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giovedì 21 agosto 2014

MINISTERO DELL'INTERNO DECRETO 4 giugno 2014, n. 115 Regolamento recante disciplina delle caratteristiche e dei requisiti richiesti per l'espletamento dei compiti di certificazione indipendente della qualita' e della conformita' degli istituti di vigilanza privati, autorizzati a norma dell'articolo 134 del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, e dei servizi dagli stessi offerti. Definizione delle modalita' di riconoscimento degli organismi di certificazione indipendente. (14G00132)






MINISTERO DELL'INTERNO
DECRETO 4 giugno 2014, n. 115

Regolamento recante disciplina delle caratteristiche e dei  requisiti
richiesti  per   l'espletamento   dei   compiti   di   certificazione
indipendente della qualita' e della  conformita'  degli  istituti  di
vigilanza privati, autorizzati a norma dell'articolo  134  del  Testo
unico delle leggi di pubblica sicurezza, e dei servizi  dagli  stessi
offerti.  Definizione  delle  modalita'   di   riconoscimento   degli
organismi di certificazione indipendente. (14G00132)

(GU n.191 del 19-8-2014)


 Vigente al: 3-9-2014




                      IL MINISTRO DELL'INTERNO

  Visto l'articolo 87 della Costituzione;
  Visto il Testo unico delle leggi di  pubblica  sicurezza  approvato
con regio decreto  18  giugno  1931,  n.  773,  come  successivamente
modificato e integrato dall'articolo 4  del  decreto-legge  8  aprile
2008, n. 59, convertito nella legge 6 giugno 2008, n. 101;
  Visto il Regolamento di esecuzione al Testo unico  delle  leggi  di
pubblica sicurezza approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635,
come  successivamente  modificato   e   integrato   dal decreto   del
Presidente della Repubblica 4 agosto 2008, n. 153;
  Considerati gli articoli 257, co. 4,  e  257-quinquies  del  citato
Regolamento di esecuzione che individuano le  modalita'  con  cui  il
prefetto dovra'  avvalersi  degli  organismi  di  certificazione  per
l'accertamento della sussistenza negli istituti, di cui  all'articolo
134 T.U.L.P.S., dei requisiti e delle caratteristiche di  qualita'  e
funzionalita' degli istituti stessi, dei  relativi  servizi  e  delle
dotazioni;
  Visto il decreto del Ministro dell'interno  1º  dicembre  2010,  n.
269, recante "Disciplina delle caratteristiche  minime  del  progetto
organizzativo e dei requisiti minimi di qualita' degli istituti e dei
servizi di cui agli articoli 256-bis e  257-bis  del  Regolamento  di
esecuzione del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, nonche'
dei requisiti professionali e di capacita' tecnica richiesti  per  la
direzione dei medesimi istituti e per  lo  svolgimento  di  incarichi
organizzativi nell'ambito degli stessi istituti";
  Considerato che l'articolo 260-ter del  richiamato  Regolamento  di
esecuzione  demanda  ad  un   decreto   del   Ministro   dell'interno
l'individuazione delle caratteristiche e dei requisiti richiesti agli
organismi di certificazione della qualita';
  Ritenuto che detto decreto ha un  contenuto  non  solo  tecnico  ma
regolamentare,  di  secondo  livello  rispetto  al   Regolamento   di
esecuzione gia' richiamato;
  Visto il Regolamento (CE) n. 765/2008 del parlamento Europeo e  del
Consiglio,  del  9  luglio  2008,  che  pone  norme  in  materia   di
accreditamento;
  Sentita la Commissione consultiva centrale per le attivita' di  cui
all'articolo  134  del  citato  Testo  unico,  costituita  ai   sensi
dell'articolo 260-quater del richiamato Regolamento di esecuzione, ed
acquisito il parere favorevole espresso dalla stessa nella seduta del
12 dicembre 2012;
  Sentito l'Ente nazionale di unificazione che ha espresso il proprio
parere con nota del 9 ottobre 2013;
  Udito il parere del Consiglio di Stato n. 2920/2013, espresso dalla
Sezione consultiva  per  gli  atti  normativi,  nell'adunanza  del  9
gennaio 2014;
  Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988,  n.  400,
recante "Disciplina dell'attivita' di  Governo  e  ordinamento  della
Presidenza del Consiglio dei Ministri";
  Vista la nota del 3 marzo 2014  con  la  quale  la  Presidenza  del
Consiglio dei Ministri ha espresso parere favorevole in  ordine  allo
schema di regolamento;

