DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 giugno 2014
Autorizzazione al Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della
ricerca ad assumere a tempo indeterminato, per l'anno scolastico
2012/2013, n. 5.336 unita' di personale ATA e, per l'anno scolastico
2013/2014, n. 3.730 unita' di personale ATA e n. 4.447 unita' di
personale docente da destinare al sostegno degli alunni con
disabilita'. (14A06842)
(GU n.205 del 4-9-2014)
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Vista la legge 27 dicembre 1997, n. 449, recante misure per la
stabilizzazione della finanza pubblica e, in particolare, la
disciplina autorizzatoria di cui all'art. 39, comma 3-bis;
Vista la legge 30 dicembre 2004, n. 311, recante «Disposizioni per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge
finanziaria 2005)» e, in particolare, l'art. 1, comma 101, che
prevede l'esclusione del comparto scuola dal blocco delle assunzioni,
da cui deriva, per il medesimo comparto, l'assoggettamento alla
specifica disciplina di settore e alla programmazione del fabbisogno
corrispondente alle effettive esigenze di funzionalita' e di
ottimizzazione delle risorse per il migliore funzionamento dei
servizi, compatibilmente con gli obiettivi di finanza pubblica
perseguiti;
Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante «Disposizioni per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge
finanziaria 2007)» e, in particolare, l'art. 1, comma 523, il quale,
nell'elencare le amministrazioni statali sottoposte ad un regime di
limitazione delle assunzioni a tempo indeterminato, non comprende il
comparto scuola;
Vista la legge 24 dicembre 2007, n. 244, recante «Disposizioni per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge
finanziaria 2008)»;
Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104, legge-quadro per
l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone
handicappate;
Visto il decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge del 6 agosto 2008, n. 133, recante
disposizioni urgenti per lo sviluppo, la semplificazione, la
competitivita', la stabilizzazione della finanza pubblica e la
perequazione tributaria, e, in particolare, l'art. 64, che reca
disposizioni in materia di organizzazione scolastica;
Visto il decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, concernente misure
urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitivita'
economica, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma
1, della legge 30 luglio 2010, n. 122 e, in particolare, l'art. 9,
che reca disposizioni in materia di contenimento della spesa di
impiego pubblico;
Vista la legge 12 novembre 2011, n. 183, recante disposizioni per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge
di stabilita' 2012);
Visto il decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, concernente
disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria e, in
particolare, l'art. 19, e successive modificazioni ed integrazioni,
che reca disposizioni in materia di razionalizzazione della spesa
relativa all'organizzazione scolastica;
Visto, in particolare, il comma 7, del citato art. 19 del
decreto-legge n. 98 del 2011, secondo cui «A decorrere dall'anno
scolastico 2012/2013 le dotazioni organiche del personale docente,
educativo ed ATA della scuola non devono superare la consistenza
delle relative dotazioni organiche dello stesso personale determinata
nell'anno scolastico 2011/2012, in applicazione dell'art. 64 del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni,
dalla legge del 6 agosto 2008, n. 133, assicurando in ogni caso, in
ragione di anno, la quota delle economie lorde di spesa che devono
derivare per il bilancio dello Stato, a decorrere dall'anno 2012, ai
sensi del combinato disposto di cui ai commi 6 e 9 dell'art. 64
citato»;
Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca in data 3 agosto 2011, con il quale e' stata definita,
ai sensi dell'art. 9 comma 17 del decreto-legge 13 maggio 2011, n.
70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n.
