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giovedì 21 agosto 2014

MINISTERO DELLA DIFESA DECRETO 10 luglio 2014 Provvidenze in favore dei grandi invalidi per l'anno 2014 ai sensi dell'articolo 1, comma 4, della legge 27 dicembre 2002, n. 288. (14A06568) (GU n.192 del 20-8-2014)






MINISTERO DELLA DIFESA
DECRETO 10 luglio 2014

Provvidenze in favore dei grandi invalidi per l'anno  2014  ai  sensi
dell'articolo 1, comma 4, della  legge  27  dicembre  2002,  n.  288.
(14A06568)

(GU n.192 del 20-8-2014)


                      IL MINISTRO DELLA DIFESA


                           di concerto con


                      IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
                           E DELLE FINANZE

                                  E

                       IL MINISTRO DEL LAVORO
                      E DELLE POLITICHE SOCIALI

  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre  1978,
n. 915, e successive modificazioni, concernente  «Testo  unico  delle
norme in materia di pensioni di guerra»;
  Vista la legge 2 maggio  1984,  n.  111,  concernente  «Adeguamento
delle pensioni dei mutilati  ed  invalidi  per  servizio  alla  nuova
normativa  prevista  per  le  pensioni  di  guerra  dal  decreto  del
Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834»;
  Vista la legge 6 marzo 2001, n. 64,  concernente  «Istituzione  del
Servizio civile nazionale»;
  Vista la legge 27 dicembre 2002, n. 288,  concernente  «Provvidenze
in favore dei grandi invalidi» e, in particolare, l'art. 1, il quale,
nel prevedere in favore di alcune categorie  di  grandi  invalidi  di
guerra e per  servizio  un  assegno  sostitutivo  dell'accompagnatore
militare o del servizio civile, istituisce a tal  fine  un  fondo  di
7.746.853 euro a decorrere dall'anno 2003  e  demanda  a  un  decreto
interministeriale l'accertamento del numero degli assegni corrisposti
al 30 aprile  di  ciascun  anno  e  di  quelli  che  potranno  essere
ulteriormente liquidati nell'anno;
  Vista la legge 23 agosto 2004,  n.  226,  concernente  «Sospensione
anticipata  del  servizio  obbligatorio  di  leva  e  disciplina  dei
volontari di truppa in ferma prefissata, nonche'  delega  al  Governo
per il conseguente coordinamento con la  normativa  di  settore»,  la
quale, con l'art. 1, ha sospeso  dal  1°  gennaio  2005  il  servizio
obbligatorio di leva;
  Vista  la  legge  7  febbraio  2006,  n.  44,  concernente   «Nuove
disposizioni in materia di  assegno  sostitutivo  dell'accompagnatore
militare», che ha rideterminato la misura  dell'assegno  sostitutivo,
per gli anni 2006-2007, con onere valutato in 21.595.000 euro per gli
anni 2006 e 2007;
  Vista la legge 3  dicembre  2009,  n.  184,  recante  «Disposizioni
concernenti l'assegno sostitutivo dell'accompagnatore militare per il
2009», che ha esteso l'efficacia dell'art. 1 della legge  7  febbraio
2006, n. 44, per gli anni 2008  e  2009  mediante  corresponsione  in
un'unica soluzione nell'anno 2009 dell'assegno ivi previsto,  con  un
onere valutato in 11.009.494 euro per l'anno 2009;
  Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 228, recante «Disposizioni  per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato», che ha
apportato  modificazioni  alla  legge  3  dicembre  2009,   n.   184,
estendendo l'efficacia dell'art. 1 della legge 7  febbraio  2006,  n.
44, agli anni 2013 e 2014, con un onere valutato  in  3.400.000  euro
per ciascuno degli anni 2013 e 2014;
  Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito in  legge,
con modificazioni, dalla  legge  14  luglio  2008,  n.  121,  recante
«Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in
applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della  legge  24  dicembre
2007, n. 244», e in particolare l'art.  1,  comma  4,  con  cui  sono