                               Adotta

                      il seguente regolamento:

                               Art. 1

                       Ambito di applicazione

  1. Il presente regolamento disciplina, relativamente agli istituti,
ai servizi ed alle attivita' di cui all'articolo 257,  comma  1,  del
Regolamento di esecuzione del Testo unico  delle  leggi  di  pubblica
sicurezza, approvato con regio decreto 6 maggio 1940,  n.  635,  come
modificato e integrato dal decreto del Presidente della Repubblica  4
agosto 2008, n. 153:
    a) le  caratteristiche  ed  i  requisiti  richiesti  ad  istituti
universitari,  centri  di  ricerca,  laboratori  ed  altri  organismi
tecnici,  anche   privati,   per   l'espletamento   di   compiti   di
certificazione indipendente della qualita',  ai  sensi  dell'articolo
260-ter, comma 1, del Regolamento di esecuzione T.U.L.P.S.;
    b)  le  modalita'  per  il   riconoscimento   di   organismo   di
certificazione indipendente, nonche' quelle di sospensione  o  revoca
del riconoscimento;
    c) le caratteristiche di conformita' degli istituti di vigilanza,
dei relativi servizi e  delle  dotazioni  tecniche,  in  relazione  a
quanto previsto dagli articoli 2, 3 e dagli Allegati A, B, C, D, E, F
e F1 del decreto del Ministro dell'interno 1º dicembre 2010, n. 269.

                               Art. 2

                             Definizioni

  1. Ai fini del presente regolamento, s'intende per:
    a) T.U.L.P.S.: il Testo unico delle leggi di  pubblica  sicurezza
di cui al  regio  decreto  18  giugno  1931,  n.  773,  e  successive
modificazioni;
    b) Regolamento d'esecuzione: regolamento di esecuzione del  Testo
unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio  decreto
6 maggio 1940, n. 635, e successive modificazioni;
    c)  decreto  Ministro  dell'interno  269/2010:  il  decreto   del
Ministro dell'interno 1º dicembre 2010, n. 269,  recante  "Disciplina
delle  caratteristiche  minime  del  progetto  organizzativo  e   dei
requisiti minimi di qualita' degli istituti e dei servizi di cui agli
articoli 256-bis e 257-bis del Regolamento di  esecuzione  del  Testo
unico delle  leggi  di  pubblica  sicurezza,  nonche'  dei  requisiti
professionali e di capacita' tecnica richiesti per la  direzione  dei
medesimi istituti e per lo  svolgimento  di  incarichi  organizzativi
nell'ambito degli stessi istituti;
    d) accreditamento: attestazione rilasciata da parte dell'Ente  di
Accreditamento designato da uno Stato membro dell'Unione  europea  ad
un organismo di valutazione della conformita';
    e)  Ente  di  Accreditamento  designato  da  uno   Stato   membro
dell'Unione europea: l'unico organismo che in  uno  Stato  membro  e'
autorizzato da tale Stato a svolgere attivita' di accreditamento;
    f) organismo di  valutazione  della  conformita':  organismo  che
svolge attivita' di valutazione della conformita', fra cui  tarature,
prove, certificazioni e ispezioni;
    g) organismo di certificazione indipendente: organismo che svolge
attivita' di valutazione della conformita' degli istituti autorizzati
a  norma  dell'articolo  134  T.U.L.P.S.  e  dell'articolo  257   del
Regolamento d'esecuzione T.U.L.P.S.;
    h) valutazione della conformita': la procedura atta a  dimostrare
se le prescrizioni specifiche relative a un prodotto, ad un processo,
ad un servizio, ad un sistema, ad una persona o ad un organismo siano
state rispettate;
    i) audit: processo sistematico  di  valutazione,  indipendente  e
documentato, sorretto da criteri di obbiettivita' ed efficienza;
    j) Comitato tecnico: il  Comitato  tecnico  di  cui  all'articolo
260-ter, comma 4, del Regolamento d'esecuzione del Testo unico  delle
leggi di pubblica sicurezza;
    k)  ISO:  Organizzazione  Internazionale   per   la   Normazione.
Organismo che sviluppa gli standard a livello mondiale;
    l) IEC: Commissione Elettrotecnica Internazionale. Organismo  che
sviluppa  gli  standard  a  livello  internazionale  in  materia   di
elettricita', elettronica e tecnologie correlate;
    m) CEN: Comitato Europeo di Normazione.  Organismo  che  sviluppa
gli standard a livello europeo e/o recepisce gli standard ISO;
    n) CENELEC: Comitato Europeo per  la  Normazione  elettrotecnica.
Organismo che sviluppa gli standard a livello europeo  e/o  recepisce
gli standard IEC;
    o) UNI: Ente Nazionale Italiano di  Unificazione.  Organismo  che
sviluppa gli standard a livello nazionale e/o recepisce gli  standard
CEN-ISO;
    p) CEI: Comitato Elettrotecnico Italiano. Organismo che  sviluppa
gli  standard  a  livello  nazionale  e/o  recepisce   gli   standard
CENELC-IEC.

