal decreto del Ministro dell'interno
269/2010 e dalle norme UNI, CEI, EN, ISO/IEC di riferimento;
b) per gli istituti gia' autorizzati, la verifica iniziale
condotta dagli organismi di certificazione indipendente e' volta a
dimostrare, sul piano documentale, organizzativo, operativo e di
gestione dei servizi, la conformita' ai requisiti dettati dal decreto
del Ministro dell'interno 269/2010 e delle norme UNI, CEI, EN,
ISO/IEC di riferimento;
c) le verifiche di sorveglianza e la verifica di rinnovo sono
volte a garantire il mantenimento della conformita'.
6. Il certificato di cui al comma 4, deve essere prodotto dal
titolare della licenza ex articolo 134 T.U.L.P.S. all'atto della
comunicazione al Prefetto della completa attivazione dell'istituto di
vigilanza e comunque non oltre sei mesi dal rilascio
dell'autorizzazione. Successivamente la certificazione deve essere
prodotta in sede di rinnovo triennale della licenza.
7. Gli organismi di certificazione indipendente sono tenuti a
comunicare al Prefetto ed al Ministero dell'interno - Dipartimento
della pubblica sicurezza, nel piu' breve tempo possibile e comunque
non oltre trenta giorni dalla verifica effettuata, i provvedimenti di
sospensione ovvero revoca del certificato emanati a carico degli
istituti di vigilanza, secondo le indicazioni del decreto di cui al
comma 8, ai fini della valutazione dell'adozione dei provvedimenti di
cui all'articolo 257-quater del Regolamento d'esecuzione. Sono
altresi' comunicate le eventuali criticita' che non comportino
l'adozione di provvedimenti di sospensione o revoca del certificato.
8. Con decreto del Capo della Polizia - Direttore generale della
Pubblica sicurezza, sono individuate le modalita' di valutazione
della conformita' da parte degli organismi di certificazione
indipendente, con particolare riferimento:
a) agli elementi significativi per la valutazione del livello di
conformita';
b) ai relativi criteri di campionamento;
c) ai tempi delle verifiche in funzione delle dimensioni e
dell'organizzazione degli istituti di vigilanza;
d) ai criteri di campionamento per gli istituti che dispongono di
piu' sedi sul territorio nazionale;
e) ai criteri di campionamento per i servizi oggetto della
certificazione, in fase di prima certificazione, sorveglianza e
rinnovo;
f) alle modalita' di verifica e registrazione da parte degli
organismi di certificazione indipendente.
9. Fino all'emanazione del decreto di cui al comma 8, gli organismi
di certificazione indipendente possono utilizzare, per la valutazione
del livello di conformita' strumenti autonomamente predisposti,
purche' in linea con i principi ispiratori delle norme e dei
regolamenti disciplinanti la materia, finalizzati a garantire il
pieno rispetto delle disposizioni del decreto Ministro dell'interno
269/2010 e dei relativi allegati.
Art. 7
Disposizioni transitorie e finali
1. Gli istituti gia' autorizzati all'atto dell'entrata in vigore
del presente decreto debbono, entro dodici mesi da tale data,
produrre al Prefetto competente il certificato di cui al comma 4
dell'articolo 6.
2. Ai fini della certificazione, gli istituti di vigilanza che alla
data di entrata in vigore del presente decreto siano gia' certificati
secondo la norma UNI 11068, debbono, entro trentasei mesi da tale
data, adeguare le caratteristiche ed i requisiti alle disposizioni
recate dalla norma EN 50518 e successivi aggiornamenti. Per le
licenze richieste successivamente alla data di entrata in vigore del
presente decreto, si applicano le disposizioni della norma EN 50518 e
successivi aggiornamenti.
3. Nelle more della costituzione del Comitato tecnico di cui
all'articolo 260-quater del Regolamento di esecuzione del Testo unico
delle leggi di pubblica sicurezza, le funzioni dello stesso sono
svolte dalla competente articolazione del Ministero dell'interno -
Dipartimento della pubblica sicurezza.
Art. 8
Clausola di invarianza della spesa
1. Dall'applicazione del presente regolamento non debbono derivare
oneri aggiuntivi per le Amministrazioni dello Stato.
Il presente regolamento, munito del sigillo dello Stato, sara'
inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della
Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo
e di farlo osservare.
Roma, 4 giugno 2014
Il Ministro: Alfano
Visto, il Guardasigilli: Orlando
Registrato alla Corte dei conti il 14 luglio 2014
Interno, foglio n. 1625
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