106, la programmazione triennale per l'assunzione a tempo
indeterminato di personale docente ed educativo ed ATA per gli anni
scolastici compresi nel triennio 2011/2013, prevedendo, per ciascuno
degli anni scolastici 2012/2013 e 2013/2014, le assunzioni nel numero
massimo di 22.000 unita' di personale docente ed educativo e di 7.000
unita' di personale ATA, previa verifica da parte del Ministero
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, d'intesa con il
Ministero dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la
pubblica amministrazione e l'innovazione, della concreta fattibilita'
del piano nel rispetto degli obiettivi programmati dei saldi di
finanza pubblica e fermo restando il regime autorizzatorio in materia
di assunzioni di cui all'art. 39, comma 3-bis, della legge 27
dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 e successive
modificazioni ed integrazioni, con il quale e' stato approvato il
testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di
istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado;
Vista la legge 3 maggio 1999, n. 124, recante disposizioni urgenti
in materia di personale scolastico;
Visto il decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, recante disposizioni
urgenti per il rilancio dell'economia, e, in particolare, l'art. 58,
comma 5, riguardante, tra l'altro, l'accantonamento dei posti di
collaboratore scolastico e, in particolare, la previsione secondo la
quale, a decorrere dall'anno scolastico 2013/2014, il numero dei
posti accantonati non puo' essere inferiore a quello dell'anno
scolastico 2012/2013;
Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, concernente
disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con
invarianza dei servizi ai cittadini, e, in particolare, l'art. 2,
riguardante la riduzione delle dotazioni organiche delle pubbliche
amministrazioni che, al comma 4, dispone che per il comparto scuola
continuano a trovare applicazione le specifiche discipline di
settore;
Visto il decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con
modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128 e, in particolare,
l'art. 15, comma 4, che, a decorrere dal 1° gennaio 2014, abroga il
comma 13 dell'art. 14 del decreto-legge n. 95 del 2012, che dettava
la disciplina di transito, nei ruoli del personale amministrativo,
tecnico e ausiliario con la qualifica di assistente amministrativo o
tecnico, del personale docente dichiarato permanentemente inidoneo;
Visto l'art. 14, comma 14, del medesimo decreto-legge 95 del 2012,
che prevede che il personale docente attualmente titolare delle
classi di concorso C999 e C555 (docenti tecnico-pratici) transiti,
con decreto del direttore generale del competente ufficio scolastico
regionale, nei ruoli del personale non docente con la qualifica di
assistente amministrativo, tecnico o collaboratore scolastico in base
al titolo di studio posseduto;
Visto il citato decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e, in particolare,
l'art. 19, commi da 12 a 14, che detta una specifica disciplina in
tema di mobilita' del personale docente dichiarato inidoneo;
Visto il medesimo decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104 e, in
particolare, l'art. 15, commi 6, 7 e 8, sempre in materia di
mobilita' del personale docente dichiarato inidoneo;
Visto l'art. 2, comma 414, della legge 24 dicembre 2007, n. 244,
come modificato dall'art. 15, comma 2, del citato decreto-legge 12
settembre 2013, n. 104, che prevede la rideterminazione della
dotazione organica di diritto relativa ai docenti di sostegno,
incrementando la percentuale della consistenza, rispetto al numero
dei posti di sostegno complessivamente attivati nell'anno scolastico
2006/2007, in misura pari al 75% per l'anno scolastico 2013/2014, al
90% per l'anno scolastico 2014/2015 e al 100% a decorrere dall'anno
scolastico 2015/2016;
Visto il medesimo decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104 e, in
particolare, l'art. 15, comma 3, che prevede l'autorizzazione, a
decorrere dall'anno scolastico 2013/2104, ad assumere a tempo
indeterminato docenti di sostegno a copertura di tutti i posti
vacanti e disponibili nell'organico di diritto di cui al citato art.