                               Art. 3

Requisiti  e  caratteristiche  degli  organismi   di   certificazione
                            indipendente

  1. Ai fini del riconoscimento  quale  organismo  di  certificazione
indipendente per la valutazione della conformita' degli  istituti  di
vigilanza ai  parametri  di  cui  al  decreto  Ministro  dell'interno
269/2010 e degli Allegati A, B, C, D, E, F, F1, gli enti  interessati
debbono:
    a) essere accreditati, ai sensi del regolamento (CE) n.  765/2008
e secondo le procedure individuate dalle norme sotto indicate, da  un
Ente di Accreditamento  designato  da  un  Stato  membro  dell'Unione
europea,   firmatario   degli   Accordi   Internazionali   di   Mutuo
Riconoscimento (EA MLA) secondo le seguenti categorie:
      I.  in  relazione  alla  UNI  CEI  EN  ISO/IEC  17065,  per  la
certificazione degli istituti di vigilanza e dei relativi servizi;
      II. in  relazione  alla  UNI  CEI  EN  ISO/IEC  17065,  per  la
certificazione  delle  centrali  operative  e   delle   centrali   di
telesorveglianza;
      III. in relazione  alla  UNI  CEI  EN  ISO/IEC  17024,  per  la
certificazione del professionista della security;
    b) autocertificare di non essere stati oggetto  dell'applicazione
delle sanzioni  amministrative  di  cui  all'articolo  9  del decreto
legislativo 8 giugno 2001, n. 231, con esclusione di quelle  indicate
al comma 1, lett. a) e d), e al comma 2, lett. d) ed e);
    c) dichiarare di non essere iscritti all'anagrafe delle  sanzioni
amministrative di cui al decreto del Presidente  della  Repubblica 14
novembre 2002, n. 313;
    d) dichiarare che il  legale  rappresentante,  dell'organismo  di
certificazione, i componenti dell'organo di delibera del certificato,
nonche'  i  valutatori  effettivamente  impegnati  nel  processo   di
certificazione  non  intrattengono  rapporti  di  dipendenza   o   di
parentela e affinita' entro il  secondo  grado  con  i  gestori  o  i
responsabili di istituti di vigilanza privata;
    e)  impiegare,  nel   processo   di   certificazione,   personale
competente che sia stato adeguatamente  formato  sulla  gestione  dei
processi relativi alla certificazione dei servizi e degli istituti di
vigilanza privata, fermo restando il possesso dei requisiti  previsti
per l'accreditamento;
    f)  impiegare,  nel  processo  di  audit,  personale  che   abbia
superato, per la parte di competenza, corsi di formazione sulle norme
UNI 10891, UNI 11068, EN 50518, UNI 10459 e, in generale, sulle norme
di specifico riferimento,  nonche'  che  abbia  maturato  documentata
esperienza nel settore della sicurezza pubblica o privata;
    g) aver istituito un albo interno dei valutatori qualificati  per
lo specifico settore;
    h) aver istituito, nell'ambito della propria organizzazione,  una
Commissione tecnica per la delibera del rilascio del  certificato  di
conformita'. L'organismo dovra' prevedere almeno  un  componente  che
abbia maturato comprovata  esperienza  nel  settore  della  sicurezza
pubblica o privata;
    i) attestare la puntuale  formazione  del  personale  che  svolge
l'attivita' di valutazione ispettiva.

