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giovedì 4 settembre 2014

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 giugno 2014 Autorizzazione al Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca ad assumere a tempo indeterminato, per l'anno scolastico 2012/2013, n. 5.336 unita' di personale ATA e, per l'anno scolastico 2013/2014, n. 3.730 unita' di personale ATA e n. 4.447 unita' di personale docente da destinare al sostegno degli alunni con disabilita'. (14A06842) (GU n.205 del 4-9-2014)






DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 giugno 2014

Autorizzazione al Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della
ricerca ad assumere a  tempo  indeterminato,  per  l'anno  scolastico
2012/2013, n. 5.336 unita' di personale ATA e, per l'anno  scolastico
2013/2014, n. 3.730 unita' di personale ATA  e  n.  4.447  unita'  di
personale  docente  da  destinare  al  sostegno  degli   alunni   con
disabilita'. (14A06842)

(GU n.205 del 4-9-2014)




                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Vista la legge 27 dicembre 1997, n.  449,  recante  misure  per  la
stabilizzazione  della  finanza  pubblica  e,  in   particolare,   la
disciplina autorizzatoria di cui all'art. 39, comma 3-bis;
  Vista la legge 30 dicembre 2004, n. 311, recante «Disposizioni  per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello  Stato  (legge
finanziaria 2005)» e,  in  particolare,  l'art.  1,  comma  101,  che
prevede l'esclusione del comparto scuola dal blocco delle assunzioni,
da cui deriva,  per  il  medesimo  comparto,  l'assoggettamento  alla
specifica disciplina di settore e alla programmazione del  fabbisogno
corrispondente  alle  effettive  esigenze  di  funzionalita'   e   di
ottimizzazione  delle  risorse  per  il  migliore  funzionamento  dei
servizi,  compatibilmente  con  gli  obiettivi  di  finanza  pubblica
perseguiti;
  Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante «Disposizioni  per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello  Stato  (legge
finanziaria 2007)» e, in particolare, l'art. 1, comma 523, il  quale,
nell'elencare le amministrazioni statali sottoposte ad un  regime  di
limitazione delle assunzioni a tempo indeterminato, non comprende  il
comparto scuola;
  Vista la legge 24 dicembre 2007, n. 244, recante «Disposizioni  per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello  Stato  (legge
finanziaria 2008)»;
  Vista  la  legge  5  febbraio  1992,  n.  104,   legge-quadro   per
l'assistenza,  l'integrazione  sociale  e  i  diritti  delle  persone
handicappate;
  Visto il decreto-legge 25 giugno  2008,  n.  112,  convertito,  con
modificazioni, dalla  legge  del  6  agosto  2008,  n.  133,  recante
disposizioni  urgenti  per  lo  sviluppo,  la   semplificazione,   la
competitivita',  la  stabilizzazione  della  finanza  pubblica  e  la
perequazione tributaria, e,  in  particolare,  l'art.  64,  che  reca
disposizioni in materia di organizzazione scolastica;
  Visto il decreto-legge 31  maggio  2010,  n.  78,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, concernente misure
urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitivita'
economica, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma
1, della legge 30 luglio 2010, n. 122 e, in  particolare,  l'art.  9,
che reca disposizioni in  materia  di  contenimento  della  spesa  di
impiego pubblico;
  Vista la legge 12 novembre 2011, n. 183, recante  disposizioni  per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello  Stato  (legge
di stabilita' 2012);
  Visto il  decreto-legge  6  luglio  2011,  n.  98  convertito,  con
modificazioni, dalla  legge  15  luglio  2011,  n.  111,  concernente
disposizioni  urgenti  per  la  stabilizzazione  finanziaria  e,   in
particolare, l'art. 19, e successive modificazioni  ed  integrazioni,
che reca disposizioni in materia  di  razionalizzazione  della  spesa
relativa all'organizzazione scolastica;
  Visto,  in  particolare,  il  comma  7,  del  citato  art.  19  del
decreto-legge n. 98 del 2011,  secondo  cui  «A  decorrere  dall'anno
scolastico 2012/2013 le dotazioni organiche  del  personale  docente,
educativo ed ATA della scuola  non  devono  superare  la  consistenza
delle relative dotazioni organiche dello stesso personale determinata
nell'anno scolastico 2011/2012,  in  applicazione  dell'art.  64  del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con  modificazioni,
dalla legge del 6 agosto 2008, n. 133, assicurando in ogni  caso,  in