2, comma 414, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, ferma restando la
procedura autorizzatoria di cui all'art. 39, commi 3 e 3-bis, della
legge 27 dicembre 1997, n. 449;
Vista la nota del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca, Direzione generale per il personale scolastico, del 2
luglio 2012, n. AOODGPER5026, concernente la richiesta di
autorizzazione per l'anno scolastico 2012/2013 alle nomine in ruolo
di personale della scuola, per 21.112 unita' di personale docente e
5.336 posti di personale ATA;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 agosto 2012,
con il quale il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della
ricerca e' stato autorizzato ad assumere, tra l'altro, 21.112 unita'
di personale docente ed educativo, nelle cui premesse si e' dato atto
dell'opportunita' di rinviare a data successiva ogni interlocuzione
relativa al personale ATA, atteso che il quadro definitivo dei posti
vacanti e disponibili sul relativo organico di diritto sarebbe stato
noto dopo il 13 agosto 2012, a conclusione dei previsti trasferimenti
del medesimo personale ATA;
Vista la nota del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca, Direzione generale per il personale scolastico, del 18
settembre 2012, n. AOODGPER6800, con la quale, tra l'altro, e' stata
confermata la consistenza del turn over effettivo del personale ATA,
quantificata in 5.336 unita';
Vista la nota del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca, Direzione generale per il personale scolastico, del 18
dicembre 2012, n. AOODGPER9678, concernente la comunicazione
dettagliata, ai fini delle relative assunzioni, dei posti vacanti e
disponibili del personale ATA, quantificati in 5.622 totali, nella
quale si rappresentava che non sarebbero state effettuate nomine in
ruolo nei profili di assistente amministrativo e assistente tecnico,
attese le criticita' relative al transito del personale docente
inidoneo, e nei profili di DSGA, attese le problematiche legate alle
istituzioni scolastiche sottodimensionate;
Vista la nota del Gabinetto del Ministero dell'economia e delle
finanze dell'8 maggio 2013, n. 10733, con la quale si trasmette la
nota del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della
Ragioneria generale dello Stato del 29 aprile 2013, n. 37445,
contenente la richiesta di ulteriori chiarimenti al Ministero
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, segnatamente in
merito alle cessazioni dal servizio al 1° settembre 2013 e a quelle
prevedibili al 1° settembre 2014, nonche' ai riflessi delle misure
riduttive adottate ai sensi della normativa vigente;
Vista la nota del Gabinetto del Ministro dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca del 24 maggio 2013, n. 10565, con la
quale si trasmette la nota del Ministero dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca - DG per il personale scolastico del
23 maggio 2013, n. AOODGPER51000, contenente, tra l'altro,
precisazioni in merito alle cessazioni avvenute nell'anno scolastico
2012/2013 e alle previsioni relative all'anno scolastico 2013/2014,
nonche' sulla impossibilita' di creazione di esuberi;
Vista la nota del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca, Direzione generale per il personale scolastico, del 17
luglio 2013, n. 7360, concernente la richiesta di autorizzazione
all'assunzione, per l'anno scolastico 2013/2014, di 11.268 unita' di
personale docente ed educativo e di 3.730 unita' di personale ATA,
corrispondenti alle reali cessazioni dal servizio;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 ottobre 2013,
con il quale il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della
ricerca e' stato autorizzato ad assumere, tra l'altro, 11.268 unita'
di personale docente ed educativo, nelle cui premesse si e' dato atto
che il Ministero dell'economia e delle finanze non ha espresso parere
favorevole in merito alla richiesta di assunzione del personale ATA
per l'anno scolastico 2013/2014, richiedendo ulteriori elementi
informativi circa la disponibilita' effettiva, al netto degli
esuberi, dei posti e della loro distribuzione territoriale e
professionale;
Vista la nota della Presidenza del Consiglio dei Ministri -
Dipartimento della funzione pubblica del 10 ottobre 2013, n. 45963,
con la quale vengono richieste integrazioni documentali con
riferimento alle richieste di autorizzazione per le immissioni in
ruolo del personale ATA relative agli anni scolastici 2012/2013 e
2013/2014;
Vista la nota del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca, Direzione generale per il personale scolastico, del 10
ottobre 2013, n. AOODGPER10647, con la quale viene trasmessa la