                               Art. 4

Iscrizione   all'elenco   degli    "Organismi    di    certificazione
                            indipendente"

  1.  Il  Ministero  dell'interno  -  Dipartimento   della   pubblica
sicurezza   cura   la   tenuta   dell'elenco   degli   organismi   di
certificazione  indipendente  degli  istituti  autorizzati  a   norma
dell'articolo 134 T.U.L.P.S.
  2. L'elenco di cui al comma 1 e' pubblico e consultabile  sul  sito
web www.poliziadistato.it
  3. Per ottenere il riconoscimento di  Organismo  di  certificazione
indipendente e la relativa iscrizione all'elenco di cui al  comma  1,
gli enti interessati, in possesso dei requisiti di  cui  all'articolo
3, debbono presentare istanza, a  firma  del  rappresentante  legale,
dichiarando il possesso dei requisiti previsti dal presente  decreto,
corredata del certificato di accreditamento di  cui  all'articolo  3,
comma 1, lett. a).

                               Art. 5

           Durata, sospensione, revoca del riconoscimento

  1. All'esito  della  positiva  valutazione  dei  requisiti  di  cui
all'articolo  3,  il  Ministero  dell'interno  -  Dipartimento  della
pubblica sicurezza dispone, entro novanta giorni,  il  riconoscimento
dell'organismo di certificazione indipendente  e  la  sua  iscrizione
all'elenco di cui all'articolo  4,  con  indicazione  della  relativa
categoria, come individuata dall'articolo 3, comma 1, lett. a), I e/o
II e/o III. L'iscrizione all'elenco e' condizione imprescindibile per
l'inizio dell'attivita'.
  2. Entro novanta giorni dalla scadenza del quinquennio, il soggetto
interessato richiede al Ministero dell'interno -  Dipartimento  della
pubblica sicurezza  il  rinnovo  del  riconoscimento,  che  s'intende
concesso salvo che la stessa autorita' ministeriale,  ricorrendone  i
presupposti, non emetta il provvedimento di diniego  con  conseguente
cancellazione dall'elenco. Restano  ferme  le  ipotesi  di  revoca  o
sospensione del riconoscimento di cui ai commi 5 e 6.
  3. L'Organismo di certificazione  indipendente  e'  tenuto  a  dare
immediata comunicazione  al  Ministero  dell'interno  -  Dipartimento
della  pubblica  sicurezza  di  ogni  difformita'  o  variazione  dei
requisiti ovvero delle caratteristiche  di  cui  all'articolo  3  del
presente decreto.
  4. Per la vigilanza sugli organismi di certificazione  indipendente
il Ministero dell'interno di  avvale  del  Comitato  tecnico  di  cui
all'articolo 260-ter, comma 4, del Regolamento d'esecuzione.
  5. Il riconoscimento e' sospeso nei seguenti casi:
    a) in caso di negligenze e/o irregolarita' accertate dal Comitato
tecnico in sede di ispezione o su  segnalazione  delle  Autorita'  di
pubblica sicurezza, per  il  periodo  necessario  all'adozione  delle
misure atte ad assicurare il rispetto delle condizioni  previste  dal
presente decreto;
    b) a seguito di temporanea perdita  dei  requisiti  previsti  dal
presente regolamento. Il riconoscimento e' sospeso per un  tempo  non
superiore a tre mesi, prorogabile, per una sola volta,  di  ulteriori
tre mesi,  trascorsi  i  quali,  qualora  non  venga  documentato  il
ripristino dei requisiti  e  delle  condizioni  di  cui  al  presente
decreto, il Ministero  dell'interno  -  Dipartimento  della  pubblica
sicurezza dispone la revoca del  riconoscimento  e  la  cancellazione
dall'elenco di cui all'articolo 4.
  6. Il riconoscimento e' revocato nei seguenti casi:
    a) per gravi negligenze ovvero  irregolarita'  riscontrate  nello
svolgimento dei compiti di valutazione della  conformita',  accertate
dal Comitato tecnico, in sede di ispezione o  su  segnalazione  delle
Autorita' di pubblica sicurezza;
    b) in caso di perdita, con carattere  permanente,  dei  requisiti
prescritti per il riconoscimento.
  7. Per le finalita' di sorveglianza  e  monitoraggio,  il  Comitato
tecnico  puo'  effettuare   ispezioni   presso   gli   organismi   di
certificazione indipendente, anche su impulso e in collaborazione con
le Autorita' provinciali di pubblica sicurezza.
  8. Gli organismi  di  certificazione  indipendente  sono  tenuti  a
comunicare al Comitato tecnico, entro sessanta  giorni  ed  in  forma
esclusivamente telematica, dalla loro emissione, i certificati emessi
nonche' le eventuali variazioni occorse in relazione alla validita' o
alle caratteristiche  e  requisiti  degli  istituti  certificati.  Il
medesimo Comitato tecnico puo' richiedere  copia  delle  pratiche  di
certificazione.