ragione di anno, la quota delle economie lorde di  spesa  che  devono
derivare per il bilancio dello Stato, a decorrere dall'anno 2012,  ai
sensi del combinato disposto di cui ai  commi  6  e  9  dell'art.  64
citato»;
  Visto il decreto del Ministro dell'istruzione,  dell'universita'  e
della ricerca in data 3 agosto 2011, con il quale e' stata  definita,
ai sensi dell'art. 9 comma 17 del decreto-legge 13  maggio  2011,  n.
70, convertito, con modificazioni, dalla legge  12  luglio  2011,  n.
106,  la  programmazione   triennale   per   l'assunzione   a   tempo
indeterminato di personale docente ed educativo ed ATA per  gli  anni
scolastici compresi nel triennio 2011/2013, prevedendo, per  ciascuno
degli anni scolastici 2012/2013 e 2013/2014, le assunzioni nel numero
massimo di 22.000 unita' di personale docente ed educativo e di 7.000
unita' di personale ATA,  previa  verifica  da  parte  del  Ministero
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca,  d'intesa  con  il
Ministero dell'economia e delle finanze e  con  il  Ministro  per  la
pubblica amministrazione e l'innovazione, della concreta fattibilita'
del piano nel rispetto  degli  obiettivi  programmati  dei  saldi  di
finanza pubblica e fermo restando il regime autorizzatorio in materia
di assunzioni di  cui  all'art.  39,  comma  3-bis,  della  legge  27
dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni;
  Visto il decreto legislativo 16 aprile 1994, n.  297  e  successive
modificazioni ed integrazioni, con il quale  e'  stato  approvato  il
testo unico delle disposizioni  legislative  vigenti  in  materia  di
istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado;
  Vista la legge 3 maggio 1999, n. 124, recante disposizioni  urgenti
in materia di personale scolastico;
  Visto il decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, recante  disposizioni
urgenti per il rilancio dell'economia, e, in particolare, l'art.  58,
comma 5, riguardante, tra  l'altro,  l'accantonamento  dei  posti  di
collaboratore scolastico e, in particolare, la previsione secondo  la
quale, a decorrere dall'anno  scolastico  2013/2014,  il  numero  dei
posti accantonati  non  puo'  essere  inferiore  a  quello  dell'anno
scolastico 2012/2013;
  Visto il decreto-legge  6  luglio  2012,  n.  95,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  7  agosto  2012,  n.  135,  concernente
disposizioni urgenti  per  la  revisione  della  spesa  pubblica  con
invarianza dei servizi ai cittadini, e,  in  particolare,  l'art.  2,
riguardante la riduzione delle dotazioni  organiche  delle  pubbliche
amministrazioni che, al comma 4, dispone che per il  comparto  scuola
continuano  a  trovare  applicazione  le  specifiche  discipline   di
settore;
  Visto il decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128 e, in particolare,
l'art. 15, comma 4, che, a decorrere dal 1° gennaio 2014,  abroga  il
comma 13 dell'art. 14 del decreto-legge n. 95 del 2012,  che  dettava
la disciplina di transito, nei ruoli  del  personale  amministrativo,
tecnico e ausiliario con la qualifica di assistente amministrativo  o
tecnico, del personale docente dichiarato permanentemente inidoneo;
  Visto l'art. 14, comma 14, del medesimo decreto-legge 95 del  2012,
che prevede che  il  personale  docente  attualmente  titolare  delle
classi di concorso C999 e C555  (docenti  tecnico-pratici)  transiti,
con decreto del direttore generale del competente ufficio  scolastico
regionale, nei ruoli del personale non docente con  la  qualifica  di
assistente amministrativo, tecnico o collaboratore scolastico in base
al titolo di studio posseduto;
  Visto il citato decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 convertito,  con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e, in particolare,
l'art. 19, commi da 12 a 14, che detta una  specifica  disciplina  in
tema di mobilita' del personale docente dichiarato inidoneo;
  Visto il medesimo decreto-legge 12 settembre 2013,  n.  104  e,  in
particolare, l'art. 15,  commi  6,  7  e  8,  sempre  in  materia  di
mobilita' del personale docente dichiarato inidoneo;
  Visto l'art. 2, comma 414, della legge 24 dicembre  2007,  n.  244,
come modificato dall'art. 15, comma 2, del  citato  decreto-legge  12
settembre  2013,  n.  104,  che  prevede  la  rideterminazione  della
dotazione organica  di  diritto  relativa  ai  docenti  di  sostegno,
incrementando la percentuale della consistenza,  rispetto  al  numero
dei posti di sostegno complessivamente attivati nell'anno  scolastico