distribuzione per l'anno scolastico 2013/2014, distinta per provincia
e profilo, del contingente di personale ATA richiesto;
Vista la nota del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca, Direzione generale per il personale scolastico, del 26
novembre 2013, n. AOODGPER12723, con la quale viene trasmessa la
distribuzione per l'anno scolastico 2012/2013, distinta per provincia
e profilo, del contingente di personale ATA richiesto, e viene
altresi' trasmessa la nota del Ministero dell'economia e delle
finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - del 2
luglio 2013, n. 56575, con la quale si esprime parere favorevole alla
richiesta di autorizzazione alle nomine in ruolo per l'anno
scolastico 2012/2013 per 5.336 unita';
Vista la nota del Gabinetto del Ministero dell'economia e delle
finanze del 27 gennaio 2014, n. 1933, con la quale, acquisite le
valutazioni del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato,
si esprime parere favorevole alla nomina in ruolo di 3.730 unita' di
personale ATA per l'anno scolastico 2013/2014, nel presupposto che
nelle operazioni di riparto del contingente si suddividano le nomine
sulla base delle effettive esigenze risultanti dalle cessazioni
verificatesi, in relazione al profilo professionale e alla provincia
interessati;
Vista la nota del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca del 19 dicembre 2013, n. 26102, con la quale viene
richiesta l'autorizzazione all'immissione in ruolo, per l'anno
scolastico 2013/2014, ad integrazione delle unita' di personale
docente ed educativo autorizzate con il citato decreto del Presidente
della Repubblica 7 ottobre 2013, di ulteriori 4.447 unita' di
personale docente da destinare al sostegno degli alunni con
disabilita', ai sensi di quanto previsto dal citato art. 15, comma 3,
del decreto-legge n. 104 del 2013;
Vista la nota dell'Ufficio Legislativo del Ministero dell'economia
e delle finanze del 10 gennaio 2014, n. 388, con la quale viene
trasmesso il decreto interministeriale n. 29 del 24 gennaio 2014, in
corso di registrazione alla Corte dei conti, di rideterminazione
delle dotazioni organiche dei posti di sostegno per l'anno scolastico
2013/2014;
Ritenuto di accordare al Ministero dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca l'autorizzazione ad assumere, per
l'anno scolastico 2012/2013, 5.336 unita' di personale ATA e, per
l'anno scolastico 2013/2014, 3.730 unita' di personale ATA, ferma
restando la disponibilita' in organico dei posti interessati alle
immissioni in ruolo al fine di evitare la creazione di situazioni di
sovrannumero;
Ritenuto, altresi', di accordare al Ministero dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca l'autorizzazione ad assumere, per
l'anno scolastico 2013/2014, 4.447 unita' di personale docente da
destinare al sostegno degli alunni con disabilita';
Vista la legge 12 gennaio 1991, n. 13, recante «Determinazione
degli atti amministrativi da adottarsi nella forma del decreto del
Presidente della Repubblica», e, in particolare, l'art. 1, comma 1,
lettera ii), che contempla tutti gli atti per i quali e' intervenuta
la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Ritenuto di aderire ai citati pareri espressi dal Ministero
dell'economia e delle finanze;
Vista la proposta del Ministro per la semplificazione e la pubblica
amministrazione e del Ministro dell'economia e delle finanze;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 4 aprile 2014;
Decreta:
Art. 1
Il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca e'
autorizzato, per l'anno scolastico 2012/2013, ad assumere a tempo
indeterminato, sui posti effettivamente vacanti e disponibili, 5.336
unita' di personale ATA.
Art. 2
Il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca e'
autorizzato, per l'anno scolastico 2013/2014, ad assumere a tempo
indeterminato, sui posti effettivamente vacanti e disponibili, 3.730
unita' di personale ATA.
Art. 3
Il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca e'
autorizzato, per l'anno scolastico 2013/2014, ad assumere a tempo
indeterminato, sui posti effettivamente vacanti e disponibili, 4.447
unita' di personale docente da destinare al sostegno degli alunni con
disabilita'.
Il presente decreto, previa registrazione da parte della Corte dei
conti, sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
Dato a Roma, addi' 27 giugno 2014
NAPOLITANO
Renzi, Presidente del Consiglio dei
ministri
Madia, Ministro per la
semplificazione e la pubblica
amministrazione
Padoan, Ministro dell'economia e
delle finanze
Registrato alla Corte dei conti l'11 agosto 2014
Ufficio controllo atti P.C.M., Ministeri giustizia e affari esterni,
Reg.ne - Succ. n. 2326
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