                               Art. 6

Certificazione  di  conformita'  degli  istituti  di  vigilanza,  dei
             relativi servizi e dei materiali utilizzati

  1. Gli organismi di certificazione indipendente di cui all'articolo
4, certificano la conformita'  degli  istituti  di  vigilanza  e  dei
servizi  dagli  stessi  prestati,  verificando  il   rispetto   delle
previsioni del decreto Ministro dell'interno 269/2010 e  delle  norme
UNI, CEI, EN, ISO/IEC o di altri Enti di normalizzazione appartenenti
agli Stati membri dell'Unione europea o  che  sono  parti  contraenti
dell'accordo sullo spazio economico europeo.
  2. Ai fini della certificazione sono norme di riferimento, oltre al
decreto Ministro dell'interno 269/2010 e successive modificazioni:
    a) per gli istituti di  vigilanza  ed  i  relativi  servizi:  UNI
10891;
    b) per le centrali operative e le centrali  di  telesorveglianza:
UNI 11068, EN 50518;
    c) per la figura del professionista della security: UNI 10459;
    d)  altre  norme  di  cui  i  soggetti  interessati  diano  prova
dell'equivalenza tecnica alle norme di riferimento sopra citate.
    Il richiamo alle norme UNI,  CEI,  EN  e  ISO/IEC  contenute  nel
presente  decreto  deve  intendersi  riferito   all'ultima   versione
aggiornata. Il rilascio della certificazione presuppone sempre  anche
la verifica di conformita' al decreto Ministro dell'interno 269/2010,
nonche' al presente decreto e successive modificazioni.
  3. La certificazione di conformita' degli istituti di vigilanza  ha
durata  triennale  e  prevede  una  verifica  iniziale,   una   prima
sorveglianza entro i 12 mesi  successivi,  una  seconda  sorveglianza
entro 24 mesi e una verifica di rinnovo  della  certificazione  prima
della  scadenza.  Almeno   una   verifica   durante   il   ciclo   di
certificazione  viene  fatta  con  breve  preavviso  (cinque   giorni
lavorativi); e' possibile effettuare anche verifiche senza preavviso.
  4.  Il  certificato  rilasciato  dall'organismo  di  certificazione
indipendente deve recare l'esplicito riferimento al decreto  Ministro
dell'interno 269/2010, alle norme UNI, CEI, EN, ISO/IEC  applicabili,
nonche' alla categoria di certificazione.
  5. Lo scopo delle singole verifiche e' di seguito descritto:
    a)  per  gli  istituti   che   richiedono   il   primo   rilascio
dell'autorizzazione prefettizia, la verifica iniziale condotta  dagli
organismi di certificazione indipendente e' volta a  dimostrare,  dal
punto di  vista  documentale  e  organizzativo,  la  conformita'  del
progetto ai requisiti dettati dal decreto del  Ministro  dell'interno
269/2010 e dalle norme UNI, CEI, EN, ISO/IEC di riferimento;
    b) per  gli  istituti  gia'  autorizzati,  la  verifica  iniziale
condotta dagli organismi di certificazione indipendente  e'  volta  a
dimostrare, sul piano  documentale,  organizzativo,  operativo  e  di
gestione dei servizi, la conformita' ai requisiti dettati dal decreto
del Ministro dell'interno  269/2010  e  delle  norme  UNI,  CEI,  EN,
ISO/IEC di riferimento;
    c) le verifiche di sorveglianza e la  verifica  di  rinnovo  sono
volte a garantire il mantenimento della conformita'.
  6. Il certificato di cui al  comma  4,  deve  essere  prodotto  dal
titolare della licenza ex  articolo  134  T.U.L.P.S.  all'atto  della
comunicazione al Prefetto della completa attivazione dell'istituto di
vigilanza   e   comunque   non   oltre   sei   mesi   dal    rilascio
dell'autorizzazione. Successivamente la  certificazione  deve  essere
prodotta in sede di rinnovo triennale della licenza.
  7. Gli organismi  di  certificazione  indipendente  sono  tenuti  a
comunicare al Prefetto ed al Ministero  dell'interno  -  Dipartimento
della pubblica sicurezza, nel piu' breve tempo possibile  e  comunque
non oltre trenta giorni dalla verifica effettuata, i provvedimenti di
sospensione ovvero revoca del  certificato  emanati  a  carico  degli
istituti di vigilanza, secondo le indicazioni del decreto di  cui  al
comma 8, ai fini della valutazione dell'adozione dei provvedimenti di
cui  all'articolo  257-quater  del  Regolamento  d'esecuzione.   Sono
altresi'  comunicate  le  eventuali  criticita'  che  non  comportino
l'adozione di provvedimenti di sospensione o revoca del certificato.
  8. Con decreto del Capo della Polizia -  Direttore  generale  della
Pubblica sicurezza, sono  individuate  le  modalita'  di  valutazione
della  conformita'  da  parte  degli  organismi   di   certificazione
indipendente, con particolare riferimento:
    a) agli elementi significativi per la valutazione del livello  di
conformita';
    b) ai relativi criteri di campionamento;
    c) ai tempi  delle  verifiche  in  funzione  delle  dimensioni  e
dell'organizzazione degli istituti di vigilanza;
    d) ai criteri di campionamento per gli istituti che dispongono di
piu' sedi sul territorio nazionale;
    e) ai criteri  di  campionamento  per  i  servizi  oggetto  della
certificazione, in  fase  di  prima  certificazione,  sorveglianza  e
rinnovo;
    f) alle modalita' di verifica  e  registrazione  da  parte  degli
organismi di certificazione indipendente.
  9. Fino all'emanazione del decreto di cui al comma 8, gli organismi
di certificazione indipendente possono utilizzare, per la valutazione
del  livello  di  conformita'  strumenti  autonomamente  predisposti,
purche' in  linea  con  i  principi  ispiratori  delle  norme  e  dei
regolamenti disciplinanti la  materia,  finalizzati  a  garantire  il
pieno rispetto delle disposizioni del decreto  Ministro  dell'interno
269/2010 e dei relativi allegati.