2006/2007, in misura pari al 75% per l'anno scolastico 2013/2014,  al
90% per l'anno scolastico 2014/2015 e al 100% a  decorrere  dall'anno
scolastico 2015/2016;
  Visto il medesimo decreto-legge 12 settembre 2013,  n.  104  e,  in
particolare, l'art. 15, comma  3,  che  prevede  l'autorizzazione,  a
decorrere  dall'anno  scolastico  2013/2104,  ad  assumere  a   tempo
indeterminato docenti di  sostegno  a  copertura  di  tutti  i  posti
vacanti e disponibili nell'organico di diritto di cui al citato  art.
2, comma 414, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, ferma restando la
procedura autorizzatoria di cui all'art. 39, commi 3 e  3-bis,  della
legge 27 dicembre 1997, n. 449;
  Vista la nota del  Ministero  dell'istruzione,  dell'universita'  e
della ricerca, Direzione generale per il personale scolastico, del  2
luglio  2012,  n.   AOODGPER5026,   concernente   la   richiesta   di
autorizzazione per l'anno scolastico 2012/2013 alle nomine  in  ruolo
di personale della scuola, per 21.112 unita' di personale  docente  e
5.336 posti di personale ATA;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica  30  agosto  2012,
con il quale il Ministero dell'istruzione, dell'universita'  e  della
ricerca e' stato autorizzato ad assumere, tra l'altro, 21.112  unita'
di personale docente ed educativo, nelle cui premesse si e' dato atto
dell'opportunita' di rinviare a data successiva  ogni  interlocuzione
relativa al personale ATA, atteso che il quadro definitivo dei  posti
vacanti e disponibili sul relativo organico di diritto sarebbe  stato
noto dopo il 13 agosto 2012, a conclusione dei previsti trasferimenti
del medesimo personale ATA;
  Vista la nota del  Ministero  dell'istruzione,  dell'universita'  e
della ricerca, Direzione generale per il personale scolastico, del 18
settembre 2012, n. AOODGPER6800, con la quale, tra l'altro, e'  stata
confermata la consistenza del turn over effettivo del personale  ATA,
quantificata in 5.336 unita';
  Vista la nota del  Ministero  dell'istruzione,  dell'universita'  e
della ricerca, Direzione generale per il personale scolastico, del 18
dicembre  2012,  n.  AOODGPER9678,   concernente   la   comunicazione
dettagliata, ai fini delle relative assunzioni, dei posti  vacanti  e
disponibili del personale ATA, quantificati in  5.622  totali,  nella
quale si rappresentava che non sarebbero state effettuate  nomine  in
ruolo nei profili di assistente amministrativo e assistente  tecnico,
attese le criticita'  relative  al  transito  del  personale  docente
inidoneo, e nei profili di DSGA, attese le problematiche legate  alle
istituzioni scolastiche sottodimensionate;
  Vista la nota del Gabinetto del  Ministero  dell'economia  e  delle
finanze dell'8 maggio 2013, n. 10733, con la quale  si  trasmette  la
nota del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della
Ragioneria generale  dello  Stato  del  29  aprile  2013,  n.  37445,
contenente  la  richiesta  di  ulteriori  chiarimenti  al   Ministero
dell'istruzione, dell'universita' e della  ricerca,  segnatamente  in
merito alle cessazioni dal servizio al 1° settembre 2013 e  a  quelle
prevedibili al 1° settembre 2014, nonche' ai  riflessi  delle  misure
riduttive adottate ai sensi della normativa vigente;
  Vista  la  nota  del  Gabinetto   del   Ministro   dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca del 24 maggio 2013, n. 10565, con la
quale  si  trasmette   la   nota   del   Ministero   dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca - DG per il personale scolastico del
23  maggio  2013,  n.   AOODGPER51000,   contenente,   tra   l'altro,
precisazioni in merito alle cessazioni avvenute nell'anno  scolastico
2012/2013 e alle previsioni relative all'anno  scolastico  2013/2014,
nonche' sulla impossibilita' di creazione di esuberi;
  Vista la nota del  Ministero  dell'istruzione,  dell'universita'  e
della ricerca, Direzione generale per il personale scolastico, del 17
luglio 2013, n. 7360,  concernente  la  richiesta  di  autorizzazione
all'assunzione, per l'anno scolastico 2013/2014, di 11.268 unita'  di
personale docente ed educativo e di 3.730 unita'  di  personale  ATA,
corrispondenti alle reali cessazioni dal servizio;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica  7  ottobre  2013,
con il quale il Ministero dell'istruzione, dell'universita'  e  della
ricerca e' stato autorizzato ad assumere, tra l'altro, 11.268  unita'
di personale docente ed educativo, nelle cui premesse si e' dato atto
che il Ministero dell'economia e delle finanze non ha espresso parere