trasferite al Ministero del lavoro, della salute  e  delle  politiche
sociali le funzioni gia' attribuite al Ministero  della  solidarieta'
sociale e sono trasferiti alla Presidenza del Consiglio dei  ministri
i compiti in materia di Servizio civile nazionale;
  Visti i decreti, di cui all'art. 1, comma 4, della citata legge  n.
288 del 2002, del Ministro della difesa di concerto con  il  Ministro
dell'economia e delle finanze  e  il  Ministro  del  lavoro  e  delle
politiche sociali in data 28 agosto  2003,  3  settembre  2004  e  19
dicembre 2005, i decreti del Ministro della difesa, di  concerto  con
il Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  e  il  Ministro  della
solidarieta' sociale in data 16 ottobre 2006  e  20  luglio  2007,  i
decreti del Ministro  della  difesa,  di  concerto  con  il  Ministro
dell'economia e delle finanze e il Ministro del lavoro, della  salute
e delle politiche sociali in data 23 settembre 2008 e 17 luglio 2009;
i decreti del Ministro della difesa,  di  concerto  con  il  Ministro
dell'economia e delle finanze e  il  Ministro  del  lavoro,  e  delle
politiche sociali in data 14  settembre  2010,  15  luglio  2011,  27
luglio 2012 e 30 settembre 2013;
  Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze in data
27 dicembre 2013, recante la ripartizione in capitoli dell'Unita'  di
voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato  per
l'anno finanziario 2014 e per il triennio 2014-2016, in base al quale
risulta  iscritto   nello   stato   di   previsione   del   Ministero
dell'economia e delle finanze  lo  stanziamento  di  euro  11.146.853
cosi'  ripartito:  nell'ambito  della  missione   «Diritti   sociali,
politiche sociali e famiglia» -  programma  «Sostegno  in  favore  di
pensionati  di  guerra  ed  assimilati,   perseguitati   politici   e
razziali», sul capitolo 1316 un  importo  di  euro  6.619.853  e  sul
capitolo  1319  un  importo  di  euro  4.058.000;  nell'ambito  della
missione   «politiche   previdenziali»   -   programma    «Previdenza
obbligatoria e complementare, sicurezza sociale - trasferimenti  agli
enti ed organismi interessati», sul capitolo 2198 un importo di  euro
469.000;
  Viste la comunicazione della Presidenza del Consiglio dei  ministri
- Dipartimento della gioventu' e del Servizio  civile  nazionale,  in
data 16 aprile 2014, nonche'  del  Ministero  dell'economia  e  delle
finanze - Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e
dei servizi, in data 3 aprile 2014;
  Considerato che, per il  corrente  anno  2014,  la  Presidenza  del
Consiglio dei ministri - Dipartimento della gioventu' e del  Servizio
civile nazionale, non ha ricevuto, dagli  enti  accreditati  all'albo
nazionale o agli albi regionali ai sensi della citata legge n. 64 del
2001, comunicazione relativa all'assegnazione di  accompagnatori  del
servizio civile ai grandi invalidi;
  Considerato altresi' che il medesimo Dipartimento della gioventu' e
del Servizio civile nazionale aveva provveduto  a  invitare  sia  gli
interessati, nel caso di mancata assegnazione  di  accompagnatore  da
parte degli enti accreditati, a presentare direttamente al competente
Ufficio  dell'economia  e  delle  finanze  la  domanda  per  ottenere
l'assegno  sostitutivo,  sia  gli  enti   stessi   a   comunicare   a
quest'ultimo  Ufficio  i  nominativi  dei   volontari   eventualmente
assegnati ai grandi invalidi;
  Considerato che le priorita' stabilite dalla legge n. 288 del 2002,
all'art. 1, commi 2 e  4,  per  l'assegnazione  degli  accompagnatori
debbono  necessariamente  tenere   conto   della   situazione   sopra
evidenziata,  che  non  registra,  per   il   corrente   anno   2014,
assegnazioni  di  accompagnatori  del  servizio  civile   ai   grandi
invalidi;