                               Art. 7

                  Disposizioni transitorie e finali

  1. Gli istituti gia' autorizzati all'atto  dell'entrata  in  vigore
del presente  decreto  debbono,  entro  dodici  mesi  da  tale  data,
produrre al Prefetto competente il certificato  di  cui  al  comma  4
dell'articolo 6.
  2. Ai fini della certificazione, gli istituti di vigilanza che alla
data di entrata in vigore del presente decreto siano gia' certificati
secondo la norma UNI 11068, debbono, entro  trentasei  mesi  da  tale
data, adeguare le caratteristiche ed i  requisiti  alle  disposizioni
recate dalla norma  EN  50518  e  successivi  aggiornamenti.  Per  le
licenze richieste successivamente alla data di entrata in vigore  del
presente decreto, si applicano le disposizioni della norma EN 50518 e
successivi aggiornamenti.
  3. Nelle more  della  costituzione  del  Comitato  tecnico  di  cui
all'articolo 260-quater del Regolamento di esecuzione del Testo unico
delle leggi di pubblica sicurezza,  le  funzioni  dello  stesso  sono
svolte dalla competente articolazione del  Ministero  dell'interno  -
Dipartimento della pubblica sicurezza.

                               Art. 8

                 Clausola di invarianza della spesa

  1. Dall'applicazione del presente regolamento non debbono  derivare
oneri aggiuntivi per le Amministrazioni dello Stato.
  Il presente regolamento, munito  del  sigillo  dello  Stato,  sara'
inserito  nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti   normativi   della
Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo
e di farlo osservare.
    Roma, 4 giugno 2014

                                                  Il Ministro: Alfano

Visto, il Guardasigilli: Orlando

Registrato alla Corte dei conti il 14 luglio 2014
Interno, foglio n. 1625



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