favorevole in merito alla richiesta di assunzione del  personale  ATA
per  l'anno  scolastico  2013/2014,  richiedendo  ulteriori  elementi
informativi  circa  la  disponibilita'  effettiva,  al  netto   degli
esuberi,  dei  posti  e  della  loro  distribuzione  territoriale   e
professionale;
  Vista la  nota  della  Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri  -
Dipartimento della funzione pubblica del 10 ottobre 2013,  n.  45963,
con  la  quale  vengono  richieste   integrazioni   documentali   con
riferimento alle richieste di autorizzazione  per  le  immissioni  in
ruolo del personale ATA relative agli  anni  scolastici  2012/2013  e
2013/2014;
  Vista la nota del  Ministero  dell'istruzione,  dell'universita'  e
della ricerca, Direzione generale per il personale scolastico, del 10
ottobre 2013, n. AOODGPER10647,  con  la  quale  viene  trasmessa  la
distribuzione per l'anno scolastico 2013/2014, distinta per provincia
e profilo, del contingente di personale ATA richiesto;
  Vista la nota del  Ministero  dell'istruzione,  dell'universita'  e
della ricerca, Direzione generale per il personale scolastico, del 26
novembre 2013, n. AOODGPER12723, con  la  quale  viene  trasmessa  la
distribuzione per l'anno scolastico 2012/2013, distinta per provincia
e profilo, del  contingente  di  personale  ATA  richiesto,  e  viene
altresi' trasmessa  la  nota  del  Ministero  dell'economia  e  delle
finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - del  2
luglio 2013, n. 56575, con la quale si esprime parere favorevole alla
richiesta  di  autorizzazione  alle  nomine  in  ruolo   per   l'anno
scolastico 2012/2013 per 5.336 unita';
  Vista la nota del Gabinetto del  Ministero  dell'economia  e  delle
finanze del 27 gennaio 2014, n. 1933,  con  la  quale,  acquisite  le
valutazioni del Dipartimento della Ragioneria generale  dello  Stato,
si esprime parere favorevole alla nomina in ruolo di 3.730 unita'  di
personale ATA per l'anno scolastico 2013/2014,  nel  presupposto  che
nelle operazioni di riparto del contingente si suddividano le  nomine
sulla base  delle  effettive  esigenze  risultanti  dalle  cessazioni
verificatesi, in relazione al profilo professionale e alla  provincia
interessati;
  Vista la nota  del  Ministro  dell'istruzione,  dell'universita'  e
della ricerca del 19 dicembre 2013, n.  26102,  con  la  quale  viene
richiesta  l'autorizzazione  all'immissione  in  ruolo,  per   l'anno
scolastico 2013/2014,  ad  integrazione  delle  unita'  di  personale
docente ed educativo autorizzate con il citato decreto del Presidente
della Repubblica  7  ottobre  2013,  di  ulteriori  4.447  unita'  di
personale  docente  da  destinare  al  sostegno  degli   alunni   con
disabilita', ai sensi di quanto previsto dal citato art. 15, comma 3,
del decreto-legge n. 104 del 2013;
  Vista la nota dell'Ufficio Legislativo del Ministero  dell'economia
e delle finanze del 10 gennaio 2014,  n.  388,  con  la  quale  viene
trasmesso il decreto interministeriale n. 29 del 24 gennaio 2014,  in
corso di registrazione alla  Corte  dei  conti,  di  rideterminazione
delle dotazioni organiche dei posti di sostegno per l'anno scolastico
2013/2014;
  Ritenuto    di    accordare    al    Ministero     dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca l'autorizzazione  ad  assumere,  per
l'anno scolastico 2012/2013, 5.336 unita' di  personale  ATA  e,  per
l'anno scolastico 2013/2014, 3.730 unita'  di  personale  ATA,  ferma
restando la disponibilita' in organico  dei  posti  interessati  alle
immissioni in ruolo al fine di evitare la creazione di situazioni  di
sovrannumero;
  Ritenuto, altresi',  di  accordare  al  Ministero  dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca l'autorizzazione  ad  assumere,  per
l'anno scolastico 2013/2014, 4.447 unita'  di  personale  docente  da
destinare al sostegno degli alunni con disabilita';
  Vista la legge 12 gennaio  1991,  n.  13,  recante  «Determinazione
degli atti amministrativi da adottarsi nella forma  del  decreto  del
Presidente della Repubblica», e, in particolare, l'art. 1,  comma  1,
lettera ii), che contempla tutti gli atti per i quali e'  intervenuta
la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
  Ritenuto  di  aderire  ai  citati  pareri  espressi  dal  Ministero
dell'economia e delle finanze;
  Vista la proposta del Ministro per la semplificazione e la pubblica
amministrazione e del Ministro dell'economia e delle finanze;
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 4 aprile 2014;