                              Decreta:

                               Art. 1

  1. Alla data del 3 aprile  2014,  il  numero  dei  grandi  invalidi
affetti dalle infermita' di cui alle lettere A, numeri 1), 2),  3)  e
4), secondo comma, e A-bis della tabella E allegata  al  decreto  del
Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915,  aventi  titolo
all'assegno mensile di 900 euro  sostitutivo  dell'accompagnatore  ai
sensi dell'art. 1, comma 2, della legge 27 dicembre 2002, n. 288,  e'
di 386 unita', per l'importo annuo complessivo di euro 4.168.800.
  2. Gli assegni sostitutivi erogabili con le restanti disponibilita'
relative all'anno 2014, pari ad euro 6.978.053,  sono  liquidati,  in
via prioritaria, nella misura di 900 euro mensili, ai grandi invalidi
affetti dalle infermita'  di  cui  al  comma  1  e,  successivamente,
nell'ordine, e secondo la data di  presentazione  delle  domande  per
ottenere il servizio di accompagnamento, alle seguenti  categorie  di
aventi diritto, affetti dalle invalidita' di  cui  alle  lettere  A),
numeri 1), 2), 3) e 4), secondo comma; A-bis); B), numero 1; C);  D);
ed E), numero 1, della citata tabella E:
  a) grandi invalidi  che  hanno  fatto  richiesta  del  servizio  di
accompagnamento almeno  una  volta  nel  triennio  precedente  al  15
gennaio 2003 e ai quali gli enti preposti non sono stati in grado  di
assicurarlo;
  b) grandi invalidi che dopo l'entrata in vigore della citata  legge
n. 288 del 2002 hanno fatto richiesta del servizio di accompagnamento
senza ottenerlo ovvero che abbiano presentato  istanza  per  ottenere
l'assegno   sostitutivo   direttamente    al    competente    Ufficio
dell'economia e delle finanze.
  3. Gli assegni sostitutivi di cui ai commi  1  e  2,  nella  misura
mensile di 900 euro ovvero nella  misura  ridotta  del  50%,  secondo
quanto previsto dall'ultimo periodo del comma  4  dell'art.  1  della
legge n. 288 del 2002, sono corrisposti, a domanda degli interessati,
a decorrere dal 1° gennaio 2014 e fino al 31  dicembre  dello  stesso
anno, ovvero dal primo  giorno  del  mese  successivo  alla  data  di
presentazione della domanda per ottenere  l'assegno  sostitutivo  per
coloro  che  abbiano  richiesto  il  beneficio  per  la  prima  volta
nell'anno 2014.
  4. Ai fini della determinazione della data di  presentazione  delle
domande di cui al comma 3 fa fede la data del timbro postale.

                               Art. 2

  1. Le domande prodotte nell'anno 2013 continuano a produrre i  loro
effetti ai fini della  liquidazione  degli  assegni  sostitutivi  per
l'anno 2014,  in  considerazione  delle  risultanze  dei  monitoraggi
effettuati e dell'integrazione delle risorse finanziarie, di cui alla
legge n. 288 del 2002, disposta dalla legge n. 228 del  2012.  Coloro
che non hanno presentato domanda  per  la  liquidazione  dell'assegno
sostitutivo per l'anno 2013 e intendono richiedere l'assegno medesimo
per l'anno 2014, possono  presentarla,  redatta  secondo  il  modello
allegato al presente decreto, di cui  costituisce  parte  integrante,
entro il 31 dicembre 2014 al Ministero dell'economia e delle  finanze
- Dipartimento dell'amministrazione generale,  del  personale  e  dei
servizi - Direzione dei  servizi  del  tesoro  -  Ufficio  7,  previa
specificazione delle infermita' da cui e' affetto il richiedente.  Le
domande prodotte per l'anno 2013, nonche' quelle prodotte per il 2014
da coloro che non avevano richiesto l'assegno per l'anno  precedente,
continuano a produrre i loro effetti anche  per  l'anno  2015,  salvo
monitoraggio da compiersi con decreto da emanarsi entro il 30  aprile
2015 ai sensi dell'art. 1, comma 1, della citata  legge  n.  288  del
2002. Fino al 31 dicembre 2014, gli enti  titolari  dei  progetti  di
servizio civile comunicano,  entro  30  giorni  dall'attivazione  del
progetto  stesso,  alla  Presidenza  del  Consiglio  dei  ministri  -
Dipartimento della gioventu' e del Servizio  civile  nazionale  e  al
citato Ufficio 7 del Ministero dell'economia  e  delle  finanze,  per
quanto di rispettiva competenza, i  nominativi  dei  beneficiari  del
servizio di accompagnamento, indicando il periodo  di  fruizione  del
servizio stesso.
  2. Il pagamento dell'assegno sostitutivo dell'accompagnatore  viene
anticipato  dalle  amministrazioni  e  dagli  enti   che   provvedono
all'erogazione del trattamento  pensionistico,  previa  comunicazione
autorizzatoria da parte dell'Ufficio 7,  indicato  al  comma  1,  che
curera' il successivo  rimborso  alle  amministrazioni  e  agli  enti
medesimi, a valere sui fondi di cui ai capitoli  1316,  1319  e  2198
Economia.
  Il presente decreto sara' trasmesso alla Corte  dei  conti  per  la
registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica
italiana.
    Roma, 10 luglio 2014

                      Il Ministro della difesa
                               Pinotti


                      Il Ministro dell'economia
                           e delle finanze
                               Padoan


                       Il Ministro del lavoro
                      e delle politiche sociali
                               Poletti


Registrato alla Corte dei conti il 7 agosto 2014
Ufficio controllo  atti  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze,
reg.ne prev. n. 2577

                                                             Allegato

              Parte di provvedimento in formato grafico




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