                              Decreta:

                               Art. 1

  Il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della  ricerca  e'
autorizzato, per l'anno scolastico 2012/2013,  ad  assumere  a  tempo
indeterminato, sui posti effettivamente vacanti e disponibili,  5.336
unita' di personale ATA.

                               Art. 2

  Il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della  ricerca  e'
autorizzato, per l'anno scolastico 2013/2014,  ad  assumere  a  tempo
indeterminato, sui posti effettivamente vacanti e disponibili,  3.730
unita' di personale ATA.

                               Art. 3

  Il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della  ricerca  e'
autorizzato, per l'anno scolastico 2013/2014,  ad  assumere  a  tempo
indeterminato, sui posti effettivamente vacanti e disponibili,  4.447
unita' di personale docente da destinare al sostegno degli alunni con
disabilita'.
  Il presente decreto, previa registrazione da parte della Corte  dei
conti, sara' pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
italiana.
    Dato a Roma, addi' 27 giugno 2014

                             NAPOLITANO


                                Renzi, Presidente del  Consiglio  dei
                                ministri

                                Madia,      Ministro      per      la
                                semplificazione   e    la    pubblica
                                amministrazione

                                Padoan,  Ministro   dell'economia   e
                                delle finanze


Registrato alla Corte dei conti l'11 agosto 2014
Ufficio controllo atti P.C.M., Ministeri giustizia e affari  esterni,
Reg.ne - Succ. n. 2326



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